Il senso della cittadinanza: Parlamentarismo e Costituzione

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Transcript della presentazione:

Il senso della cittadinanza: Parlamentarismo e Costituzione Nel sistema politico detto repubblica parlamentare il parlamento è l'unica istituzione a detenere la rappresentanza della volontà popolare, in quanto tale elegge in modalità differenti sia il governo sia il presidente. Il presidente ha una funzione di garanzia verso le parti politiche e di rappresentanza dell'unità nazionale, perciò usualmente non ha forti poteri di influenza politica sulle istituzioni. Il parlamento si rapporta con il governo tramite il voto di fiducia, in questo modo esso ha perennemente il controllo sull'agire dell'esecutivo con la possibilità di revocarlo e nominarne un altro. Il giudizio sull'operato di una certa maggioranza parlamentare e del suo governo viene quindi espresso dai cittadini solo tramite il rinnovo dell'assemblea legislativa, diversamente da quanto avviene nelle repubbliche presidenziali. Tale forma di governo è quella attualmente dominante in Europa.

Italia: repubblica parlamentare L'Italia è un esempio di repubblica parlamentare. Il Parlamento italiano è diviso in Camera dei deputati e Senato della Repubblica e viene eletto ogni cinque anni dai cittadini. Esso detiene il potere di nomina del Presidente della Repubblica e di concessione o revoca della fiducia al Governo. Il Presidente della Repubblica viene eletto ogni sette anni dal Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali dei rispettivi Consigli (3 per ogni Regione ad eccezione della Valle D'Aosta che ne ha uno solo), tramite voto segreto e con la maggioranza qualificata (2/3 dell'Assemblea) o con la maggioranza assoluta dalla quarta votazione in poi (cioè con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto). Egli ha il potere di sciogliere le camere e di nominare il governo ma non può essere sfiduciato dal parlamento, anche se in seguito a gravi violazioni della Costituzione può essere messo sotto accusa dalle camere per alto tradimento. La sua eventuale destituzione, però, deve essere decisa dalla Corte costituzionale. Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai vari ministri; una volta nominato dal Presidente della Repubblica esso deve presentarsi alle camere per ottenere la fiducia. Una mozione di sfiducia può essere presentata in qualsiasi momento da un decimo dei componenti di una camera, e nel caso il governo sia sfiduciato il Presidente della Repubblica può nominarne un altro o convocare i presidenti di Camera e Senato per formare un nuovo governo, se non riesce a trovare nessuna coesione tra le forze politiche di maggioranza, firma il decreto di scioglimento anticipato delle due camere rinviando il paese ad elezioni, per costituire un nuovo governo. Come si può dedurre la vita politica dei governi italiani è sempre stata molto legata a quella del Parlamento. Il profilo di garanzia del Presidente e il potere del Parlamento sull'intero governo hanno reso i governi italiani suscettibili alle maggioranze parlamentari, tanto che nessun governo è mai giunto alla fine di una legislatura. Il record di durata appartiene al Governo Berlusconi II, durato per quasi quattro anni (dal 2001 al 2005) e successivamente sostituito dal Governo Berlusconi III. Questi problemi, che non si presentano solo in Italia, erano già presenti sin dai tempi della monarchia.

monarchia parlamentare La monarchia parlamentare rappresenta l'evoluzione storica della monarchia costituzionale. Con il consolidarsi della prassi parlamentare, infatti, quest’ultima forma istituzionale si è evoluta nella monarchia “parlamentare”. La monarchia parlamentare può essere considerata di fatto una vera e propria forma di governo democratico repubblicano camuffato grazie alla persistenza di un monarca, il quale viene ridotto ad una pura figura cerimoniale rappresentante dell'unità nazionale. La figura del re è ridotta a quella di un presidente della repubblica, le differenze sono nella non scadenza del suo mandato, la successione ereditaria del suo mandato, e nel fatto che, in teoria, il re può riavere tutti i poteri (ad esempio in momenti di gravi crisi sociali o di governo), trasformando la monarchia parlamentare in monarchia assoluta. Nel Regno di Sardegna, per esempio, ai tempi del "connubio" tra Cavour e Rattazzi, si poté evidenziare quanto fosse difficile per un Gabinetto, pur sostenuto dalla fiducia del Re, governare contro la maggioranza del Parlamento. Perciò, con la chiamata a Capo del Governo di Cavour nel 1852, che chiese subito dopo, esplicitamente, la fiducia delle Camere, si aprì anche nella nostra penisola una stagione nuova, in cui, per dirla con Adolphe Thiers, "Il Re regna, e non governa". Questo significa che il governo diviene espressione del Parlamento, mentre il Sovrano è di fatto tenuto ad incaricarne il leader, che governerà sostenuto non più tanto dalla fiducia del Re, ma da quella delle camere. Il Re rimane, tuttavia, il rappresentante dell'unità nazionale, custode della costituzione e, in misura diversa a seconda delle diverse costituzioni, contribuisce a nominare i giudici nelle più alte corti di giustizia. Inoltre, in qualità di Capo dello Stato, ha il compito di promulgare le leggi con una firma che non sempre è un atto dovuto; per esempio, il Granduca del Lussemburgo gode ancora attualmente di un diritto di veto assoluto. Il passaggio tra le due forme di governo è pertanto, come si è visto, incentrato sull'istituto del voto di fiducia del parlamento verso il governo, che sottrae progressivamente al monarca ogni discrezionalità nella scelta del Primo ministro. Normalmente, il passaggio fra le due forme di governo avvenne solitamente in modo del tutto informale, tramite meccanismi politici non sanzionati giuridicamente da espresse modifiche costituzionali, anche se non mancano casi contrari come quello della Svezia che nel 1975 con una riforma istituzionale ha tolto al re anche il formale diritto di nomina del Premier, affidandolo al Presidente del parlamento, mentre la Costituzione spagnola del 1978 definisce esplicitamente il regime politico della Spagna, al comma 3 dell'articolo 1, una monarchia parlamentare. Se l'accoglimento di tale forma di governo nei vari sistemi istituzionali fu il portato della transizione dallo Stato liberale alla democrazia, la sua prima manifestazione storica, quella della Gran Bretagna ottocentesca, si sviluppò quando ancora il parlamento era eletto a suffragio ristretto. La durata vitalizia della carica del Capo dello Stato, insieme alla sua indipendenza da ogni origine politica, costituiscono i principali elementi di distinzione dalla repubblica parlamentare.

