La famiglia
Che cosa dice la COSTITUZIONE ITALIANA
Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. Art. 30. È dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale.
Che cosa dice il CODICE CIVILE
Art. 143 - Diritti e doveri reciproci dei coniugi Art. 143 - Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art. 147 - Doveri verso i figli Art. 147 - Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (prole = figli) tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Art. 159. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi Art. 159. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi. Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione […] è costituito dalla comunione dei beni (comunione dei beni significa che tutti i beni (p. es., le proprietà acquistate dopo le nozze come case, auto, i risparmi, ecc. ) acquistati dopo le nozze siano in comune e che i coniugi ne siano proprietari in parti uguali. .
Ci sono ancora abitudini e modi di pensare che legano la famiglia del passato a quella del presente. In primo luogo, a livello della vita quotidiana, le famiglie italiane si riuniscono sempre, per almeno un pasto al giorno, intorno allo stesso tavolo. In secondo luogo, pur essendo una famiglia nucleare, non è raro che uno dei nonni specialmente se è rimasto vedovo o vedova, viva in casa con uno dei figli. Accade di rado che i figli chiedano il ricovero dei genitori anziani in istituti (le cosiddette "Case di riposo").
Anche se vivono lontano i membri di uno stesso gruppo familiare cercano sempre di ritrovarsi tutti insieme in occasione delle feste religiose (Natale e Pasqua) o di quelle familiari (battesimi, prime comunioni, matrimoni).
Un'altra caratteristica del modello italiano è che spesso i figli vivono con i propri genitori molto più a lungo che negli altri paesi occidentali, spesso fino ai trenta/trentacinque anni. Prima di sposarsi e di iniziare una nuova famiglia è normale, per un giovane italiano, continuare a vivere nella stessa casa dei genitori e dipendere economicamente da loro. A differenza dei giovani americani, che anche quando vanno a scuola hanno spesso lavori stagionali, i giovani italiani di solito, non lavorano né durante l'anno scolastico né durante l'estate e continuano ad essere mantenuti dai genitori. Dopo l'università molti giovani rimangono in attesa di un'occupazione per lungo tempo.
Il divorzio
Il divorzio è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se non c’è accordo tra i coniugi, il giudice deve valutare prima la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso) oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (affidamento esclusivo).
Il genitore non affidatario avrà comunque l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli. E’ obbligato anche a versare un assegno di mantenimento per la prole. L'assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate straordinarie (p. es. quelle scolastiche, mediche, sportive o per le vacanze). Il giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni, quando non abbiano adeguati redditi propri (cioè quando non sono in grado di mantenersi da soli, p. es. se stanno ancora studiando).
L’affido familiare
L'affido familiare riguarda bambini e a ragazzi fino ai 18 anni che si trovano in situazioni di instabilità familiare. Grazie all'affido, il bambino/ragazzo viene accolto da una “nuova” famiglia (= famiglia affidataria) che avrà il compito di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e l’affetto di cui il bambino/ragazzo ha bisogno. L’affidamento non rappresenta una sostituzione alla famiglia d’origine ma solo un aiuto per il tempo necessario alla famiglia naturale nel superare un periodo difficile. I motivi per cui viene adottato l’affido sono diversi che nella maggior parte dei casi sono: malattia, detenzione, tossicodipendenza, trascuratezza o violenza sul bambino/ragazzo da parte di familiari. L’affido è deciso dall’autorità giudiziaria (= il giudice) su proposta dei servizi sociali. (= gli assistenti sociali). Il bambino/ragazzo ha diritto ad essere ascoltato, informato e preparato prima dell’affidamento; ha diritto a mantenere i rapporti con la famiglia d’origine e a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine del periodo di affido.
L’adozione - Fra i diritti fondamentali di un bambino c’è quello di avere una famiglia. La Legge 4 maggio 1983 n. 184 stabilisce che «l'adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali porta anche il cognome». La legge stabilisce anche che gli adottanti devono essere idonei a educare e istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare. Questo viene verificato dal Tribunale per i minorenni tramite i servizi socio-assistenziali. Le coppie che decidono di adottare, devono seguire una procedura di adozione molto complessa per garantire l'interesse del minore (= il bambino) a vivere in una famiglia adeguata alle sue caratteristiche e necessità.
La famiglia italiana moderna è composta dai genitori ed uno o due figli (= famiglia nucleare) ed entrambi i genitori generalmente lavorano fuori casa. La famiglia tradizionale, agricola e patriarcale, era invece molto numerosa e riuniva genitori, figli e nipoti sotto uno stesso tetto: era formata, insomma, da quelle che oggi sarebbero considerate più famiglie differenti. Gli uomini lavoravano, mentre le donne si occupavano della casa e dell'educazione dei figli.
La famiglia nei paesi islamici
Festa di nozze in Marocco
Per quanto riguarda l’immigrazione e il matrimonio di cittadini musulmani in Italia o nel caso di matrimonio misto, da una parte l’immigrato ha diritto a essere tutelato secondo le leggi del paese di provenienza, dall’altra ha il dovere di accettare le leggi del paese ospitante Sposi in Marocco
Per il diritto musulmano il matrimonio è un contratto Per il diritto musulmano il matrimonio è un contratto. Secondo la sharî‘a (= la legge islamica che si ispira al Corano), ogni persona può essere titolare del rapporto matrimoniale, anche il bambino appena nato. Se l’individuo, per la giovane età, non è in grado di decidere, il tutore matrimoniale, che normalmente è il padre, lo farà per lui. Le moderne riforme fissano un’età matrimoniale minima e proibiscono al tutore di costringere la donna al matrimonio. Il matrimonio è concluso alla presenza di due testimoni. Lo sposo è tenuto a pagare la dote. Un momento della preparazione al matrimonio
Il matrimonio musulmano è poligamico (fino a quattro mogli nello stesso tempo): il Corano fa obbligo al marito di trattarle con giustizia.
La sharî‘a dà al marito il potere di sciogliere il matrimonio con una semplice dichiarazione di ripudio. I legislatori attuali si sforzano di controllare e limitare il ricorso al ripudio e lo sottopongono ad autorizzazione o controllo del giudice.
La donna deve mettersi a disposizione dell’uomo e prestargli obbedienza. Il corrispettivo di tale quotidiana sottomissione è il mantenimento che l’uomo versa alla moglie: esso comprende il vitto, l’alloggio, il vestiario, le spese mediche. In caso di scioglimento del matrimonio, la donna che non ha redditi propri resta a carico della famiglia di origine o dei figli.
Il diritto musulmano sulla base di due versetti coranici, vieta l’adozione. Ma chiunque può assumere l’impegno di provvedere alle necessità del trovatello il quale, pur non potendo ricevere il nome dal proprio benefattore, può essere da questo equiparato a uno dei suoi eredi.
I ruoli svolti dal padre e dalla madre nella crescita dei figli sono distinti con precisione. Al padre spetta il potere di prendere le decisioni relative all’educazione del figlio, alla sua istruzione, all’avviamento al lavoro, al matrimonio e all’amministrazione dei suoi beni. Egli è il rappresentante legale del minore. La madre deve invece custodire, sorvegliare e curare il figlio. La custodia è considerata un compito squisitamente femminile.