1. La sovranità appartiene al popolo

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1. La sovranità appartiene al popolo 2. Il popolo che vota 3. Il popolo che elegge 4. I sistemi elettorali: concetti generali 5. Le elezioni parlamentari 6. Le elezioni regionali 7. Le elezioni comunali e provinciali 8. Le elezioni europee 9. La legislazione elettorale «di contorno»

10. Come si sono trasformate le leggi elettorali 11. Il popolo che delibera: i referendum 12. Il referendum abrogativo nella prassi 13. Il popolo che partecipa: i partiti 14. Altri istituti di partecipazione politica

L’ART. 1 COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».  • Il popolo è il titolare in senso giuridico della sovranità • Il popolo di essa mantiene continuativamente il possesso • Il popolo non vi può rinunciare e non può trasferirla a nessun singolo individuo e a nessuna parte di sé (ne può delegare l’esercizio: democrazia rappresentativa vs. democrazia diretta)

COSA SI INTENDE PER POPOLO • Popolo e cittadinanza: l’insieme dei cittadini costituisce il popolo • Popolo e popolazione: l’insieme di tutti coloro che si trovano entro i confini di un qualsiasi ente territoriale (cittadini, stranieri, apolidi) • Popolo e nazione: un insieme di persone fisiche unificate e accomunate da un vincolo sociale e, a volte, politico (per tradizioni, storia, lingua, religione, origini etniche) • Popolo e corpo elettorale: quella parte di popolo cui l’ordinamento riconosce la capacità giuridica politica

I DIRITTI POLITICI NELLA COSTITUZIONE   • Diritto di voto (art. 48 Cost.) • Diritto di accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive(art. 51 Cost.) • Diritto di associazione in partiti (art. 49 Cost.) • Diritto di petizione (art. 50 Cost.) • Diritto di iniziativa legislativa (art. 71 Cost.) • Diritto di iniziativa referendaria (artt. 75, 138 Cost.)

IL DIRITTO DI VOTO (ART. 48 COST.) • Sono elettori «tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età» • Il diritto di voto non può essere limitato «se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge» • Il voto è «personale», «eguale», «libero», «segreto» • L’esercizio del diritto di voto è un «dovere civico» • È garantito «l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero»

ELETTORATO ATTIVO ED ELETTORATO PASSIVO • Elettorato attivo: il diritto di votare • Elettorato passivo: il diritto di essere votati e dunque di venire candidati Elettorato attivo Elettorato passivo Camera 18 anni 25 anni   Senato 25 anni   40 anni Regioni / Comuni / Province 18 anni   18 anni Parlamento europeo 18 anni 25 anni I cittadini non italiani dell’Unione europea hanno diritto di voto e diritto di eleggibilità alle elezioni comunali in Italia e alle elezioni dei rappresentanti italiani del Parlamento europeo.

LE LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI VOTO (ART. 48.4 COST.) D.p.r. 223/1967 (testo unico per la disciplina dell’elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali) • Non sono elettori coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione (applicate, ad es., in base alla normativa antimafia) • Non sono elettori coloro che sono sottoposti alle misure di sicurezza previste dal codice penale, detentive o non detentive (ad es., il divieto di soggiorno in un certo comune o provincia) • Non sono elettori coloro che sono stati condannati all’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (nel secondo caso finché la pena dura)

LE GARANZIE DEL DIRITTO DI VOTO (ART. 48.2 COST.) • Voto personale: nel senso che deve essere espresso da ciascun cittadino di persona (è consentito il voto con accompagnatore alle persone fisicamente impedite) • Voto eguale: nel senso che non sarebbe legittimo il voto plurimo o multiplo, cioè l’attribuzione a specifiche categorie di cittadini di più voti • Voto libero: nel senso di esente da qualsiasi forma di costrizione e nel senso che deve essere garantita la libera formazione dell’opinione pubblica del cittadino • Voto segreto: il baluardo più sicuro e il presupposto stesso di un voto libero (ad es., è vietato portare all’interno della cabina elettorale telefoni cellulari o altre apparecchiature che permettano di fotografare la scheda votata)