18 GIUGNO 1946 La Corte di Cassazione comunica che l'Italia diventa per scelta di popolo una repubblica democratica. Dopo l'assegnazione dei seggi del collegio unico nazionale, la composizione dell'Assemblea Costituente che ha il compito di elaborare il testo della Costituzione risulta come segue: Democrazia Cristiana 207 Mov. Indip. Sicilia 4 Partito Socialista 115 Concentr. Dem Repub. 2 Partito Comunista 104 Partito Sardo d'Azione Unione Dem. Naz, 41 Movim. Unionista It. 1 Uomo Qualunque 30 Part. Cristiano Sociale Partito Repubblicano 23 Part. Democr. Lavoro Blocco Naz. Libertà 16 Part. Contadini Italiani Partito d'Azione 7 Fr. Dem. Progres. Rep.

Si riapre Montecitorio

NASCE LA COSTITUENTE

L'Assemblea Costituente della Repubblica italiana, composta di 556 deputati, fu eletta il 2 giugno 1946 e si riunì in prima seduta il 25 giugno nel palazzo Montecitorio. L'Assemblea continuò i suoi lavori fino al 31 gennaio 1948. Durante tale periodo si tennero 375 sedute pubbliche, di cui 170 furono dedicate alla discussione e all'approvazione della nuova Costituzione.

27 DICEMBRE 1947 Presentata il 23 corrente, è avvenuta oggi a palazzo Giustiniani, la firma dell'atto di promulgazione della nuova Carta Costituzionale della Repubblica Italiana. Il testo sarà pubblicato domani 28 dicembre in un numero speciale della "Gazzetta Ufficiale" ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1948. (Ag. Ansa, 27 dicembre 1947, ore 18.40).

Il Capo dello Stato promulga la Costituzione, 27 dicembre 1947

Il Presidente del Consiglio dei ministri convalida, Il bozzetto del nuovo emblema della Repubblica Italiana scelto dalla Costituente fra 197 bozzetti Il Presidente del Consiglio dei ministri convalida, il 28 dicembre il simbolo si staglia nella nuova Costituzione. L'opera è del pittore Paolo Paschetto.

Le firme apposte in calce al testo della Costituzione

Il Parlamento riunito in seduta comune

Le forme di governo nello Stato di diritto liberale A) la monarchia costituzionale dal principio di “separazione dei poteri” alla “monarchia dualistica”

segue al Re (principio monarchico-ereditario) potere esecutivo e di nomina e revoca dei membri del Governo al Parlamento (principio elettivo) potere legislativo potere di controllo della spesa

B) la monarchia parlamentare La lenta trasformazione dalla monarchia costituzionale alla monarchia parlamentare Alcuni elementi: l’affermazione del Governo quale organo “costituzionale” autonomo; l’imporsi del rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento

Segue: dal “parlamentarismo dualista” al “parlamentarismo monista” potere esecutivo Capo dello Stato Governo il Governo deve avere la fiducia: - dal Re - dal Parlamento il Capo dello Stato: - nomina e revoca i ministri - può sciogliere anticipatamente il Parlamento

il parlamentarismo “monista” al Capo dello Stato funzione di garanzia il Capo dello Stato esce dal circuito della decisione politica (mediante la trasformazione della cd controfirma) potere di direzione politica al Parlamento-Governo (legati dal rapporto di fiducia)

Le forme di governo nelle democrazie pluralistiche A) la forma di governo parlamentare Elementi distintivi: Rapporto di fiducia fra Governo e Parlamento (il Governo è emanazione permanente del Parlamento); Capo dello Stato (Re e Presidente della Repubblica): potere “neutro” Varianti (volte a garantire la “stabilità del Governo): - Elementi di “razionalizzazione”

