La contenzione in ambito penitenziario Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010 “ Definizione della principale casistica medico legale e strategie di intervento.

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La contenzione in ambito penitenziario Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010 “ Definizione della principale casistica medico legale e strategie di intervento “ Empoli 20 ottobre 2014

Ordinamento penitenziario (aggiornato al febbraio 2014 ) art 41 : “si può fare ricorso al fine di evitare danni a persone o cose o garantire l’incolumità dello stesso soggetto, l’uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario “ Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010

Direttive Consiglio d’Europa ( 1998 ) art 57 “.. Il ricorso a misure di contenzione fisica può essere previsto per un periodo di tempo minimo corrispondente al tempo necessario a che una terapia farmacologica svolga l’atteso effetto sedativo“ Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010

Direttive Consiglio d’Europa ( 1998 ) : art 58 “ I rischi di suicidio.. Secondo il caso, si dovrebbero utilizzare, nei periodi di crisi, misure di contenzione fisica concepite per impedire ai detenuti malati di farsi del male sotto stretta sorveglianza e sostegno psicologico Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010

Comitato Europeo contro la tortura ( 2006 ) : art 44 “ il ricorso a strumenti di costrizione fisica è giustificati solo molto raramente e deve essere sempre e espressamente ordinato da un medico o immediatamente portato all’attenzione di tale medico per avere la sua approvazione. Gli strumenti di costrizione fisica devono essere rimossi alla prima occasione possibile. Non devono mai essere applicati o la loro applicazione essere prolungata come una punizione. Nel caso si sia fatto ricorso a strumenti di costrizione fisica deve essere fatta una registrazione sia nella cartella del paziente che in un apposito registro, con l’indicazione degli orari in cui la misura di costrizione è iniziata e finita, così come le circostanze del caso e le ragioni per cui si è fatto ricorso a tali mezzi” Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010

E’ A TUTTI GLI EFFETTI UN ATTO SANITARIO ASSISTENZIALE Poiché comporta una limitazione alla libertà del soggetto, la contenzione fisica può essere prescritta dal medico senza il consenso del paziente o da altre persone ( tutore legale o altro ) solo se e quando costituisca un trattamento sanitario necessario e non differibile per la tutela del paziente stesso, a rischio di caduta o di danno a se o terzi e al tempo stesso non competente o collaborante, verificandosi di fatto uno STATO DI NECESSITA’ Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010

Vanno usati gli stessi criteri e mezzi di contenzione usati per i cittadini liberi E’ indicata per impedire impreviste condizioni a rischio nel paziente in stati di incoscienza, ebbrezza, in stato confusionale, temporaneamente agitato, ogni qualvolta il comportamento del paziente rappresenti un immediato pericolo per se e per gli altri Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010

FINALITA’ Garantire la sicurezza del paziente Proteggere presidi medicali Permettere esami diagnostici o trattamenti terapeutici intensivi Eseguire trasferimenti in barella in sicurezza Evitare cadute In tutti questi casi configurandosi lo STATO DI NECESSITA’ è doveroso applicare i mezzi di contenzione fisica a disposizione per la tutela della sicurezza del paziente e viene meno la necessità dl consenso Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010

Una valutazione del quadro clinico del paziente : funzioni cognitive, funzioni motorie,, disturbi dell’equilibrio e della mobilità, tono dell’umore, anamnesi e terapia farmacologica in atto Evidenza di una situazione di rischio in atto, l’individuazione delle soluzioni immediate ad essa e delle possibili alternative alla contenzione. L’assenza di alternative alla contenzione e l’inevitabilità della sua applicazione nell’impossibilità di raccogliere il consenso, l’esistenza di uno stato di necessità Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010

La sussistenza del principio di proporzionalità e la salvaguardia della dignità personale L’impegno alla sorveglianza dell’assistito ( ogni due ore al massimo da parte del personale infermieristico e otto da parte del medico per prevenire il realizzarsi di condizioni che possono comportare danni al paziente e rilevare eventuali cambiamenti della situazione) e alla rivalutazione nel tempo, con un limite massimo di durata del trattamento di 12 ore, ripetibile dopo nuova valutazione clinica, registrando tutte le attività Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010