IL VOTO COME DIRITTO E COME DOVERE Art. 4 d.p.r. 361/1957 (testo unico elezione Camera) • Fino al 1993: «L’esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese» • Dopo la legge 277/1993: «Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica» • Dopo la legge 270/2005: «Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica»

IL VOTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO • Legge cost. 1/2000: ha istituito la «circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere» (art. 48.3 Cost.) • Legge cost. 1/2001: ha previsto l’elezione di 12 deputati e di 6 senatori nella circoscrizione Estero (artt. 56-57 Cost.) • Legge 459/2001: ha disciplinato l’esercizio del diritto di voto dei residenti all’estero • D.p.r. 104/2003: è il regolamento di attuazione della legge 459/2001 I cittadini italiani residenti all’estero: a) votano nella circoscrizione Estero (voto per corrispondenza) oppure b) votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione in cui sono iscritti (previa opzione di esercitare il diritto di voto in Italia).

LE ELEZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO • Elezioni parlamentari («politiche»): Camera dei deputati (630) e Senato della Repubblica (315) • Elezioni regionali: presidenti delle regioni (salvo diversa previsione statutaria: Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano) e consigli regionali • Elezioni comunali e provinciali («amministrative»): sindaci e consigli comunali, presidenti delle province e consigli provinciali (ma v. ora d.l. 201/2011), consigli circoscrizionali (solo nei comuni oltre 250 mila abitanti) • Elezioni europee: Parlamento europeo (72 nel 2009)

LA LEGISLAZIONE ELETTORALE [1] • La disciplina delle modalità di indizione delle elezioni (chi, quando, secondo quale procedimento) • La disciplina dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo • Le modalità tecnico-operative di esercizio del voto • Le modalità secondo le quali si presentano le candidature • La disciplina delle campagne elettorali e della propaganda politica in genere • La disciplina del finanziamento delle campagne elettorali e dell’attività dei partiti • Le modalità di allestimento delle sezioni elettorali e di protezione di esse

LA LEGISLAZIONE ELETTORALE [2] • Il procedimento elettorale nelle altre sue fasi fino allo scrutinio con assegnazione e conteggio dei voti espressi • La formula elettorale di ciascun tipo di elezione • L’apparato di tutela nel caso di eventuali contestazioni relative a qualsiasi parte del procedimento, dall’indizione dei comizi elettorali alla proclamazione degli eletti • Le modalità di sostituzione nell’ufficio di coloro che, proclamati eletti, cessino per qualsiasi ragione dalla carica

LE FORMULE ELETTORALI [1] Una formula elettorale consiste in un meccanismo per trasformare in seggi i voti che il corpo elettorale esprime. • Formule maggioritarie: chi prende più voti conquista l’intera posta in palio, che si tratti di un solo seggio o di più seggi – sistema plurality o first past the post in collegi uninominali: il seggio lo vince chi ottiene più voti in ciascun collegio (es. Regno Unito)   – sistema majority in collegi uninominali con doppio turno eventuale: il seggio lo vince chi ottiene la metà più uno dei voti, per cui se nessuno consegue questo risultato si procede a una seconda votazione fra i primi due (ballottaggio) o fra coloro che hanno riportato una certa percentuale di voti (es. Francia)

LE FORMULE ELETTORALI [2] • Formule proporzionali: ripartiscono i seggi da assegnare in misura tendenzialmente percentuale rispetto ai voti dati dagli elettori a ciascun partito – sistemi con soglia di sbarramento (es. Germania) – sistemi con riparto applicato ad ambiti territoriali (circoscrizioni) con pochi seggi e senza recupero dei resti a livello nazionale (es. Spagna) • Formule miste: cercano di conciliare principio maggioritario e principio proporzionale, governabilità e rappresentatività – sistemi proporzionali con attribuzione di un premio di maggioranza (es. Italia)

ESEMPI DI FORMULE ELETTORALI: LA FORMULA UNINOMINALE PLURALITY A TURNO UNICO Candidati Voti Bianchi 4.000 Rossi 3.000 Verdi 2.500 Neri 500 Totale voti validi: 10.000 eletto non eletto Nel collegio uninominale considerato è eletto il candidato Bianchi, che ha ottenuto più voti rispetto a ciascuno degli altri candidati.

