IL POTERE GIUDIZIARIO La magistratura Artt. 101-112.

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Transcript della presentazione:

IL POTERE GIUDIZIARIO La magistratura Artt. 101-112

Che cos’è la magistratura? È l’insieme dei magistrati (i giudici) che esercitano il potere giudiziario, che hanno cioè l’incarico di indagare e giudicare sulla violazione delle norme, punendo chi le infrange secondo quanto previsto dalla legge. Tutti i giudici che compongono la Magistratura lavorano per lo Stato: in un paese democratico non sono ammissibili giudici che non lavorino per lo Stato. Solo lo Stato può utilizzare la forza per far rispettare le leggi e limitare la libertà di chi non rispetta le regole. NON E’ CONSENTITO NESSUN TIPO DI GIUSTIZIA PRIVATA

Art. 101 La giustizia è amministrata in nome del popolo Poiché la sovranità appartiene al popolo, i giudici svolgono il loro compito in nome del popolo. Quando i giudici pronunciano le sentenze, usano l’espressione “in nome del popolo italiano”. I giudici però non sono eletti dal popolo (come i rappresentanti politici). Solo in alcuni casi il popolo partecipa direttamente all’amministrazione della giustizia: Corte d’Assise.

Art. 101 (...) I giudici sono soggetti soltanto alla legge Con questa regola la Costituzione protegge l’indipendenza dei giudici assicurando la separazione dei poteri. Un giudice è indipendente se non è influenzato da altre persone o istituzioni e se non deve temere o dipendere da qualcuno. I giudici sono quindi liberi da influenze esterne in quanto “inamovibili” (nessuno può ordinare che un giudice venga spostato in altra sede o licenziato) e assunti per concorso (non per favore personale). I giudici sono inoltre liberi da influenze interne alla Magistratura in quanto non ci sono giudici di livelli diversi. Queste regole sono state pensate per evitare che i cittadini subiscano delle ingiustizie. Un giudice indipendente è un giudice imparziale.

Consiglio superiore della Magistratura È l’organo a cui la Costituzione assegna il compito di decidere sulle assunzioni dei magistrati, sulla loro carriera, sui trasferimenti, provvedimenti disciplinari e così via. Poiché deve essere indipendente, la Magistratura si “autogoverna”. Art. 104. “La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della Magistratura (CSM) è presieduto dal Presidente della Repubblica”. Il CSM è composto da 27 membri (numero non fisso). Oltre ai tre membri di diritto (Presidente della Repubblica, Presidente della Corte di Cassazione, Procuratore generale della Corte di Cassazione), 16 membri (o 2/3) sono eletti da tutti i magistrati e 8 (o 1/3) sono eletti dal Parlamento in seduta comune delle due camere. Questi ultimi devono comunque essere esperti in materie giuridiche (professori universitari o avvocati con almeno 15 anni di servizio). Tra i membri eletti dal Parlamento viene nominato un vice-presidente. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Ministro della Giustizia Dirige quel ramo della Pubblica Amministrazione che gestisce i palazzi di giustizia (dove operano i tribunali), il personale che collabora con i giudici, le carceri e tutto ciò che è utile all’organizzazione della giustizia. Non può intervenire sulle sentenze dei giudici né sulle loro assunzioni e sulle loro carriere. Può ordinare delle ispezioni per vedere se i giudici si comportano secondo la legge.

IL PROCESSO È LO STRUMENTO CON CUI I MAGISTRATI SVOLGONO IL LORO LAVORO cioè il procedimento che porta a stabilire la verità su un certo fatto e, di conseguenza, il provvedimento per punire chi ha infranto la regola. NON TUTTE LE INFRAZIONI SONO UGUALI: alcune sono “reati” puniti con il carcere, altre non lo sono.

Tipi di processo PROCESSO PENALE: punisce chi commette un reato (rapina, omicidio) PROCESSO CIVILE: regola i disaccordi tra i cittadini nelle situazioni in cui non sia stato commesso un reato (lite tra vicini di casa)

I PRINCIPI DEL PROCESSO Anche nell’amministrazione della giustizia la Costituzione prevede che siano salvaguardati i fondamentali diritti umani: DIRITTO DI RIVOLGERSI AL GIUDICE DIRITTO DI DIFENDERSI DAVANTI AL GIUDICE UGUAGLIANZA DI FRONTE ALLA LEGGE PRESUNZIONE DI INNOCENZA DIRITTO AL GIUSTO PROCESSO DIRITTO AD ESSERE CONDANNATI CON SENTENZA MOTIVATA DIRITTO DI AVERE UN PROCESSO DI APPELLO

I TRIBUNALI E’ la legge a stabilire a quale tribunale occorre rivolgersi. A seconda del reato si viene giudicati dal tribunale idoneo. Si distinguono a seconda dei gradi di giudizio. Una persona che ritenga ingiusta la sentenza del tribunale che l’ha condannata, può chiedere ad un altro giudice di riesaminare il suo caso in un processo d’appello. Ogni grado di giudizio è un processo a sé, che si svolge davanti ad un diverso tribunale e si conclude con una sentenza. Sullo stesso caso possono esserci fino a tre gradi di giudizio cioè possono pronunciarsi tre diversi tribunali. La sentenza valida sarà quella dell’ultimo tribunale che si è pronunciato.

I GRADI DI GIUDIZIO GRADI DI GIUDIZIO IN PROGRESSIONE A SECONDA DELLA GRAVITA’ DELLA INFRAZIONE 1° GRADO GIUDICE DI PACE TRIBUNALE CORTE D’ASSISE 2° GRADO CORTE D’APPELLO CORTE D’ASSISE D’APPELLO 3° GRADO CORTE DI CASSAZIONE

Tribunali speciali In Italia, oltre ai tribunali ordinari, esistono tribunali speciali per giudicare certi tipi di fatti che richiedono conoscenze tecniche particolari: TAR (tribunale amministrativo regionale) e CONSIGLIO DI STATO: giudicano le cause in cui è coinvolta la Pubblica Amministrazione (i cittadini cioè possono chiamare in tribunale lo Stato, ad esempio se ritengono che in un concorso pubblico ci siano state delle irregolarità) TRIBUNALI MILITARI: giudicano solo i militari mentre sono in servizio. CORTE COSTITUZIONALE: tribunale che giudica le leggi e le “liti” tra le istituzioni.