Docente: SALVATORE TOSCANO Dottore Commercialista Incontro di studio su: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Docente: SALVATORE TOSCANO Dottore Commercialista
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IVA (D.P.R. 633/72) È un’imposta generale che grava sui consumi che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o di arti e professioni nonché alle importazioni da chiunque effettuate; Il costo dell’imposta è sopportato effettivamente dal consumatore finale; Gli adempimenti previsti dalla legge sono a carico dei soggetti economici che effettuano le cessioni dei beni e/o le prestazioni dei servizi.
Presupposti per l’applicazione dell’IVA L’operazione rientra nel campo IVA quando ricorrono i seguenti requisiti: Oggettivo; deve trattarsi di cessione di beni o prestazione di servizi; Soggettivo; deve essere svolta da imprese, artisti e professionisti, nell’esercizio dell’attività; Territoriale: devono essere svolte nel territorio italiano.
Cessioni di beni (art. 2 c.1) Gli atti a titolo oneroso, cioè verso un corrispettivo, che trasferiscono la proprietà di un bene (contratto di vendita, somministrazione); Alcune operazioni che sono espressamente individuate dal Legislatore non sono considerate cessioni di beni e pertanto classificate “fuori campo IVA”(es. cessioni di denaro, vendita valori bollati, aziende)
Prestazioni di servizi (art. 3 c. 1 e 2) Operazioni derivanti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere; Tutto ciò che non costituisce cessione di beni; La locazione, l’affitto, il noleggio, il leasing, la cessione del diritto d’autore, invenzioni industriali ecc., sono definite operazioni assimilate alle prestazioni di servizio.
Esercizio di Imprese (art. 4) È considerato imprenditore colui che esercita un’attività commerciale o agricola in forma abituale oppure un attività non commerciale purché organizzata in forma di impresa. ES.: Nel caso in cui si debba vendere un autovettura usata. Se venduta da un concessionario la cessione sarà assoggettata ad IVA ; Se venduta da un privato la stessa autovettura non sconterà l’imposta.
Esercizio di Imprese (art. 4) Segue Es.: Locazione di immobile Se l’immobile è locato da un impresa sconta l’imposta; Se è locato da un privato non è assoggettato ad IVA.
Artisti e professionisti (art. 5) Sono soggetti passivi IVA coloro che svolgono l’esercizio della professione e/o gli artisti. Tale esercizio si deve svolgere con professionalità. Pertanto le condizioni sono due: L’attività di lavoro autonomo; L’esercizio con professionalità. Non si applica IVA quando mancano uno dei due precedenti requisiti trattandosi ad es. di: Collaborazioni coordinate e continuative; Lavoro occasionale.
Effettuazione delle operazioni (art. 6) Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipula dell’atto se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Gli operatori che effettuano la cessione dei beni hanno l’obbligo di: Documentare il trasferimento del bene (DDT); Addebitare l’imposta al cessionario (fattura); Registrare le fatture, liquidare e pagare la relativa imposta; Presentare la dichiarazione dell’esercizio.
Territorialità dell’imposta (art. 7) Per territorio d’Italia si intende il territorio soggetto alla territorialità della Repubblica italiana, ad esclusione dei territori extra doganali dei comuni di Livigno e campione d’Italia e delle acque italiane del lago di Lugano. Ai fini di determinare il luogo di effettuazione dell’operazione si ha riguardo al luogo dove si trova il bene e non rileva la residenza dei soggetti cedenti.
Tipologie di operazioni IMPONIBILI: Soggette ad IVA, sono le operazioni soggette all’imposta in base ad una determinata aliquota - Aliquote: 4 - 10 - 20 %; NON IMPONIBILI: Operazioni non gravate da imposta si tratta di esportazioni extra CEE (Art.8) assimilate all’esportazione (Art. 8 bis) e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (Art. 9) ESENTI: Trattasi di operazioni tassativamente elencate nell’Art.10 (esempi prestazioni sanitarie, istruzione, spese funebri, affitti di fondi agricoli, servizi postali)
Detraibilità dell’imposta I soggetti alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto detraggono l’IVA sulle operazioni di acquisto secondo quanto prescritto dall’art. 19 del DPR. L’articolo contiene tutte le operazioni per le quali è possibile detrarre l’imposta nonché quelle per le quali è tassativamente vietata la detrazione. Esempio: Nel periodo oggetto di liquidazione, effettuo operazioni soggette ad imposta (vendite di beni o prestazioni di servizi) per € 240 di cui: imponibile 200 IVA al 20 % 40 Effettuo, altresì, acquisti con IVA detraibile per € 36 di cui imponibile 30 IVA 20 % 6 Posso detrarre € 6 dall’imposta sulle operazioni attive Versamento all’erario € 34: € 40 operazioni attive € - 6 operazioni acquisto
Indetraibilità dell’imposta (art. 19 e 19 bis) Oggettiva: per l’acquisto di alcuni beni, tassativamente indicati dalla legge, non è consentita la detraibilità della relativa IVA, avvolte anche parziale, senza rilevare l’uso a cui vengono destinati gli stessi beni (es. beni di lusso, spese di rappresentanza, automezzi, telefonini); Soggettiva: Per coloro che svolgono una attività che comporta la non applicazione dell’imposta (esente IVA art. 10) alle proprie vendite o prestazioni. Ai contribuenti che nel corso dell’esercizio hanno svolto attività che hanno comportato il diritto di detrazione e contestualmente attività che non hanno comportato tale diritto, il diritto alla detrazione spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni (pro rata).
