L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO

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Transcript della presentazione:

L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO REGIONI, PROVINCE, COMUNI

Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Decentramento e accentramento E’ decentrato uno Stato che concede molti poteri agli enti territoriali. Al contrario è accentrato uno Stato che gestisce tutti i poteri dalla capitale. Secondo la Costituzione l’Italia è uno Stato unitario, ma parte dei suoi poteri possono essere decentrati. Proprio in base a questo principio negli ultimi anno una serie di riforme ha dato maggiori poteri agli enti territoriali.

Federalismo Spesso si sente parlare di federalismo in riferimento alla sempre maggiore autonomia degli enti territoriali. Ciò non significa che l’Italia sia diventata uno Stato federale cioè un’unione di piccoli Stati: la Costituzione non lo permette. Gli enti territoriali, infatti, non sono altro che organismi ai quali il Governo ha affidato alcune sue funzioni. Proprio perché lo Stato conserva un ruolo centrale, in casi di eccezionale gravità (art. 120) può sostituirsi agli organi che governano una Regione, una Provincia o un Comune e persino ordinare che siano sciolti (esempio in caso di infiltrazioni mafiose).

ENTI TERRITORIALI Per governare nel miglior modo possibile un ampio territorio occorre “dividerlo” in tante piccole parti, gli enti territoriali: regioni, province e comuni. I poteri dello Stato non sono quindi concentrati solo in un luogo (Roma) ma sono distribuiti su tutto il territorio. Ciò significa che lo Stato è presente con i suoi rappresentanti in tutta Italia ma anche che una parte dei suoi poteri è stata trasferita agli enti territoriali.

ENTI TERRITORIALI Sono dunque organismi ai quali il governo centrale affida alcune funzioni per essere più vicino alle esigenze del territorio. 20 REGIONI 110 PROVINCE 8100 COMUNI Nei comuni, nelle Province e nelle Regioni operano delle assemblee elette dai cittadini (Consigli Comunali, Provinciali e Regionali).

Articoli 114 – 133 Costituzione Regolano l’esistenza e le funzioni degli enti territoriali. Art. 114. La Repubblica è costituita dai Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato. Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino – Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia …

Elezioni amministrative Eleggono i rappresentanti dei cittadini negli enti territoriali; vi partecipano solo coloro che sono residenti in quell’ente. Le elezioni politiche invece eleggono i rappresentanti del Parlamento e riguardano tutti i cittadini italiani. La durata del mandato degli organi degli enti locali è di 5 anni.

Competenze degli enti territoriali Sono stabilite dalla Costituzione e dalla legge. La regola generale è la seguente: quando c’è bisogno di risolvere un problema o fornire un servizio, deve intervenire l’ente più vicino al problema, cioè il Comune. Se il Comune non può farlo, il compito passa alla Provincia e, se la Provincia non è in grado di intervenire, è la Regione a farlo. Se nessuno degli enti territoriali è in grado di agire, allora è lo Stato che interviene.

LE REGIONI ITALIANE L’esistenza delle regioni è prevista fin dalla nascita della Repubblica italiana. Questi enti sono infatti elencati dalla Costituzione (art. 131): Piemonte;Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Gli statuti delle regioni Ogni ente territoriale è dotato di un proprio statuto. Lo statuto è un documento che detta i principi fondamentali e le regole di funzionamento dell’ente. Le Regioni si distinguono tra loro in due categorie proprio per il tipo di statuto che le regola: le Regioni a statuto speciale hanno maggiore autonomia e maggiori poteri rispetto a quelle a statuto ordinario.

Regioni a statuto speciale Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino – Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La principale differenza tra lo statuto speciale e lo statuto ordinario è che mentre lo statuto ordinario è adottato e modificato con legge regionale, lo statuto speciale è adottato e modificato solo con legge costituzionale.

Perché statuto speciale? Sicilia e Sardegna per motivi politici: forti spinte indipendentiste dopo la seconda guerra mondiale. Valle d’Aosta, Trentino Alto - Adige e Friuli -Venezia Giulia per motivi etnici.

Legge costituzionale n. 3 del 2001 Ha modificato la Costituzione in materia di enti territoriali. Ha di fatto ridotto le differenze tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, estendendo il potere legislativo anche di quelle a statuto ordinario.

remember Il procedimento per la revisione costituzionale è disciplinato nell'art. 138 della Costituzione italiana: il disegno di legge costituzionale deve essere approvato da ciascun ramo del Parlamento con due distinte deliberazioni, tra le quali devono intercorrere almeno tre mesi. Nel caso in cui la deliberazione, nella seconda votazione di ciascuna delle Camere, non sia avvenuta a maggioranza di due terzi dei loro componenti ma a semplice maggioranza assoluta, può essere richiesto, da un quinto dei membri di una Camera, da cinque Consigli regionali o da 500.000 elettori , un referendum confermativo. Tuttavia, è in dottrina che nessuna legge costituzionale né riforma costituzionale possa modificare la Costituzione nel suo "spirito", nel nucleo delle libertà fondamentali e della forma di Stato; in tal caso la Corte Costituzionale può intervenire dichiarando incostituzionale l'eventuale riforma.

I poteri delle regioni Enti territoriali dotati di maggiori poteri Sono amministrate dai propri organi (consiglio, giunta, presidente) Hanno uno statuto Creano leggi Non sono piccoli stati autonomi (no potere giudiziario, no esercito …)

Art. 117 Competenza esclusiva dello Stato Politica estera Immigrazione Forze armate Moneta, tutela del risparmio, mercati finanziari Ordine pubblico e sicurezza Cittadinanza e stato civile Previdenza sociale Istruzione: solo norme generali Legislazione elettorale Ambiente, beni culturali Pesi, misure

Art. 117 Competenza concorrente di Stato e Regioni Rapporti internazionali e con UE delle regioni Commercio estero Tributi Tutela e sicurezza del lavoro Salute Istruzione Alimentazione Protezione civile Porti e aeroporti Produzione e distribuzione di energia …

LA PROVINCIA Copre il territorio di un certo numero di Comuni. E’ l’ente “intermedio” tra regione e Comune: per questo, in base al principio di sussidiarietà, si occupa delle questioni che interessano più Comuni, come la protezione dell’ambiente, la protezione civile, la viabilità, ecc. Gli organi della Provincia sono: consiglio provinciale, giunta provinciale, presidente della Provincia.

IL COMUNE E’ il più piccolo degli enti territoriali: proprio per questo è il più vicino alle esigenze dei cittadini e proprio per questo è l’istituzione che ha il compito di occuparsi della maggior parte dei bisogni della comunità (art. 118 “Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni …”) Servizi sociali (scuole infanzia, servizi anziani e disabili …) Utilizzo del territorio (case, giardini pubblici …) Sviluppo economico. Gli organi del Comune sono: Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Sindaco.

LA CIRCOSCRIZIONE E IL QUARTIERE I grandi Comuni dividono il proprio territorio in circoscrizioni (a Verona sono 8), che possono corrispondere a uno o più quartieri. I ciascuna di esse c’è un Consiglio di circoscrizione eletto dai cittadini che si occupa di problemi che riguardano la circoscrizione. Questi organi servono a far partecipare la popolazione alle decisioni pubbliche. Il quartiere non è un ente territoriale ma una zona della città che si distingue dalle altre per alcune caratteristiche (periodo storico, zona industriale, …)