Milano, 18 novembre 09Commissione RC Auto SNA1 Trasparenza e confrontabilità delle Condizioni RCA: una chimera Workshop a cura della Commissione Auto,

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Transcript della presentazione:

Milano, 18 novembre 09Commissione RC Auto SNA1 Trasparenza e confrontabilità delle Condizioni RCA: una chimera Workshop a cura della Commissione Auto, Sinistri e Indennizzo diretto di Sna Presentazione di Elena Dragoni e Marco Temellini

Milano, 18 novembre 09Commissione RC Auto SNA2 LA GENESI Maggio 1993: Provvedimento CIP 10/1993 – Condizioni RCA Luglio 1994: Liberalizzazione tariffaria RCA (Direttiva CE 92/49 art. 6) Nel 1996 SNA inizia lo studio sulle CGA della RCA, comparando il testo di 25 polizze RCA delle principali compagnie NellOttobre 1999 pubblica il Libro bianco Successivamente, nei primi anni 2000, Parlamentari della maggioranza condividono la proposta di legge popolare per il raggiungimento di uno standard minimo di condizioni per la tutela dei consumatori automobilisti. Ma tale progetto non viene attuato

Milano, 18 novembre 09Commissione RC Auto SNA SNA intraprende uno studio più approfondito. Vengono coinvolti vari soggetti interessati, tra i quali il Governo, il Ministero delle attività produttive, lAutorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, lISVAP, le Associazioni dei Consumatori.

Milano, 18 novembre 09Commissione RC Auto SNA4 SVILUPPO ANALISI TECNICO/GIURIDICA Vengono analizzate 70 polizze di Compagnie esercenti il ramo RC auto, facendo ricerche e approfondimenti sulle condizioni generali e particolari di assicurazione. Nello specifico: oggetto dellassicurazione; esclusioni e rivalsa; rinuncia al diritto di rivalsa; estensioni di garanzia. Abbiamo comparato le condizioni in vigore con quelle in corso prima della liberalizzazione del 1994 (c.d. CIP 5/1993).

Milano, 18 novembre 09Commissione RC Auto SNA5 Nel 2008 il lavoro viene ripreso e aggiornato

Milano, 18 novembre 09Commissione RC Auto SNA6 I RISULTATI La ricerca effettuata dimostra, in modo preoccupante, quanto dal 1993 ad oggi, si siano trasferiti maggiori rischi a carico del cittadino, alleggerendo, rispetto al normativo unico di allora, i rischi a carico delle imprese.

Milano, 18 novembre 09Commissione RC Auto SNA7 OGGETTO DELLASSICURAZIONE Loggetto dellassicurazione risulta ampiamente modificato, con lintroduzione di nuove esclusioni e lappesantimento di quelle già esistenti Si nota anche una migrazione di vari punti dallOggetto dellAssicurazione alle esclusioni e/o alle condizioni aggiuntive, e viceversa E quindi oggettivamente difficile la comparazione per un addetto ai lavori, … figuriamoci per il consumatore!

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Milano, 18 novembre 09Commissione RC Auto SNA15 Sarebbe particolarmente interessante approfondire insieme i contenuti contrattuali relativi alle garanzie previste, o non previste in tema di Revisione del veicolo Omissione di soccorso Sosta del veicolo Rc dei trasportati Rc per figli minori Ricorso terzi da incendio Carico e scarico Difetti di manutenzione Ciclomotori truccati

Milano, 18 novembre 09Commissione RC Auto SNA16 Provvedimenti normativi : Legge 12 dicembre 2002 e Circolare ISVAP 502 del 25 marzo 2003 – Obbligo di preventivo su Internet e presso i punti vendita D. lgs. 205/2006 Codice delle Assicurazioni (Art. 131 comma 1 – Pubblicità di nota informativa e Condizioni contrattuali) Legge 4 agosto 2006 n Legge Bersani 1: Divieto di prezzi minimi e sconti massimi – Divieto di esclusiva nel ramo RCA - Pubblicità delle provvigioni e dello sconto riconosciuto (art. 131 commi 2 bis e 2 ter) – Attuato con regolamento ISVAP 23/2008; Legge 2 aprile 2007 n Legge Bersani bis: Attestato valido 5 anni – Portabilità classe BM famigliare su nuovi veicoli – Malus in caso di responsabilità principale – Preventivatore ISVAP – Abrogazione della poliennalità Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e provvedimento 2590 dell8 febbraio Attestato di rischio Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008: Flessibilità tariffaria – Preventivo gratuito presso i punti vendita con evidenza di sconti e provvigioni – Preventivo sul sito Internet dellimpresa – Pubblicità e consegna dei documenti precontrattuali – Art. 5 Clausole di esclusione e rivalsa evidenziate con caratteri tipografici di particolare rilievo – Pubblicità delle provvigioni.

