Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA INDUSTRIALE, ARTIGIANA E DEI SERVIZI ALLA PRODUZIONE L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.
Advertisements

RESPONSABILITA’ DEI REVISORI
Il provvedimento amministrativo
Il contenzioso di lavoro
TITOLO 3 CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI CAPO VIII MISURE ESIGENZE INDIFFERIBILI 5 dicembre 2011 Testo provvisorio 9.10 DECRETO MONTI.
I rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo
Ispettore Luca Falcitano
LE GARANZIE GIURISDIZIONALI
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi
Il duplice profilo del rapporto di lavoro pubblico
RELAZIONE FRA 2 SOGGETTI REGOLATA DAL DIRITTO SOGGETTO ATTIVO
IL NUOVO APPELLO CON IL FILTRO DI AMMISSIBILITA’
La tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione
La magistratura Giancarlo Rando - a.a. 2009/2010.
La tutela giurisdizionale in materia tributaria
La Pubblica amministrazione; atti e provvedimenti amministrativi
Le tutele per il contribuente e le impugnazioni delle cartelle esattoriali e dei provvedimenti esecutivi GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.
Diritto di accesso e privacy
Il trasferimento d’azienda
La responsabilità civile della pa (art. 28 Cost., artt e 2043 c.c.)
1 LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE A cura del dott. Arturo Bianco.
La responsabilità disciplinare Le disposizioni dei CCNL del comparto regioni e autonomie locali prima del d.lgs. 150/2009.
Sulla rinnovazione dei modelli per la rinnovazione della contrattazione pubblica.
Procedura di eccedenze di personale e mobilità collettiva. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente.
Art. 60. D.lgs 29/93 abrogato Orario di servizio e orario di lavoro. [1. L'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche.
Le forme e i limiti del sindacato giudiziale sugli atti organizzativi della P.A. che incidono direttamente o indirettamente sul rapporto di lavoro del.
Nozione di giustizia amministrativa
L’istituzione del giudice amministrativo
Testo unico enti locali Art. 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n Il presente testo unico contiene i princìpi e le disposizioni in materia di ordinamento.
ISTAT DCRS Novità organizzative e legislative per il PSN (Roma, 24 giugno 2009) Maria Rosaria Simeone (Dirigente Servizio DCRS/IST) Impatto della normativa.
6. Altre Istituzioni e organi Altre istituzioni: Altre istituzioni: Corte di Giustizia (+ Tribunale di prima istanza) Corte di Giustizia (+ Tribunale di.
IL CASO ECOFIN Gli equilibri della Corte tra tensioni politiche, costituzione economica europea e soluzioni procedurali Dott. Marcello Salerno.
Le forme e i limiti del sindacato giudiziale sugli atti organizzativi della P.A. che incidono direttamente o indirettamente sul rapporto di lavoro del.
Il contratto individuale di lavoro
LA MAGISTRATURA.
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Decreto-Legge.
GLI ORGANI GIURISDIZIONALI DELL’UNIONE EUROPEA
16° CONVEGNO NAZIONALE IN EURO.P.A.
Il sistema giudiziario
MAGISTRATURA Lezione 11.
LA MAGISTRATURA LA GIURISDIZIONE A)giurisdizione in senso oggettivo
Lezioni di diritto processuale civile pp2 Anno accademico
LA RESPONSABILITA’ IN PARTICOLARE LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI: RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO, EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA. Giovanni.
SNA SINDACATO NAZIONALE AGENTI FORMAZIONE E CULTURA ASSICURATIVA MODOFICA AL CODICE DELLA STRADA LEGGE N. 120 DEL 29 LUGLIO 2010.
LEGGE N. 92 DEL 28 GIUGNO 2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita 1.
L’ART. 63, D.LGS. 165/2001 Il d.lgs. 165/01 prevede tre criteri per il riparto della giurisdizione: Soggettivo, basato sulla tipologia dei dipendenti Oggettivo,
Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T marzo 2006.
Primato ed efficacia Diritto UE
Art. 24, 1° co., Cost. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Apprendistato Le modifiche del D.L. n. 34/2014 al D.Lgs. n. 167/2011
LA CORTE COSTITUZIONALE
Profili normativi generali
L’amministrazione della giustizia
LA CORTE COSTITUZIONALE
LA MAGISTRATURA.
IL DLGS n. 39/2013 Materiale didattico a cura del dott. Arturo Bianco 1.
1 Le assunzioni flessibili A cura del dott. Arturo Bianco.
Diritto Stato, servizi, imprese. La giustizia amministrativa.
LA TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 3 – 2 FEBBRAIO 2016 Dott.ssa Nicole Lazzerini Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a L’individuazione della legge applicabile (II)
D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele.
1 La tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione Il quadro costituzionale - art 24: tutela nei confronti dell’amministrazione non soltanto.
Istituzioni di diritto pubblico Lezione del 4 dicembre 2014
Funzione giurisdizionale Applicazione in concreto di una norma giuridica astratta Principio di separazione dei poteri: «non vi è libertà quando il potere.
Contratto a tempo determinato Dlgs 368/2001 modificato da DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n. 108 (in G.U. 11/06/2002, n.135) ; La LEGGE 23 dicembre 2005,
Funzioni Sindacato di costituzionalità su leggi ed atti aventi forza di legge di Stato e Regioni Conflitti di attribuzione Accuse contro il Capo dello.
Transcript della presentazione:

Il sistema attuale della tutela giurisdizionale del cittadino Nella schermata che segue è visualizzato uno schema della giustizia amministrativa nel quale si riscontrano i concetti principali dell’esposizione successiva. Si consiglia di stamparla.

La ripartizione delle materie tra le giurisdizioni Giurisdizioni particolari Corte dei conti Responsabilità per danni erariali Giudizio di conto (agenti contabili) Pensioni dei dipendenti pubblici Tribunali delle acque La giustizia tributaria (cenni) Giurisdizioni generali Giudice ordinario per i diritti soggettivi Giudice amministrativo per gli interessi legittimi Eccezioni alla regola e rinvio

Giudice ordinario Cost. 102, ma la effettiva ampiezza della giurisdizione deriva dal 103 e dalle leggi ordinarie ATTIVITÀ MATERIALE ATTIVITÀ IN CARENZA DI POTERE Ricorso in Cassazione per motivi di legittimità contro i giudici tributari PARTE DEL PUBBLICO IMPIEGO (*) Escluse alcune categorie di dipendenti Escluse le procedure concorsuali Mancanza del potere di annullare gli atti (disapplicazione: vedi nota) SANZIONI AMMINISTRATIVE Cost. 111 u.c.: questioni di giurisdizione alle S.U. Ricorso contro le pronunzie Regolamento preventivo di giurisdizione (*) Origine della innovazione: D. Legisl. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 2, comma 2: avviò la riduzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie del Pubblico impiego, con eccezioni. Articolo modificato più volte e rinviato nell’attuazione fino al D. Legisl. 80/98, che stabilì la nuova giurisdizione per le questioni post 30/6/98 e decadenza per quelle anteriori non sollevate entro il 15/9/2000 (sostituzione di decadenza a prescrizione di diritti soggettivi). Oggi: T.U. 30/3/2001, n. 165: Art. 63: (già Art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1993, e poi dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. 2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. 3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto. 4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi. 5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40. (art. 3 T.U., già art. 2 D. Legis. 29/93: 1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

(. ) Origine della innovazione:, D. Legisl. 3 febbraio 1993, n. 29 art (*) Origine della innovazione:, D. Legisl. 3 febbraio 1993, n. 29 art. 2, comma 2: avviò la riduzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie del Pubblico impiego, con eccezioni. Articolo modificato più volte e rinviato nell’attuazione fino al D. Legisl. 80/98, che stabilì la nuova giurisdizione per le questioni post 30/6/98 e decadenza per quelle anteriori non sollevate entro il 15/9/2000 (sostituzione di decadenza a prescrizione di diritti soggettivi). Oggi: T.U. 30/3/2001, n. 165: Art. 63: (già Art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1993, e poi dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. 2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. 3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto. 4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi. 5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.         (art. 3 T.U., già art. 2 D. Legis. 29/93: 1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

Giudice amministrativo 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi La classica giurisdizione esclusiva: il pubblico impiego. Mantenuta solo in parte, come già visto. Altre giurisdizioni esclusive: vedi oltre.

Riparto delle giurisdizioni e cittadino Dubbi di qualificazione della situazione soggettiva Esistenza in una vicenda unica di diritti soggettivi ed interessi legittimi Diritti conseguenziali all’annullamento e tempi lunghi dei due giudizi (problema superato dalla L. 205/2000)

I problemi ora visti e la giurisdizione esclusiva L’identificazione della materia rende superflua la qualificazione della situazione soggettiva La coesistenza di diverse situazioni soggettive esclude doppia azione giudiziaria (Motivazione alla base della vecchia giurisdizione sul pubblico impiego)

Dalla giurisdizione esclusiva alla “concentrazione” L’art. 6 della convenzione dei diritti dell’uomo ed il diritto alla giustizia in tempi ragionevoli (attuato in Italia dalla L. 89/2001, “legge Pinto”) esclude che per una stessa vicenda si debbano adire più giudici Tesi della concentrazione sulla base della parte pubblica nella controversia Incompatibile con l’attuale costituzione (C. Cost. sent. 104 del 2006, che ha individuato limiti alle giurisdizioni esclusive)

I 4 requisiti della concentrazione: giurisdizione su: 1) diritti soggettivi 2) interessi legittimi 3) annullamento degli atti 4) diritti consequenziali (risarcimento del danno). La concentrazione della controversia è qualcosa di più della giurisdizione esclusiva, che necessita dei nn. 1 e 2, ma potrebbe mancare di uno degli altri due (come nel pubblico impiego davanti all’AGO, che non può annullare). Nelle giurisdizioni anche non esclusive del giudice amministrativo (cfr. oltre) sparisce comunque l’azione separata di risarcimento del danno (diritti consequenziali): L. 205/2000.