Adempimenti contabili ai fini IVA Il contribuente nella generalità dei casi dovrà annotare i documenti rilevanti ai fini IVA (fatture acquisti e/o vendite, corrispettivi) sugli appositi registri che non necessitano di alcuna vidimazione. Modalità di registrazione ACQUISTI: “... anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione” (norma di natura solo fiscale e non civilistica)
Modalità di registrazione Segue VENDITE: la fattura deve essere annotata entro 15 giorni dalla data di emissione. Il termine per emettere la fattura, se non emessa immediatamente, è entro il 15 del mese successivo dalla data di consegna del bene ed entro tale data deve anche essere annotata nel registro. CORRISPETTIVI: devono essere annotati distinti per giorno, entro il giorno non festivo successivo. RIEPILOGATIVO: è il registro che si usa per annotare le risultanze dei registri precedenti con cadenza periodica (trimestrale o mensile). Il registro non viene messo in uso se il contribuente utilizza solo il registro corrispettivi o vendite.
Liquidazione e versamento dell’imposta Ai fini della liquidazione dell’imposta si deve tener conto delle cessioni già eseguite nel periodo di competenza, anche se non fatturate, nonché degli acquisti registrati nello stesso periodo; Le liquidazioni si debbono eseguire mensilmente o per opzione, se non si superano determinati limiti di fatturato, possono effettuarsi trimestralmente. L’eventuale pagamento va eseguito entro il giorno 16 del mese successivo alla chiusura della liquidazione, presso gli sportelli bancari (oggi trasmissione telematica) tramite il modello F 24.
Esempio: Registrazione contabile fattura acquisti con IVA 15/06/X1 DIVERSI A FORNITORE X 12.000 MERCI C/ACQUISTI 10.000 IVA A CREDITO 2.000
Esempio: Registrazione contabile fattura vendita con IVA 24/06/X1 CLIENTE X A DIVERSI 24.000 MERCI C/VENDITE 20.000 IVA A DEBITO 4.000
Esempio: Registrazione contabile liquidazione e pagamento IVA 30/06/X1 ERARIO C/IVA A IVA A CREDITO 2.000 Giroconto dell’IVA a credito 30/06/X1 IVA A DEBITO A ERARIO C/IVA 4.000 Giroconto dell’IVA a debito 16/07/X1 ERARIO C/IVA A BANCA C/C 2.000 Per liquidazione IVA a debito giugno…
Acquisti Intracomunitari (D.L. 331/93) Gli acquisti compiuti dai paesi appartenenti alla CEE debbono essere annotati separatamente e comportano i seguenti adempimenti: Istituzione di registri sezionali (acquisti e vendite); L’istituzione del registro riepilogativo; In fase di liquidazione debbono essere distinte le operazioni CEE; Si procederà ad una doppia registrazione, sui rispettivi registri acquisti e vendite, ed in definitiva ciò comporterà la neutralità dell’operazione.
Esempio: Acquisti Intracomunitari Nell’ipotesi di un acquisto di €. 1.000, le scritture contabili sono: diversi a Fornitore 1.200 Merce 1000 IVA a credito 200 Fornitore 1.200 a diversi c/transitorio acquisti UE 1.000 IVA a debito 200 c/transitorio ... a Fornitore 1.000 Risultato scritture: Debito verso fornitore 1.000 (pari al documento) Debito verso l’erario zero Saldo conto transitorio zero
Altri adempimenti acquisti intracomunitari È altresì obbligatorio presentare gli elenchi riepilogativi (c.d. modelli INTRASTAT) con la seguente periodicità: Limiti Periodicità Data present. Cessioni Oltre 200 mila € Mensile Entro il 20 mese succ. Da 40 a 200 mila € Trimestrale Entro il mese succ. ad ogni trimestre Fino a 40 mila € Annuale Entro il 31/01 esercizio succ. Acquisti Oltre 150 mila € Fino a 150 mila €