Limiti ordinamentali Parità di trattamento, compresa la tutela Divieti di discriminazione e promozione di azioni positive.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
PROGRETTO STREGA Dalla non discriminazione alle pari opportunità
Advertisements

Pari opportunità, un percorso di evoluzione sociale
I DIRITTI FONDAMENTALI
GENERE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
I DIRITTI FONDAMENTALI
Prof. Bertolami Salvatore
“verso un curriculum plurilingue”
1 IL RAPPORTO DI LAVORO Lezione 1 a.a Piera Campanella.
La libertà sindacale.
LA DISCIPLINA DEL SOCIO LAVORATORE
Art. 1 cost. « L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della.
Marzia Barbera Alberto Guariso
I principi fondamentali (artt. 1-5)
1. Una premessa: riflessioni ad alta voce e immagini…. 2. Accesso ai saperi ed esclusione sociale: riflessioni ad alta voce e immagini… 3. LLP e Leonardo.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il trasferimento d’azienda
Le Consigliere di Parità della Provincia di Piacenza
La tutela dei dati personali
LAVORO IMMIGRAZIONE Ravenna - giugno 2011 le definizioni Discriminazione diretta : trattamento meno favorevole di quello riservato ad altro soggetto.
IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE
PART-TIME CLAUSOLE ELASTICHE
Il contratto individuale di lavoro
Guida Avanti Indietro Torna al sommario
Lezione 8: Pari Opportunità
Il quadro legislativo italiano Avv
Vincenzina Zanetti - Italy Caparica – Lisbon 20/21 November 2008
Progetto Forma -Genere Formazione specialistica l’attuazione delle pari opportunità nel processo di contrattazione ( docente Carla Capaldo)
Sintesi della Riforma del mercato del lavoro – Flessibilità in uscita 3 aprile 2012.
I DIRITTI DEL CITTADINO EUROPEO
L’INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY NELL’ORDINAMENTO SCOLASTICO
Associazione Codici Sicilia
Direttiva del Consiglio 2000/43/CE
PORTFOLIO & PRIVACY Considerazioni sulla garanzia alla riservatezza con lintroduzione del Portfolio.
Modulo Pari Opportunità
IL NUOVO CONTRATTO A TERMINE
Art. 1 cost. « L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della.
La lotta alla discriminazione negli atti di indirizzo UE Strategia di Lisbona (2000) Strategia Quadro contro le discriminazioni e per le parità di opportunità.
Direttive Comunità Europea Dal 1975, la Comunità Europea, iniziò ad emanare le prime direttive in materia di partita di retribuzione e di trattamento.
DIRITTO SINDACALE Prof. Mario Cerbone.
Costituzione italiana Art. 3
Tutela della persona del lavoratore
Il principio di non discriminazione
I licenziamenti individuali
Somministrazione e lavoro accessorio nel Jobs Act
LA MODIFICA DELLE MANSIONI DOPO IL JOBS ACT
DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI O RELIGIOSI
DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE - traducono sul piano dei rapporti privati il principio di eguaglianza: la regola secondo cui l’eguale va trattato in modo eguale.
ETICA E LEGALITA’. RISPETTO DEI DIRITTI.
Le fonti: il lavoro nella dimensione europea ed oltre Rovigo, 5 marzo 2015.
TUTELA DEI MINORI E DELLE DONNE
Relazioni industriali
Corso di Laurea Magistrale, a.a Silvia Borelli Lezione VII.
l’attività di uno Stato
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA
LIBERTA’ E DEMOCRAZIA 1.
D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele.
Corso di Diritto Sindacale Management Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento avv. Corrado Spina - Università degli Studi dell'Aquila.
Contratto a tempo determinato Dlgs 368/2001 modificato da DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n. 108 (in G.U. 11/06/2002, n.135) ; La LEGGE 23 dicembre 2005,
Principio di non discriminazione. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali Art. 14: Il godimento dei diritti.
Il principio di uguaglianza. Aspetti del principio di uguaglianza - Art. 3 1° co. Principio di uguaglianza in senso formale 2° co. Principio di uguaglianza.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. FONTI La direttiva 97/81/CE DLGS 61/2000 DLGS 100/2001 DLGS 276/2003 L. 247/2007 ART. 46 L. 183/2010 ART. 22, comma.
PARI OPPORTUNITA’: Principi, proposte contrattuali e culturali.
Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a Prof.ssa Silvia Borelli Lezione XVII – I poteri del datore di lavoro Diritto del lavoro.
Il trasferimento del lavoratore. Definizioni e differenze Le ragioni del trasferimento Limiti al trasferimento del lavoratore.
Pari Opportunita' 2006/2007 Pari Opportunita’ A.A. 2006/2007.
Parità – Pari Opportunità – Diritto antidiscriminatorio Monica McBritton Lecce Aprile
Le Pari opportunità nel Fondo Sociale Europeo e nella strategia per l’occupazione.
Principio di non discriminazione
Principio di non discriminazione
Transcript della presentazione:

