1. Alle origini della figura presidenziale

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1. Alle origini della figura presidenziale A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, 2012 12 Il presidente della Repubblica 1. Alle origini della figura presidenziale 2. Il presidente della Repubblica: elezione e durata in carica 3. Le attribuzioni del presidente della Repubblica 4. La responsabilità del presidente della Repubblica 5. Il presidente della Repubblica nella prassi

I CAPI DI STATO NELL’UNIONE EUROPEA Capi di stato repubblicani • eletti direttamente: Austria, Bulgaria, Finlandia, Francia, Irlanda, Portogallo, Cipro, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia  • eletti dal parlamento: Germania, Grecia, Italia, Estonia, Lettonia, Malta, Repubblica ceca, Ungheria   Capi di stato monarchici Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia

COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ART. 83 COST.)  Parlamento in seduta comune   + 58 delegati regionali* 1°, 2°, 3° votazione votazioni successive maggioranza dei due terzi dei componenti maggioranza assoluta dei componenti * tre delegati per ogni regione, eletti dal consiglio regionale con voto limitato, tranne la Valle d’Aosta un solo delegato

L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPI 13 maggio 1999 1° scrutinio Presenti Votanti Astenuti Maggioranza dei due terzi 990 674 CIAMPI 707 voti

L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO 10 maggio 2006 4° scrutinio Presenti Votanti Astenuti Maggioranza assoluta 1000 990 10 505 NAPOLITANO 543 voti

LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA • Requisiti: un cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età e goda dei diritti politici e civili (art. 84.1 Cost.) • Incompatibilità con qualsiasi altra carica (art. 84.2 Cost.) • Assegno e dotazione finanziaria fissati per legge (art. 84.3 Cost.) • Durata in carica: 7 anni, senza limiti alla rielezione (art. 85 Cost.) • Impedimento temporaneo: supplenza del presidente del Senato (art. 86.1 Cost.) • Impedimento permanente: indizione dell’elezione del nuovo presidente (art. 86.2 Cost.) • Senatore di diritto a vita dopo la cessazione della carica, a meno che non vi rinunzi (art. 59.1 Cost.)

L’APPARATO AMMINISTRATIVO DEL QUIRINALE Segretariato generale della presidenza della Repubblica (segretario generale) Consiglieri del presidente, Uffici, Servizi – es.: affari giuridici, affari diplomatici, affari militari, giustizia, stampa, ecc.

IL RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 87.1 Cost. «Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale».

GLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 89.1 Cost. «Nessun atto del presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità».   • Obbligo di controfirma dei ministri proponenti (rectius, competenti: sent. 200/2006) e del presidente del Consiglio (ex art. 89.2 Cost.) per tutti gli atti del presidente della Repubblica – atti formalmente e sostanzialmente presidenziali (atti presidenziali in senso stretto) – atti solo formalmente presidenziali (atti governativi) – atti frutto di un concorso di volontà (atti duali o complessi)

LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   In ordine alla rappresentanza esterna: • accredita e riceve i rappresentanti diplomatici • ratifica i trattati (eventualmente su autorizzazione delle Camere) • dichiara lo stato di guerra (deliberato dalle Camere) • effettua visite ufficiali all’estero

LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA In ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari: • nomina fino a 5 senatori a vita • può convocare le Camere in seduta straordinaria   • fissa la prima riunione delle nuove Camere • può inviare messaggi alle Camere   • può sciogliere le Camere o anche una sola di esse (tranne negli ultimi sei mesi del mandato, se non coincidono con gli ultimi sei mesi della legislatura)

LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   In ordine alla funzione legislativa: • promulga le leggi approvate dal Parlamento • può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi per una nuova deliberazione (ma è obbligato a promulgare se le Camere le approvano nuovamente) • autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo • emana gli atti del governo aventi forza di legge

LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo: • conduce le consultazioni per la formazione del governo • nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri • accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni • autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo • emana i decreti legislativi, i decreti legge e i regolamenti del governo

LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA [segue] In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo: • nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato • conferisce le onorificenze della Repubblica • ha il comando delle Forze armate • presiede il Consiglio supremo di difesa (Csd) • dispone lo scioglimento e la rimozione degli organi regionali e locali • emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r. (deliberati dal Consiglio dei ministri)

LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA In ordine all’esercizio della sovranità popolare: • indice le elezioni delle Camere • indice i referendum previsti dalla Costituzione   • dichiara l’abrogazione della legge sottoposta a referendum in caso di esito favorevole   • può procrastinare fino a 60 giorni l’entrata in vigore dell’abrogazione referendaria)

LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA In ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa: • nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale • presiede il Consiglio superiore della magistratura (Csm) • può concedere la grazia e commutare le pene  • adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi

ATTI PRESIDENZIALI SENZA CONTROFIRMA   • Dimissioni dalla carica di presidente della Repubblica • Dichiarazioni informali in pubbliche occasioni (esternazioni) • Esercizio delle funzioni di presidente del Csm e del Csd • Conferimento dell’incarico di formare il governo

ATTRIBUZIONI E RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA • Attribuzioni il cui esercizio è in qualche caso formalmente, in diversi casi sostanzialmente, obbligato – es.: la promulgazione di una legge rinviata dal presidente e riapprovata dalle Camere (tranne in caso di attentato alla Costituzione); la firma dei decreti presidenziali relativi alla gran parte degli atti che con tale veste devono entrare a far parte dell’ordinamento • Attribuzioni che certamente riservano al presidente uno spazio di valutazione discrezionale – es.: il rinvio alle Camere di una legge da esse approvata (per ragioni formali, di palese incostituzionalità o anche di merito); l’invio di messaggi alle Camere • Attribuzioni che si possono definire di altissima valenza politica, in grado di influenzare se non condizionare il circuito corpo elettorale-parlamento-governo – es.: la nomina del presidente del Consiglio; lo scioglimento delle Camere

IL RINVIO PRESIDENZIALE DELLE LEGGI ALLE CAMERE (ART. 74 COST.) Presidenti Einaudi (1948-1955) Gronchi (1955-1962) Segni (1962-1964) Saragat (1964-1971) Leone (1971-1978) Pertini (1978-1985) Cossiga (1985-1992) Scalfaro (1992-1999) Ciampi (1999-2006) Napolitano (2006-) N. rinvii 4 3 9 - 2 7 22 6 8 1

I MESSAGGI PRESIDENZIALI ALLE CAMERE (ART. 87.2 COST.) Presidenti Einaudi (1948-1955) Gronchi (1955-1962) Segni (1962-1964) Saragat (1964-1971) Leone (1971-1978) Pertini (1978-1985) Cossiga (1985-1992) Scalfaro (1992-1999) Ciampi (1999-2006) Napolitano (2006-) N. messaggi - 1 7

UN ESEMPIO DI ATTO SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALE: LA GRAZIA   Sentenza Corte cost. n. 200/2006 «[...] alla controfirma va attribuito carattere sostanziale quando l’atto sottoposto alla firma del capo dello Stato sia di tipo governativo e, dunque, espressione delle potestà che sono proprie dell’esecutivo, mentre ad essa deve essere riconosciuto valore soltanto formale quando l’atto sia espressione di poteri propri del presidente della Repubblica, quali – ad esempio – quelli di inviare messaggi alle Camere, di nomina dei senatori a vita o dei giudici costituzionali. A tali atti deve essere equiparato quello di concessione della grazia, che solo al capo dello Stato è riconosciuto dall’art. 87 della Costituzione [...]».

LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA [I] Art. 90 Cost. «Il presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri».

LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA [II] • Irresponsabilità del presidente per tutti gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni (una sostanziale irresponsabilità politica) • Responsabilità del presidente per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione (messa in stato di accusa del Parlamento in seduta comune) • Responsabilità del presidente per tutte le azioni compiute fuori dell’esercizio delle funzioni (la questione dell’improcedibilità)

IL PROCEDIMENTO D’ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa (istruttoria) archiviazione relazione Corte costituzionale in composizione integrata (giudizio) Parlamento in seduta comune (messa in stato di accusa) assoluzione sentenza di condanna