ESEMPI DI FORMULE ELETTORALI: LA FORMULA UNINOMINALE MAJORITY A DOPPIO TURNO Candidati Voti Bianchi 4.000 Rossi 3.000 Verdi 2.500 Neri 500 Totale voti validi: 10.000 non eletto Nel collegio uninominale considerato non è eletto alcun candidato, non avendo nessuno dei quattro raggiunto il 50% + 1 dei voti. In tal caso si procede a un secondo turno: se è previsto il ballottaggio, fra Bianchi e Rossi.

ESEMPI DI FORMULE ELETTORALI: LA FORMULA DEL DIVISORE D’HONDT Liste candidati Voti ÷ 1 Voti ÷ 2 Voti ÷ 3 Voti ÷ 4 Voti ÷ 5 Viola Rossi Bianchi Gialli 500.000 200.000 100.000 80.000 250.000 100.000 50.000 40.000 166.666 66.666 33.333 26.666 125.000 50.000 25.000 20.000 100.000 40.000 20.000 16.000 Se si ipotizza che i seggi da assegnare siano 5, ne toccano quattro alla lista Viola e uno alla lista Rossi.

ESEMPI DI FORMULE ELETTORALI: LA FORMULA DEL QUOZIENTE NATURALE Liste candidati Voti totali Seggi interi o pieni Voti non utilizzati Seggi con i resti Seggi totali Viola Rossi Bianchi Gialli 500.000 200.000 100.000 80.000 2 1 - 148.000 24.000 100.000 80.000 1 - 3 1 - Totale voti validi: 880.000 Quoziente: 880.000 ÷ 5 = 176.000 Dei 5 seggi da attribuire, tre sono assegnati in base ai quozienti interi; rimangono da assegnare due seggi e questi vengono attribuiti alla lista Viola e alla lista Bianchi.

75% 25% COME SI VOTAVA PER LA CAMERA E IL SENATO (1993-2005) Formula prevalentemente maggioritaria uninominale: tre quarti dei seggi attribuiti in altrettanti collegi uninominali con formula maggioritaria pura e un quarto dei seggi attribuiti con formula proporzionale 75% 25% quota maggioritaria uninominale (formula plurality a turno unico) quota proporzionale (con doppio voto alla Camera, voto unico al Senato)

COME SI VOTAVA PER LA CAMERA (1993-2005) • Base territoriale: 27 circoscrizioni • Candidati nei collegi uninominali (maggioritario) e liste di candidati (proporzionale) • Doppio voto su due schede (uno per il candidato uninominale e uno per la lista proporzionale) • Obbligo di collegamento dei candidati uninominali a una o più liste proporzionali • Attribuzione dei seggi maggioritari al candidato con il maggior numero di voti in ciascun collegio uninominale • Attribuzione dei seggi proporzionali su base nazionale  • Soglia nazionale di sbarramento del 4% • Scorporo dai voti di lista di un certo numero di voti uninominali • Formula del quoziente naturale e più alti resti • Liste bloccate corte (da uno a quattro nomi)

COME SI VOTAVA PER IL SENATO (1993-2005) • Base territoriale: 20 regioni • Candidati nei collegi uninominali (sia per l’attribuzione dei seggi maggioritari sia per l’attribuzione dei seggi proporzionali)  • Voto unico (per il maggioritario e per il proporzionale) • Presentazione per gruppi di candidati collegati fra loro o candidati individuali non collegati • Attribuzione dei seggi maggioritari al candidato con il maggior numero di voti in ciascun collegio uninominale • Attribuzione dei seggi proporzionali su base regionale   • Soglia regionale di fatto   • Recupero dei voti non utilizzati nei collegi uninominali   • Formula del divisore d’Hondt senza resti   • Proclamazione dei candidati non eletti nei collegi

340 seggi 277 seggi IL SISTEMA ELETTORALE DELLA CAMERA D.p.r. 361/1957, come modificato dalla l. 270/2005 Formula proporzionale con premio di maggioranza: su una base rigorosamente proporzionale, si innesca – all’occorrenza – un premio; ripartiti i seggi proporzionalmente, si verifica che chi vince ne abbia ottenuti un numero minimo; se così non è, si attribuisce a chi vince comunque un certo numero garantito di seggi, alterando così la proporzionale attribuzione di essi 340 seggi 277 seggi alla coalizione o alla lista vincente alla coalizione e alle liste perdenti

