Sistemi e procedure di affidamento Approvvigionamento di beni e servizi Sistemi e procedure di affidamento A cura dell'Ufficio Risorse
Procedure di affidamento ordinarie sopra e sottosoglia - Procedure di affidamento soprasoglia - Procedure di affidamento sottosoglia La soglia di rilievo comunitario è attualmente pari a € 133.000 (IVA esclusa) ai sensi del REGOLAMENTO (CE) N. 1422/2007 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2007che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE - Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture A cura dell'Ufficio Risorse
A cura dell'Ufficio Risorse Sistemi di affidamento alternativi alle procedure ordinarie (sopra e sottosoglia) Adesione a Convenzione “Consip” (sopra e sottosoglia) Mercato elettronico (sottosoglia) Procedure in economia (cottimo fiduciario) A cura dell'Ufficio Risorse
Convenzione “Consip” (1) ADESIONE OBBLIGATORIA l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2007, n. 296 (Legge Finanziaria) impone alle amministrazioni centrali e periferiche, il ricorso obbligatorio alle convenzioni quadro “Consip” per l’acquisto di talune tipologie di beni e servizi da individuare con Decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze; A cura dell'Ufficio Risorse
Convenzione “Consip” (2) ADESIONE OBBLIGATORIA il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2007, ha individuato le tipologie di beni e servizi per i quali l’adesione alle Convenzioni diviene OBBLIGATORIA: Arredi per ufficio Carburanti da autotrazione Combustibili da riscaldamento (gasolio e biodiesel) Energia Elettrica Macchine per ufficio, nonché prodotti hardware e software Noleggio autoveicoli Servizio di buoni pasto Servizi di telefonia fissa e mobile A cura dell'Ufficio Risorse
Convenzione “Consip” (3) IMPOSSIBILITA’ DI ADESIONE L’obbligo di adesione alle Convenzioni Consip viene meno in caso di: 1) mancanza di convenzioni Consip attive; 2) inutilizzabilità delle convenzioni attive (sia in via obbligatoria che facoltativa) in quanto: - sono relative a beni e servizi non corrispondenti e/o che non soddisfano le specifiche necessità di acquisto dell’amministrazione; - presentano vincoli quantitativi di acquisto superiori alle effettive necessità di questa Scuola; A cura dell'Ufficio Risorse
Convenzione “Consip” (4) ADESIONE FACOLTATIVA per tutti i beni e servizi per i quali sono disponibili Convenzioni Consip attive escluse dal decreto ministeriale. in caso di non adesione alle convenzioni attive, nel ricorrere a sistemi non convenzionali (procedure ordinarie, market place e procedure in economia) se ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse. A cura dell'Ufficio Risorse
Convenzione “Consip” (5) ADESIONE FACOLTATIVA Art. 26 (Acquisto di beni e servizi) Legge 23 dicembre 1999, n. 488 comma 3. (comma così sostituito dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e dall'art. 1, legge n. 191 del 2004) Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse(….). La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. (…) A cura dell'Ufficio Risorse
Convenzione “Consip” (6) ADESIONE FACOLTATIVA Art. 26 (Acquisto di beni e servizi), Legge 23 dicembre 1999, n. 488 Comma 3-bis. (comma aggiunto dall'art. 1, della legge n. 191 del 2004) I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3. Comma 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. A cura dell'Ufficio Risorse
Mercato Elettronico (sottosoglia) L’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296 prevede che le amministrazioni statali, centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenute dal 1/07/2007 a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; l’adesione al market place presuppone il rispetto del criterio generale del parametro prezzo–qualità della relativa Convenzione come limite massimo per l’acquisto; PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE - Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2002, n. 101, "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi" - Art. 341 Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture, di cui all’art. 5, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 A cura dell'Ufficio Risorse
Procedure in economia (cottimo fiduciario) Per specifici beni e servizi ed entro determinati limiti di importo (comunque non superiori a 137.000 euro) individuati dalle singole amministrazioni. Procedura sulla base di: 5 preventivi 1 preventivo (< 20.000 euro) Anche il cottimo fiduciario presuppone il rispetto del criterio generale parametro prezzo–qualità della relativa Convenzione (se sussistente) come limite massimo per l’acquisto; PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE Art. 125 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; Artt. 342-351, Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture, di cui all’art. 5, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - D.P.R. 20 Agosto 2001 n. 384, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia; - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 gennaio 2002, concernte le modalità e procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi; A cura dell'Ufficio Risorse
A cura dell'Ufficio Risorse Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi - Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede strumenti di supporto per l’applicazione del criterio generale del parametro prezzo–qualità della Convenzione come limite massimo per l’acquisto A cura dell'Ufficio Risorse
A cura dell'Ufficio Risorse Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi - Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) Art. 2, comma 572 In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso Consip s.p.a., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l’utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi. A cura dell'Ufficio Risorse