“Leggi Speciali” e gestione DAO

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“Leggi Speciali” e gestione DAO Simone Paolucci Lombardia Informatica S.p.A. - Direzione SISS - Area Supporto Normativo e Privacy Office 30-31 Ottobre 2013 - AO Sacco Milano

“Leggi Speciali” Le disposizioni normative a tutela dell’anonimato della persona (c.d. “Leggi Speciali”) sono volte a proteggere: Vittime atti di violenza sessuale L. n. 66 del 15.02.1996 Vittime atti di pedofilia L. n. 269 del 03.08.1998 L. n. 38 del 06.02.2006 D.M. n. 240 del 30.10.2007 Persone sieropositive L. n. 135 del 05.06.1990 D.M. 13.10.1995 (Ministero Sanità) D.P.R. 7-4-1994 D.M. 30-11-1990 n. 444 D.M. 13-10-1995 D.M. 31-3-2008 Persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e di alcool D.P.R. n. 309 del 09.10.1990 Persone che decidono per IVG L. n. 194 del 22.05.1978 Persone che decidono per il parto in anonimato D.M. n. 349 del 16.07.2001 Persone che fruiscono dei consultori familiari L. n. 405 del 29.07.1975

Vittime atti di violenza sessuale e pedofilia L’art. 12 della L. 66/1996, l’art. 8 della L. 269/1998 e l’art. 9 della L. 38/2006 hanno modificato il titolo II del Codice Penale, disponendo che: Art. 734-bis Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale. «Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi» Numero articolo Rubricato 600-bis prostituzione minorile 600-ter pornografia minorile 600-quater detenzione di materiale pornografico anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 pornografia virtuale 600-quinquies iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile 609-bis violenza sessuale 609-ter circostanze aggravanti 609-quater atti sessuali con minorenne 609-quinquies corruzione di minorenne 609-octies violenza sessuale di gruppo

Persone sieropositive L’art. 5 della L. 135/1990 prevede che: «La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti». Lo stato infettivologico del minore non deve essere rivelato a coloro con cui egli abbia rapporti di assistenza, educazione e socializzazione. Fanno eccezione alcune ben determinate categorie di persone, ad esempio gli esercenti la patria potestà o persone da loro delegate a seguire il minore nelle vicende sanitarie connesse all’HIV o l’autorità giudiziaria che interviene nell’interesse del minore o le persone da essa autorizzate (fonte Ministero della Salute). I dati anagrafici relativi a persone sieropositive o affette da AIDS devono essere conservati separatamente da quelli sanitari. Inoltre se questi ultimi sono contenuti in elenchi, registri e banche dati devono essere trattati con tecniche di cifratura o sistemiche che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità (parere Garante Privacy 25/02/2000).

Persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e di alcool Per quanto concerne la tossicodipendenza gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell’anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle ASL, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente. Coloro che hanno chiesto l’anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione (art. 120, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). L’esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato (art. 121, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Persone che si sottopongono a IVG 09/01/12 Persone che si sottopongono a IVG L’ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l’intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell’intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell’identità della donna (art. 11, L. 22 maggio 1978, n. 194). Parto in anonimato In caso di donna che vuole partorire in anonimato (figlio non riconosciuto o di filiazione ignota) anziché l’indicazione dei dati, il medico dovrà indicare all’interno del certificato di assistenza al parto, il codice 999 per «Donna che non vuole essere nominata» (D.M. 16 luglio 2001 n. 349). 6

Persone che fruiscono dei consultori familiari I consultori familiari trattano dati sensibili delle persone che si rivolgono a loro, raccogliendoli in schede informative. Tali dati sono necessari per i compiti loro attribuiti e in linea di massima i dati sensibili raccolti sono informatizzati. Non è prevista la trasmissione dei dati identificativi, a meno di situazioni particolari previste dalla normativa, come la segnalazione al Tribunale dei Minorenni.