COME SI VOTA PER LA CAMERA [1] • Base territoriale: 26 circoscrizioni regionali o subregionali (617 deputati); un collegio uninominale (Valle d’Aosta) • Liste di candidati, formate da un numero di candidati non superiore al totale dei seggi per ciascuna circoscrizione (da 3 a 44) e non inferiore a un terzo di essi; si può essere candidati anche in tutte le circoscrizioni (con opzione successiva se eletti in più circoscrizione) • Scheda sulla quale compaiono esclusivamente i simboli delle forze politiche che presentano i candidati (non i nomi dei candidati) • Possibilità per ciascuna lista di collegarsi in coalizione con un’altra o altre liste; più liste collegate devono indicare un unico programma e un unico capo della coalizione

COME SI VOTA PER LA CAMERA [2] • Attribuzione dei seggi in base ai voti conseguiti sull’intero territorio nazionale (ma senza tenere conto dei voti espressi nel collegio uninominale della Valle d’Aosta) • Soglie di sbarramento su base nazionale: 10% per le coalizioni, 4% per le liste non coalizzate, 2% per le liste coalizzate • Ripartizione proporzionale dei seggi fra le liste e coalizioni che hanno superato le soglie: formula dei quoziente naturale e più alti resti • Ipotesi a): se una lista singola o una coalizione di liste ha conseguito almeno 340 seggi, tutto finisce lì e i seggi sono ripartiti poi anche all’interno delle coalizioni (includendovi anche la lista coalizzata più votata fra quelle sotto la soglia del 2%)

COME SI VOTA PER LA CAMERA [3] • Ipotesi b): se nessuna lista singola o nessuna coalizione di liste ha conseguito almeno 340 seggi, alla lista o alla coalizione più votata si attribuiscono comunque 340 seggi (277 alla coalizione e alle liste singole perdenti ammesse al riparto); si procede poi alla ripartizione all’interno delle coalizioni (includendovi sempre la lista più votata al di sotto del 2%) • Distribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista nelle diverse circoscrizioni (facendo sì che ciascuna circoscrizione abbia i seggi che la legge ad essa attribuisce) • Proclamazione degli eletti di ciascuna lista nell’ordine di presentazione (liste bloccate)

55% seggi 45% seggi IL SISTEMA ELETTORALE DEL SENATO D.lgs. 533/1993, come modificato dalla l. 270/2005 Formula proporzionale con premio di maggioranza: su una base rigorosamente proporzionale, si innesca – all’occorrenza – una pluralità di premi (in ciascuna regione); ripartiti i seggi proporzionalmente, si verifica che chi vince ne abbia ottenuti un numero minimo; se così non è, si attribuisce a chi vince comunque un certo numero garantito di seggi, alterando così la proporzionale attribuzione di essi 55% seggi 45% seggi alla coalizione o alla lista vincente alla coalizione e alle liste perdenti

COME SI VOTA PER IL SENATO [1] • Base territoriale: 20 regioni (309 senatori) • Liste di candidati, formate da un numero di candidati non superiore al totale dei seggi per ciascuna regione (da 2 a 47) e non inferiore a un terzo di essi; si può essere candidati anche in tutte le regioni (con opzione successiva se eletti in più regioni) • Scheda sulla quale compaiono esclusivamente i simboli delle forze politiche che presentano i candidati (non i nomi dei candidati) • Possibilità per ciascuna lista di collegarsi in coalizione con un’altra o altre liste; più liste collegate devono indicare un unico programma e un unico capo della coalizione

COME SI VOTA PER IL SENATO [2] • Determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste regione per regione (in 17 regioni) • Soglie di sbarramento su base regionale: 20% per le coalizioni, 3% per le liste coalizzate, 8% per le liste non coalizzate • Ripartizione proporzionale dei seggi fra le liste e coalizioni che hanno superato le soglie: formula dei quoziente naturale e più alti resti • Ipotesi a): se una lista singola o una coalizione di liste ha avuto un numero di seggi pari al 55% di quelli da eleggere in tutta la regione, il riparto è puramente proporzionale

