Limiti ordinamentali Parità di trattamento, compresa la tutela Divieti di discriminazione e promozione di azioni positive
Principi costituzionali Articolo 3, primo e secondo comma uguaglianza formale uguaglianza sostanziale Articolo 37 uguaglianza lavoratrici – lavoratori uguaglianza minori – (maggiorenni)
Trattato dopo Amsterdam Articolo 13: … prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, le razze o lorigine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, letà o le tendenze sessuali Carta di Nizza Articolo 20: tutte le persone sono uguali davanti alla legge Articolo 21: E vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o lorigine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, lappartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, letà o le tendenze sessuali
Atti discriminatori Articolo 15 St. lav. E nullo qualsiasi patto o atto diretto a: a) subordinare loccupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso (dopo le modifiche della legge n. 93/1977)
Nozione di discriminazione diretta e indiretta di genere Nella legge n. 125 del 1991, con le modifiche del d. lgs. n. 196/2000: - discriminazione: qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso - discriminazione indiretta: ogni trattamento pregiudizievole conseguente alladozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori delluno o dellaltro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dellattività lavorativa Nella direttiva 2002/73/CE: - discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata unaltra in una situazione analoga - discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dellaltro sesso, a meno che detta disposizione criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari
Recepimento della direttiva 2002/73/Ce Discriminazione diretta: qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di unaltra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. Discriminazione indiretta: si ha … quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dellaltro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dellattività lavorativa, purché lobiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
Divieto di indagini sulle opinioni secondo la nuova legge di riforma del mercato del lavoro Il divieto viene fatto operare nei confronti di: convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, sesso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, età, handicap, razza, origine etnica, colore, ascendenza, origine nazionale, gruppo linguistico, stato di salute, eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro. Il decreto legislativo di riforma del mercato del lavoro, nellampliare a tutto campo il divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori, introduce, in difformità dalla legge delega e in via generale, la sua esclusione quando si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dellattività lavorativa (art. 10).
Principio della parità di trattamento con i lavoratori comparabili Il principio della parità di trattamento con i lavoratori comparabili si trova nelle direttive europee sui lavori atipici: -contratto a tempo parziale -contratto a tempo determinato -(contratto di lavoro interinale) -telelavoro
Cronologia Italia sindacale 1970 genere1977 (– 1991 – 2000) razza1998 EuropaItalia genere razza43/ /2003 altre78/ /2003 genere73/2002decreto/2005 servizi113/2004
Parità – tutela – parità di opportunità - discriminazioni - differenze Lungo percorso, che inizia con la tutela della maternità e delle condizioni di lavoro passa per la parità di diritti e di retribuzione arriva alla parità di opportunità include tra le discriminazioni le molestie e le molestie sessuali amplia il ventaglio dei fattori e contemporaneamente amplia il ventaglio delle deroghe Restano: Segregazione orizzontale e verticale Differenziali retributivi Discriminazioni legate alla gravidanza e al lavoro di cura
IL LAVORO Il secolo scorso è stato il secolo del lavoro Chi non lavora non ha e soprattutto non è I diritti di cittadinanza sono tutti basati sul lavoro Ma il lavoro è sempre più scarso eppure il tempo della prestazione cresce eppure il lavoro resta la fonte dei diritti di cittadinanza Connubio tra politiche del lavoro e politiche sociali Rischio che tutto diventi mere politiche occupazionali
Commenti Larry Summers, rettore dellUniversità di Harvard, economista, nipote di due premi Nobel ed ex ministro del tesoro con Clinton, il 14 gennaio del 2005 ha pronunciato in una riunione a porte chiuse la frase: In molti diversi attributi umani … inclusa labilità matematica e scientifica, cè unevidenza relativamente netta del fatto che, qualunque sia la differenza media tra le popolazioni maschile e femminile – su cui si può discutere – sussiste una differenza nella variabilità intorno alla media (nella deviazione standard). E questo è vero sia rispetto agli attributi che presumibilmente sono, sia rispetto a quelli che non sono culturalmente determinati. Quindi, secondo Summers, tanto le punte di eccellenza, quanto le code particolarmente negative sono più probabilmente appannaggio degli uomini.