La Normativa Accordo Quadro Europeo sullo stress lavoro-correlato

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La Normativa Accordo Quadro Europeo sullo stress lavoro-correlato

Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale 81/2008 (aggiornato al 2010) Definizione di salute: art. 2 Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale Doveri del datore di lavoro: art. 28 tutti i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori,…, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004

Doveri del datore di lavoro Accordo Europeo Art. 4, comma 3: Qualora si individui un problema di stress lavoro-correlato, occorre adottare misure per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo Queste misure saranno adottate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti

Definizione stress Accordo Europeo Cosa è/non-è lo stress?:art. 3 Comma 1: Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche e sociali Comma 3: Lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute

Cause di stress Accordo Europeo art. 3, comma 1 Lo stress,…, è una conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro comma 2 L’individuo è assolutamente in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione, che può essere considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a sostenere una esposizione prolungata ad una pressione intensa

Gestione dello stress Accordo Europeo Art.5 comma 2: La gestione dei problemi di stress lavoro-correlato può essere condotta sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi ovvero attraverso l’adozione di una separata politica sullo stress e/o con specifiche misure volte a identificare i fattori di stress

Individuazione fattori di stress Accordo Europeo art.4, comma 2 L’individuazione di un eventuale problema di stress lavoro-correlato può implicare una analisi su fattori quali l’eventuale inadeguatezza nella: gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori ed i requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro, ecc.) condizioni di lavoro e ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.) comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, ecc.) fattori soggettivi (tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti, ecc.)

Prevenire, eliminare o ridurre Accordo Europeo Art. 6 comma 4 misure di gestione e comunicazione: (ad esempio) chiarendo gli obiettivi aziendali ed il ruolo di ciascun lavoratore assicurando un adeguato sostegno da parte della dirigenza ai singoli lavoratori ed ai gruppi Conciliando responsabilità e potere di controllo sul lavoro Migliorando la gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro Migliorando le condizioni lavorative e l’ambiente di lavoro formazione dei dirigenti e dei lavoratori: per accrescere la loro consapevolezza e conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e di come affrontarlo per adattarsi al cambiamento informazione e consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi