La disciplina del commercio, le vendite straordinarie e sottocosto

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La disciplina del commercio, le vendite straordinarie e sottocosto dott. Lorenzo Benatti 12-18 ottobre 2007

Forme di commercio commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio, commercio su aree pubbliche, attività di somministrazione di alimenti e bevande, impresa turistica, forme particolari di vendita.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande Si intende attività di somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico all’uopo attrezzati (L. R. 26 luglio 2003, n. 14, in precedenza L. 25 agosto 1991, n. 287).

Impresa turistica Per impresa turistica si intende quella che svolge attività di gestione di struttura ricet-tiva o di produzione, organizzazione e vendita viaggi e servizi turistici. Fonti normative: L. 29 marzo 2001, n. 135, DPCM 13 settembre 2002, L.R. 28 luglio 2004 n. 16, L.R. 31 marzo 2003, n. 7. Le strutture ricettive sono individuate e definite dall’art. 6 della legge 217/83.

Disciplina del commercio D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Il decreto “stabilisce i principi e le norme generali sull’esercizio dell’attività commerciale” (art. 1, comma 1). Disciplina regionale: L.R. 25 giugno 1999, n. 12 per il commercio su aree pubbliche, L.R. 5 luglio 1999, n. 14 per il commercio in sede fissa.

Finalità del D. Lgs. 114/98 Le finalità della disciplina sono enunciate dal terzo comma dell’art. 1, tra cui: a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci; b) la tutela del consumatore; c) l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva;

Soggetti esclusi farmacisti, rivenditori di generi di monopolio, produttori agricoli, singoli o associati, rivenditori carburanti, pescatori, cacciatori, ecc., vendita delle proprie opere d’arte, vendite fallimentari vendite nelle fiere, sale cinematografiche.

Commercio all’ingrosso Si intende commercio all'ingrosso «l'attività svolta da chiunque professionalmente ac-quista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingros-so o al dettaglio, o ad utilizzatori professio-nali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale at-tività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione» (art. 4, comma 1, lett. a) D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114). Per utilizzatori in grande l’art. 1 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375 individua le comunità,le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite e i loro consorzi, nonché gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto delle loro attività.

Commercio al dettaglio Si intende commercio al dettaglio «l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale» (art. 4, comma 1, lett. b) D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

Settori merceologici settore alimentare, occorre: possedere i requisiti di onorabilità, possedere i requisiti di professionalità, rispettare i regolamenti locali; settore non alimentare rispettare i regolamenti locali. I regolamenti locali riguardano la polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria.

Requisiti di onorabilità Sono individuati un certo numero di soggetti che non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione (art. 5, comma 2): falliti; soggetti che abbiano subito determinate con-danne di natura penale o che siano sottoposti a particolari misure di prevenzione; negli ultimi cinque anni La riabilitazione cancella il divieto di esercizio dell’attività commerciale. Quest’ultimo permane per la durata di cinque anni a partire dal giorno in cui la pena è stata scontata o sia in altro modo estinta ovvero, in presenza di sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Requisiti di professionalità Quanti operano nel settore alimentare devono godere di uno dei seguenti requisiti (art. 5, comma 5): avere frequentato un apposito corso istituito dalla regione, aver esercitato impresa nel settore (o avervi prestato opera) per un biennio nell’ultimo quinquennio, essere iscritto nell’ultimo quinquennio nel REC per il settore alimentare. Nelle società i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale (art. 5, comma 6). avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS; avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano; «Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a)» (art. 5, comma 7). «Le regioni entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto definiscono gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi: ….» (art. 6, comma 1). «Le regioni , entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino: ….» (art. 6, comma 2). «Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma1, tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali: ….» (art. 6, comma 3).

Classificazione commercio al dettaglio Commercio in sede fissa: Esercizi di vicinato, Medie strutture di vendita, Grandi strutture di vendita. Commercio su aree pubbliche. Forme particolari di vendita.

Esercizi di vicinato Superficie di vendita (art. 4, comma 1, lett. d) non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti non superiore a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di un esercizio di vicinato «sono soggetti a previa comunica-zione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione» (art. 7, comma 1). «Fermi restando di requisiti igienico sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all’art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati» (art. 7, comma 3).

Medie strutture di vendita Superficie di vendita (art. 4, comma 1, lett. e) superiore a 150 mq. e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di un esercizio di una media struttura di vendita «sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all’articolo 6, comma 1» (art. 8, comma 1). «Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati dall’articolo 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1» (art. 8 comma 3). «Il comune adotta le norme sul procedimento ….» max 90 gg. poi silenzio-assenso (art. 8, comma 4).

Grandi strutture di vendita Superficie di vendita (art. 4, comma 1, lett. f) superiore a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti superiore a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di un esercizio di una grande struttura di vendita «sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio». La domanda è esaminata da una conferenza di servizi (art. 9, comma 1). «La domanda di rilascio dell’autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi ….» (art. 9, commi 3 e 4). «La regione adotta le norme sul procedimento ….» max 120 gg. poi silenzio-assenso (art. 8, comma 4).

Gli orari di apertura Gli orari degli esercizi di vendita al dettaglio sono liberi nel rispetto dei criteri fissati dai comuni “sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti” (art. 11, comma 1). Devono osservare la chiusura domenicale e, nei casi stabiliti dai comuni, quella infrasettimanale di mezza giornata (art. 11, comma 4). Dalle ore sette alle ore ventidue, ma non più di tredici ore giornaliere (art. 11, comma 2). Occorra esporre l’orario (art. 11, comma 3). Questa disposizione (chiusura domenicale e infrasettimanela) non si applica ai comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d’arte e …. (art. 12, comma 1). Questi comuni e città d’arte, nonché le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico, dovevano essere determinati dalle regioni entro centottanta giorni dall’entrate in vigore del D. Lgs. (art. 12, comma 3). “Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell’anno” (art. 11, comma 5). Le disposizioni sugli orari e le chiusure non si applicano a particolari tipologie di attività (art. 13, comma 1), quali per es: le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi nelle stazioni di servizio autostradale e nelle stazioni ferroviarie, ·le rivendite di giornali, ·gelaterie, gastronomie, pasticcerie e rosticcerie. “Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l’apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive” secondo le mdolità fissate dal sindaco (art. 13, comma 2). “I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell’utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l’esercizio dell’attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato” (art. 13, comma 3).

Prezzi dei prodotti I prodotti esposti per la vendita al dettaglio “debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico” (art. 14, comma 1).

Forme speciali di vendita vendita in spacci interni, vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici, vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (compresa il commercio elettronico) vendita effettuata presso il domicilio del consumatore,

Vendita in spacci interni a dipendenti, militari, soci circoli, nelle scuole, ecc; “è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso alla pubblica via” (art. 16, comma 1). Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’attività può essere iniziata (comma 2). “Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita” (art. 16, comma 3).

Vendita a mezzo apparecchi automatici “è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio” (art. 17, comma 1). Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’attività può essere iniziata (comma 2). “Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5, il settore merceologico e l’ubicazione, nonché, se l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l’osservanza delle norme sull’occupazione del suolo pubblico” (art. 17, comma 3). “La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita” (art. 17, comma 4).

Vendite al domicilio del consumatore è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale” (art. 19, comma 1). Se ci si avvale di altri soggetti: comunicazione elenco autorità pubblica sicurezza, occorrerà tesserino di riconoscimento il titolare risponde civilmente dell’operato dei suoi collaboratori. “L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1” (art. 19, comma 2). “Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 e il settore merceologico” (art. 19, comma 3). “Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l’esercizio dell’attività di incaricati, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2” (art. 19, comma 4). “L’impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricati, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall’articolo 5, comma 2” (art. 19, comma 5). Alle vendite di cui all’art. 19 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (art. 19, comma 9).

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione “è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale” (art. 18, comma 1). “è vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore” (art. 18, comma 2). “L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione” (art. 18, comma 1). “Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico” (art. 18, comma 3).

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione “Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio” (art. 18, comma 4). “Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore” (art. 18, comma 4).“Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate” (art. 18, comma 5). “Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali” (art. 18, comma 7).

Diritto di recesso Previsto per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali ed i contratti stipulati a distanza; E’ disciplinato dagli artt. 64-67 cod. cons. «Il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi» (art. 64, 1° c., cod. cons.)

