Marta Dalla Vecchia - INFN Sezione di Padova PROCEDURE DITTE ESTERNE NELL’INFN in applicazione all’art. 26 del D.Lgs 81/08 LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI.

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Marta Dalla Vecchia - INFN Sezione di Padova PROCEDURE DITTE ESTERNE NELL’INFN in applicazione all’art. 26 del D.Lgs 81/08 LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI 13 gennaio 2009

Marta Dalla Vecchia - Sezione di Padova CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 26 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n. 81 Affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:   all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa,   nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima (ovvero lavorazioni effettuati presso ditte esterne su materiali o attrezzature di proprietà, il cosiddetto conto lavorazione).

Marta Dalla Vecchia - Sezione di Padova COSA SI DEVE FARE  Verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera. Il D.Lgs 81/2008 specifica che la verifica va effettuata attraverso: 1. 1.L’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2. 2.L’acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, Dati che potrebbero essere utili alla verifica:   Documento Valutazione Rischi   Conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali   Elenco DPI fornito ai lavoratori   Designazione del RSPP, addetti emergenza e del MC - Nominativo del RLS   Attestati Formazione   Elenco lavoratori come da libro matricole relative idoneità   DURC

Marta Dalla Vecchia - Sezione di Padova COSA SI DEVE FARE   Fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Le informazioni quindi dovranno contenere almeno:   indicazioni chiare sul Piano di Emergenza   indicazioni su ulteriori altri rischi specifici dell’ambiente in cui l’appaltatore dovrà operare   oppure sui rischi connessi alle lavorazioni affidate nel caso i lavori non siano previsti all’interno delle sedi del committente

Marta Dalla Vecchia - Sezione di Padova   Cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Tale collaborazione (promossa dal comittente) deve avvenire informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. A tale scopo deve essere elaborato un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera. I rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi NON sono di nostra competenza COSA SI DEVE FARE

Marta Dalla Vecchia - Sezione di Padova COSA SI DEVE FARE   Nella predisposizione delle gare di appalto, il costo relativo alla sicurezza deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. NOTA: Con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 il Documento Unico di Valutazione dei Rischi e i costi della sicurezza del lavoro devono essere elaborati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data.

Marta Dalla Vecchia - Sezione di Padova L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la DETERMINAZIONE n. 3 del 5 marzo 2008 ha sentenziato che: “l’elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. I costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa sono a carico dell’impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.” CHIARIMENTI

Marta Dalla Vecchia - Sezione di Padova INTERFERENZE ? ? ? “Contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale ”   derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;   immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;   esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;   derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)

Marta Dalla Vecchia - Sezione di Padova INTERFERENZE ? ? ? L’AVCP ha inoltre escluso la possibilità di interferenze nei seguenti casi:   la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l’esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);   i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;   i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

l’oggetto della gara/ordine rientra nel campo di applicazione dell’art.26 del D.Lgs.81/08?NOSI   Corsi Formazione in sede   Installazione e configurazione hardware e software   Fornitura e montaggio mobili da ufficio   Servizi di Pulizie   Servizi di Manutenzione (idraulica, elettrica, informatica, ecc.)   Lavori di tinteggiatura, falegnameria, carpenteria, lavori edili   Realizzazione Camera Pulita   Installazione, assistenza, manutenzione, riparazione apparati tecnologici   Lavorazione di nostri manufatti con sostanze pericolose da noi fornite   Fornitura cancelleria   Servizi e Spedizioni Postali   Acquisti di materiale in genere che non prevedono installazione e/o manutenzione   Acquisto Sostanze Pericolose

SINO   Verifico l’idoneità tecnico professionale dell’impresa   Fornisco all’appaltatore tutte le informazioni sui rischi esistenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza riporto l’indicazione: “costi della sicurezza per eliminare i rischi da interferenze: 0€” l’oggetto della gara/ordine rientra nel campo di applicazione dell’art.26 del D.Lgs.81/08?

