MEDICI E “PARAMEDICI” Legge 251/00 e D.M. 29 marzo 2001 Infermieristiche e ostetrica Riabilitative (fisioterapista, ortottista, tecn. riabilitaz. psichiatrica)

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MEDICI E “PARAMEDICI” Legge 251/00 e D.M. 29 marzo 2001 Infermieristiche e ostetrica Riabilitative (fisioterapista, ortottista, tecn. riabilitaz. psichiatrica) Tecnico-sanitarie (tecn. audiometrista, di radiologia medica, audioprotesista, igienista dentale, dietista, etc.) Tecniche della professione (della prevenzione luoghi di lavoro, assistente sanitario) PROFESSIONI SANITARIE PRINCIPALI (laurea laurea specialistica) MEDICO-CHIRURGO VETERINARIO ODONTOIATRA FARMACISTA PROFESSIONI SANITARIE (diploma universitario laurea triennale) Non più "ausiliarie": L. 26/2/99 n. 42 (abrogazione del mansionario, richiamo ai codici deontologici) ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE ODONTOTECNICO (parere del consiglio di stato del 2002 – professione sanitaria) OTTICO MECCANICO ORTOPEDICO ... (T.U.L.S.)

Art. 1 (Definizione delle professioni sanitarie) L. 26/2/99 n 42 Art. 1 (Definizione delle professioni sanitarie) La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie …. è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria". Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il ….. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post- base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

CODICE DEONTOLOGICO DELL’ AUDIOMETRISTA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Definizione - Il presente Codice Deontologico comprende regole e principi di comportamento professionale dell'Audiometrista, in ogni ambito e stato giuridico in cui questi operi, allo scopo di garantire l'erogazione di un servizio ad un ottimale livello qualitativo a favore del cittadino, nonché di tutelarlo nei confronti di abusi e di carenze professionali.

DEONTOLOGIA MEDICA (deon e logos = dottrina del dovere) DEONTOLOGIA IN SENSO STRETTO: RIGUARDA I DOVERI DEL SANITARIO NON DERIVANTI DA NORME DI DIRITTO POSITIVO, MA DALLA CONSUETUDINE E DA PRINCIPI GENERALMENTE RICONO-SCIUTI A FONDAMENTO DELLA PROFESSIONE (SPESSO SANCITI IN “CODICI DEONTOLOGICI” INTERNI ALLA PROFESSIONE) DEONTOLOGIA IN SENSO ESTENSIVO: RIGUARDA TUTTI I DOVERI DEL MEDICO (GIURIDICI, CONSUETUDINARI, MORALI) Fonte primitiva di ogni indirizzo comportamentale: Giuramento di Ippocrate

DOVERI DEL SANITARIO

BIOETICA, DEONTOLOGIA e DIRITTO SI NO

ETICA [da ethos costume, modo di comportarsi] La parte della filosofia che affronta il problema di ciò che è "buono" e che tenta di rispondere alla domanda "che cosa dobbiamo fare?". Dottrina del dovere e dei comportamenti doverosi. MORALE [da mores traduzione latina di ethos] E’ l'equivalente, di derivazione latina, di etica. DEONTOLOGIA [da deon e logos dottrina del dovere - "Deontology or the Science of Morality": J. Bentham,1834] Il significato attuale non è più "dottrina generale del dovere" , ma studio empirico dei doveri relativi ad una situazione sociale. In maniera più specifica, dei doveri connessi con l'esercizio di una determinata professione

DALL’ETICA MEDICA ALLA BIOETICA ETICA MEDICA: Lo studio dei valori su cui si fondano i doveri del medico BIOETICA ["Bioethics, bridge to the future": Van Rensselaer Potter 1970]: Lo studio sistematico delle dimensioni morali - comprendenti la visione morale, le decisioni, la condotta, le politiche - delle scienze della vita e della cura della salute, attraverso una varietà di metodologie etiche in un contesto interdisciplinare. ["Encyclopedia of Bioethics" - 1995]

La bioetica ha a che fare con problemi morali che riguardano la medicina, la biologia e la scienza in generale nel loro rapporto con la vita ed in particolare con alcuni di questi problemi che appaiono più legati agli sviluppi scientifici e tecnologici che hanno caratterizzato il nostro secolo. L’ingegneria genetica, la riproduzione artificiale e le tecniche di sostegno vitale hanno modificato la nostra comprensione di eventi basilari della natura umana, quali la vita e la morte. Più in generale, scienza e tecnologia sono sempre più pervasive e meno estranee alla nostra esperienza emotiva e personale, tanto da portare spesso a interrogarci sulla nostra identità e sul senso dell’esistenza. (S. Maffettone, 1998)