Diritto di recesso Il diritto di recesso si esercita con l’invio di una comunicazione scritta alla sede dell’imprenditore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art, 64, 2° c., cod. cons.). Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione, è sufficiente la restituzione, entro gli stessi termini, della merce ricevuta (art, 64, 2° c., cod. cons.).

Contratti negoziati fuori dai locali commerciali Capo I, sez. I, cod. cons. Sono tali le vendite per corrispondenza, televisione o altri mezzi di comunicazione (art. 18 D. Lgs. 114/98), le vendite presso il domicilio dei consumatori (art. 19 D. Lgs. 114/98) ed alla propaganda a fini commerciali (art. 20 D. Lgs. 114/98). Per i contratti stipulati sulla base di offerte televisive, la comunicazione deve essere fornita all’inizio e nel corso della trasmissione. Deve poi essere inviata in forma scritta non oltre il momento della consegna.

Contratti negoziati fuori dai locali commerciali L’operatore commerciale è tenuto a comunicare: L’indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l’esercizio del recesso, L’indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo, L’indicazione dovrà essere contenuta nell’eventuale nota d’ordine ovvero nel documento da rilasciare al momento della stipulazione del contratto ovvero sul catalogo.

I contratti stipulati a distanza Capo I, sez. II, cod. cons. Si applica alle vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (art. 15 D. Lgs. 114/98). Il contraente deve essere informato correttamente circa il venditore, i beni o servizi oggetto del contratto, del costo della tecnica di comunicazione utilizzata, dell’esistenza del diritto di recesso (art. 52, cod. cons.)

I contratti stipulati a distanza Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni di cui sopra, primo od al momento di esecuzione del contratto (art. 53, cod. cons.).

Vendite attraverso la televisione L’informazione sul diritto di recesso «deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto». «Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo, l’informazione deve essere fornita all’inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte»

Le televendite Offerte dirette trasmesse al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico. «Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza» (art. 29, cod. cons.). «É vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. É vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco» (art. 30, 1° c., cod. cons.). «Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni» (art. 30, 2° c., cod. cons.). Particolare attenzione è poi dedicata alla tutela dei minori.

Vendite a mezzo internet Il ministero ha chiarito che il commercio così effettuato rientra tra le speciali forme di vendita per corrispondenza, televisione o altri strumenti di comunicazione. Comunicazione al comune, possibilità di esercizio decorsi 30 gg, la comunicazione deve indicare il possesso dei requisiti, per il settore alimentare occorre requisito professionalità.

Vendite a mezzo internet Il D. Lgs. 114/1998 non prevede disposizioni particolari salvo una norma di indirizzo all’art. 21. Ad esse si applicano le disposizioni del cod. cons. relative ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali ed ai contratti stipulati a distanza. Il D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 ha introdotto una disciplina del commercio elettronico

Disciplina commercio elettronico Norme a tutela dell’informazione circa il venditore/offerente. Devono essere indicate: le fasi da seguire per la conclusione del contratto, il modo in cui il contratto sarà archiviato e le modalità di accesso, modalità per individuare e correggere errori, codici di condotta cui aderisce l’offerente/venditore, gli strumenti di composizione delle controversie. Il venditore deve accusare senza ritardo e per via telematica ricevuta dell’ordine contenete un riepilogo delle condizioni del contratto concluso.

Sanzioni (D. Lgs. 114/1998) Sanzione amministrativa Possibilità di disporre la sospensione dell’attività Altre sanzioni amministrative sono previste per la violazione delle norme relativa ai contratti stipulati fuori dai locali commerciali e dei contratti stipulati a distanza e in tema di televendite (art. 62 cod. cons.).

Commercio su aree pubbliche Per commercio su aree pubbliche si intende «l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte» (art. 27, lett. a) D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114). Tale attività è sottoposta al rilascio di apposita autorizzazione comunale a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite. Disciplina dettagliata L.R. 12/1999.

Franchising L. 6 maggio 2004, n. 129. Definizione: «L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da un pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi». Altre definizioni di interesse: know-how, diritto di ingresso, royalties. Per know-how si intende “un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato”. Per diritto di ingresso si intende “una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale”. Per royalties si intende “una percentuale che l’affiliante richiede all’affiliato commisurata al giro d’affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche”.

La disciplina Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; se il contratto è a tempo determinato, l’affiliante dovrà comunque garantire una durata minima sufficiente all’ammortamento e comunque non inferiore a tre anni; sono previsti obblighi a carico delle parti e soprattutto quello di trasparenza delle condizioni contrattuali.

Associazioni rappresentative dei consumatori sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale (art. 140, 1° c., cod. cons.): di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

Le vendite straordinarie

Vendite straordinarie Art. 15 D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 Vendite di liquidazione, vendite di fine stagione, vendite promozionali, tra cui vendite sottocosto (commi da 7 a 9). “Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto” (comma 5).

Vendite di liquidazione “Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti” (art. 15, comma 2). “Le regioni, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione” (comma 6).

L. R. Emilia Romagna 05.07.99 n. 14 Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. All’art. 15 dispone che la giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale, approvi, tra l’altro, le modalità di effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione. La giunta regionale vi provvede con D.G.R. 1732/1999 e D.G.R. 2549/2003.

Vendite di liquidazione possono essere effettuate durante tutto l'anno, per un periodo di durata non superiore alle sei settimane; nel caso di cessazione dell'attività commerciale, o di cessione dell'azienda, la vendita può essere effettuata per un periodo non superiore a tredici settimane. L'esercente, al termine dei periodi su-indicati, è obbligato a chiudere l'esercizio per i casi di cui al comma 3. Non è comunque possibile l'effettuazione delle vendite di liquidazione, a seguito di trasformazione o rinnovo dei locali, nel mese di dicembre.

Vendite di liquidazione Comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data di inizio delle vendite medesime. Tutta una serie di cautele sono previste circa le condizioni per potersi parlare di cessazione, trasferimento, rinnovo ... 3 - La trasformazione o il rinnovo dei locali ai fini di cui al comma 1 deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o al loro adeguamento alle norme vigenti, tali da determinare la chiusura dell'esercizio per almeno 15 giorni consecutivi. 4 - La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere le seguenti indicazioni: i motivi della vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui la medesima viene effettuata, la data di inizio e la sua durata entro i termini di cui al successivo comma 6. 5 - Alla comunicazione di cui al comma 2 devono essere allegati i seguenti atti, con riferimento alla diversa casistica: a) cessazione dell'attività: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di cessare l'attività di vendita al termine della vendita di liquidazione; b) cessione dell'azienda: copia dell'atto che attesta la compravendita dell'azienda, sia in forma preliminare, sia in forma definitiva ovvero la cessione della gestione; c) trasferimento di sede dell'azienda: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di essere in possesso dell'autorizzazione al trasferimento; nei casi in cui sia prevista la semplice comunicazione, dichiarazione in cui si attesta di aver effettuato la comunicazione; d) trasformazione o rinnovo dei locali: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di avere richiesto il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, se necessaria; qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia del preventivo di spesa e della relativa conferma d'ordine dell'impresa incaricata o fornitrice, specificandone l'ammontare. Entro quarantacinque giorni dall'effettuazione dei lavori deve essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l'intervento e, nel caso questo non sia soggetto a conc essione o autorizzazione edilizia, indicandone l'ammontare.

Vendite di liquidazione Dalla data di invio della comunicazione, è vietato introdurre nei locali dell'esercizio ulteriori merci, sia in conto acquisto sia in conto deposito, del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. E' vietata la vendita di liquidazione con la modalità del pubblico incanto. E' obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione.

Termini vendite di liquidazione cessazione dell'attività: al termine della fine della vendita di liquidazione; cessazione e trasferimento dell'azienda: entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione; trasformazione o rinnovo dei locali: l'avvio delle opere deve avvenire entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione.

Vendite di fine stagione “Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibile di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo” (art. 15, comma 3).

Vendite di fine stagione Ricordiamo che “Le regioni, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione” (comma 6). L. R. Emilia Romagna 05.07.99 n. 14 All’art. 15 dispone che la giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale, approvi, tra l’altro, le modalità di effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione. La giunta regionale vi provvede con D.G.R. 1732/1999 e D.G.R. 2549/2003.

Vendite di fine stagione possono essere effettuate in due periodi dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 7 luglio al 7 settembre, e si denominano, pertanto, vendita di fine stagione estive od invernali. Occorre una comunicazione al Comune con l'indicazione della data di inizio e della sua durata, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio.

Vendite di fine stagione è obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione. è fatto obbligo di disporre le merci offerte nelle vendite regolate al presente punto in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.

Vendite di liquidazione e di fine stagione E' obbligatorio che la pubblicità citi, espressamente, gli estremi della comunicazione al Comune, nonché la durata della vendita stessa. Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata. E' fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

Vendite di liquidazione e di fine stagione Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli. 9 - Nelle vendite di cui ai precedenti punti 1 e 2 è vietato il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.

Vendite promozionali “Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato” (art. 15, comma 4).

Le vendite sottocosto

Discipline coinvolte Antitrust Concorrenza sleale Disciplina commercio Prima della riforma del commercio In linea di principio la concorrenza di prezzo è vista favorevolmente, in certi casi, tuttavia, può generare distrosioni inaccettabili

Non sono vendite sottocosto Le vendite sottomercato (vendite effettuate a prezzi minori di quelli praticati sul mercato da altri venditori). Tali ribassi rientrano nel gioco della concorrenza. Le vendite a prezzo inferiore rispetto a quello concordato (vendite a prezzo inferiore rispetto al listino del produttore). Tali ribassi sono possono eventualmente essere ritenuti violazioni contrattuali. «La domanda di rilascio dell’autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi ….» (art. 9, commi 3 e 4). «La regione adotta le norme sul procedimento ….» max 120 gg. poi silenzio-assenso (art. 8, comma 4).

Vendite sottocosto secondo Antitrust I ribassi di prezzo sono ritenuti illeciti quando si verificano alcune condizioni: L’impresa che li pratica è in posizione dominante (è un’ipotesi di abuso di quella posizione) Il prezzo praticato è un prezzo “predatorio”.

Prezzo predatorio Comportamento dell’imprenditore che offre beni o servizi a prezzi inferiori ai costi di produzione, onde conquistare la clientela dei concorrenti, fino ad escluderli dal mercato oppure al fine di dissuadere rivali ancora potenziali dall’entrare nel mercato stesso. Talora il prezzo sottocosto è praticato in un mercato in cui l’imprenditore dispone di una posizione di monopolio o di dominio assoluto, per impedire l’ingresso (o favorire l’uscita) di un concorrento in un altro mercato collegato.

Parametri di riferimento Svariati criteri: Commissione UE: costi medi totali ,costi medi variabili; Corte di giustizia europea: se il prezzo inferiore ai costi variabili è sicuramente predatorio, se il prezzo è minore ai costi medi ma superiore a quelli variabili, è predatorio se vi è la finalità di escludere il concorrente, Antitrust italiana: se il prezzo è inferiore al costo incrementale medio di breve periodo è sicuraemnte predatorio; se il prezzo è superiore al costo incrementale medio di lungo periodo sicuramente non è predatorio; se il prezzo è compreso tra i due, la valutazione del comportamento dipenderà dalla valutazione di altri aspetti tra cui il contesto in cui si inserisce.

Vendite sottocosto come compor-tamento di concorrenza sleale Art. 2598, n. 3, c.c. Orientamento tradizionale: Anche in questo caso la vendita è illecita solo se e quando governata dall’intento di acquisire una posizione di monopolio ovvero di eliminare un concorrente. Confronto con antitrust: l’antitrust non si occupa di correttezza della concorrenza in sé, ma solo se essa assume un ruolo rilevante nella limitazione della conocorrenza. Incide su un mercato rilevante. Potrebbe esserci una vendita aprezzo predatorio irrilevante ai fini dell’antitrust, se non ha un effetto di contrarre la concorrenza su un mercato rilvante (non è abuso di posizione dominante).

Nuovo orientamento Inaugurato da cass. 21 aprile 1983, n. 2743 la ratio del divieto della vendita sottocosto è da individuare nella “obiettiva” necessità di presidiare le regole di competizione economica la vendita sottocosto è illecita se idonea a produrre «rilevanti effetti dannosi o turbando in misura sensibile le condizioni di mercato o mettendo specificatamente in difficoltà un determinato concorrente» la vendita sottocosto è illecita se si presenta come operazione non isolata ed estemporanea, ma si connoti per reiterazione o sistematicità laddove alterare i valori dell’offerta con artificiosa riduzione sottocosto dei prezzi «significa innanzitutto fuorviare il giudizio del consumatore, il quale premia, con l’acquisto di prodotti a prezzo non remunerativo, l’immeritevole autore di un illusorio benessere collettivo», e, secondariamente e «di riflesso, infrangere le regole su cui gli operatori economici confidano, affrontando il mercato nella misura consentita dalla opinata produttività del proprio sistema e dalle generali condizioni obiettive della produzione. Proprio l’alterazione di queste condizioni oggettive risulta vietata dalla norma dell’art. 2598, n. 3 , cod. civ., la pratica del presso sottocosto ne rappresenta la più evidente infrazione ed integra, di conseguenza, l’ipotesi normativa dell’uso di un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda ». Scriminante della temporaneità e non sistematicità dei ribassi

