D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
REGOLE = NORME SOCIALI.
Advertisements

RESPONSABILITA’ DEI REVISORI
PROGETTO ALCOL E SICUREZZA
Nuovo Decreto Legge emanato il 3 Agosto 2007 Il Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei Trasporti,
Referendum abrogativo giugno 2005
EFFETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE SUL RAPPORTO DI LAVORO
ALCOL e PROBLEMI SOCIALI
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Le Novità nel settore della Vigilanza
Sanzioni per la guida in stato debbrezza 0,5 x < 0,8: ammenda da 500 a 2000 euro, patente sospesa da 3 a 6 mesi 0,5 x < 0,8: ammenda da 500 a 2000 euro,
D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49
insieme delle norme giuridiche= DIRITTO
REGOLE nella società = NORME SOCIALI.
REGOLE = NORME SOCIALI.
REGOLE = NORME SOCIALI.
REGOLE = NORME SOCIALI.
1 SANZIONI 1.Mancata informativa : Sanzione da a euro. Sanzione da a euro in caso di dati sensibili o giudiziari (oppure di trattamenti.
Avv. Stefano Comellini. PROFESSIONISTI ART. 12 Collaboratori (obbligati) contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo)
Alcol, droghe. Guida sicura 2010/2011
Il Tasso Alcolico Cosa è..
ALCOOL E ADOLESCENTI Un' attrazione fatale. ALCOOL E ADOLESCENTI Un' attrazione fatale.
E VALUTAZIONE ALCOLOGICA
1 La disciplina del Codice > Il regime sanzionatorio: le sanzioni penali e le sanzioni amministrative.
Gli incidenti stradali
Il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990 è stato sostituito con la Legge 21 febbraio 2006, attualmente in vigore Importanti modifiche.
Le sanzioni del nuovo sistema delineato dal d. lgs. 81/08 e dal d
Presupposti Doveri della Polizia Giudiziaria (artt. 379 – 387 c.p.p.)
Città di Bra Corpo Polizia Municipale MOTO DAY 2009 Bra 15 maggio 2009 Relatori: Vice Commissario Sergio MUSSETTO Agente Bruna DALMASSO.
Tutela e strumenti in sede penale e civile contro la violenza sulle donne 29 maggio 2008.
La libertà personale Art.13, 27.
D. L.gs. 150 del 27 ottobre 2009 NORME DI ATTUAZIONE DELLA L. 15 del 4 marzo 2009 Riforma della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle.
Riguardo alla disciplina:
leggi le nostre informazioni
LEGGE 03/08/1998 N°269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme.
Il numero di incidenti del venerdì e sabato notte
Cartelli e ... Regole Stradali Francesco Buttinelli.
Le disposizioni della «legge Severino»
Libertà personale – art. 13
LE RESPONSABILITA’.
SNA SINDACATO NAZIONALE AGENTI FORMAZIONE E CULTURA ASSICURATIVA MODOFICA AL CODICE DELLA STRADA LEGGE N. 120 DEL 29 LUGLIO 2010.
L’AUTISTA SOCCORRITORE
Direzione Integrata della Prevenzione SSD Promozione della salute Peer education su prevenzione degli incidenti stradali Temi da approfondire I rischi.
DECRETO LEGISLATIVO 19 Novembre 2007, n. 234 Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che.
Quantità di bevande alcoliche necessarie per raggiungere il limite sanzionabile.
Polizia Municipale di Cento
Bona Tempora Associazione No – profit per lo studio e l’applicazione del Modello TransTeorico.
“RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA” DG - dott.ssa GAETANA FERRI Ministero deL.
IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA
LegislazioneLegislazione T.U. leggi in materia degli stupefacenti e sostanza psicotrope 309/1990.
Le competenze degli UFFICI di ESECUZIONE PENALE ESTERNA
Le REGOLE che disciplinano la vita in comune
L’art. 187 tra modifiche ed “imprecisioni”
Il sistema sanzionatorio dei reati contro la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il D.lvo 758/1994 alla luce del D.P.R. 151/2011 Dott. Ing. Mauro Bergamini.
ESTATE SICURA 2009 Polizia Municipale di Forlì Il Comando di Polizia Municipale di Forlì anche quest’estate ha dato grande importanza al miglioramento.
Somministrazione e lavoro accessorio nel Jobs Act
LA MAGISTRATURA.
L’alcol deprime il sistema nervoso centrale, anche se provoca euforia, disinibizione, perdita dell’autocontrollo.. L’individuo diventa malinconico.
Attività Operativa anno 2015 Foggia, 29 dicembre 2015 Attività Operativa anno 2015 Foggia, 29 dicembre 2015 Comando Provinciale Carabinieri di Foggia.
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo Napoli 1 Monitoraggio sull’incidentalità stradale nella provincia di Napoli Anno 2011.
REGOLE nella società = NORME SOCIALI.
1 Novità in materia penale del novellato Codice della Strada Commissario Capo Dott. Federico Zaccaria.
SCHEMI OPERATIVI Docente V. Commissario Dott. Gianni Sansonne
Comune di PARMA PRINCIPALI INNOVAZIONI in materia di sicurezza stradale Legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 – S.O. n. 171) Legge.
1 LEGGE N. 94 Novità per gli ufficiali di anagrafe e stato civile L’obbligo di denuncia del reato di clandestinità.
Rapporti tra il d.lgs. 231/2001 e la normativa in materia di sicurezza sul lavoro Pesaro, 12 maggio 2008 Avv. Daniele Tanoni.
Salerno, 28 marzo “La Guida sotto l’effetto dell’alcool e delle sostanze stupefacenti” COMPAGNIA CARABINIERI SALERNO NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE.
Indagine sulle abitudini in tema di sicurezza stradale e sulla percezione del rischio tra i giovani delle scuole superiori della Provincia di Olbia-Tempio.
Incontro con gli studenti delle classi I^ media “Gandiglio” e III^ Ist. Prof.le Statale “Olivetti” Progetto “AMO ITINERARE” – anno 2013/2014.
Polizia Municipale Tutti i dati dell’attività 2015.
Transcript della presentazione:

