Obbligo formativo Regolamento per lattuazione dellart. 68 della legge 17 maggio 1999 n.144 sullobbligo di frequenza di attività formative
Assolvimento dellobbligo a) nel sistema di istruzione b) nel sistema della formazione professionale c) nellesercizio dellapprendistato in ogni rapporto di lavoro deve essere consentita la frequenza delle attività formative Ai fini del regolamento per istituzioni scolastiche si intendono gli istituti di istruzione secondaria superiore. Essi sono sede dellassolvimento dellobbligo formativo nel sistema di istruzione Art. 1 regolamento
Attuazione dellobbligo dal 2000 per i giovani che compiono 15 anni entro il 2000 dal 2001 per i giovani che compiono 15 e 16 anni entro il 2001 dal 2002 per i giovani che compiono 15, 16 e 17 anni entro il 2002 i giovani che compiono nel ,16 e 17 anni per usufruire dei servizi di orientamento, supporto e tutoraggio dei servizi per limpiego La norma si applica anche nei confronti dei minori stranieri Art. 2 regolamento
Adempimenti delle scuole Comunicazione degli alunni che saranno in obbligo (entro 31 dicembre di ogni anno) Comunicazione delle scelte degli alunni in obbligo (entro 15 giorni dalle scelte) Comunicazione della situazione - passaggio ad altra scuola, alla f.p., cessazione frequenza - (tempestivamente) Comunicazione dei dati definitivi relativi a coloro che hanno frequentato e al caso precedente (30 giorni prima del termine delle lezioni) le scuole concordano con i servizi per limpiego le modalità di collaborazione Le scuole possono programmare attività formative per giovani con contratti diversi dallapprendistato Art. 3 regolamento Comunicazioni ai servizi per limpiego
Adempimenti delle scuole Nelle classi prime ed anche nelle classi successive le scuole programmano le attività previste dal regolamento sullobbligo scolastico finalizzate : – –al successo formativo – –allorientamento – –al riorientamento Le scuole coordinano ed integrano la propria attività con quella dei servizi per limpiego e degli enti Locali, nonche degli altri servizi individuati dalle regioni Art. 4 regolamento
Assolvimento dellobbligo nellapprendistato Lobbligo formativo è assolto allinterno del percorso di apprendistato attraverso la frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore annue Con decreto del Ministero del lavoro, entro 4 mesi dal regolamento, vengono definiti: – –obiettivi – –criteri generali – –contenuti per lo svolgimento dei moduli aggiuntivi – –Standard formativi minimi per assicurare omogeneità nazionale ai percorsi formativi Art. 5 regolamento
Passaggio fra sistemi Le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite : – –nel sistema della formazione professionale – –nellesercizio dellapprendistato – –sul lavoro – –nellautoformazione Art. 6 regolamento sono crediti per la scuola superiore
Passaggio fra sistemi Valutazione dei crediti – –da commissione della scuola o di reti di scuole costituite da: – –docenti designati dal collegio – –esperti del mondo del lavoro – –esperti della formazione professionale (tratti da elenchi predisposti dallamministrazione regionale) – –su documentazione prodotta e con eventuali accertamenti – –con attestazione delle competenze – –con individuazione dellanno di corso di inserimento – –con certificazione utilizzabile anche in altre scuole Art. 6 regolamento
Passaggio fra sistemi La certificazione è redatta secondo un modello approvato con decreto del M.P.I.che attesta: – –il possesso delle competenze essenziali relative: » » alle discipline caratterizzanti relative al corso al quale si intende accedere » »alle attività caratterizzanti relative al corso al quale si intende accedere – –le eventuali integrazioni necessarie da realizzare con la frequenza di appositi corsi di recupero da realizzare nel primo anno di inserimento Art. 6 regolamento
Percorsi integrati Le scuole possono programmare due tipi di percorsi integrati con la formazione professionale: – –con integrazione curricolare, con diploma secondario e qualifica professionale – –con arricchimento curricolare, con diploma secondario e crediti spendibili nella formazione professionale I precorsi possono essere realizzati in convenzione con agenzie di f.p. e progettati in modo da potenziare la capacità di scelta e consentire i passaggi Art. 7 regolamento
Certificazione finale Lobbligo assolto è attestato : – –con nota inserita nella certificazione degli esami finali della scuola – –con le indicazioni contenute in appositi modelli nel caso di percorsi integrati – –con modelli appositamente adottati negli altri casi A richiesta degli interessati le scuole certificano le competenze acquisite in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica Art. 8 regolamento
Modalità di finanziamento I finanziamenti per gli art.3,4,6 e 7 sono ripartiti annualmente da : – –Ministero della P.I. dintesa con Ministero del lavoro Utilizzando le risorse della legge 440/97 per le attività del sistema di istruzione I finanziamenti per le Regioni sono ripartiti annualmente da : – –Ministero del Lavoro dintesa con Ministero della P.I. Utilizzando le risorse della legge 148/93 e sulla base del numero di giovani di 15, 16 e 17 anni che non hanno frequentato la scuola nellanno precedente per le attività del sistema di formazione professionale e dellapprendistato Art. 9 regolamento