COME SI VOTA PER IL SENATO [3] • Ipotesi b): se nessuna lista singola o nessuna coalizione di liste ha avuto un numero di seggi pari al 55% di quelli da eleggere in tutta la regione, si assegnano alla lista o coalizione di liste più votata il 55% dei seggi; gli altri seggi vengono ripartiti fra la coalizione e le singole liste perdenti ammesse al riparto • Proclamazione degli eletti di ciascuna lista nell’ordine di presentazione (liste bloccate) • In altre 3 regioni: sei seggi in collegi uninominali maggioritari e un seggio assegnato con il recupero dei voti non utilizzati nei collegi (Trentino-Alto Adige); due seggi ripartiti con la formula proporzionale (Molise); un collegio uninominale maggioritario (Valle d’Aosta)

GLI SBARRAMENTI (CAMERA E SENATO) Coalizioni Liste coalizzate Liste non coalizzate 10% 2% 4% 20% 3% 8%

I «SEGGI ESTERI» DELLA CAMERA E DEL SENATO Legge 459/2001, d.p.r. 104/2003 • Circoscrizione estero: 12 deputati e 6 senatori • Ripartizioni territoriali della circoscrizione estero: 1) Europa; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania, Antartide • Ciascuna ripartizione elegge un deputato e un senatore; gli altri seggi sono distribuiti tra le ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani residenti • Liste di candidati (i candidati devono essere residenti nella relativa ripartizione) • Assegnazione proporzionale dei seggi (ripartizione per ripartizione): formula del quoziente naturale e più alti resti • Proclamazione degli eletti in base al voto di preferenza per uno o due candidati della lista prescelta

COME SI VOTA PER LE REGIONALI [1] Legge 108/1968, legge 43/1995, legge cost. 1/1999 (art. 5) • Elezione diretta del presidente della regione • Turno unico • 4/5 dei seggi del consiglio regionale attribuiti con sistema proporzionale (liste provinciali) • 1/5 dei seggi del consiglio regionale attribuito con sistema maggioritario (liste regionali) • Obbligo di collegamento dei candidati presidente (e della propria lista regionale) a una o più liste provinciali

COME SI VOTA PER LE REGIONALI [2] • Doppio voto su unica scheda (uno per il candidato presidente e uno per la lista provinciale): possibilità di voto disgiunto • Soglia di sbarramento del 3%, ma essa non vale per le liste collegate a un candidato presidente che ottenga almeno il 5% (liste provinciali)   • Formula del quoziente corretto + 1 e recupero dei resti nel collegio unico regionale (liste provinciali)   • Premio in seggi (lista regionale) e maggioranza garantita al presidente eletto (55% o 60% del consiglio)   • Voto unico di preferenza (liste provinciali) e lista bloccata (liste regionali)

COME SI VOTA PER I COMUNI OLTRE 15.000 ABITANTI [1] D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali) • Elezione diretta del sindaco • Doppio turno con ballottaggio • Obbligo di collegamento dei candidati sindaci a una o più liste per il consiglio comunale • Possibilità in caso di ballottaggio di collegarsi ad altre liste • Doppio voto su scheda unica per eleggere sindaco e consiglio: possibilità di voto disgiunto • Soglia di sbarramento del 3% (per le liste non appartenenti a coalizioni che abbiano superato la stessa soglia)  

COME SI VOTA PER I COMUNI OLTRE 15.000 ABITANTI [2] • 60% dei seggi del consiglio attribuiti alla lista o alle liste collegate al sindaco eletto • 40% dei seggi del consiglio attribuiti alle altre liste • Ripartizione dei seggi all’interno delle due quote di maggioranza e di minoranza con formula del divisore d’Hondt • Voto unico di preferenza (per un candidato della lista prescelta)  