Limiti ordinamentali Parità di trattamento, compresa la tutela Divieti di discriminazione e promozione di azioni positive

Principi costituzionali Articolo 3, primo e secondo comma uguaglianza formale uguaglianza sostanziale Articolo 37 uguaglianza lavoratrici – lavoratori uguaglianza minori – (maggiorenni)

Trattato dopo Amsterdam Articolo 13: … prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, le razze o lorigine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, letà o le tendenze sessuali Carta di Nizza Articolo 20: tutte le persone sono uguali davanti alla legge Articolo 21: E vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o lorigine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, lappartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, letà o le tendenze sessuali

Atti discriminatori Articolo 15 St. lav. E nullo qualsiasi patto o atto diretto a: a) subordinare loccupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso (dopo le modifiche della legge n. 93/1977)

Nozione di discriminazione diretta e indiretta di genere Nella legge n. 125 del 1991, con le modifiche del d. lgs. n. 196/2000: - discriminazione: qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso - discriminazione indiretta: ogni trattamento pregiudizievole conseguente alladozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori delluno o dellaltro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dellattività lavorativa Nella direttiva 2002/73/CE: - discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata unaltra in una situazione analoga - discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dellaltro sesso, a meno che detta disposizione criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari

Recepimento della direttiva 2002/73/Ce Discriminazione diretta: qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di unaltra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. Discriminazione indiretta: si ha … quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dellaltro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dellattività lavorativa, purché lobiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Divieto di indagini sulle opinioni secondo la nuova legge di riforma del mercato del lavoro Il divieto viene fatto operare nei confronti di: convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, sesso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, età, handicap, razza, origine etnica, colore, ascendenza, origine nazionale, gruppo linguistico, stato di salute, eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro. Il decreto legislativo di riforma del mercato del lavoro, nellampliare a tutto campo il divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori, introduce, in difformità dalla legge delega e in via generale, la sua esclusione quando si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dellattività lavorativa (art. 10).

Principio della parità di trattamento con i lavoratori comparabili Il principio della parità di trattamento con i lavoratori comparabili si trova nelle direttive europee sui lavori atipici: -contratto a tempo parziale -contratto a tempo determinato -(contratto di lavoro interinale) -telelavoro

Cronologia Italia sindacale 1970 genere1977 (– 1991 – 2000) razza1998 EuropaItalia genere razza43/ /2003 altre78/ /2003 genere73/2002decreto/2005 servizi113/2004

Parità – tutela – parità di opportunità - discriminazioni - differenze Lungo percorso, che inizia con la tutela della maternità e delle condizioni di lavoro passa per la parità di diritti e di retribuzione arriva alla parità di opportunità include tra le discriminazioni le molestie e le molestie sessuali amplia il ventaglio dei fattori e contemporaneamente amplia il ventaglio delle deroghe Restano: Segregazione orizzontale e verticale Differenziali retributivi Discriminazioni legate alla gravidanza e al lavoro di cura

IL LAVORO Il secolo scorso è stato il secolo del lavoro Chi non lavora non ha e soprattutto non è I diritti di cittadinanza sono tutti basati sul lavoro Ma il lavoro è sempre più scarso eppure il tempo della prestazione cresce eppure il lavoro resta la fonte dei diritti di cittadinanza Connubio tra politiche del lavoro e politiche sociali Rischio che tutto diventi mere politiche occupazionali

Commenti Larry Summers, rettore dellUniversità di Harvard, economista, nipote di due premi Nobel ed ex ministro del tesoro con Clinton, il 14 gennaio del 2005 ha pronunciato in una riunione a porte chiuse la frase: In molti diversi attributi umani … inclusa labilità matematica e scientifica, cè unevidenza relativamente netta del fatto che, qualunque sia la differenza media tra le popolazioni maschile e femminile – su cui si può discutere – sussiste una differenza nella variabilità intorno alla media (nella deviazione standard). E questo è vero sia rispetto agli attributi che presumibilmente sono, sia rispetto a quelli che non sono culturalmente determinati. Quindi, secondo Summers, tanto le punte di eccellenza, quanto le code particolarmente negative sono più probabilmente appannaggio degli uomini.