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Transcript della presentazione:

_____________________ TERZO SETTORE Enti non profit ONLUS ___________________

NON PROFIT Terzo settore: enti che non appartengono allo Stato (enti pubblici) e non appartengono al Mercato (imprese e società di capitali: for profit), ma sono enti privati che perseguono finalità pubbliche. Forte sviluppo negli anni ’80 e ’90 Gli enti non profit anticipano gli enti pubblici nella risposta ai bisogni sociali emergenti e spesso rappresentano i diritti delle categorie più deboli Lo Stato riconosce l’importanza del terzo settore e lo sostiene in 3 modi: - disciplina la collaborazione con il terzo settore (prima volta: legge n. 833 del 1978; in PAT l.p. 35 e 38 del 1983) e lo sostiene economicamente - definisce con leggi speciali le diverse caratteristiche - riconosce al terzo settore una serie di agevolazioni fiscali Art. 1 della legge n. 833 del 1978: “Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge”.

Riferimenti costituzionali Principi costituzionali a sostegno dello sviluppo del terzo settore sono: Art. 2: dovere di solidarietà sociale (oltre a garantire i diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali) Art. 3: dovere dello Stato di promuovere l’uguaglianza e la pari dignità sociale eliminando gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona (in questo compito lo Stato si avvale anche del terzo settore) Art. 18: diritto di associarsi liberamente Art. 45: riconoscimento della funzione sociale della cooperazione a fini di mutualità Art. 118, comma 4: sussidiarietà orizzontale

Codice civile Il primo libro del codice civile stabilisce che i soggetti titolari di diritti e doveri sono le persone fisiche (capaci di agire dopo i 18 anni) e le persone giuridiche (gruppo di cittadini + scopo + riconoscimento pubblico). Distingue le FONDAZIONI dalle ASSOCIAZIONI (articoli 12 e seguenti). Costituite con atto pubblico (cioè davanti al notaio): ottengono personalità giuridica di diritto privato (con un atto amministrativo di riconoscimento). Nella fondazione prevale l’elemento patrimoniale Nell’associazione prevale l’elemento personale Art. 36 – associazioni NON riconosciute (libertà delle forme, ferma restando assenza scopi di lucro e democraticità interna) L’art. 39 c.c. prevede i COMITATI che possono essere costituiti da un ristretto numero di persone a scopi di beneficenza, oppure  per promuovere opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti. Raggiunto lo scopo, il comitato si scioglie.

Tipologie Gli enti privati che compongono il mondo del non profit si differenziano sostanzialmente per tipologia e status giuridico, ma sono accomunati dal perseguimento di scopi solidaristici e dall’assenza di fini di lucro. La nostra legislazione ha disciplinato con leggi speciali varie tipologie di enti non profit: organizzazioni non governative (legge n. 49 del 1987); organizzazioni di volontariato (legge n. 266 del 1991); cooperative sociali (legge n. 381 del 1991); fondazioni bancarie (D.lgs. n. 153 del 1999); associazioni di promozione sociale (l n.383 del 2000); imprese sociali (D.lgs. 155/2006).

Organizzazioni Non Governative Le prime Ong nascono negli anni settanta e svolgono attività di sostegno del mondo missionario nei paesi in via di sviluppo. Oggi le ONG sono di ispirazione anche laica, impegnate sul più ampio fronte della cooperazione allo sviluppo, in sinergia con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali. (esempi in Trentino: ACAV e EDUS) La legge di riferimento è la n. 49 del 1987 che prevede un riconoscimento ministeriale (Ministero affari esteri) per quelle associazioni/enti che abbiano determinati requisiti statutari. Il riconoscimento di ONG viene concesso dopo un esame dello statuto che deve possedere una serie di clausole tipiche previste dalla legge n. 49. ONG (come anche cooperative sociali e organizzazioni di volontariato) sono considerate ONLUS “di diritto” (art. 10, comma 8, D.lgs. 460/97) dal punto di vista fiscale (viene attribuita la qualifica fiscale di onlus senza necessità di iscrizione alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate)