Ma ... anche la vendita sottocosto attuata a scopo promozionale senza rispettare le prescrizioni di legge in materia, che sono volte a tutelare il pubblico degli acquirenti ed al tempo stesso ad assicurare l’ordinato svolgimento dell’attività di commercio, nell’ambito di un’iniziativa commerciale durata pochi giorni, è stata giudicata atto di concorrenza sleale in quanto idonea a danneggiare l’altrui azienda La vendita sottocosto da parte di imprese operanti nel settore della grande distribuzione, con organizzazione commerciale e dimensioni finanziarie tali da poter neutralizzare le conseguenze negative di un’operazione obiettivamente antieconomica, è idonea a danneggiare non solo gli altri rivenditori del medesimo prodotto, ma anche il produttore.

In conclusione ... La vendita sottocosto impedisce al consumatore di formarsi un giudizio corretto e infrange le regole su cui gli operatori economici confidano. La vendita sottoscosto è lecita solo in presenza di particolari circostanze che la giustifichino sul piano econominco-aziendale o commerciale. La vendita sottocosto è lecita solo in presenza di particolari circostanze che la giustifichino sul piano economico-aziendale o commerciale. Sono ritenuti illeciti anche i ribassi selettivi attuati su prodotti civetta, soprattutto quando le scorte sono limitate. La vendita a prezzi modesti costituisce violazione delle norme che tutelano la rinomanza del marchio.

Intervento legislativo specifico Il legislatore italiano, a differenza di quello di altri paesi a lungo non si è occupato del problema. Il testo legislativo è evidentemente frutto di compromessi, seguiti a molte proposte di legge consultazioni e discussioni.

Definizione “Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati” (art. 15, comma 7 D. Lgs. 114/98 e art. 1 c. 1 DPR 218/01). Per utilizzatori in grande l’art. 1 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375 individua le comunità,le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite e i loro consorzi, nonché gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto delle loro attività.

Disciplina (1) La legge attribuisce al governo il potere di disciplinare le vendite sottocosto attraverso D.P.R. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dai commi 2 e 3 dell’art. 22 del D. Lgs. 114/98 (sospensione attività per un massimo di 20 gg.; sanzione amministrativa da 1.000.000 a 6.000.000 di £.). Al Ministero dell’industria viene affidato il compito di promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite sottocosto tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive” (comma 9). La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si è proceduto al pagaemnto in misura ridotta. Secondo la circolare non si ha recidiva nel caso in cui la medesima vilazione sia commessa per due volte nello stesso anno in differenti punti di vendita appartenenti al medesimo gruppo commerciale.

Disciplina (2) D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218. Circolare Ministero attività produttive 3528/C del 24 ottobre 2001.

Ancora la definizione “Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati” (art. 15, comma 7 D. Lgs. 114/98 e art. 1 c. 1 DPR 218/01). Per utilizzatori in grande l’art. 1 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375 individua le comunità,le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite e i loro consorzi, nonché gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto delle loro attività.

Alcuni problemi Quali costi vanno considerati? Tipologia di costo tipica del dettagliante. Cosa sono le contribuzioni? Vanno considerati gli sconti complessivi sulla vendita?

Limiti di tempo La vendita sottocosto «può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni» (art. 1, comma 4). «Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno» (art. 1, comma 5). I dieci giorni devono esser consecutivi? SI Idieci ed i venti giorni sono giorni di calendario o di apertura? DI APERTURA (cfr. circolare).