Milano, 18 novembre 09Commissione RC Auto SNA17 DOCUMENTO DI SECONDA CONSULTAZIONE N. 34/2009 SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DELLA PUBBLICITA DEI PRODOTTI ASSICURATIVI Allegato 9 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Coperture assicurative offerte Indicare sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione che le regolamentano. Inserire una specifica Avvertenza sulla presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dellindennizzo. Rinviare agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Inserire una specifica Avvertenza sulla presenza di franchigie, scoperti e massimali, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Per facilitarne la comprensione da parte del contraente, illustrare il relativo meccanismo di funzionamento mediante esemplificazioni numeriche. 9. Rivalse. Inserire una specifica Avvertenza sulla presenza di rivalse, illustrandone il significato e rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per i presupposti e per gli effetti per il contraente.

Milano, 18 novembre 09Commissione RC Auto SNA18 Se lImpresa scrive nelle condizioni di assicurazione: Rinuncia alla rivalsa ed estensioni di garanzia : … nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo in occasione del sinistro stesso. Dovrebbe prevedere tra le informazioni sul contratto, oltre al rinvio allo specifico articolo anche una AVVERTENZA Se il motivo del mancato rinnovo è esclusivamente dovuto alla scelta del guidatore di mai più guidare un veicolo poiché, pur non avendo subito lesioni personali, è rimasto psicologicamente provato per il danno e le lesioni causate a terzi, potrebbe subire lazione di rivalsa da parte dellImpresa. E indispensabile che, in caso di sospensione della patente, la stessa non sia superiore ai tre mesi.

Milano, 18 novembre 09Commissione RC Auto SNA19 Se lImpresa scrive nelloggetto dellassicurazione: Lassicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del veicolo non e equiparata alla circolazione. Dovrebbe prevedere tra le informazioni sul contratto, oltre al rinvio allo specifico articolo, anche una AVVERTENZA Tale clausola, prevista nellOggetto dellAssicurazione, a prima vista sembra essere una estensione di garanzia, ma in realtà risulta essere una limitazione della stessa. A solo titolo di esempio si segnala che la garanzia non è operante se il veicolo, in sosta nellarea privata del cortile condominiale, in seguito ad incendio dovesse provocare danni agli altri veicoli fermi in sosta, al condominio o alle persone che lo abitano. Le conseguenze economiche di tale fattispecie gravano sullAssicurato.

Milano, 18 novembre 09Commissione RC Auto SNA20 Se… La Società si riserva di esercitare azione di rivalsa nei confronti dellAssicurato: nel caso di veicolo che non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge. Dovrebbe prevedere tra le informazioni sul contratto, oltre al rinvio allo specifico articolo, anche una AVVERTENZA Indipendentemente dal fatto che il veicolo sia in perfetto stato di manutenzione, lassicuratore potrà farsi restituire dallassicurato gli importi del risarcimento eventualmente pagato ai danneggiati, se il veicolo non è stato sottoposto alla revisione prevista dal codice della strada. E possibile ricorrere, a pagamento, ad una clausola di rinuncia alla rivalsa, a poco rilevante perché valida solo se la revisione effettuata successivamente viene superata con esito positivo.

Milano, 18 novembre 09Commissione RC Auto SNA21 LE CONCLUSIONI La Commissione Auto dello SNA auspica che questo studio possa essere prodromo a elaborare uno STANDARD MINIMO di condizioni generali di assicurazione pulite, con clausole di estensione comprensibili anche allutente inesperto, che tutelino nei fatti e nel quotidiano i 30 milioni di automobilisti italiani.