Marta Dalla Vecchia - Sezione di Padova al momento della richiesta di offerta o in allegato al capitolato/specifiche tecniche Invio di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese sono destinate a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate TALI INFORMAZIONI FANNO PARTE INTEGRANTE DELLE SPECIFICHE TECNICHE INFORMAZIONI

Marta Dalla Vecchia - Sezione di Padova FASCICOLO INFORMATIVO

ACQUISIRE (congiuntamente all’offerta o comunque prima dell’ordine) UNA DICHIARAZIONE IN CUI SIANO EVIDENZIATI ALMENO QUESTI ELEMENTI:   iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato,   idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera   Presa atto delle informazioni sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate   Regolarità contributiva e impegno a coinvolgere solo lavoratori regolarmente assicurati VERIFICA

ci sono rischi da interferenza? NO SI   Lavori intellettuali   Lavori all’esterno delle nostre sedi   Presenza di più ditte   Lavori in ambienti con particolari rischi   Lavori che immettono particolari rischi SINO   Verifico l’idoneità tecnico professionale dell’impresa   Fornisco all’appaltatore tutte le informazioni sui rischi esistenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza riporto l’indicazione: “costi della sicurezza per eliminare i rischi da interferenze: 0€” l’oggetto della gara/ordine rientra nel campo di applicazione dell’art.26 del D.Lgs.81/08?

ci sono rischi da interferenza? NO   Elaboro il DUVRi   Calcolo i costi della sicurezza necessari per eliminare i rischi da interferenza   Integro/Aggiorno il DUVRi SI SINO   Verifico l’idoneità tecnico professionale dell’impresa   Fornisco all’appaltatore tutte le informazioni sui rischi esistenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza riporto l’indicazione: “costi della sicurezza per eliminare i rischi da interferenze: 0€” l’oggetto della gara/ordine rientra nel campo di applicazione dell’art.26 del D.Lgs.81/08?

Marta Dalla Vecchia - Sezione di Padova NEL CASO DI LAVORI CON RISCHIO DI INTERFERENZA, DEVE ESSERE ELABORATO ED ALLEGATO AL CAPITOLATO O ALLA RICHIESTA DI OFFERTA, IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE RIPORTI ANCHE LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE Il DUVRI è un documento tecnico, l’appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, pertanto esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara Documento Unico Valutazione Rischi

Marta Dalla Vecchia - Sezione di Padova NELLA FASE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO CHE PRECEDE LA STESURA FINALE DEL DUVRI DA ALLEGARE AL CONTRATTO, PUO’ EMERGERE LA NECESSITÀ DI APPORTARE MODIFICHE AL DOCUMENTO Nella richiesta d’offerta o nel capitolato sarà quindi opportuno precisare da subito che il DUVRi potrà essere integrato congiuntamente all’aggiudicatario, prima della formulazione dell’ordine, e potrà essere aggiornato dal comittente, anche su proposta dell’appaltatore, durante le fasi di realizzazione del contratto Documento Unico Valutazione Rischi

Marta Dalla Vecchia - Sezione di Padova Documento Unico Valutazione Rischi

CALCOLO DEI COSTI Per il calcolo dei costi della sicurezza bisognerà tener conto della necessità di ricorrere a:   apprestamenti (ponteggi, trabattelli, ecc);   misure preventive e protettive e/o a dispositivi di protezione individuale necessari per eliminare o ridurre i rischi da interferenze;   impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, a impianti antincendio, a impianti di evacuazione fumi, ulteriori rispetto a quelli già presenti;   mezzi e servizi di protezione collettiva;   procedure previste per specifici motivi di sicurezza;   interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;   misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Marta Dalla Vecchia - Sezione di Padova CALCOLO DEI COSTI La stima dei costi per l’adozione delle misure elencate dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. Si sottolinea che i costi della sicurezza dovranno essere calcolati anche nel caso di che si rendano necessari varianti in corso d'opera

Marta Dalla Vecchia - Sezione di Padova CALCOLO DEI COSTI

Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/2008, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e Coordinamento, l’analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI. Titolo IV del D.Lgs 81/08

Marta Dalla Vecchia - Sezione di Padova La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.24 del 14 novembre 2007 ha inoltre chiarito che il DUVRI è un documento “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto, deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l’intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L’aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento. Documento Unico Valutazione Rischi

Marta Dalla Vecchia - Sezione di Padova SOPRALLUOGO Documento Unico Valutazione Rischi

Valutazione dei rischi da interferenza negli edifici con la presenza di utenti: in questo caso la valutazione da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti di ospedali o cliniche, gli alunni di scuole o università e eventualmente il pubblico esterno. NOTA

Marta Dalla Vecchia - Sezione di Padova

ci sono rischi da interferenza? NO   Elaboro il DUVRi   Calcolo i costi della sicurezza necessari per eliminare i rischi da interferenza   Integro/Aggiorno il DUVRi SI SI NO   Verifico l’idoneità tecnico professionale dell’impresa   Fornisco all’appaltantore tutte le informazioni sui rischi esistenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza riporto l’indicazione: “costi della sicurezza per eliminare i rischi da interferenze: 0€” i lavori (servizi, forniture) rientrano nel campo di applicazione dell’art.7 del D.Lgs.626/94?