Direzione Provinciale Sondrio Giovedì, 1° dicembre 2011 Il lavoro occasionale di tipo accessorio a cura di Paolo Duca e Michela Felappi
LA LEGGE 335/1995 DAL 1996, AI FINI DELL’ASSICURAZIONE IVS, SONO ISCRITTI IN UN’APPOSITA GESTIONE (COSÌ DETTA GESTIONE SEPARATA) PRESSO L’INPS ALCUNI DEI SOGGETTI PRECEDENTEMENTE NON TENUTI AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI TALE GESTIONE HA SUBITO NEL CORSO DEGLI ANNI UN INCREMENTO DELLA PLATEA DEI CONTRIBUENTI AD ESSA OBBLIGATI TUTTAVIA TALE GESTIONE PREVIDENZIALE NON GARANTISCE AI PROPRI ASSICURATI GLI STESSI TRATTAMENTI DI NATURA PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA PREVISTI PER I LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE SI INSERISCE COMPLETAMENTE NEL NUOVO SISTEMA ESCLUSIVAMENTE E SOLAMENTE CONTRIBUTIVO 2
LA LEGGE BIAGI – D.Lgs. 276/2003 LA LEGGE BIAGI SI VA AD AGGIUNGERE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE E PENSIONISTICO INIZIATO CON LA LEGGE 335/1995 (RIFORMA DINI) OBIETTIVI DELLA LEGGE SONO: AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DEI SOGGETTI ASSICURABILI MAGGIOR ELASTICITÀ E FLESSIBILITÀ NEI RAPPORTI DI LAVORO PROGRESSIVA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GRAZIE ALL’INCREMENTO DEL NUMERO DEI SOGGETTI OBBLIGATI (WORK IN PROGRESS) 3
TIPOLOGIE “CONTRATTUALI” LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA (artt. da 33 al 40 – D.lgs. 276/2003) LAVORO A PROGETTO (art. 61, comma 1- D.lgs. 276/2003) CO.CO.CO. PENSIONATI ULTRA 65ENNI (Interpello n. 8 del 26/3/2008) MINI CO.CO.CO. (art. 61, comma 2 - D.lgs. 276/2003) LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (art. 2222 c.c.) LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (art. 70, comma 1 e comma 1bis - D.lgs. 276/2003) ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (art. 2594 c.c.) 4
TIPOLOGIE CONTRATTO CARICO CONTRIBUTIVO LAVORO INTERMITTENTE Quota a carico del datore di lavoro Quota a carico del dipendente Versamento effettuato integralmente dal datore di lavoro al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti LAVORO A PROGETTO MINI CO.CO.CO. CO.CO.CO. PENSIONATI 1/3 a carico del prestatore 2/3 a carico del committente Versamento effettuato integralmente dal Committente alla Gestione Separata ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 45% a carico dell’associato 55% a carico dell’associante Versamento effettuato integralmente dall’Associante alla Gestione Separata LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE Versamento effettuato integralmente dal Committente alla Gestione Separata per la parte eccedente i 5 mila euro da parte del prestatore LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO 13% del valore del buono alla Gestione Separata 33% del valore del buono nel FPLD (impresa familiare) 5
LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS LAVORATORI A CHIAMATA (contribuzione al F.P.L.D. – AGO) aliquota % variabile a seconda del settore produttivo, dell’inquadramento previdenziale dell’azienda e della sua dimensione LAVORATORI PARASUBORDINATI (Gestione Separata INPS) • *17% per i soggetti già pensionati o iscritti ad altra previdenza obbligatoria, titolari di pensione non diretta (reversibilità), soggetti con copertura figurativa, prosecutori volontari • *26,72% per tutti gli altri soggetti * Aumento di 1 punto percentuale dal 1/1/2012 PRESTATORI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO 13% del valore del buono lavoro (Gestione Separata INPS) 7% quota assicurativa I.N.A.I.L.