Elementi di razionalizzazione: un esempio Il “cancellierato” tedesco: Il “Cancelliere federale” (Capo del Governo) : è eletto dalla Camera politica (Bundestag) senza dibattito su proposta del Presidente federale (Capo dello Stato) a maggioranza assoluta; è il solo a ricevere la fiducia del Parlamento; propone al Capo dello Stato la nomina e la revoca dei ministri; è titolare del potere di determinare le direttive della politica del Governo di cui si assume la responsabilità; può essere sfiduciato dalla Camera solo se essa elegge, a maggioranza assoluta, un nuovo cancelliere (cd sfiducia costruttiva)

Segue: l’esempio inglese il Primo ministro è nominato dal Sovrano, in quanto leader del partito che ha “vinto” le elezioni (dispone, pertanto, della maggioranza parlamentare); propone sia la nomina che la revoca dei ministri; può essere sfiduciato dal Parlamento, ma con conseguente scioglimento anticipato dello stesso e ricorso a nuove consultazioni elettorali (cd regime di gabinetto o di “primo ministro”)

Segue: La forma di governo parlamentare in Italia: la “debole razionalizzazione” RINVIO

B) La forma di governo presidenziale Elementi caratterizzanti: il Presidente (Capo dello Stato): è eletto dal corpo elettorale nazionale non può essere sfiduciato dal Parlamento presiede e dirige i Governi da lui nominati (è anche Capo del Governo)

segue: il modello degli Stati Uniti d’America il Presidente: è eletto (insieme al Vicepresidente) mediante elezioni popolari di “secondo grado”; nomina i suoi collaboratori (“segretari di Stato”) che formano il “Gabinetto” (non esiste un organo chiamato “Governo”); non può essere sfiduciato; non può sciogliere anticipatamente le Camere; il Parlamento (il “Congresso”): è titolare del potere legislativo; approva il bilancio annuale. Le interferenze tra i due : il Presidente ha il potere di “veto sospensivo” sulle leggi del Parlamento; il Parlamento può mettere in stato di accusa il Presidente (“impeachment”) per tradimento, corruzione o altri gravi reati

C) La forma di governo “semipresidenziale” Elementi caratterizzanti: Il Capo dello Stato (il Presidente) è eletto direttamente dal corpo elettorale nazionale e dura in carico per un tempo prestabilito; il Presidente non ha bisogno della fiducia del parlamento, ma deve servirsi di un Governo dal medesimo nominato (presieduto dal Primo ministro); il Governo deve avere la fiducia del Parlamento

Segue: l’esempio francese il Presidente: Nomina il Primo ministro e, su proposta di quest’ultimo, nomina e revoca i ministri; può sciogliere l’Assemblea nazionale; presiede le riunioni del Consiglio dei ministri

D) La forma di governo “direttoriale” (v. la Confederazione svizzera) Elementi caratterizzanti: il Parlamento elegge un “direttorio”, composto da sette membri e non revocabile; il “direttorio” svolge le funzioni di Governo e di Capo dello Stato

La forma di governo parlamentare vigente in Italia Alle origini della scelta (sul cd ordine del giorno Perassi) Il modello delineato dalla Costituzione del 1948 a) Il rapporto di fiducia fra Parlamento e Governo: La mozione di fiducia (art.94, commi 1, 2 e 3, Cost.) La mozione di sfiducia (art.94, quinto comma, Cost.) La “questione di fiducia” (art.94, comma quarto, Cost.)

segue b) il procedimento di formazione del Governo: la disciplina contenuta nella Costituzione (artt.92 e ss.): nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di quest’ultimo, dei ministri da parte del Presidente della Repubblica; giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica voto di fiducia

Come incide la legge elettorale ? rinvio segue La fase che precede la nomina presidenziale (consuetudini costituzionali): Le “consultazioni” del Presidente della Repubblica; Il conferimento dell’incarico (altre ipotesi : il preincarico; il mandato esplorativo) L’accettazione con riserva Lo scioglimento della riserva e la lista dei ministri Come incide la legge elettorale ? rinvio

segue c) Il ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri (art.95 Cost.): il Presidente del Consiglio dei ministri: dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile; mantiene l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo del Governo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri I ministri: rispondono collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro ministeri

segue c) il ruolo del Capo dello Stato: La nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri; Lo scioglimento anticipato delle Camere (art.88 Cost.) La disciplina della cd “controfirma ministeriale” (art.89 Cost.) Il regime della responsabilità del Capo dello Stato (art.90 Cost.) Il meccanismo di elezione del Capo dello Stato (art.83 Cost.)

segue Di alcune questioni: A) può il Parlamento votare la “sfiducia” ad un singolo Ministro? (il caso Mancuso) B) in caso di crisi del governo, il Capo dello Stato deve cercare di formare una nuova maggioranza di governo?