COME SI VOTA PER I COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali) • Elezione diretta del sindaco • Turno unico • Obbligo di collegamento dei candidati sindaco a una lista per il consiglio comunale (una lista sola) • Voto unico per il sindaco e la lista collegata • 2/3 dei seggi del consiglio attribuiti alla lista collegata al sindaco eletto • 1/3 dei seggi del consiglio attribuiti alle altre liste con formula del divisore d’Hondt • Voto unico di preferenza (per un candidato della lista prescelta)

COME SI VOTA PER LE PROVINCIALI [1] D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali) • Elezione diretta del presidente della provincia  • Doppio turno con ballottaggio • Presentazione dei candidati al consiglio in collegi uninominali, collegati fra loro in gruppi (ciascun gruppo corrisponde a un partito) • Obbligo di collegamento dei candidati presidenti a uno o più gruppi di candidati per il consiglio • Voto unico: possibilità di voto autonomo (per il solo presidente), ma non di voto disgiunto • Soglia di sbarramento del 3% (per i gruppi non appartenenti a coalizioni che abbiano superato la stessa soglia)

COME SI VOTA PER LE PROVINCIALI [2] • 60% dei seggi del consiglio attribuiti al gruppo o ai gruppi collegati al presidente eletto  • 40% dei seggi del consiglio attribuiti agli altri gruppi   • Ripartizione dei seggi all’interno delle due quote di maggioranza e di minoranza con formula del divisore d’Hondt   • Proclamazione dei candidati che, rispetto agli altri del proprio gruppo, hanno ottenuto la percentuale più alta nei collegi uninominali * In base al d.l. 201/2011 (convertito in l. 214/2011) i consiglieri provinciali non saranno eletti più direttamente ma dai consigli dei comuni che ricadono nella provincia, e il presidente della provincia sarà eletto dal consiglio provinciale.

COME SI VOTA PER IL PARLAMENTO EUROPEO Legge 18/1979 • Base territoriale: 5 circoscrizioni (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole) • Liste di candidati • Assegnazione dei seggi su base nazionale • Soglia di sbarramento del 4 per cento (v. l. 10/2009) • Formula del quoziente naturale e più alti resti • Voto plurimo di preferenza (tre preferenze)

LA LEGISLAZIONE ELETTORALE «DI CONTORNO» • Presentazione delle liste dei candidati: è previsto l’obbligo di sottoscrizione, ma con deroghe a vantaggio delle forze politiche già rappresentate • Responsabilità delle fasi del procedimento elettorale: è affidata al ministero dell’interno, ai comuni e ad organi istituiti di volta in volta (sezioni elettorali ed uffici elettorali) • Contestazioni avverso il procedimento: vanno indirizzate agli uffici elettorali fino alla proclamazione, dopo alla giustizia amministrativa (escluse le elezioni politiche: la competenza è attribuita alle stesse Camere) • Disciplina delle campagne elettorali: propaganda elettorale, accesso ai mezzi di informazione, spese elettorali, sondaggi, ecc. (l. 212/1956, l. 515/1993, l. 28/2000)

LE FORMULE ELETTORALI ITALIANE IN SINTESI • Favoriscono l’aggregarsi delle forze politiche in due schieramenti contrapposti (bipolarismo) • Prevedono qualche forma di sbarramento, ma in misura assai variabile • Perseguono l’obiettivo di facilitare la governabilità tutelando la possibilità di accesso alla rappresentanza di una larga pluralità di forze politiche (frammentazione) • Si traducono in sistemi elettorali definibili come sistemi misti, con la garanzia per legge di una maggioranza in seggi (attraverso il premio) • Si accompagnano a livello regionale e locale all’elezione diretta del vertice dell’esecutivo

I REFERENDUM NELL’ORDINAMENTO ITALIANO • Il referendum costituzionale (art. 138.2 e 3 Cost.) • Il referendum abrogativo su leggi o atti aventi forza di legge (art. 75 Cost.) • I referendum territoriali (art. 132.1 Cost.: per la fusione di più regioni o la costituzione di una nuova regione; art. 132.2 Cost.: per consentire a una provincia o a un comune di staccarsi da una regione e aggregarsi a un’altra) • I referendum regionali su «leggi e provvedimenti amministrativi della regione» (art. 123.1 Cost.) • Il referendum sullo statuto regionale (art. 123.3 Cost.) • I referendum locali su «materie di esclusiva competenza locale» (artt. 6 e 8 Tuel) e per l’istituzione della città metropolitana (art. 23 Tuel; art. 23 l. 42/2009)

IL REFERENDUM COSTITUZIONALE: IL QUESITO Art. 138 Cost., titolo I legge 352/1970 «Approvate il testo della legge costituzionale... concernente... [titolo] approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero... del... [data]?».

IL REFERENDUM ABROGATIVO: IL QUESITO   Art. 75 Cost., titolo II legge 352/1970 [Denominazione del referendum] «Volete voi che sia abrogata la legge (o il decreto legge o il decreto legislativo)... [data, numero, titolo]?»; oppure: «Volete voi che sia abrogato l’articolo... (o siano abrogati gli articoli...) della legge (o del decreto legge o del decreto legislativo)... [data, numero, titolo]?».

I REFERENDUM TERRITORIALI: IL QUESITO Art. 132 Cost., titolo III legge 352/1970 «Volete che la regione... sia fusa con la regione... per costituire insieme un’unica regione?»; oppure: «Volete che il territorio delle province... (o dei comuni...) sia separato dalla regione... (o delle regioni...) per formare regione a sé stante?»; oppure: «Volete che il territorio della provincia... (o delle province...) sia separato dalla regione... per entrare a far parte integrante della regione...?»; oppure: «Volete che il territorio del comune... (o dei comuni...) sia separato dalla regione... per entrare a far parte integrante della regione...?».

IL REFERENDUM COSTITUZIONALE: IL PROCEDIMENTO Approvazione della legge costituzionale a maggioranza assoluta ma inferiore a 2/3 Raccolta firme 500.000 elettori o 1/5 deputati o 1/5 senatori o deliberazioni 5 consigli regionali 3 mesi Giudizio di legittimità Ufficio centrale per il referendum (Corte di cassazione) Votazione (tra il 50° e il 70° giorno dal decreto di indizione) se la richiesta è dichiarata legittima se vincono i sì  la legge costituzionale è promulgata se vincono i no  la legge costituzionale non è promulgata

IL REFERENDUM ABROGATIVO: IL PROCEDIMENTO Raccolta firme 500.000 elettori o deliberazioni 5 consigli regionali Giudizio di legittimità Ufficio centrale per il referendum (Corte di cassazione) entro il 15 dicembre Iniziativa 3 mesi Votazione (tra il 15 aprile e il 15 giugno) se la richiesta è dichiarata ammissibile Giudizio di ammissibilità Corte costituzionale entro il 10 febbraio se vincono i sì  l’abrogazione è dichiarata con d.p.r. se vincono i no   non si può riproporre il referendum per 5 anni se non c’è il quorum strutturale il referendum è invalido

IL QUORUM SUI REFERENDUM • Referendum costituzionale: «La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi» (art. 138.2 Cost.) • Referendum costituzionale: «La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi» (art. 75. 4 Cost.)

I LIMITI ALL’AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO Art. 75.2 Cost. • Le leggi tributarie • Le leggi di bilancio • Le leggi di amnistia e di indulto • Le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali

I LIMITI ALL’AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO Giurisprudenza costituzionale (sent. 16/1978 e ss.) • La Costituzione e le leggi formalmente costituzionali • Le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato • Le leggi a contenuto «comunitariamente» vincolato • Gli atti legislativi ordinari aventi forza passiva rinforzata • Le leggi collegate strettamente a quelle vietate dall’art. 75.2 Cost. • Le leggi obbligatorie o necessarie

I REFERENDUM ABROGATIVI SU LEGGI ELETTORALI Sentt. Corte costituzionale 29/1987, 47/1991, 32 e 33/1993, 5 e 10/1995, 26/1997, 13/1999, 33 e 34/2000, 15, 16 e 17/2008 • Le leggi elettorali sono leggi costituzionalmente necessarie, ma a contenuto libero • Le leggi elettorali non possono essere sottoposte a richieste di abrogazione totale • Le leggi elettorali possono essere sottoposte ad abrogazione parziale, ma a condizione che ne risulti una normativa immediatamente applicabile