ORIGINI DELLA BIOETICA Nuovi problemi suscitati dal progresso scientifico e tecnologico della medicina Tramonto del paternalismo in medicina Società pluralistiche (ricerca di un “massimo comune denominatore etico” , aspirazione alla regolamentazione giuridica) Esigenza di fornire risposte razionalmente convincenti ai nuovi problemi Metodo interdisciplinare (P. Cattorini, 1996)

PRINCIPI DI ETICA MEDICA 1. PRINCIPIO DI AUTONOMIA Rispetto dell’autonomia decisionale del paziente 2. PRINCIPIO DEL “BENE FACERE / NON NOCERE” Obbligo di agire per il bene del malato e di non arrecargli danno 3. PRINCIPIO DI GIUSTIZIA Necessita' di ponderare le ricadute su terzi di una decisione presa nell' interesse del malato. 4. PRINCIPIO D’INTEGRITÀ MORALE DELLA PROFESSIONE Diritto del medico di agire "secondo scienza e co- scienza".

CAMPI DI APPLICAZIONE DELLA BIOETICA più ampio rispetto all'etica medica e alla deontologia "classica" Questioni di etica medica e deontologia "classica": confidenzialità e segreto, informazione del paziente, consenso all'atto medico, etc ... Questioni relative all'inizio e alla fine della vita: procreatica, aborto, eutanasia, morte encefalica etc ... Questioni attinenti alla sperimentazione biomedica: sperimentazione sull'uomo, sul prodotto del concepimento e sugli animali. Questioni concernenti la genetica molecolare: ingegneria genetica, terapia genica, clonazione, etc ... Questioni di giusta allocazione delle risorse (macrobioetica) Questioni relative al rispetto della vita animale e vegetale: tutela dell'ecosistema, organismi geneticamente modificati, etc ...

OBBLIGO DI MANTENERE IL SEGRETO

Definizione di segreto Introna: la prerogativa della professione medica, quella che più ha sollecitato il senso di responsabilità etica e morale del medico. Il segreto, conseguenza naturale della confidenza che il soggetto ha verso chi lo soccorre e che discende a sua volta dalla fiducia, è senza dubbio la pietra angolare dell’esercizio professionale Corte di Cassazione n. 2393 Sez. III^ del 10/1/67 : Il segreto in senso letterale è ciò che deve essere tenuto nascosto; in senso giuridico è ogni fatto che, per disposizione di legge o per decisione di una volontà giuridicamente autorizzata è destinato a rimanere nascosto a qualsiasi persona diversa dal legittimo depositario.

Definizione di segreto Segreto deve essere ritenuto “ciò che non è comunemente noto, che fa ragionevolmente parte dell’intimità dell’individuo, del suo modo di vivere e del suo modo di essere non ovviamente palesi, non destinati comunque all’altrui comune conoscenza”, di cui il sanitario abbia nozione a motivo della sua attività professionale (secondo un’analogia, che sembra pertinente nell’approccio definitorio alla nozione di segreto, con la nozione di dati sensibili di cui all’art.22 della Legge n.675/1996).

Tutela penale del segreto DESTINATARIO NORMA Chiunque per ragione del proprio Art. 622 c.p. Stato, ufficio, professione o arte Rivelazione di segreto professionale (Esercente un servizio di pubblica Necessità) Pubblico Ufficiale Art. 326 c.p. Incaricato di pubblico servizio Rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio

Art. 622 c.p. - Rivelazione di segreto professionale Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o ad altrui profitto e' punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 60.000 a 1.000.000. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Art. 622 c.p. - Rivelazione di segreto professionale NON NECESSARIAMENTE “NELL’ESERCIZIO” PUBBLICO UFFICIALE INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO Art. 326 c.p. Art. 622 c.p. - Rivelazione di segreto professionale Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o ad altrui profitto e' punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 60.000 a 1.000.000. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. “OMNIA AUDITA, VISA ATQUE INTELLECTA”