Oscuramento per Leggi Speciali 1/2 Le disposizioni normative a tutela dell’anonimato della persona sono recepite nel SISS attraverso l’oscuramento del dato sanitario (attualmente solo per HIV, tossicodipendenze, IVG e violenze). Nelle attività che gli operatori della socio-sanità svolgono per il cittadino, non devono comparire riferimenti alla presenza di dati sanitari oscurati (non vengono pertanto notificati al medico curante gli eventi sanitari che riguardano queste tipologie di dati, così come non viene indicata la presenza di questi dati sanitari quando un operatore socio-sanitario, abilitato, accede ai dati sanitari di un cittadino attraverso il FSE). Oscuramento: Operazione che introduce regole più restrittive di controllo accessi al dato sanitario e rende pertanto non visibili, agli operatori sociosanitari, i dati sanitari oscurati di un cittadino, se non è presente la Carta CRS dello stesso cittadino e se questi non ha digitato il corrispondente PIN. Deoscuramento: Operazione che ripristina le condizioni normali di accesso al dato sanitario del cittadino, permettendo in tal modo agli operatori sociosanitari di accedere al dato secondo le regole del proprio profilo operatore.

Oscuramento per Leggi Speciali 2/2 L’indicazione che il contenuto clinico di un referto individui la presenza di un dato clinico-sanitario disciplinato da Leggi Speciali, è una informazione la cui formulazione compete al medico refertante o ad un medico della U.O. a cui appartiene il medico che ha prodotto il “referto”. Il processo di refertazione prevede pertanto che il medico refertante evidenzi che il referto da lui prodotto, contiene informazioni che indicano uno o più stati sanitari disciplinati da disposizioni di legge speciali. Tale evidenza (“attributo”) deve indicare anche la/le tipologie del dato clinico-sanitario (HIV, tossicodipendenze, IVG e violenze). L’attributo fa parte del Documento di Autorizzazione e Oscuramento (DAO) che viene prodotto e firmato digitalmente insieme al “referto”. L’oscuramento di un “referto” comporta che siano resi non visibili, applicando le stesse regole per l’accesso, anche gli eventi sanitari e le prescrizioni che nel FSE sono ad esso collegati.

Documento di Autorizzaione e Oscuramento Il Documento di Autorizzazione e Oscuramento (DAO) è il documento che accompagna il “referto”, all’interno del quale sono presenti gli “attributi” relativi alla visibilità del referto nei confronti dei medici (oscuramento) e nei confronti del cittadino (autorizzazione). Per quanto riguarda la visibilità verso i cittadini, l’art. 84 D. Lgs. 196/2003 prevede che i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato, da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal Titolare del trattamento. L’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ha stabilito che l’intermediazione sia soddisfatta se il documento clinico è accompagnato da un giudizio scritto con la disponibilità del medico a fornire ulteriori indicazioni a richiesta. Pertanto qualora il “referto” non venisse autorizzato dal medico, il cittadino non potrà accedervi attraverso il suo FSE. Il cittadino, in caso di “referto” non autorizzato, viene chiamato da parte dell’Azienda Ospedaliera/medico per fornirgli le opportune spiegazioni.

Oscuramento “volontario” Oltre all’oscuramento per Leggi Speciali, il SISS prevede l’Oscuramento “volontario” su richiesta del cittadino/paziente. Il cittadino all’accettazione dell’Azienda Ospedaliera richiede che il “referto” che verrà generato a seguito dell’esame/accertamento/visita, dovrà essere oscurato. L’Azienda Ospedaliera, secondo i propri processi organizzativi interni, veicola la richiesta del cittadino al refertante che all’interno del DAO inserisce il relativo “attributo”.

Deoscuramento dei referti La modifica della tipologia di oscuramento di un referto oscurato, così come il deoscuramento di un “referto” oscurato per errore), sono processi che competono alla Unità Operativa (U.O.) dell’Azienda Ospedaliera che ha prodotto il “referto”. Pertanto se un qualsiasi operatore sociosanitario che accede al “referto” oscurato su autorizzazione del cittadino, ritiene che questo non debba essere oscurato, deve comunicare questa richiesta alla U.O. che ha prodotto il “referto” o direttamente al medico refertante. La U.O./refertante decideranno in autonomia se accettare o no la richiesta inoltrata e deooscurare il “referto”.

Grazie per l’attenzione