D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 DROGHE D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49

Droghe Sono droghe tutte le sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale e modificano le sensazioni, le reazioni, la personalità e che vengono assunte per la ricerca dei loro effetti positivi nonostante rischi e danni.

MI DROGO

Sostanze stupefacenti Dal 2006 la legge italiana non distingue più tra droghe leggere e pesanti. Tutte le sostanze che vengono vengono inserite dal Ministero in un'unica tabella sono considerate sostanze illegali cioè proibite nell’uso e nella produzione. La distinzione non dipende dalla loro pericolosità.

CONSUMO  E' segnalato alla Prefettura per consumo chi durante un controllo di Polizia: è visto consumare sostanze illegali; dichiara di consumare; viene trovato in compagnia di persone che le stanno consumando, (a meno che non dichiari e faccia mettere a verbale che non usa droghe e si trova lì solo per compagnia.); viene trovato con indizi che evidenziano il consumo di sostanze (es. resti di una canna nel posacenere della macchina).

ACQUISTO Può essere accusato di acquisto di sostanze stupefacenti chi è visto dalle Forze di Polizia ricevere o pagare una sostanza illegale.

DETENZIONE DI SOSTANZE Una persona può essere accusata di detenzione di sostanze stupefacenti se le Forze dell’Ordine, durante un controllo, le trovano addosso, tra i suoi effetti personali o nelle sue proprietà (casa, macchina, etc.) una quantità qualsiasi di una sostanza stupefacente illegale.

SPACCIO Può essere accusato di spaccio: Chi offre ad altri delle sostanze illegali in cambio di denaro o a titolo di regalo (se qualcuno dichiara alla polizia che un amico gli ha regalato delle droghe, l’amico può essere accusato di spaccio). Chi dichiara ad un rappresentante delle Forze di Polizia di essere disposto a vendere delle sostanze. Sono considerati illeciti penali punibili nello stesso modo dello spaccio: la produzione di sostanze illegali (compresa la coltivazione di piante da cui si ricavano droghe); la raffinazione, la preparazione o il taglio; il trasporto e il traffico.

Sanzioni per il consumatore La Polizia può dichiarare in un verbale che una persona ha consumato sostanze stupefacenti  anche se non ha sequestrato nulla: c’è un consumo senza detenzione. In questi casi non ci sono sanzioni ma la persona viene comunque segnalata in Prefettura.  La Prefettura comunicherà al Ser.T e alla Motorizzazione Civile che la persona ha fatto uso di droghe. La persona segnalata sarà anche invitata a presentarsi ad un Ser.T per un colloquio facoltativo.

Sanzioni per chi DETIENE PER USO PERSONALE Chiunque illecitamente acquista,riceve o detiene sostanze stupefacenti per uso personale è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla; sospensione del passaporto; sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.”

Procedimento La persona viene convocata dal PREFETTO. Se è minore si convocano anche i genitori o chi ne esercita la potestà. Se si tratta di droghe leggere e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà per il futuro dal commetterli nuovamente, al posto della sanzione e solo la prima volta, il prefetto può definire il provvedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse.

RECIDIVE L’interessato, se accusato di detenzione di droghe pesanti o che risulti già sanzionato ai sensi di questa legge, può essere sottoposto per un massimo di due anni ad ulteriori misure. Il mancato rispetto anche solo di una di queste disposizioni è punita con l’arresto da 3 a 18 mesi.