Art. 622 c.p. - Rivelazione di segreto professionale PROFESSIONI SANITARIE ARTI AUSILIARIE DELLE CHI COAUDIVA IL PROFESSIONISTA LO STUDENTE Art. 622 c.p. - Rivelazione di segreto professionale Qualsiasi compito o dovere che deve essere assolto per cui si è venuti a conoscenza del segreto Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o ad altrui profitto e' punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 60.000 a 1.000.000. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. VOLONTARIAMENTE, CON PAROLE, CON SCRITTI, CON COMPORTAMENTI NOTIZIA CHE NON E’ NOTA, CHE L’INTERESSATO DESIDERA RIMANGA RISERVATA E CHE PUO’ RECARGLI PREGIUDIZIO

LEGGE n° 675/96 Art. 22 - Dati sensibili I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

Art. 622 c.p. - Rivelazione di segreto professionale Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o ad altrui profitto e' punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 60.000 a 1.000.000. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. CODIFICATA - O NO - DA NORME DI LEGGE SE IL PROFITTO E' ILLECITO E’ SUFFICIENTE LA POSSIBILITA’ DEL DANNO L'INTERESSE PUBBLICO E’ SECONDARIO ALL'INTERESSE PERSONALE

GIUSTA CAUSA DI RIVELAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE 1 - Giusta causa legale deriva da una norma giuridica che: a) impone la rivelazione denuncie obbligatorie norme imperative referto (art 365 cp) rapporto (artt 361-362 cp) ... b) permette la rivelazione consenso dell’avente diritto (art 50 cp) norme permissive c) rende non punibile la rivelazione costringimento fisico (art 46 cp) norme scriminative errore determinato dall’altrui inganno (art. 48 cp) caso fortuito o caso di forza maggiore (art 45 cp) legittima difesa (art 52 cp) stato di necessità (art 54 cp) ...

Segreto professionale e obbligo di deporre (art. 200 c.p.p.) "Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ... ufficio o professione, salvo i casi in cui hanno l'obbligo di riferire all'Autorità Giudiziaria: .... (c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria ... ...Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga".

GIUSTA CAUSA DI RIVELAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE 2 - Giusta causa non riconducibile a norme di legge (Giusta causa "sociale") Conflitto tra due diversi interessi, entrambi meritevoli di tutela, che non può essere risolto ricorrendo a una specifica previsione di legge. La valutazione circa l'esistenza di una giusta causa di rivelazione è affidata al giudizio discrezionale del medico. E' necessaria l'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. Interesse alla riservatezza Diritto alla sicurezza (salute) individuale o collettiva Esempi: pilota epilettico, soggetto sessualmente attivo HIV+ CRITERI: bilanciamento degli interessi adeguatezza del mezzo allo scopo

RIVELARE IL SEGRETO A BENEFICIO DI TERZI RIVELARE IL SEGRETO A BENEFICIO DI TERZI? Principio di autonomia: esige il rispetto della volontà del malato. Ma: il medico potrebbe avvertire il malato che rivelare il segreto è un dovere sociale inderogabile e invitarlo a farlo lui stesso. Principio di beneficialità: se il malato perde la certezza che il medico non sarà riservato, non si farà curare e quindi patirà un danno. Principio di giustizia: grave danno per la società proveniente dalla caduta di fiducia nei medici (cfr supra). Ma: gravi conseguenze per terzi ignari di una decisione presa nell’ interesse del malato. Principio dell’integrità morale della professione: considerare la ricaduta che la decisione avrà sull’immagine pubblica della professione.

In definitiva perché in sede penale si riconosca l’esistenza del delitto di rilevazione del segreto occorre che: Che si tratti di un segreto Che il soggetto ne abbia avuto notizia Che ciò si sia verificato per ragione del proprio stato o ufficio, professione o arte Che il segreto venga rivelato ovvero impiegato a proprio o altrui profitto (Cass. Sez. II 1961 ha fissato la necessità del danno ingiusto assolvendo un medico che con la sua rivelazione impedì ad un suo assistito di ricevere un indennizzo illecito, non mancando però di ritenere professionalmente scorretto il comportamento del medico. Che la rivelazione sia stata fatta senza giusta causa Che da esso possa essere derivato un nocumento alla persona offesa Che venga presentata querela