Cooperative sociali In base all’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), sono definite come imprese che nascono con lo scopo di "perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini". Si applicano anche tutte le norme che disciplinano le cooperative in generale, tra cui la legge 59/92 “Nuove norme in materia di società cooperativa” Natura mista: pubblicistica riguardo agli scopi; privatistica quanto alla forma organizzativa. (art. 2082 c.c.> imprenditore è chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi)

Tipo A e tipo B Le cooperative sociali di tipo A (servizi socio-sanitari ed educativi) si occupano di assistenza domiciliare agli anziani, ai malati, ai pazienti psichiatrici; gestiscono comunità alloggio e centri diurni per minori e portatori di handicap; si occupano della custodia dei bambini e offrono servizi educativi e ricreativi per minori a rischio. Le cooperative sociali di tipo B (attività produttive finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate) possono svolgere qualsiasi attività di impresa - agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizi -, ma devono destinare una parte dei posti di lavoro (almeno il 30%) a persone svantaggiate: a invalidi fisici, psichici e sensoriali, psichiatrici, ex tossicodipendenti e/o alcolisti, minori in difficoltà, ex detenuti, ecc.

Atto costitutivo Atto di nascita della cooperativa è rappresentato dall’ATTO COSTITUTIVO, che fa rinvio ad un regolamento interno, allegato come parte integrante e sostanziale, rappresentato dallo STATUTO. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. La costituzione delle cooperative sociali avviene secondo le modalità comuni, come da art. 2518 c.c., per atto pubblico a pena di nullità (cioè davanti a notaio). Contenuti dell’atto costitutivo e dello statuto: generalità dei soci fondatori; denominazione e sede; oggetto sociale (di tipo A oppure B); se la società è a responsabilità illimitata o limitata; la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio; valore dei crediti e conferimenti in natura; condizioni per l’ammissione dei soci; condizioni per l’eventuale recesso ed esclusione dei soci; destinazione degli utili residui; forme di convocazione dell’assemblea; numero degli amministratori e loro poteri; numero componenti il collegio sindacale; durata della società.

Registro delle cooperative L’articolo 9 della legge 381/1991 assegna alle regioni il compito di istituire l’albo delle cooperative sociali; di emanare norme volte al loro sostegno e sviluppo; di adottare convenzioni-tipo per regolare i rapporti tra pubbliche amministrazioni e cooperative. La legge regionale n. 24 del 1988 recante “Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale” è tesa a promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale. Le due province gestiscono i rispettivi registri per delega dalla Regione. Al registro provinciale sono iscritte circa 100 cooperative sociali Funzione dei pubblici registri è quella di attribuire agli iscritti una specie di accreditamento e, spesso, quella di garantire agevolazioni fiscali.

Organizzazioni di volontariato Sono considerate organizzazioni di volontariato, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), tutti quegli organismi liberalmente costituiti al fine di svolgere un'attività senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà e che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Lo statuto dell’organizzazione di volontariato deve indicare espressamente: - l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, - l'elettività e la gratuità delle cariche associative, - la gratuità delle prestazioni degli aderenti e l'esplicitazione dei criteri della loro ammissione ed esclusione, - i diritti e gli obblighi degli aderenti medesimi, - l'obbligo della formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

L.P. 8/92 - VOLONTARIATO Nella Provincia Autonoma di Trento la normativa di riferimento è la l.p. 13 febbraio 1992, n. 8 recante "Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale". L'articolo 3 della legge provinciale, in attuazione di quella nazionale, prevede la tenuta di un ALBO provinciale al quale le organizzazioni di volontariato possono iscriversi. L’organizzazione di volontariato iscrivibile all’albo deve possedere essenzialmente tre requisiti: - il perseguimento di scopi di solidarietà sociale; - la effettiva gratuità delle prestazioni dei soci; - la democraticità dell’organizzazione. Al 31.12.2011 risultano iscritte all’albo 719 associazioni

Scopi perseguiti Primo requisito oggettivo per l'iscrizione all'albo è costituito dalla tipologia degli scopi perseguiti dall'organizzazione. L’ art. 1, così recita: "La Provincia autonoma di Trento riconosce e valorizza le attività degli enti ed organizzazioni di volontariato che realizzano, mediante autonome iniziative, finalità di carattere educativo-formativo, forme di solidarietà sociale e di impegno civile per contrastare l'emarginazione, per accogliere la vita e migliorarne la qualità, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno". In PAT, rispetto allo Stato e ad altre regioni, abbiamo un’interpretazione ristretta del concetto di solidarietà: rientra nel concetto di solidarietà quel volontariato rivolto alla cura e all’eliminazione delle situazioni di emarginazione, di bisogno, di povertà, di svantaggio. Il concetto di solidarietà richiama quello di aiuto, di fratellanza, di attenzione e presa in carico di un individuo o di un gruppo bisognoso

GRATUITA’ lo scopo solidaristico deve essere supportato da una effettiva attività di volontariato, prestata spontaneamente, senza remunerazione, diretta o indiretta, esclusivamente per fini di solidarietà (cfr. art. 2 della legge 266/91 e art. 2 della l.p. 8/92). E’ questo il principale requisito, essenziale e caratterizzante del volontariato: “la gratuità” intesa come DONO, come assenza di ogni tipo di guadagno economico, diretto o indiretto. Per i volontari è ammissibile solamente il rimborso delle spese vive (nei limiti fissati dal Consiglio direttivo) a condizione che siano: a) effettivamente sostenute; b) documentate; c) connesse all'attività di volontariato svolta. A differenza del volontario, che deve operare nell'organizzazione gratuitamente, l‘associazione può operare cercando di realizzare qualche utile a condizione, però, che l'eventuale lucro venga utilizzato esclusivamente per i fini istituzionali, e non venga suddiviso tra i soci, neanche in forme indirette. E’ ammesso cioè il lucro oggettivo, ma non quello soggettivo

Organizzazione Il requisito dell'organizzazione di un gruppo non è meno importante degli altri, e rappresenta un requisito soggettivo ai fini dell'iscrizione nell’albo. Recita l' art. 3, comma terzo lett. a), della l.p. 8/92: "L'atto di costituzione deve prevedere l'elettività delle cariche sociali, la democraticità della gestione dell'organizzazione, il diritto di ogni cittadino di farne parte salvo motivato diniego, la parità di accesso ai servizi erogati e alle attività svolte, senza differenziazione tra appartenenti e non, l'esclusione dello scopo di lucro, le forme di gestione e controllo sulla contabilità e sul patrimonio, e la devoluzione dei propri beni in caso di cessazione dell'attività ad organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo".

Associazioni di promozione sociale Caratteristiche simili a quelle delle organizzazioni di volontariato; le differenze risiedono nel tipo di scopi perseguiti, nella possibilità di remunerare i propri soci e nella valenza mutualistica dei servizi, anche se le APS hanno sviluppato una forte apertura al sociale operando nella solidarietà attiva estesa anche ai non soci. La Provincia di Trento, modificando la l.p. 8/92 ed introducendo l’articolo 3 bis, ha dato attuazione alla legge n. 383 del 2000 con l’istituzione del registro provinciale delle associazioni di promozione sociale, al quale sono iscritte attualmente circa 380 associazioni (ma sono oltre 4.000 in Provincia) Gli scopi perseguiti attengono ai campi dell’utilità sociale (es. cultura, arte, sport; circoli anziani; pro loco) e tendono ad elevare la qualità della vita di tutte le persone indistintamente. Categoria speciale: associazioni sportive dilettantistiche (iscritte in apposito registro del C.O.N.I.)

FONDAZIONI Le fondazioni sono disciplinate dal Libro I del Codice Civile (articoli 12 – 35). Prevale l’elemento patrimoniale. Le fondazioni sono organizzazioni private senza fine di lucro, che nascono per gestire un patrimonio economico a cui viene data una destinazione: possono finanziare attività sociali, religiose, educative (in generale attività volte al benessere di una comunità). Le fondazioni operative realizzano direttamente servizi di pubblica utilità attraverso la gestione di attività o strutture (case di cura, scuole, musei, biblioteche, centri di ricerca, teatri). Le fondazioni operative sono le più diffuse in Italia. Le fondazioni di erogazione (es. F. bancarie) sono enti che raggiungono lo scopo indirettamente, erogando sussidi e contributi ad altri soggetti che possono essere persone o altre istituzioni non profit. Questi, a loro volta, intervengono con la propria struttura per offrire beni e servizi alla collettività. Nuova figura: fondazione di partecipazione che sintetizza l’elemento patrimoniale delle fondazioni con quello personale e partecipativo delle associazioni

Riconoscimento Per poter operare, una fondazione necessita di un riconoscimento giuridico, che sottopone tutti gli atti della stessa al controllo di legittimità da parte di un’apposita autorità vigilante come è indicato nell'articolo 12 e seguenti del Codice Civile. Il riconoscimento giuridico può essere nazionale o regionale, a seconda dell’area territoriale entro la quale la fondazione decide di operare > si ottiene la personalità giuridica (> registro delle P.G.) Atto costitutivo e Statuto In base all’articolo 14 c.c., le fondazioni possono costituirsi sia per atto pubblico che per disposizione testamentaria. L’atto costitutivo delle fondazioni è unilaterale: il fondatore può essere sia una persona fisica che un ente collettivo, pubblico o privato. All’atto costitutivo si accompagna di norma lo statuto. Quest’ultimo è un documento che contiene le principali norme organizzative per il corretto funzionamento della fondazione. Normalmente nelle fondazioni manca l’organo assembleare ed è presente un amministratore (unico o collegiale).

Fondazioni bancarie Le fondazioni bancarie (nate dalle ex Casse di Risparmio) sono persone giuridiche private, autonome, senza fini di lucro, introdotte per la prima volta nell'ordinamento italiano con la legge n. 218 del 1990, con lo scopo di perseguire valori collettivi e finalità di utilità generale. Il D. lgs. n. 153 del 1999 attribuisce alle Fondazioni la natura giuridica di associazione privata senza fini di lucro e la piena autonomia statutaria e di gestione. In base al D.lgs. suddetto le Fondazioni hanno adottato nuovi statuti sottoposti all’approvazione dall’Autorità di Vigilanza (Ministero dell’economia e delle finanze). Le fondazioni bancarie sono enti tipici del Terzo settore, cioè enti non lucrativi con connotazione non imprenditoriale: sono dotate di un patrimonio significativo dal cui investimento traggono le risorse necessarie a svolgere la propria attività istituzionale che è quella di erogare risorse per lo sviluppo sociale, economico e culturale dei loro territori di riferimento.

Impresa sociale Normativa: D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155. Possono qualificarsi “Impresa sociale”, e sono obbligate a riportare tale dizione nella denominazione, tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale diretta a realizzare finalità di interesse generale. Non possono qualificarsi “impresa sociale” gli enti pubblici e le organizzazioni che prevedano l’erogazione di beni e servizi per i soli soci. Coinvolgendo nelle attività di interesse generale e di utilità sociale anche le imprese commerciali, si tende a dare attuazione al concetto più moderno del principio di sussidiarietà da intendere come un processo “circolare” che vede coinvolti gli enti pubblici locali (principalmente i Comuni), il Terzo settore, e quindi il mercato (si pensi ai bilanci di responsabilità sociale delle imprese).

Caratteristiche Produrre beni e servizi in uno o più dei seguenti ambiti (articolo 2): assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione e formazione, tutela dell’ambiente, valorizzazione patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, erogazione servizi culturali, formazione extra-scolastica; indipendentemente da tali settori anche le organizzazioni che esercitano attività di impresa ai fini dell’inserimento di lavoratori svantaggiati e disabili; Per attività “principale” si deve intendere quella per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale; L’ atto pubblico deve indicare l’oggetto sociale e l’assenza di scopo di lucro > gli utili non possono essere distribuiti tra i soci; responsabilità limitata: nell’impresa sociale con patrimonio superiore a € 20.000 risponde soltanto l’organizzazione con il suo patrimonio (art. 6); deve redigere il bilancio sociale (bilancio di responsabilità sociale = al di là dei risultati economici è volto a dar conto ai soci e ai terzi dei risultati e dei benefici sociali raggiunti).

ONLUS E’ una categoria fiscale (non giuridica) L’articolo 10 del D. lgs. 460/97 disciplina gli enti non commerciali denominati ONLUS – intesi come organizzazioni che operano in determinati settori di interesse collettivo per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale – e individua i presupposti soggettivi ed oggettivi per l’attribuzione ad un ente di tale qualifica. Quanto al presupposto soggettivo, affinché un ente possa qualificarsi onlus è necessario che venga adottata una determinata forma giuridica, cioè che sia organizzato come associazione, comitato, fondazione, società cooperativa, o altro ente di carattere privato. Nella normativa sulle ONLUS il concetto di “solidarietà” viene dilatato in maniera impropria, fino a comprendere la tutela dei beni artistici, la tutela dell’ambiente, la cultura e la ricerca scientifica.

Presupposti ONLUS Relativamente al presupposto oggettivo, è richiesto che gli statuti o gli atti costitutivi prevedano tassativamente le seguenti clausole: il settore di attività (c.d. “attività istituzionali”) in uno degli 11 settori individuati dalla norma stessa; l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione e l’obbligo corrispondente di impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per le attività istituzionali; l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità; l’obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale; la disciplina uniforme del rapporto associativo. Gli 11 settori di attività ritenuti, dal legislatore, attinenti al concetto di solidarietà sono i seguenti: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni.

Altri enti non profit Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB, enti che per lo più gestiscono case di riposo) – D.lgs. n. 207 del 2001 Art. 2 l.r. n. 7 del 2005 definisce “APSP”: l’ente, senza fini di lucro, avente personalità giuridica di diritto pubblico, che si propone di prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare svolgendo attività di erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari Croce Rossa Italiana Corpi volontari dei Vigili del Fuoco Soccorso alpino (CAI-SAT) Tutti questi hanno natura pubblicistica poichè esiste una legge che ne prevede l’esistenza e che attribuisce loro la personalità giuridica pubblica (gli enti pubblici nascono per legge). Anch’essi non perseguono scopi di lucro ed agiscono nei vari ambiti della solidarietà (aiuto alla persona). Patronati (legge n. 152 del 2001: persone giuridiche di diritto privato che svolgono gratuitamente un servizio di pubblica utilità) – funzioni: - rappresentanza e tutela a favore di lavoratori e pensionati; - assistenza e consulenza per conseguimento di prestazioni previdenziali, sanitarie e socio-assistenziali

TERZO SETTORE NELLA NORMATIVA PROVINCIALE Legge provinciale n. 35 del 1983 (normativa provinciale storica e pionieristica in Italia sul fronte della sussidiarietà orizzontale – ora abrogata da l.p. 13/2007) Legge provinciale n. 8 del 1992 (l.p.38/83) che è la legge speciale sul volontariato Legge provinciale n. 3 del 2006 Legge provinciale n. 13 del 2007 Legge provinciale n. 16 del 2010

l.p. n. 35 del 1983 Articolo 1: La presente legge disciplina gli interventi della Provincia autonoma di Trento specificamente rivolti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione, con particolare riguardo all'emarginazione giovanile ed al reinserimento sociale dei giovani, ferme restando le speciali disposizioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo. Articolo 5: La Provincia promuove, coordina e, se del caso, attua direttamente interventi specifici, secondo quanto disposto dal presente capo, a favore di persone che, per cause oggettive o soggettive, non siano in grado di integrarsi positivamente sotto il profilo psicologico, morale, culturale ed economico, nell'ambiente in cui vivono e nei confronti delle quali non risulti possibile o efficace il ricorso agli ordinari interventi pubblici di natura socio-assistenziale (In particolare: minori privi di conveniente sostegno familiare, soggetti che manifestino comportamenti devianti, dimessi dal carcere, dimessi a seguito di ricovero per infermità mentale, soggetti privi di fissa dimora o di mezzi normali di sostentamento). Articolo 7: Nella realizzazione degli interventi di cui al precedente capo deve essere promosso e prioritariamente utilizzato l'apporto di associazioni, cooperative od altri organismi privati, dotati o meno di personalità giuridica, che operino senza fini di lucro. > attraverso CONVENZIONI