IL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ACCUSE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   • Fase istruttoria condotta dal presidente della Corte e da uno o più giudici da lui delegati: acquisizione di tutti gli elementi di prova utili e interrogatorio dell’imputato • Dibattimento in contraddittorio tra le parti (commissari parlamentari per l’accusa, avvocati del presidente per la difesa) sulle risultanze dell’istruttoria e loro richieste • Decisione finale in camera di consiglio • Applicazione, in caso di condanna, delle pene fino alla misura massima prevista dalla legislazione vigente al momento della commissione dei fatti, ed eventualmente delle sanzioni civili, amministrative e costituzionali (destituzione) adeguate al caso • Sentenza definitiva che non può essere impugnata in alcun modo, a eccezione delle ipotesi di revisione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: UNA FIGURA STRUTTURALMENTE AMBIGUA • Il presidente della Repubblica come il «rappresentante dell’unità nazionale» che non ha funzioni di indirizzo politico, bensì di garanzia • Il presidente della Repubblica come «uno dei protagonisti di scelte fortemente incidenti sull’indirizzo politico», contropotere di influenza che opera come soggetto autonomo, potere politico fra i poteri politici, anche se non di partito, titolare di un proprio indipendente indirizzo

LA PRASSI DEI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA [I] • Luigi Einaudi: il primo presidente costituzionale in una fase politica in cui il funzionamento della forma di governo rassomigliava al modello britannico • Giovanni Gronchi: protagonista di interventi pesanti in materia sia di politica estera sia di politica interna e in generale di indirizzo politico • Antonio Segni e Giuseppe Saragat: un forte ridimensionamento di qualsiasi velleità presidenzialista • Giovanni Leone: presidente durante la crisi della VI e della VII legislatura, costretto a dimettersi per scandali veri o presunti

LA PRASSI DEI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA [II] • Sandro Pertini: il primo presidente dell’era mediatica che stabilì un rapporto diretto con l’opinione pubblica, compiendo scelte innovative e assumendo decisioni che incisero sull’indirizzo politico • Francesco Cossiga: promotore di un cambiamento istituzionale, ma il tentativo, anche a causa di alcuni suoi eccessi verbali, suscitò reazioni aspre, fino all’avvio di un procedimento per la messa in stato d’accusa • Oscar Luigi Scalfaro: presidenza che rivelò le grandi potenzialità della figura presidenziale durante le drammatiche legislature XI e XII

LA PRASSI DEI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA [III] • Carlo Azeglio Ciampi: raramente un presidente ha mantenuto con tale costanza una così alta popolarità e anche la fiducia delle forze politiche, tra i contributi maggiori la scelta di non innovare la prassi del mandato unico, insieme alla sua serena determinazione nell’assecondare la trasformazione in senso maggioritaria della forma di governo • Giorgio Napolitano: il secondo presidente dell’epoca maggioritaria, ha assunto frequenti prese di posizione su temi di attualità e ha accompagnato le decisioni politicamente più delicate con dichiarazioni volte a motivare le scelte compiute, accentuando deliberatamente la propria responsabilità diffusa di fronte ai cittadini e agli altri organi costituzionali

IL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE   Art. 88 Cost. • Obbligo di consultare previamente i presidenti delle due Camere (parere non vincolante) • Divieto di scioglimento negli ultimi sei mesi di mandato (c.d. semestre bianco, «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura) • Lo scioglimento come potere governativo • Lo scioglimento come potere condizionato dalla volontà dei principali partiti • Lo scioglimento come potere sostanzialmente presidenziale

IL POTERE DI SCIOGLIMENTO IN ALTRI ORDINAMENTI   Costituzione spagnola (art. 115) «El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey». Costituzione svedese (cap. III, art. 4) «The Government may order an extraordinary election for the Riksdag to be held between ordinary elections».

PRESIDENTI E SCIOGLIMENTI ANTICIPATI • Einaudi (1948-1955): I leg. 1948-1953* • Gronchi (1955-1962): II leg. 1953-1958* • Segni (1962-1964): III leg. 1958-1963 • Saragat (1964-1971): IV leg. 1963-1968 • Leone (1971-1978): V leg. 1968-1972, VI leg. 1972-1976 • Pertini (1978-1985): VII leg. 1976-1979, VIII leg. 1979-1983 • Cossiga (1985-1992): IX leg. 1983-1987, X leg. 1987-1992 • Scalfaro (1992-1999): XI leg. 1992-1994, XII leg. 1994-1996 • Ciampi (1999-2006): XIII leg. 1996-2001, XIV leg. 2001-2006 • Napolitano (2006-): XV leg. 2006-2008, XVI leg. 2008- * Scioglimento anticipato del Senato, per ricondurre la sua durata a quella della Camera.