Art. 326 c.p. - Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio IL PUBBLICO UFFICIALE O LA PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO CHE, VIOLANDO I DOVERI INERENTI ALLE FUNZIONI O AL SERVIZIO, O COMUNQUE ABUSANDO DELLA SUA QUALITA', RIVELA NOTIZIE DI UFFICIO, LE QUALI DEBBANO RIMANERE SEGRETE, O NE AGEVOLA IN QUALSIASI MODO LA CONOSCENZA, E' PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A TRE ANNI. SE L'AGEVOLAZIONE E' SOLTANTO COLPOSA, SI APPLICA LA RECLUSIONE SINO A UN ANNO IL PUBBLICO UFFICIALE O LA PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO CHE, PER PROCURARE A SE' O AD ALTRI INDEBITO PROFITTO PATRIMONIALE, SI AVVALE ILLEGITTIMAMENTE DI NOTIZIE DI UFFICIO, LE QUALI DEBBANO RIMANERE SEGRETE, E' PUNITO CON LA RECLUSIONE DA DUE A CINQUE ANNI. SE IL FATTO E' COMMESSO AL FINE DI PROCURARE A SE' O AD ALTRI UN INGIUSTO PROFITTO NON PATRIMONIALE O DI CAGIONARE AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO, SI APPLICA LA PENA DELLA RECLUSIONE SINO A DUE ANNI.

CDM 1998 Art. 9 - Segreto professionale Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza. La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri. Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie): a) - la richiesta o l’autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull’opportunità o meno della rivelazione stessa; segue

CDM 1998 Art. 9 - Segreto professionale segue b) - l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere; c) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio della professione. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.

CDM 1998 Art. 10: Documentazione e tutela dei dati Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinchè essi vi si conformino. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.

La fattispecie deontologica della rivelazione del segreto professionale si concretizza dunque per il fatto ex sé della rivelazione del segreto. Il danno, o nocumento, costituisce unicamente circostanza aggravante, sotto il profilo deontologico.

CDM 1998 Art. 11- Comunicazione e diffusione di dati Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale. Il medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.

CD Fisioterapisti - TITOLO II - COMPITI E DOVERI DEL FT (TdR) CAPO II - Il segreto professionale ART. 6 - Il Ft (TdR) è tenuto a mantenere il segreto su tutto ciò che gli viene confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve inoltre mantenere la massima riservatezza sulle prestazioni professionali effettuate o programmate. E' ammessa la rivelazione solo ai responsabili della cura della persona assistita, salvo specifica richiesta o autorizzazione dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti, preventivamente informati sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa. ART. 7 - Il Ft (TdR) è tenuto alla tutela della riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante la persona assistita, anche se affidata a codici o sistemi informatici. Nella trasmissione di documenti relativi al paziente, il Ft (TdR) deve garantirne la massima riservatezza. ART. 8 - Il Ft (TdR) non deve diffondere notizie che possano consentire l'identificazione della persona assistita cui si riferiscono. ART. 9 - Al Ft (TdR) è consentito riferire, in modo tale da rispettare l'anonimato della persona assistita, il caso sotto il profilo clinico - terapeutico, quando la sua descrizione sia utile per finalità scientifiche, didattiche o di apprendimento culturale o professionale. Nella realizzazione di pubblicazioni scientifiche, aventi per oggetto osservazioni relative ai singoli Pazienti, il Ft (TdR) deve far si che questi non siano identificabili.

CD Audiometrista - TITOLO III RAPPORTI PROFESSIONALI Art. 9 - Segreto professionale - L'Audiometrista deve rispettare e mantenere il segreto e la riservatezza in merito ad ogni notizia riguardante le persone a cui il trattamento è rivolto. La deroga alla trasmissione di tali notizie è limitato alla comunicazione indispensabile a soggetti coinvolti professionalmente ed a loro volta tenuti all'obbligo del segreto professionale e alla presentazione di lavori scientifici, senza che sia possibile l'identificazione del paziente a cui si riferiscono.

Trasmissione di segreto L’obbligo del segreto non è chiaramente paralizzante per la redazione di documenti medici. La tutela è affidata alla realtà sanitaria nella quale dovrebbe dominare la massima riservatezza. Non va confusa infatti la rivelazione del segreto con la sua trasmissione; quando cioè i fatti vengono resi noti, per ragioni professionali, a colleghi, studenti, infermieri, etc.

