INTERDIZIONE INABILITAZIONE
PERSONE FISICHE e GIURIDICHE Si è “persona”, cioè soggetto di diritto, quando l’ordinamento giuridico attribuisce la personalità giuridica e cioè la idoneità alla titolarità di situazioni giuridiche. Per le persone fisiche, la capacità giuridica si acquista al momento della nascita Le persone giuridiche sono entità astratte (enti) cui l’ordinamento giuridico attribuisce la personalità giuridica se presentano determinati requisiti. Elementi essenziali delle persone giuridiche sono: a) un’organizzazione di persone e di mezzi; b) uno scopo, per cui tale organizzazione si costituisce; c) il riconoscimento da parte dell’ordinamento a richiesta degli interessati (p.g. privata) o per legge (p.g. pubblica).
BENI e PROPRIETA’ Art. 810 c.c. sono “beni” le cose che possono formare oggetto di diritti. Costituisce un “bene” qualsiasi entità materiale o immateriale giuridicamente rilevante e tutelata dall’ordinamento in quanto utile, accessibile e limitata (materia di possibile conflitto). La nozione giuridica di bene è interdipendente con il concetto di proprietà: sono beni le cose che l’uomo ha interesse a fare proprie, a fare oggetto di un proprio diritto che escluda gli altri dalla loro utilizzazione. L’art. 42 Cost. stabilisce che la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, agli enti o ai privati. Gli corrisponde l’art. 119 che stabilisce che i Comuni, le Province e regioni hanno un loro patrimonio (beni demaniali, art. 822 c.c.- fiumi, laghi, spiagge, strade, ferrovie, beni archeologici; patrimoniali indisponibili, art. 836 c.c.- foreste, miniere, cave, acque minerali, selvaggina, arredo uffici)
SOGGETTI DI DIRITTO Funzione essenziale dell’ordinamento è quella di risolvere i conflitti di interessi intersoggettivi. Gli interessi sono aspirazioni dei soggetti verso beni ritenuti idonei a soddisfare bisogni. Situazione giuridica soggettiva è la concreta situazione (o modi d’essere giuridici) di cui è titolare un soggetto in ordine a interessi protetti dell’ordinamento. Le posizioni giuridiche soggettive costituiscono il complesso dei diritti, poteri, obblighi di cui una persona può essere titolare. Si distinguono in attive (diritto soggettivo, potere e potestà, interesse legittimo, interesse semplice) e passive (obbligo, dovere, onere). Il loro riconoscimento viene effettuato dalle norme dell’ordinamento. La riferibilità effettiva di situazioni giuridiche ad un soggetto presuppone la idoneità di questo ad esserne titolare: tale idoneità è la capacità giuridica.
CAPACITA’ Il nostro ordinamento conosce due forme di capacità: Capacità giuridica (art. 1 c.c.) come attitudine ad essere titolare di poteri ed obblighi giuridici che spetta ad ogni cittadino con la nascita (es. titolarità del diritto alla salute o all’istruzione) Capacità di agire, come idoneità a svolgere l'attività e compiere atti giuridici, nonché ad esercitare da sé i propri diritti, che si acquista alla maggiore età (es. possibilità di acquistare auto) L'esclusione o la limitazione della capacità di agire è oggi prevista soltanto per cause tassative: minore età, infermità mentale, grave condanna penale.
Normativa Interdizione e inabilitazione sono disciplinate dagli artt. 414 e segg. del Codice civile e consistono in situazioni personali dichiarate dal Giudice di limitazione della capacità di agire. Scarse garanzie sono riservate nel procedimento all’interdicendo o inabilitando la disciplina dell'interdizione e inabilitazione è improntata ad una logica esclusivamente patrimoniale, a scapito dei profili personali, e prevale l’interesse pubblico
INTERDIZIONE Art. 414 c.c. - presuppone che il soggetto si trovi in condizione di abituale infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi All'interdetto viene nominato un tutore che rappresenta l'incapace in tutti gli atti, ordinari e straordinari (a rigore l'interdetto non potrebbe neppure acquistare un giornale o il biglietto dell'autobus) C’è un generale controllo del giudice sull’attività del tutore (può essere parente, avvocato, assistente sociale, educatore professionale...)
