Giustizia negoziata Secoli XI-XIII Diritto penale delle origini Giustizia penale negoziata Vendetta Soddisfazione Transazione-pace Oralità Delitto = offesa – iniuria Giustizia comunitaria che opera dal basso Appartenenza e protezione Intractabiles la vendetta pubblica dall’alto
Mutamenti politici secoli XII-XV Nuove forme di governo ‘autoritarie’ Giustizia negoziata- incompatibilità con i nuovi assetti centralizzati degli ordinamenti politici
Un nuovo modo di fare giustizia Forte carattere pubblicistico impresso al penale tra il secolo XIII e gli inizi del XIV secolo Giustizia penale strumento di governo Non più iniziativa alle vittime Chi commette il delitto offende la res publica Giudici agiscono ex officio Potere d’indagare sulla commissione dei crimini, inquisitiones generales Avviano i processi e li portano a termine Condanna del colpevole
Giustizia egemonica Non c’è giustizia senza la punizione del colpevole Si spezza la prassi della transazione Ufficialità dell’azione pubblica Indisponibilità del processo Delicta ne remaneant impunita Direzione del giudice Nasce il processo ‘inquisitorio’ Non c’è giustizia senza la punizione del colpevole
Modello processuale inquisitorio L’ordo processuale accusatorio al margine Giustizia penale autoritativa soppianta la giustizia ‘consuetudinaria e stipulativa’ Repressione Sudditanza Regole: norme legislative e dottrinali Giustizia amministrata da apparati
Giuristi Avviano riflessioni critiche Disordine dell’autonomia Ordine norme Interesse generale Giustizia retributiva
Stesse linee metodologiche Alberto Gandino Tractatus de maleficiis (1286-1300) Bonifacio Antelmi Tractatus super maleficiis (ca. 1301) Stesse linee metodologiche Centralità del processo e del giudice Diritto penale articolato su una tela iudiccis Imputabilità Responsabilità Causalità Colpevolezza Circostanze Tentativo ecc. Commisurazione delle pene
Giustizia egemonica Lenta affermazione dal secolo XIV in poi Amministrata da apparati Formalizzata Dominata dalla scrittura Presupposti: Norme poste dall’autorità - ruolo dei giuristi L’azione pubblica La prova - potere d’inchiesta del giudice La pena: signum imperii seu potestatis
Distributivo – retributivo Condivisione – imposizione Trattativa possibile – repressione inevitabile Verticalizzazione di poteri Vincolo orizzontale - soggezione verticale Giustizia fondata sugli ordinamenti Tribunali supremi Decisiones: integrazione e omogeneità delle politiche giudiziarie Uniformità dello Stylus curiae Omogeneità delle prassi
Giuristi Practicae criminales Architrave dottrinale della giustizia d’apparato Consuetudo iudicandi Ordo decidendi per il giudice Governo del processo
Practica fonte della vera interpretatio Infinità di casi Giurista fonde scienza ed esperienza Crea un testo per i giudici artifices iustitiae Scopo principale an, quomodo, quantum della pena da applicare Crea l’impalcatura del processo dalla notitia criminis alla sentenza
Accadimento del delitto Raccolta di indizi materiali Inculpatio Ricerca delle prove Confessione o convinctio I giuristi creano un diritto che ha origine nella pratica e lo convertono in ius Consuetudo iudicandi diventa norma agendi Interpretatio funzionale agli interessi del potere politico Si affinano le cognizioni dei principi penalistici prodotti interpretativamente nella stagione dei commentatori
Giustizia egemonica Nuova concezione del penale Delitto dal danno alla disobbedienza Infrazione politica Offesa alla res pubblica (già in Gandino) Legittimità dell’azione del giudice de quolibet maleficio