LA PRASSI DEGLI SCIOGLIMENTI ANTICIPATI DAGLI ANNI NOVANTA [I] • 1994: il presidente Scalfaro fece ricorso allo scioglimento, contro l’avviso di larga parte dei parlamentari, sia perché era stata varata una nuova legge elettorale sia perché aveva giudicato, in base alle elezioni amministrative, che fosse radicalmente mutato il quadro politico • 1995: il presidente Scalfaro non fece ricorso allo scioglimento dopo la crisi del primo governo Berlusconi • 1996: il presidente Scalfaro sciolse le Camere ritenendo che le condizioni di parità fra le forze politiche, che aveva ritenuto insufficienti un anno prima, si fossero ristabilite • 1997-1998: il presidente Scalfaro non usò e anzi escluse lo scioglimento quando il primo governo Prodi andò per due volte in crisi

LA PRASSI DEGLI SCIOGLIMENTI ANTICIPATI DAGLI ANNI NOVANTA [II] • febbraio 2007: il presidente Napolitano dichiarò, dopo le dimissioni del secondo governo Prodi, di registrare la volontà prevalente dei gruppi parlamentari di continuare la legislatura e rinviò il governo alle Camere • gennaio-febbraio 2008: il presidente Napolitano, dopo la sfiducia parlamentare al governo Prodi, prima esperì un tentativo, affidato al presidente del Senato, di vedere se vi fosse la possibilità di un nuovo governo «funzionale all’approvazione» di una riforma elettorale, poi, registrato il mancato accordo fra maggioranza e opposizione, procedette allo scioglimento senza esitazioni, dopo soli 22 mesi di legislatura

NAPOLITANO E LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO [I] Dichiarazione del 24 febbraio 2007 «Ho ritenuto... che non ricorrano le condizioni per un immediato scioglimento delle Camere, sia alla luce di una costante prassi istituzionale sia in considerazione di un giudizio largamente convergente, benché non unanime, sulla necessità prioritaria di una modificazione del sistema elettorale vigente». Dichiarazione del 30 gennaio 2008 «Sciogliere anticipatamente le Camere ha sempre rappresentato la decisione più impegnativa e grave affidata dalla Costituzione al presidente della Repubblica. E questa volta la decisione dovrebbe essere assunta a meno di due anni dalle ultime elezioni. Considero perciò mio dovere riservarmi un’adeguata ponderazione e valutazione conclusiva; il che non può essere da nessuna parte inteso come scelta rituale o dilatoria». «La decisione di sciogliere le Camere, sentiti i loro presidenti, è divenuta obbligata, visto l’esito negativo degli sforzi che ho doverosamente compiuto nella convinzione che elezioni così fortemente anticipate costituiscano un’anomalia rispetto al normale succedersi delle legislature parlamentari, non senza conseguenze sulla governabilità del paese».

NAPOLITANO E LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO [II] Discorso del 20 dicembre 2010 «Resta invece, nel nostro ordinamento, prerogativa del Capo dello Stato – poco importa che la si possa beceramente sminuire a parole – sancire l’impossibilità di completare una legislatura parlamentare e quindi sciogliere le Camere. Quella degli scioglimenti anticipati è stata un’improvvida prassi tutta italiana, da cui speravamo di esserci liberati e al cui ripetersi sono tenuto a resistere nell’interesse generale. Specie in periodi così gravidi di incognite. Non a caso io ritenni, a metà agosto – mentre, a seguito di una clamorosa rottura politica nel maggior partito di governo, già precipitosamente si evocavano elezioni anticipate – di dover chiamare tutte le forze politiche a riflettere sulle conseguenze per il paese dell’andare verso un vuoto politico e verso un durissimo scontro elettorale». • 12 novembre 2011: dimissioni del quarto governo Berlusconi • 16 novembre 2011: formazione del governo Monti 36