Giurisprudenza costituzionale (sent. 16/1978 e ss.) I LIMITI ALL’AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO: LA FORMULAZIONE DEL QUESITO Giurisprudenza costituzionale (sent. 16/1978 e ss.) • Mancanza di omogeneità, chiarezza e univocità del quesito • Assenza dal quesito di una manifesta e chiara alternativa • Pluralità di domande eterogenee non riconducibili a una matrice razionalmente unitaria • Quesito introduttivo di discipline completamente diverse (cosiddetti referendum manipolativi o surrettiziamente propositivi)

ALTRE NORME SUL REFERENDUM ABROGATIVO • Non si possono presentare richieste di referendum nei dodici mesi anteriori alla scadenza delle Camere e nei sei mesi successivi all’elezione delle nuove Camere • Se le Camere sono sciolte anticipatamente, il referendum eventualmente già indetto si intende automaticamente sospeso e i termini del procedimento riprendono a decorrere dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni • L’entrata in vigore dell’abrogazione può essere ritardata fino a 60 giorni dallo stesso decreto presidenziale che dichiara abrogata la legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri • Il procedimento è interrotto nel caso in cui, prima della data di svolgimento del referendum, sia approvata una legge che abroga le norme oggetto della richiesta; nel caso in cui l’abrogazione sia accompagnata da una nuova disciplina che non modifichi principi ispiratori e contenuti essenziali di quella preesistente, l’Ufficio centrale per il referendum modifica il quesito e lo «trasferisce» sulla nuova normativa

IL REFERENDUM ABROGATIVO NELLA PRASSI: LA PARTECIPAZIONE AL VOTO DAL 1974 AL 2009 Anno Votanti % 1974 87,7 1978 81,2 1981 79,4 1985 77,9 1987 65,1 1990 43,4 1991 62,4 Anno Votanti % 1993 77,1 1995 57,9 1997 30,3 1999 49,6 2000 32,5 2003 25,7 2005 25,9 2009 23,8

I REFERENDUM ABROGATIVI DEL 2011 Quesito Votanti % Sì % No % Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione 54,8 95,3 4,7 Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norme 95,8 4,2 Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare 94 6 Abrogazione di norme della legge in materia di legittimo impedimento del presidente del Consiglio e dei ministri a comparire in udienza penale 54,7 94,6 5,4 57 57

IL REFERENDUM COSTITUZIONALE NELLA PRASSI: PARTECIPAZIONE AL VOTO E RISULTATI Anno Votanti % SI % NO % 2001 34,0 64,2 35,8 2006 53,7 38,3 61,7 2001: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”...?» 2006: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche alla parte II della Costituzione”...?»

I PARTITI POLITICI NELLA COSTITUZIONE (ART. 49) «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». • Non sono i partiti a determinare la politica nazionale; sono i cittadini che, tutti insieme, partecipano a questa funzione sovrana di indirizzo (i cittadini hanno il diritto di avvalersi dello strumento specifico dell’organizzazione libera in partiti) • Questo concorso a determinare la politica nazionale deve avvenire con metodo democratico (il partito deve rispettare le regole democratiche nei rapporti esterni, senza riferimento alla natura democratica dell’organizzazione interna)

FINANZIAMENTO AI PARTITI E RIMBORSI ELETTORALI Legge 157/1999, modificata dalla l. 156/2002 Totale: € 1,00 x numero iscritti nelle liste elettorali*   (per ciascun anno di legislatura degli organi)  • Camera: tra le liste che hanno ottenuto almeno l’1% dei voti nazionali • Senato: tra le liste che hanno ottenuto almeno un eletto nella regione o il 5% dei voti regionali • Parlamento europeo: tra le liste che hanno ottenuto almeno un eletto • Consigli regionali: tra le liste provinciali che hanno ottenuto almeno un eletto nella regione * A partire dal 2008 i fondi sono stati comunque ridotti del 10% (l. 244/2007); a partire dalle prossime elezioni è prevista una ulteriore riduzione del 20% (d.l. 78/2010 e d.l. 98/2011).

ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POLITICA • La petizione: «tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità» (art. 50 Cost.) • L’iniziativa legislativa popolare: «il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli» (art. 71.2 Cost.)