Ulteriori misure per le recidive Obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso un ufficio della Polizia; obbligo di rientrare a casa entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; divieto di frequentare determinati locali pubblici; divieto di allontanarsi dal comune di residenza; obbligo di presentarsi in un ufficio di polizia, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici; divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

Sanzioni per SPACCIO Coltivare, produrre, vendere, cedere anche a titolo gratuito, trasportare, procurare ad altri, inviare, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti costituisce reato sanzionato con la reclusione da 6 a 20 anni con sanzioni pecuniarie da 26000 a 260000 euro.

SANZIONI per detenzione di quantità superiore ai limiti Con le stesse pene è punito chi acquista, riceve a qualsiasi titolo o illecitamente detiene sostanze stupefacenti in quantità superiore ai limiti massimi del principio attivo indicati dal Ministero Salute. Quando, per i mezzi, modalità, circostanze o per qualità o quantità delle sostanza i fatti sono di “lieve entità” si applicano le pene della reclusione da 1 a 6 anni e una multa da 3000 a 26000 euro. E’ previsto l’arresto in flagranza.

Quantità considerate spaccio Possesso superiore (circa): 750 mg di cocaina (45% di principio attivo - 1,6 grammi per 5 dosi), 500 mg di cannabis (10% - 5 grammi per 15-20 spinelli), 250 mg di eroina (15% - 1,7 grammi per 10 dosi). 5 compresse di ecstasy (750 mg. di principio attivo), 5 compresse di anfetamina (500 mg.), 3 francobolli di Lsd (0,150 mg.).

DROGHE E GUIDA L'art.187 del codice della strada: “e' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”. Si tratta di un REATO (illecito penale).

Sanzioni Sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000 l'arresto da tre mesi ad un anno. sospensione della patente da sei mesi ad un anno (raddoppiati se il veicolo appartiene a persona estranea al reato), con restituzione condizionata all'esito di una visita medica. In caso di recidiva in un biennio scatta la revoca della patente.

sanzioni Dal 27/5/08 l'accertamento della guida sotto l'effetto di droghe comporta sempre la confisca del veicolo, salvo il caso in cui lo stesso appartenga a persona estranea al reato. Vengono tolti 10 punti dalla patente.

Droghe e incidenti Se il conducente che ha assunto sostanze provoca un incidente stradale le pene sono raddoppiate. Per lesioni gravi: reclusione da sei mesi a due anni e sospensione della patente fino a 2 anni. Per lesioni gravissime: reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sospensione della patente fino a due anni. Per omicidio colposo e' prevista la reclusione da tre a dieci anni nonché la revoca della patente. In caso di morte o lesioni a più persone la pena detentiva massima e' di 15 anni.

Decreto-Legge 3 agosto 2007 n. 117 ALCOOL E GUIDA

tasso alcolemico tra 0,5 g/l e 0,8 g/l Superiore 0,50 inferiore a 0,80 g/l Sanzione pecuniaria Da 500 a 2000 euro arresto no Sospensione della patente Da 3 a mesi Decurtazione punti -10 punti Fermo (non si può usare il veicolo) si

tasso alcolemico tra 0,8 g/l e 1,5 g/l Superiore 0,80 inferiore a 1,50 g/l Sanzione pecuniaria Da 800 a 3200 euro arresto Fino a 6 mesi Sospensione della patente Da 6 a 12 mesi Decurtazione punti -10 punti Fermo (non si può usare il veicolo) si

tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l Sanzione pecuniaria Da 1500 a 6000 arresto Da 3 a 12 mesi Sospensione della patente Da 12 a 24 mesi Decurtazione punti - 10 punti Confisca del veicolo (perdita definitiva del veicolo) CONFISCA DEL VEICOLO . Salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. In tal caso è previsto il raddoppio della durata della sospensione da 2 a 4 anni

DIVIETO ASSOLUTO SOTTO A 21 ANNI Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni, altrimenti multa fino a 624 euro (che raddoppia in caso di incidente), con revoca della patente e confisca del mezzo, nei casi più gravi.

Guida di ciclomotori Se le guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 gr/l, si procede al loro sequestro (ritiro temporaneo del veicolo).

REVOCA DELLA PATENTE La patente viene revocata (definitiva) se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio.

INCIDENTI Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate; il giudice impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato). Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 gr/l è sempre disposto il sequestro penale al quale segue la confisca applicata con sentenza di condanna.

RIFIUTO DEGLI ACCERTAMENTI Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica, vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5g/l. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta inoltre il sequestro del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato.