10 dicembre 1948 Carta atlantica Rivoluzione francese

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
I DIRITTI UMANI.
Advertisements

Il fondamento della Repubblica Italiana
1 Libertà di espressione Diritto europeo dellinformazione e della comunicazione.
EmpowerNet - Risorse per i diritti
La Costituzione e i diritti che tutela L’Assemblea costituente
I DIRITTI FONDAMENTALI
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
DA UNA SOCIETA’ DI PRIVILEGI A UNA SOCIETA’ DI DIRITTI
Prof. Bertolami Salvatore
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Con lintroduzione della Costituzione Europea lUnione è stata dotata di personalità giuridica internazionale, come quella degli Stati nazionali: ciò significa.
LO STATO.
Oggi nel mondo ci sono 195 Stati indipendenti
LO STATO.
DIRITTI UMANI.
Art. 1 cost. « L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della.
Diritti umani ieri e oggi
BISOGNI- REGOLE- DIRITTI
I principi fondamentali (artt. 1-5)
Diritti umani.
I DIRITTI UMANI.
La seconda stagione costituente
CITTADINANZA E DIRITTI UMANI.
I diritti dell'uomo e del cittadino
IL RUOLO DELLE DONNE.
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
LA MAGISTRATURA.
GUERRA E PACE a.s I.C. GIOVANNI PAOLO II Scuola Secondaria di 1° grado San Francesco a.s
Guida Avanti Indietro Torna al sommario
60° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. FAGNANO” – ROCCHETTA TANARO
Nasce il 9 gennaio del 1904 Dimostrò subito la sua forza scrivendo manifesti democratici in pieno fascismo.
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (ONU )
Fondo per lintegrazione di cittadini paesi terzi
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Progetto “ La mia scuola per la pace “
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
La conquista della costituzione.
I DIRITTI DEL CITTADINO EUROPEO
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo
1° Articolo 2° Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. […]
Modulo 1 LA COSTITUZIONE ITALIANA LA COSTITUZIONE Prof. Donato Colucci.
Associazione Codici Sicilia
La Costituzione Italiana
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
LA COSTITUZIONE ITALIANA
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
I Diritti Umani Illustrati per voi ragazzi.
La Costituzione e i diritti degli stranieri
Pietro Buffa Umanizzare il carcere: Alcune riflessioni intorno ai diritti, alle resistenze e alle contraddizioni di un percorso verso la restituzione della.
C0ME SONO NATI I DIRITTI?.
Costituzione italiana Art. 3
Dai diritti… ai comportamenti
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Libertà, diritti e doveri
ETICA E LEGALITA’. RISPETTO DEI DIRITTI.
TUTELA DEI MINORI E DELLE DONNE
La costituzione i primi 12 articoli.
l’attività di uno Stato
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI Franceschini Enya Iannantuono Silvia 5’C RIM 2015/
Diritti, doveri, libertà
Prof. Ermenegildo Ferrari - CIDI - MILANO
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA
DIRITTI UMANI Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso.
La scuola nella Costituzione Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 2.
L’America del Nord nel Caratteri della rivoluzione americana Autodeterminazione: niente tasse senza rappresentanza Repubblicanesimo Assetto liberal-democratico.
I.T.S.O.S. “Carlo Emilio Gadda” - Langhirano Istituto Tecnico Statale a Ordinamento Speciale Provincia di Parma I Diritti dell’Uomo.
Il lavoro e l’identità dell’uomo Il lavoro nella Costituzione e nello Statuto dei Lavoratori.
Transcript della presentazione:

10 dicembre 1948 Carta atlantica Rivoluzione francese Rivoluzione americana 10 dicembre 1948 Dichiarazione diritti umani Analisi comparativa dei documenti

I trenta articoli della carta vennero presieduti da Eleonora Roosvelt e scritti da Cassaigne e sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. Vi si proclama il diritto alla vita, alla libertà e sicurezza individuali, ad un trattamento di uguaglianza dinanzi alla legge, senza discriminazioni di sorta, ad un processo imparziale e pubblico, ad essere ritenuti innocenti fino a prova contraria, alla libertà di movimento, pensiero, coscienza e fede, alla libertà di opinione, di espressione e di associazione. Vi si proclama inoltre che nessuno può essere fatto schiavo o sottoposto a torture o a trattamento o punizioni crudeli, disumani o degradanti e che nessuno dovrà essere arbitrariamente arrestato, incarcerato o esiliato. Vi si sancisce anche che tutti hanno diritto ad avere una nazionalità, a contrarre matrimonio, a possedere dei beni. a prendere parte al governo del proprio paese, a lavorare, a ricevere un giusto compenso per il lavoro prestato, a godere del riposo, a fruire di tempo libero e di adeguate condizioni di vita e a ricevere un'istruzione. Si contempla inoltre il diritto di chiunque a costituire un sindacato o ad aderirvi e a richiedere asilo in caso di persecuzione. Mrs. Eleonora Roosevelt presenta la Dichiarazione (1948)

Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Articolo 2 1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. 2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Articolo 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Articolo 5 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti. AVANTI

Articolo 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. Articolo 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. Articolo 8 Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge. Articolo 9 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. Articolo 10 Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta. Articolo 11 1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. 2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà deI pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. AVANTI

Articolo 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. Articolo 13 1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Articolo 14 1 ) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. 2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. Articolo 15 1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza. Articolo 16 1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. AVANTI

Articolo 17 1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. 2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. Articolo 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. Articolo 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Articolo 20 Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione. Articolo 21 1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. 2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. 3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione. AVANTI

Articolo 22 Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. Articolo 23 1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. 4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. Articolo 24 Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. Articolo 25 1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale. AVANTI

Articolo 26 1 ) Ogni individuo ha diritto all'istruzione Articolo 26 1 ) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. Articolo 27 1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. Articolo 28 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati. AVANTI

Articolo 29 1 ) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. 3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite. Articolo 30 Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati. INDIETRO

Il congresso continentale di Filadelfia si tenne nel maggio del 1774 per stabilire un atteggiamento comune di fronte agli ultimi sviluppi del conflitto con il parlamento inglese. La dichiarazione fu redatta per la maggior parte da Thomas Jefferson, coadiuvato da una commissione composta da John Adams,Beniamin Franklin, Robert Livingstone e Roger Sherman. Fu ratificata a Filadelfia il 4 luglio del 1776 dai 33 delegati del Secondo Congresso Continentale (chiamati padri fondatori o patriots). Nella Dichiarazione si accusava il re, non più i suoi collaboratori come in passato, ritenuto l'unico legame che esisteva ancora tra i coloni e la Gran Bretagna. Può essere suddivisa in tre parti: una dichiarazione di principi relativa ai diritti dell'uomo e alla legittimità della rivoluzione, un elenco di specifiche accuse circostanziate nei confronti di Re Giorgio III d'Inghilterra e una dichiarazione formale d'indipendenza. L'originale della dichiarazione è esposto nei National Archives di Washington. La firma della dichiarazione AVANTI

INDIETRO L'inizio della Dichiarazione è molto famoso: "Quando nel corso degli umani eventi si rende necessario ad un popolo sciogliere i vincoli politici che lo avevano legato ad un altro ed assumere tra le altre potenze della terra quel posto distinto ed eguale cui ha diritto per Legge naturale e divina,un giusto rispetto per le opinioni dell'umanità richiede che esso renda note le cause che lo costringono a tale secessione. Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti ; che tutti gli uomini sono stati creati uguali,che essi sono dotati dal loro creatore di alcuni Diritti inalienabili,che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca delle Felicità; che allo scopo di garantire questi diritti,sono creati fra gli uomini i Governi,i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso di governanti; che ogni qual volta una qualsiasi forma di Governo,tende a negare tali fini,è Diritto de Popolo modificarlo o distruggerlo,e creare un nuovo governo...." il testo passa poi ad elencare i vari soprusi del re di Gran Bretagna e si conclude con un proclama finale. E interessante notare in questa prima parte alcuni chiari riferimenti ai principi illuministici e giusnaturalisti : basti pensari al riferimento alla "Legge naturale e divina..." oppure il principio dell'uguaglianza : "Tutti gli uomini sono stati creati uguali...",e subito dopo il riferimento ai "Diritti inalienabili...". E interessante da notare infine un riferimento al diritto di resistenza, teorizzato da Locke : "è Diritto del Popolo modificarlo o distruggerlo...". Questa la conclusione della Dichiarazione : "E a sostegno della presente Dichiarazione,con ferma fiducia nella protezione della Divina Provvidenza,noi offriamo reciprocamente in pegno le nostre vite,i nostri averi ed il nostro sacro onore". INDIETRO

Nel corsi del 1700 si svilupparono in Francia dei movimenti di pensiero e politici che sfociarono nell’approvazione di un importante documento nella storia dell’evoluzione dei diritti umani: la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Questo perché il governo, impegnato in una serie di guerre, aveva investito in questa attività molto denaro, sottraendolo alla popolazione ed andandone quindi ad incrementare la povertà. Così al termine della Rivoluzione francese nel 1789 viene redatta la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Vennero sanciti diritti fondamentali come l’uguaglianza, la libertà di stampa, pensiero e religione, la presunzione di innocenza, il diritto alla proprietà privata. Grazie a questo precedente,insieme alla dichiarazione americana, a partire dal 1900 prende il via un fenomeno che coinvolge tutto il mondo occidentale. Quindi nelle costituzioni, cioè nelle leggi fondamentali dei nuovi stati che via via si vanno formando, si sente la necessità di sancire gli stessi diritti rivendicati nella Dichiarazione di indipendenza americana e nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese. Nei 17 articoli venivano a confluire la tradizione politica del costituzionalismo di Locke e Montesquieu e la più radicale dottrina democratica di Rosseau. Da una parte vi si affermavano la separazione dei poteri, i diritti naturali dell’individuo, l’uguaglianza di fronte alla legge; dall’altra si enunciavano l’idea della sovranità nazionale e la definizione della legge come espressione della volontà generale INDIETRO

Il 14 agosto 1941 il presidente Roosevelt ed il primo ministro Churchill tennero una riunione a bordo della nave da guerra inglese Prince of Wales al largo delle coste di Terranova. I due concordarono i termini di quello che avrebbe dovuto essere il nuovo assetto mondiale, basato sulla fine delle dittature e dei guadagni territoriali, sulla rinuncia all'uso della forza nelle controversie internazionali, sul disarmo degli aggressori e la massima cooperazione di tutte le nazioni per un generale benessere sociale ed economico. L'affermazione di questi principi si accompagnava alla esplicita difesa del diritto di autodeterminazione per tutti i popoli, prefigurava un mondo libero "dal bisogno e dalla paura" e costituiva l'ideale prolungamento dell'enunciazione rooseveltiana delle Quattro Libertà (libertà di parola, libertà di culto, libertà dal bisogno e libertà dalla paura), con cui il presidente degli Stati Uniti aveva assunto di fronte al mondo sconvolto dalla guerra il ruolo di paladino della democrazia nel gennaio 1941. La Carta atlantica, come venne chiamato il documento che venne fuori dalla riunione, si proponeva due obiettivi: parare un'eventuale nuova offensiva di pace di Hitler e fissare dei princìpi per il dopoguerra. Il mese dopo il documento venne firmato anche dall'URSS e da altri 14 paesi nemici dell'Asse. Il 7 dicembre 1941 i giapponesi attaccarono la base navale americana di Pearl Harbor, nelle Hawaii e il giorno dopo gli Stati Uniti dichiararono loro guerra. L'11 dicembre l'Italia e la Germania dichiaravano guerra agli Stati Uniti, ed il conflitto europeo si fondeva con quello del Pacifico, coinvolgendo l'intero globo AVANTI

1° I loro Paesi non aspirano a ingrandimenti territoriali o d’altro genere. 2° Essi non desiderano mutamenti territoriali che non siano conformi al desiderio, liberamente espresso,dei popoli interessati. 3° Essi rispettano il diritto di tutti i popoli a scegliersi la forma di governo sotto la quale intendono vivere;e desiderano vedere restituiti i diritti sovrani di autogoverno a coloro che ne sono stati privati con la forza. 4° Fermo restando il rispetto dovuto ai loro attuali impegni, essi cercheranno di far sì che tutti i paesi, grandi e piccoli, vincitori e vinti, abbiano accesso, in condizioni di parità, ai commerci e alle materie prime mondiali necessarie alla loro prosperità economica. 5° Essi desiderano attuare fra tutti i popoli la più piena collaborazione nel campo economico, al fine di assicurare a tutti migliori condizioni di lavoro, progresso economico e sicurezza sociale. 6° Dopo la definitiva distruzione della tirannia nazista, essi sperano di veder stabilita una pace che offra a tutti i popoli i mezzi per vivere sicuri entro i loro confini e dia affidamento che tutti gli uomini, in tutti i paesi, possano vivere la loro vita liberi dal timore e dal bisogno. 7° Una simile pace dovrebbe permettere a tutti gli uomini di navigare senza impedimenti oceani e mari. 8° Essi sono convinti che, per ragioni pratiche nonché spirituali, tutte le nazioni del mondo debbano addivenire all’abbandono dell’impiego della forza. Poiché nessuna pace futura potrebbe essere mantenuta se gli Stati che minacciano, e possono minacciare, aggressioni al di fuori dei loro confini, continuassero a impiegare armi terrestri, navali ed aeree, essi ritengono che, in attesa che sia stabilito un sistema permanente di sicurezza generale, è indispensabile procedere al disarmo di quei paesi. Analogamente, essi aiuteranno e incoraggeranno tutte le misure praticabili al fine di alleggerire il peso schiacciante degli armamenti per tutti i popoli amanti della pace. INDIETRO