Codice dei contratti pubblici Affidamento degli incarichi 13 settembre 2006 Alberto Mischi
Tariffe professionali In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (…) (art.2/1 L. 248/2006)
Tariffe professionali I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. (artt.92/2 e 92/4 D.Lgs.163/2006) Abrogato
Tariffe professionali Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 %. (art.4/12-bis L.155/1989) Abrogato
Tariffe professionali (…) Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali. (art.2/2 L. 248/2006)
Tariffe professionali Norme transitorie Tariffe professionali Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel D.M. 4/4/2001 relative alle tariffe professionali. (art.253/17 D.Lgs. 163/2006)
Affidamento degli incarichi La redazione dei progetti nonchè le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione possono essere esternalizzate mediante concorso di idee (art.108) concorso di progettazione (artt.99-107) concorsi in 2 gradi (art.109) concorso di idee o di progettazione sottosoglia (art.110) affidamento di incarichi professionali (artt.90-91)
Affidamento degli incarichi Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico storico-artistico e conservativo tecnologico le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di idee o del concorso di progettazione. (art.91/5 D.Lgs. 163/2006)
Incarichi professionali Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti dagli uffici consortili di progettazione de direzione lavori dagli organismi di altre amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge (art.91/1 D.Lgs. 163/2006)
Incarichi professionali Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate liberi professionisti singoli o associati società di professionisti società di ingegneria raggruppamenti temporanei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (art.91/1 D.Lgs. 163/2006)
Incarichi professionali Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in caso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal RUP. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista, dell’attività progettuale precedentemente svolta. L’affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. (art.91/4 D.Lgs. 163/2006)
Incarichi professionali Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative a soggetti esterni nei casi accertati e certificati dal RUP di carenza in organico di personale tecnico difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (art.91/6 D.Lgs. 163/2006)
Divieto di frazionamento Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo. (art. 28/1 D.Lgs. 163/2006) Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato. (art.28/4 D.Lgs. 163/2006)
Divieto di frazionamento (...) Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno. (art.92/1 D.Lgs. 163/2006) La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio. (art.62/10 D.P.R. 554/1999)
Incarichi fino a 100.000 € Gli incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 € possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del RUP, a liberi professionisti singoli o associati società di professionisti società di ingegneria raggruppamenti temporanei consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria (art.91/2 D.Lgs. 163/2006)
Incarichi fino a 100.000 € Gli incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 € possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del RUP, nel rispetto dei principi di non discriminazione parità di trattamento proporzionalità trasparenza (art.91/2 D.Lgs. 163/2006)
Incarichi fino a 100.000 € Gli incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 € possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del RUP, secondo la procedura prevista dall’art.57, comma 6 (procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando di gara). L’invito è rivolto ad almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. (art.91/2 D.Lgs. 163/2006)
Incarichi fino a 100.000 € La stazione appaltante, ove possibile individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione seleziona gli operatori economici da invitare, se sussistono in tale numero soggetti idonei. (art.57/6 D.Lgs. 163/2006)
Incarichi fino a 100.000 € La stazione appaltante, invita contemporaneamente gli operatori economici a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. (art.57/6 D.Lgs. 163/2006)
Incarichi fino a 100.000 € La stazione appaltante, verifica il possesso dei requisiti di qualificazione sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. (art.57/6 D.Lgs. 163/2006)
Incarichi a 100.000 € Per l’affidamento di incarichi di progettazione di cui all’articolo 90 di importo pari o superiore a 100.000 € si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e II, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste. (art.91/1 D.Lgs. 163/2006)
Incarichi sopra soglia Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria, l’affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto nel bando di gara della progettazione. (art.91/6 D.Lgs. 163/2006)
Incarichi professionali È vietato l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste nel codice (art.91/8 D.Lgs. 163/2006)
Direzione lavori Per l’esecuzione di lavori pubblici le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da 1 direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. (art.130/1 D.Lgs. 163/2006)
Direzione lavori Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui all’articolo 90/6, l’attività di direzione lavori, essa è affidata nell’ordine ai seguenti soggetti: altre amministrazioni pubbliche, previa intesa o convenzione ex art.30 D.Lgs.267/2000 il progettista incaricato altri soggetti scelti con le procedure previste dal codice per l’affidamento degli incarichi di progettazione. (art.130/2 D.Lgs. 163/2006)
Subappalto negli incarichi L’affidatario non può avvalersi del subappalto fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche ai sondaggi ai rilievi alle misurazioni e picchettazioni alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con l’esclusione della relazione geologica alla redazione grafica degli elaborati progettuali (art.91/3 D.Lgs. 163/2006)
Concorso di idee Definizione Il concorso di idee è finalizzato all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. (art.108/1 D.Lgs. 163/2006)
Concorso di idee Sono ammessi al concorso di idee i liberi professionisti singoli o associati le società di professionisti le società di ingegneria i raggruppamenti temporanei i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della P.A. che bandisce il concorso. (art.108/1 D.Lgs. 163/2006)
Concorso di idee Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua rappresentazione. Per i lavori non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Termine di presentazione delle proposte 60 gg. dalla pubblicazione del bando. (art.108/3 D.Lgs. 163/2006)
Concorso di idee Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori. (art.108/4 D.Lgs. 163/2006) L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono ammessi i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. (art.108/5 D.Lgs. 163/2006)
Concorso di idee La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando e il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. (art.108/6 D.Lgs. 163/2006)
Concorso di progettazione Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. (art.102/1 D.Lgs. 163/2006) Sono ammessi al concorso di progettazione i liberi professionisti singoli o associati le società di professionisti le società di ingegneria i raggruppamenti temporanei i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (art.101/2 D.Lgs. 163/2006)
Concorso di progettazione Per i lavori sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall’art.109. (art.99/3 D.Lgs. 163/2006) Il bando può prevedere la partecipazione di un numero limitato di partecipanti (comunque 10) mediante criteri di selezioni chiari e non discriminatori. (art.105/2 D.Lgs. 163/2006)
Concorso di progettazione La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. (art.107/1 D.Lgs. 163/2006)
Concorso di progettazione Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. (art.99/5 D.Lgs. 163/2006)
Concorsi in 2 gradi In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all’esperimento di un concorso di progettazione in 2 gradi. 1° fase: i concorrenti formulano proposte di idee che vengono valutate e selezionate senza formazione di graduatoria e assegnazione di premi 2° fase: i soggetti selezionati nella 1° fase presentano il progetto preliminare (art.109/1 D.Lgs. 163/2006)
Concorsi in 2 gradi Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti prescritti, può essere affidato l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando. (art.109/1 D.Lgs. 163/2006)
Concorsi in 2 gradi Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all’esperimento di un concorso in 2 gradi. 1° fase: i concorrenti presentano il progetto preliminare 2° fase: i concorrenti presentano il progetto definitivo. Il bando può altresì prevedere l’affidamento diretto dell’incarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto che abbia presentato il miglior progetto preliminare. (art.109/2 D.Lgs. 163/2006)
Concorsi sottosoglia I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza parità di trattamento non discriminazione proporzionalità (art.110 D.Lgs. 163/2006)
Studio legale associato Via Cesare Battisti n.2 40123 Bologna Avv. Alberto Mischi Studio legale associato Corinaldesi - Mischi Via Cesare Battisti n.2 40123 Bologna Tel. 051-264474 Fax 051-264564 alberto.mischi@corinaldesimischi.it