Limiti di oggetto «Il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta» (art. 1, comma 4). Referenza =articolo in vendita che differisce dagli altri per un qualsiasi particolare (ad esempio la dimensione della confezione o il colore). Secondo la circolare «nel caso di referenze preconfezionate, il prodotto oggetto della vendita sottocosto deve essere individuabile in relaziona lla marca, alla tipologia e alla quantità del medesimo (es. marca di pasta alimentare - spaghetti - mezzo chilo). Nel caso , invece di referenze preincartate o sfuse, ilprodotto oggetto della vendita sottocosto deve essere individuabile in relaizona lla tipologia e alla quantità del medesimo».

Comunicazione al Comune La vendita sottocosto «deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio» (art. 1, comma 4). La comunicazione è solo informativa (non meccanismo silenzio assenso). Secondo la circolare, la comunicazione deve indicare: data d’inizio, durata, numero referenze, numero di vendite sottocosto effettuate nell’anno, tempo trascorso dall’ultima vendita effettuata nel corso dell’anno.

Tutela dell’informazione consumatore indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e); inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale 1. ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto previste dal presente decreto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni: )specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e); )inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale. 2. In caso di impossibilità a rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al comma 1, lettera a), è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione. 3. Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992, le comunicazioni di cui al comma 1, nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.

Eccezioni al divieto di vendita sottocosto (art. 2, comma 1) prodotti alimentari freschi e deperibili, dei prodotti alimentari di prossima scadenza, prodotti tipici delle festività tradizionali, quando queste siano trascorse dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito, dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza, 1. È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto: )dei prodotti alimentari freschi e deperibili; )dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; )dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione; )dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione; )dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita. Le vendite sottocosto di cui al presente articolo non sono soggette alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4.

Eccezioni al divieto di vendita sottocosto (art. 2, comma 2) in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; 2. È altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa. 3. Le vendite sottocosto di cui al presente articolo non sono soggette alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4.

Obblighi No comunicazione comune, No limiti di tempo (critica), No limiti d’oggetto, Si obblighi informativi a tutela consuma-tore.

Divieto assoluto «È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza» (art. 1, comma 2). 3. Ai fini del comma 2 per gruppo si intende una pluralità di imprese commerciali, controllate da una società o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero all'interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.

Disposizioni particolari L’art. 6 del DPR conferma: la competenza dell’AGCM nel caso vendita sottocosto che costituisca abuso di posizione dominante; la competenza del giudice ordinario nel caso la vendita sottocosto costituisca atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c.

Esclusioni Il D.P.R. non si applica alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare (art. 1, comma 8, DPR). agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche (art. 1, comma 9, DPR). DIVERSE SONO LE RAGIONI DELLE PRIME E DELLE SECONDE ESCLUSIONI. CFR. ART. 30 D.LGS. 114/1998.

e la giurisprudenza restrittiva ... Tutte le volte in cui una vendita sotto costo è attuata nel rispetto delle leggi sul commercio non vi può essere concorrenza sleale Di fatto, i dettaglianti (compresa la GDO) possono oggi vendere sotto costo senza grossi problemi Visto che l’orientamento della giurisprudenza più recente era nel senso che la vendita sotto costo può costituire atto di concorrenza sleale, è utile domandarsi quando questo principio potrebbe ancora trovare applicazione ... mantiene la sua validità tutte le volte che la disciplina delle vendite sottocosto non trova applicazione.

Non sono sottoposte al DPR Le vendite sottocosto rientrano tra le vendite straordinarie di cui all’art. 15 D.Lgs. 114/98, sono perciò vendite al dettaglio e non all’ingrosso, né le vendite del produttore. Sono vendite al pubblico per cui non vi rientrano le vendite negli spacci interni. Si ritiene che non vi rientrino neppure le vendite per mezzo apparecchi automatici, per corrispondenza, tramite televisione o altri mezzi di comunicazione (compreso commercio elettronico) e presso il consumatore (circ. min. 3528/2001). Le vendite su aree pubbliche. Per utilizzatori in grande l’art. 1 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375 individua le comunità,le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite e i loro consorzi, nonché gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto delle loro attività.

Rimedi alternativi Prezzi civetta. Prezzi predatori (se l’impresa è in posizione dominante). Pubblicità ingannevole e comparativa. Pregiudizio alla reputazione del marchio determinato dalla sua utilizzazione in modo non conforme all’immagine creata dal titolare. Violazioni di patti di prezzo imposto.

La disciplina del commercio, le vendite straordinarie e sottocosto dott. Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it