INABILITAZIONE presuppone che l'infermo di mente non si trovi in uno stato di tale gravità da richiedere l'interdizione (art. 415 c.c.) L’inabilitato può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, pagamenti, riscossioni ed ogni altra operazione, volta alla conservazione del patrimonio, ma non quelli straordinari (alienazioni, acquisti, e in generale qualsiasi atto che comporti una radicale trasformazione del patrimonio stesso). L'inabilitazione è altresì possibile per tutti coloro che espongono se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici per prodigalità, o abuso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, nonché per sordomuti o ciechi, che non abbiano ricevuto un'educazione sufficiente all'inabilitato viene nominato un curatore che assiste e controfirma, ove occorra, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitato
Amministratore di sostegno introdotto dalla legge n. 6 del 2004 (in linea con l’art. 14 della 328/2000 che prevede il progetto individualizzato) importanti novità: superamento del concetto di malattia mentale come presupposto necessario per l'intervento; l'affermazione netta che la regola è la capacità di agire, salve le restrizioni assolutamente necessarie ed espressamente previste; snellimento dell’iter processuale; la sottolineatura "morale" delle finalità dell'intervento (e non finalità patrimoniale).
Finalità Tutelare con i minori impedimenti e la maggiore snellezza possibile ogni limitazione della capacità di agire, sia essa dovuta a problemi fisici, psichici, cognitivi, di alcolismo, di droga, di età (ove aggravata da congiunture particolari) ecc, (art. 1). L'amministratore di sostegno ha il compito di assistere il proprio beneficiario, rispettando i suoi bisogni, aspirazioni e limiti (nuovo testo degli artt. 404 e 410 c.c.).
Nomina Viene fatta dal giudice tutelare con un decreto immediatamente esecutivo, dopo un procedimento molto simile a quello previsto per l'interdizione (nuovo art. 405 c.c.) Significa maggiore celerità e più facile modificabilità del provvedimento, sulla scorta di nuove considerazioni od emergenze. Nel decreto vengono annotati i poteri dell’amministratore. La domanda di nomina dell'amministratore di sostegno oltre che, come tradizionalmente, dal Pubblico Ministero e dai più stretti congiunti (coniuge, genitori, fratelli, nipoti, suoceri, altri parenti entro il IV grado o affini entro il II), può essere proposta anche dallo stesso interessato, dalla persona con lui stabilmente convivente e, direttamente, dai servizi sociali (art. 406).
Effetti La scelta dell'amministratore potrà esser fatta dallo stesso assistito o dei suoi genitori. In assenza e nell'ordine: il coniuge, il convivente, genitore o fratello, parente entro quarto grado, altra persona idonea. Effetti: l’assistito conserva la capacità di agire sia per gli atti della vita quotidiana, sia per tutto ciò che nel decreto non sia vincolato ad intervento dell'amministratore di sostegno (art. 409). Tutta l'amministrazione è sottoposta al controllo del giudice tutelare, che può intervenire sia d'ufficio, sia ad istanza. Gi atti possono essere annullati e l‘A.S. revocato. I decreti dello stesso giudice tutelare, viceversa, possono essere impugnati alla Corte d'Appello (artt. 410/413 c.c. e 720 bis c.p.c.). Regole speciali disciplinano gli atti di amministrazione straordinaria. L’incarico è svolto gratuitamente, salvo eccezioni. L'interdizione e l'inabilitazione non sono più obbligatorie, ma discrezionali nei soli casi di particolare evidenza o necessità. (art. 4 l. 6/2004). Gli interdetti possono passare all’Amministratore di sostegno (art. 10).
Minori Principi costituzionali del diritto minorile sono contenuti negli articoli 30 e 31: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio” (…) “La repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. La minore età dà luogo ad una situazione di incapacità legale assoluta, nel senso che esclude ogni attitudine del soggetto al compimento di quegli atti per i quali la legge richiede la capacità di agire. Per gli incapaci l’ordinamento prevede degli istituti di protezione preventiva: la potestà dei genitori sui figli; la tutela dei minori, privi di genitori in condizione di esercitare detta potestà, attraverso adozione e affidamento, e degli interdetti; la curatela, prevista per i minori emancipati e per gli inabilitati; l’amministrazione di sostegno, per le persone impossibilitate, anche parzialmente o temporaneamente a provvedere ai propri interessi.