INVALIDITÁ CIVILE Il ricorso avverso il giudizio della Commissione e l’atto di concessione del beneficio
Il verbale della Commissione Il verbale sanitario emesso dalla “Commissione Medica integrata”, nella sua forma definitiva, risulta ‘sottoscritto’ dai medici della Commissione Medica integrata (medici ASL + 1 medico INPS) ‘validato’ dai medici INPS (Centro Medico Legale, provinciale) eventualmente ‘validato’ dalla Commissione Medica Superiore dell’INPS (Roma)
Il verbale della Commissione Avverso il verbale sanitario emesso dalla “Commissione Sanitaria integrata” è esperibile un solo tipo di ricorso ‘proprio’: ricorso Giurisdizionale ordinario con il rito del lavoro (Tribunale – sez. lavoro - previo accertamento tecnico preventivo). Controparte è l’INPS.
Il verbale della Commissione Avverso il verbale sanitario emesso dalla “Commissione Sanitaria integrata” è possibile, in evidenti casi di errata applicazione delle norme, richiedere un riesame in auto-tutela alla Commissione Medica Superiore: Istanza in carta semplice alla Commissione Medica Superiore dell’INPS (Roma) entro 6 mesi Medesima istanza al Centro Medico Legale?
Il verbale della Commissione Termini per ricorrere: Entro 6 mesi dalla notifica del verbale mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale del luogo di residenza (con l’assistenza di un avvocato). Procedura speciale ATP (accertamento tecnico preventivo) Entro 6 mesi dalla notifica del verbale mediante istanza, in carta semplice, per auto-tutela alla Commissione medica Superiore dell’INPS.
Il verbale della Commissione Motivi del ricorrere: Mancata acquisizione della documentazione (estensione del limite di produzione di sola documentazione proveniente da struttura pubblica o privata accreditata – DM 2/8/2007); necessità di provare la circostanza. Erronea valutazione delle patologie (utilizzo delle tabelle e tipologia di calcolo); patologie riguardanti lo stesso organo o apparato (concorrenti) calcolo salomonico (concorrenti) e riduzionistico (coesistenti)) ADL (Activities of Daily Living) e IADL (Instrumental ADL)
Il provvedimento di concessione del beneficio La comunicazione della concessione o meno del beneficio è un provvedimento di natura amministrativa proveniente dalla Direzione Provinciale dell’INPS
Il provvedimento di concessione del beneficio Avverso il provvedimento di concessione del beneficio possono essere esperiti due tipi di ricorso: Amministrativo (Comitato Provinciale INPS) Giurisdizionale (Tribunale – sez. lavoro)
Il provvedimento di concessione del beneficio Termini per ricorrere: Entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso amministrativo in carta semplice al Comitato Provinciale INPS Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale del luogo di residenza (con l’assistenza di un avvocato). Controparte è l’INPS.
Il provvedimento di concessione del beneficio Motivi del ricorrere: Errata valutazione dell’ammontare dei redditi ed emolumenti di vario genere percepiti. Stato di disoccupazione. Considerazione dei periodi di ricovero al fine della decurtazione delle indennità di frequenza ed accompagnamento.
FINE