Art. 4 Cost. “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”
Il lavoro come diritto Il primo comma riconosce il lavoro come diritto dei cittadini, alla base della dignità sociale di ogni persona. Non si tratta però di un vero diritto soggettivo ma di un programma dello Stato che deve impegnarsi per creare le condizioni per una piena occupazione di tutti i cittadini con politiche sociali ed economiche. Purtroppo nel nostro paese è ancora molto alto il tasso di disoccupazione.
Il lavoro come dovere Il secondo comma riconosce il lavoro come dovere del cittadino. La disposizione intende riferirsi ad un dovere morale e non ad un vero e proprio dovere giuridico di lavorare, sanzionabile qualora fosse trasgredito. Per lavoro si intende qualsiasi attività anche non retribuita – materiale o spirituale – che concorra al progresso della comunità. Sono considerati quindi lavoratori anche le casalinghe o il contributo dei volontari.
Art. 5 Cost. “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze della autonomia e del decentramento.”
Principio dell'unità e dell'indivisibilità dello Stato: lo Stato italiano è un unico Stato e non è possibile dividerlo. Si riconoscono al suo interno ampi poteri alle autonomie locali cioè agli enti locali: Regioni, Province, Comuni. Le Regioni sono state istituite nel 1970. Attualmente le Regioni italiane sono 20 di cui 5 a Statuto Speciale. Ogni Regione è un ente autonomo con un proprio statuto, propri poteri e proprie funzioni. In particolare ogni regione può emanare leggi regionali in ogni materia che non sia di competenza Stato in base all’art.117cost.
“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.” Art. 6 cost. “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.”
Esistono nel nostro paese cittadini italiani che utilizzano come lingua ufficiale una lingua differente dalla lingua italiana. In particolare questi gruppi minoritari si trovano nelle Regioni a statuto speciale: Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Mentre l’art 3 riconosce l’uguaglianza alle minoranze linguistiche presenti in Italia, l’art.6 dichiara che questi gruppi devono essere tutelati cioè protetti.
In particolare le leggi hanno introdotto diverse misure per promuovere e proteggere i gruppi più deboli. Le più rilevanti sono: la parificazione tra la lingua italiana e la lingua delle minoranze come lingue ufficiali per il territorio della Regione; il bilinguismo nelle scuole e negli uffici pubblici; i ruoli dei pubblici uffici sono suddivisi tra i gruppi linguistici in base alla consistenza dei gruppi stessi.
Art 7 cost. “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”
Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel suo ordine, indipendenti e sovrani. La Chiesa ha sovranità sul territorio su territorio del Vaticano e quindi viene considerata al pari di uno Stato estero. Mentre nello Statuto Albertino la religione cattolica era la religione di Stato, con l’attuale Costituzione, Stato e Chiesa hanno ordinamenti distinti e perseguono fini autonomi. I rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi che sono stati sottoscritti nel 1929 da Mussolini e di recente modificati nel 1984.
Art 8 cost. “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze..”
L’articolo afferma l’uguaglianza e la libertà delle varie confessioni religiose, cioè delle diverse associazioni religiose. Ogni confessione religiosa è libera di organizzarsi con un proprio statuto purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese tra lo Stato e le diverse associazioni religiose (es. intese con valdesi, comunità ebraiche, avventisti)
Art. 9 cost. “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica . Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.”
1 Comma La Repubblica deve incentivare lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica tecnica e scientifica per il progresso della società. Es: Lo Stato dovrebbe finanziare la ricerca tecnica, scientifica. Purtroppo alla ricerca scientifica, alla scuola, alla cultura è sempre destinata una percentuale molto bassa del bilancio dello Stato.
2 Comma Lo Stato deve proteggere la ricchezza del nostro paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Il termine “paesaggio” deve essere interpretato in senso ampio: comprende non solo le bellezze naturali del paese ma anche la tutela dell’ambiente da ogni forma di inquinamento. Aria, sole, suolo, vanno tutelati per la protezione della salute del cittadino.
Art. 10 cost. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Principio internazionalista L'ordinamento giuridico italiano si adegua alle norme del diritto internazionale emante dagli Organismi internazionali ai quali aderisce: ad es. a tutte le norme emanate dall’ONU o dall’Unione Europea (Dichiarazione Universale dei diritti umani, Convenzioni,Trattati, regolamenti comunitari)
Condizione giuridica dello straniero La legge ordinaria deve stabilire la condizione giuridica dello straniero rispettando le norme e i trattati internazionali. La legge ad es. stabilisce le regole sugli ingressi, i permessi di soggiorno,la cittadinanza ecc. Si distingue tra: Cittadini COMUNITARI: cittadini di uno dei 27 Stati dell’U.E. che hanno una tutela giuridica particolare. Cittadini EXTRACOMUNITARI: cittadini di Stati non appartenenti all’U.E per i quali la legge introduce maggiori restrizioni per la loro circolazione e soggiorno
Condizione giuridica dello straniero Sono CLANDESTINI gli stranieri che entrano nel nostro paese o vi rimangono senza il rispetto delle leggi previste per l’immigrazione. La legge n.94 del 2009 ha introdotto il reato di immigrazione clandestina punibile con una sanzione pecuniaria da un minimo di 5000 a un massimo di 10000 euro A tutti gli stranieri presenti nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore.
Il diritto d’asilo Se lo straniero arriva da un paese dove manca il riconoscimento delle libertà democratiche ha diritto d’asilo, cioè il diritto di non essere respinto. Lo straniero che abbia lasciato il suo paese perchè perseguitato per motivi politici , razziali, religiosi viene garantito lo status di rifugiato. Nel mondo I rifugiati sono oltre 15 milioni. I rifugiati in Italia sono 55mila mentre la Germania ne accoglie quasi 600mila, il Regno Unito circa 270mila, la Francia 200 mila e i Paesi Bassi 80mila.
Divieto di estradizione Non può essere concessa l’estradizione dello staniero se la richiesta è fatta per l’accusa un reato con movente politico. L'estradizione consiste nella richiesta, formulata da uno Stato, di consegnare una persona, presente nel territorio di altro Stato, affinchè tale persona sia sottoposta a processo. L’estradizione non può essere concessa neppure con riferimento a fatti che siano puniti, nello Stato estero richiedente, con la pena di morte.
Art. 11 cost. “L’ Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”
Ripudio della guerra L’Italia rinuncia a l’uso della guerra come strumento per attaccare gli altri Stati. E’ legittima solo la guerra difensiva di fronte ad un’aggressione. L’Italia partecipa a quegli organismi internazionali che limitano la sovranità interna ma si pongono come obiettivo comune quello di promuovere la pace e la giustizia tra i popoli.
ART. 12 cost. “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.”
Il tricolore è stato introdotto nel 1797 dalla Repubblica cispadana. Divenne la bandiera nazionale del Regno d'Italia, con al centro lo stemma della casa Savoia. Con la Repubblica, lo stemma è stato tolto, ma la scelta stessa bandiera segna la volontà di riconoscere la continuità storica della Repubblica con le vicende del Risorgimento, che portarono all’unità d’Italia.