La nozione di pubblica amministrazione Mancanza di una nozione normativa univoca di pubblica amministrazione nel diritto (sia nazionale, sia comunitario)
Le norme contengono definizioni funzionali di pubblica amministrazione: Le (diverse) nozioni di pubblica amministrazione variano in relazione agli scopi che le norme stesse si prefiggono.
Definizione (estensiva) contenuta nel diritto europeo e nel diritto nazionale per determinare l’area alla quale si applicano le procedure di scelta dei contraenti in materia di appalti Include pa statali, regionali, enti pubblici territoriali, loro unioni e consorzi, enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico
Organismo di diritto pubblico Persona giuridica privata con finalità di interesse generale, non svolgente attività economica, finanziato, controllato o influenzato in prevalenza dallo Stato o da altri enti pubblici
Organismo di diritto pubblico (segue) Non conta la formale qualificazione di un ente quale persona giuridica pubblica o privata Contano invece gli indici sostanziali Con la conseguenza che organismi privati e spa si considerano ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO e dunque PA aggiudicatrici, ove ricorrano le predette condizioni
Nozione di pubblica amministrazione ampia perché lo scopo delle norme che la regolano è di consentire la circolazione delle imprese in Europa e, quindi, di sottoporre il maggior numero di soggetti sotto comando pubblico alle procedure di bando e di esame comparativo delle offerte
Nozione (restrittiva) del diritto europeo in deroga all’art Nozione (restrittiva) del diritto europeo in deroga all’art. 39 Trattato CE L’art. 39 del trattato Ce stabilisce la libera circolazione dei lavoratori all’interno della comunità ed il divieto di ogni discriminazione basata sulla discrezionalità per l’accesso all’impiego. Eccezione per quanto riguarda gli impieghi nella pubblica amministrazione. Necessità di elaborare una nozione di p.a. Nozione restrittiva: p.a. è quella incaricata dell’esercizio di pubblici poteri ed è responsabile della tutela degli interessi dello Stato e della altre collettività pubbliche. In questi casi gli Stati membri possono ancora riservare taluni posti di lavoro ai propri cittadini. Questi criteri devono essere valutati caso per caso in funzione della natura delle mansioni e delle responsabilità implicate dal posto in questione.
Le definizioni europee: una logica comune L’interpretazione restrittiva della nozione quando è presupposto per una deroga ai principi del Trattato, l’interpretazione estensiva quando sia presupposto per applicare una disciplina che rafforza la concorrenza
Nozione italiana di p.a.: Art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999”.
Definizione contenuta nel diritto nazionale per determinare l’area alla quale si applicano le norme sul rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni Si tratta di una definizione così completa che viene utilizzata anche per stabilire a quali organismi debba applicarsi la legge sul procedimento amministrativo, nonché altre norme che fanno genericamente riferimento all’amministrazioni
Adozione da parte del legislatore del criterio dell’enumerazione (in dipendenza dello scopo che si prefigge la particolare disciplina) Adozione da parte della giurisprudenza e della dottrina del criterio finalistico
N.B. É amministrazione PUBBLICA perché gli interessi di cui si occupa sono di carattere generale Amministrazione pubblica è FUNZIONE DI SERVIZIO AI CITTADINI
Il termine AMMINISTRAZIONE è ambivalente designa, ad un tempo, l’apparato amministrativo e l’attività che l’apparato stesso svolge