Segreto imperativo etico, morale del medico vs Interessi della collettività … “il sanitario, dopo aver esperito ogni mezzo persuasivo per richiamare il paziente alle sue responsabilità anche penali (omicidio in caso di AIDS) … non può che tacere, non sussistendo una giusta causa stabilita ex lege che liberi dall’obbligo del segreto professionale” … “la possibilità di individuare nella giusta causa sociale, assunta come legittima deroga al segreto professionale, l’esimente non codificata alla rivelazione basata sul calcolo del bilanciamento degli interessi in gioco, per cui la mancanza di nocumento o addirittura il beneficio della comunità giustificherebbe l’astensione punitiva dello stato”.

La Nazione, 19 agosto 1995 Due prostitute affette dal virus HIV continuavano a svolgere la propria attività, segnalate all’Autorità Giudiziaria dal direttore sanitario della USL di Teramo. La denuncia ha determinato l’inizio delle indagini della magistratura nella ipotesi non solo del reato di lesioni personali, ma anche di quello di tentato omicidio

IL CASO TARASOFF - 1 Prosenijt Poddar, studente a Berkeley presso l'Università di California dichiara il suo amore a Tatiana Tarasoff. La ragazza non dà peso alle sue attenzioni; dopo pochi mesi, per motivi di famiglia, si trasferisce in Sud America. Prosenijt Poddar manifesta disturbi mentali ed entra in cura ambulatoriale presso un Ospedale di Berkeley. Viene formulata diagnosi di "schizofrenia paranoide". Il curante raggiunge il convicimento che Poddar per il suo delirio costituisca un pericolo per la vita della ragazza e sia entrato in fase di pericolosità clinica. Avverte le autorità di polizia perchè dispongano il ricovero coattivo. La polizia nega l'autorizzazione al trattamento obbligatorio.

IL CASO TARASOFF - 2 Poddar, risentito con il suo psichiatra, non si presenta più in ambulatorio; per due mesi non se ne hanno notizie. Lo psichiatra illustra il caso al suo superiore accademico che ritiene eccessive le sue preoccupazioni e avalla la decisione di non procedere nè a un ricovero coattivo nè ad altre misure cautelari. La giovane Tatiana fa ritorno a Berkeley. Ad un anno dal loro primo incontro, Prosenijt Poddar ripete pressantemente le sue avances e al rinnovato rifiuto di lei la uccide. I genitori di Tatiana denunciano per omicidio colposo lo psichiatra, il suo superiore e la polizia.

SENTENZE DELLA CORTE SUPREMA DELLA CALIFORNIA IL CASO TARASOFF - 3 SENTENZE DELLA CORTE SUPREMA DELLA CALIFORNIA TARASOFF I (1974 ): "DUTY TO WARN" La relazione tra psicoterapeuta e paziente pericoloso è speciale e impone al medico dei doveri di salvaguardia del terzo minacciato, in modo non diverso da quello che il medico ha nei confronti di un paziente che sia portatore di una malattia contagiosa o di un automobilista la cui patologia metta a rischio la capacità di guida. "Dissenting opinion": il presunto dovere di informare la potenziale vittima non porta beneficio alla società perché rende più arduo il trattamento psichiatrico, soffoca i fondamentali diritti dei malati e rischia di incrementare il numero di atti di violenza che i malati di mente potrebbero commettere.

IL CASO TARASOFF - 4 SENTENZE DELLA CORTE SUPREMA DELLA CALIFORNIA TARASOFF II (1976 ): "DUTY TO PROTECT" Lo psicoterapeuta deve usare ogni "reasonable care" nel controllare il comportamento del paziente e nel proteggere la vittima. L'adempimento di questo dovere può richiedere al medico di "take one on more reasonable steps, depending upon the nature of the case." "Il nostro consorzio sociale, sovraffollato e computerizzato costringe a interdipendenza i suoi membri. In questa società a rischio a mala pena possiamo tollerare la ulteriore esposizione al pericolo derivante dalla mancata segnalazione, ad opera dello psico-terapeuta, della minaccia che il paziente rappresenta. Se l'esercizio di una ragionevole attenzione, nel proteggere la vittima potenziale, richiede che lo psicoterapeuta metta in guardia la persona in pericolo, non si vede alcuna valida giustificazione per il silenzio che celi tale realtà. Il contenimento del pericolo avviene nel pubblico interesse".