OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE I pronti contro termine sono contratti in cui un venditore (banca) cede un certo numero di titoli a un acquirente e si impegna, nello stesso momento, a riacquistarli dallo stesso acquirente ad un prezzo (normalmente più alto) e ad una data (termine) predeterminati. L’operazione, quindi, consiste in un prestito di denaro da parte dell’acquirente e un prestito di titoli da parte del venditore. ART. 2424 bis c.c.: Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello Stato Patrimoniale del venditore
La norma riconosce dunque che l’operazione non si sostanzia in una vera e propria cessione di attività ma di una temporanea perdita di titolarità del bene da parte del venditore. Ne consegue che, in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, le nuove regole prescrivono che: - le attività oggetto di un’operazione di pronti contro termine con obbligo di retrocessione restino iscritte nel bilancio del venditore; - nel bilancio dell’acquirente è iscritto il credito corrispondente.
FASE 1 FASE 2 Venditore (Banca) Acquirente Titoli Denaro Credito v/venditore Uscita di denaro Venditore (Banca) Acquirente Titoli Denaro FASE 2 Entrata di denaro Estinzione Credito v/venditore Provento finanziario C16 – Altri proventi finanziari