T.S. nella riforma istituzionale La legge provinciale n. 3 del 2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) è la legge che dispone la soppressione dei comprensori e la nascita delle Comunità di Valle, dando una forte spinta al principio di sussidiarietà. Ai sensi dell’art. 8 sono riservate alla PAT (comma 1) le funzioni amministrative in materia di: “ volontariato sociale per i servizi di interesse provinciale” (lett. gg); Ai sensi del comma 4 sono trasferite ai comuni, con l’obbligo di esercizio in forma associata mediante le Comunità, le funzioni amministrative “in materia di assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata”; Sono invece trasferiti ai Comuni (comma 5), senza l’obbligo dell’esercizio associato, le funzioni amministrative relative al volontariato sociale per i servizi di interesse locale.

nell’assistenza: art. 3 l.p. 13/2007 3.   … Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali: a)   i cittadini, singoli o associati in organizzazione; b)   le famiglie; c)   le aziende pubbliche di servizi alla persona; d)   il terzo settore, comprensivo di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché di fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge; e) le organizzazioni sindacali. 5.   (Ruolo del TERZO SETTORE) 6.   Gli enti locali e la Provincia riconoscono l'apporto peculiare del volontariato nella realizzazione del sistema integrato delle politiche sociali, in ragione del suo contributo alla risposta ai bisogni e della sua capacità di rafforzare la coesione sociale attraverso la realizzazione di reti a sostegno delle situazioni di marginalità e di disagio. Essi pertanto promuovono: a)   la costruzione di una cultura del volontariato attraverso iniziative di sensibilizzazione e educazione sociale rivolte alla collettività; b)   l'offerta da parte del volontariato di attività esercitate anche in raccordo con i servizi sociali e con i soggetti affidatari.

nella salute: l.p. n. 16 del 2010 Art. 3, comma 2, l.p. 16/2010: “La Provincia riconosce il ruolo delle associazioni di volontariato e degli organismi senza scopo di lucro che diffondono i valori della prevenzione, della cura e della tempestività delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, attraverso azioni di sostegno sociale alle persone e altre attività di informazione e assistenza”. Art. 5 -Diritti di partecipazione dei cittadini e consulta provinciale per la salute 1.   I cittadini, in forma singola o associata, concorrono alla definizione e all'attuazione delle politiche per la salute, alla valutazione dell'attività e dei risultati del servizio sanitario provinciale. A tal fine la Provincia: a)   garantisce l'accesso alle informazioni inerenti alla sanità pubblica; b)   promuove forme di consultazione dei cittadini su questioni rilevanti per la salute collettiva; c)   individua strumenti idonei ad assicurare la partecipazione degli utenti e delle loro associazioni alla valutazione dell'assistenza sanitaria; d)   favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. 2.   Per le finalità indicate nel comma 1 è istituita la consulta provinciale per la salute, composta dalle associazioni di volontariato che operano a tutela del diritto alla salute, con compiti di consulenza, impulso e proposta.

Norma statale: articolo 5 legge 328/2000 1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea. 2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonchè il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità… 3. Le regioni … adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona. 4. Le regioni disciplinano altresì, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

Norma statale: art. 14 D.lgs. n. 502 del 1992 1. … il Ministro della sanità definisce con proprio decreto, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza,… 2. (omissis) Per le finalità del presente articolo, le regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale. Le regioni determinano altresì le modalità della presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi di consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere. 3- 6 (omissis) 7. E' favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. … le ASL e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio e di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle leggi regionali attuative.

…gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date… (Mt. 10.8) Si dovrebbe pensare più a far bene che a star bene: e così si finirebbe anche a star meglio. (A. Manzoni) Grazie per l’attenzione!