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (art. 70, comma 1 e comma 1bis – D. Lgs. 276/2003) PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO SI INTENDONO LE ATTIVITA’ LAVORATIVE RESE NELL’AMBITO DELL’ELENCAZIONE CONTENUTA NEI COMMI 1 E 1BIS DELL’ART. 70 DEL D.LGS. 276/2003 ED ENTRO I LIMITI ECONOMICI STABILITI DAI COMMI 1BIS, 2 E 2BIS DELL STESSO ARTICOLO STANTE LA FINALITA’ DELLA NORMA TESA A DARE COPERTURA PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA AD ATTIVITA’ FINO AD OGGI RIMASTE SOSTANZIALEMENTE SOMMERSE, PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO SI DEVONO INTENDERE QUELLE ATTIVITA’ SALTUARIE ED OCCASIONALI CHE NON SIANO RICONDUCIBILI AD ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO 7
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (art. 70, comma 1 e comma 1bis – D. Lgs. 276/2003) IL D.L. N. 112/2008 - CONVERTITO IN LEGGE N. 133/2008: HA INTRODOTTO DELLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO, ESTENDENDO L'UTILIZZO DI TALI PRESTAZIONI A ULTERIORI SETTORI DI LAVORO, COME QUELLO DOMESTICO E QUELLO AGRICOLO E HA ABROGATO L'ART. 71 DEL D.Lgs. 276/03 RELATIVO AI REQUISITI SOGGETTIVI DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI HA APPORTATO ULTERIORI CAMBIAMENTI (ART. 2, COMMI 148-149) MA NON HA MODIFICATO LA NOZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO PREVISTO DAL D.Lgs. 276/2003 (VEDI ANCHE: LEGGE 33/2009 – LEGGE 191/2009 – LEGGE 10/2011) 8
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO COMMA 2 – ARTICOLO 70 – D.Lgs. 276/2003 “Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare” (5.000 euro netti pari a 6.660 euro lordi) 9
“Utilizzare i buoni lavoro” FANPAGE FACEBOOK “Utilizzare i buoni lavoro” «…I buoni lavoro costituiscono un sistema di pagamento riservato esclusivamente al lavoro occasionale accessorio svolto in modo discontinuo e saltuario, e garantiscono la copertura previdenziale presso la Gestione Separata dell’Inps e l’assicurazione all’Inail contro gli infortuni sul lavoro. Nato per supportare il settore agricolo soprattutto per il periodo della vendemmia e destinato inizialmente ai soli studenti di età compresa tra i 16 e i 25 anni, il sistema dei buoni lavoro è stato successivamente esteso a numerosi settori produttivi e ad altre tipologie di prestatori…». Comunicato Stampa INPS - msg. 021887 del 21/11/2011 10
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LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (art. 70, comma 1 e comma 1bis – D.Lgs. 276/2003) TALI PRESTAZIONI, OLTRE A RISPETTARE I LIMITI DI REDDITO PREVISTI, SONO DA CONSIDERARSI QUALI ATTIVITA’ LAVORATIVE DI NATURA MERAMENTE OCCASIONALE E ACCESSORIA, NON RICONDUCIBILI A TIPOLOGIE CONTRATTUALI TIPICHE DI LAVORO SUBORDINATO O DI LAVORO AUTONOMO, MA MERE PRESTAZIONI DI LAVORO DEFINITE CON LA SOLA FINALITA’ DI ASSICURARE LE TUTELE MINIME PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE IN FUNZIONE DI CONTRASTO A FORME DI LAVORO NERO O IRREGOLARE Circolare INPS n. 17/2010 12
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (art. 70, comma 1 e comma 1bis – D.Lgs. 276/2003) NON E’ SUFFICIENTE CHE IL COMPENSO EROGATO SOTTO FORMA DI BUONI SIA AL DI SOTTO DEI PREVISTI LIMITI E SI SVOLGA NEI SETTORI O DA PARTE DI DETERMINATI SOGGETTI CIO’ CONSENTIREBBE DI UTILIZZARE QUESTE PRESTAZIONI ANCHE IN CONTESTI NON CORRETTI, PER ESEMPIO PER SOPPERIRE AD ESIGENZE STAGIONALI, OPPURE PER FAR FRONTE A NECESSITA’ DISCONTINUE E DI TIPO TEMPORANEO, SENZA RICORRERE AGLI STRUMENTI TIPICI PER QUESTE ESIGENZE 13
NO PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI IL RICORSO AI BUONI LAVORO È LIMITATO AL RAPPORTO DIRETTO TRA PRESTATORE E UTILIZZATORE FINALE, MENTRE È ESCLUSO CHE UN'IMPRESA, SIA ESSA UNA COOPERATIVA O UNA AGENZIA DEL LAVORO, POSSA RECLUTARE E RETRIBUIRE LAVORATORI PER SVOLGERE PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI, COME NEL CASO DELL'APPALTO O DELLA SOMMINISTRAZIONE Circolare INPS n. 17/2010
DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO SI INTENDONO ATTIVITA' LAVORATIVE CAMPO DI APPLICAZIONE PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO SI INTENDONO ATTIVITA' LAVORATIVE DI NATURA OCCASIONALE E SVOLTE IN MODO DISCONTINUO E SALTUARIO RESE NELL'AMBITO:
art. 70, comma 1, lettera a) LAVORI DOMESTICI COMMITTENTI: privati per le esigenze familiari di natura discontinua e saltuaria - è esclusa la possibilità di utilizzo in ambito imprenditoriale PRESTATORI: tutti senza limitazioni RIGUARDANO QUELLE PRESTAZIONI SVOLTE IN MANIERA OCCASIONALE, DISCONTINUA E SALTUARIA PER FAR FRONTE AD ESIGENZE FAMILIARI CHE NON PRESENTANO IL CARATTERE DELL’ABITUALITA’ (ES. BABYSITTER, PULIZIE STRAORDINARIE DELLA CASA) IN QUESTO SETTORE SE SI HA BISOGNO DI UNA PRESTAZIONE ANCHE RIDOTTA (PER ESEMPIO DUE ORE A SETTIMANA), DAL PUNTO DI VISTA DEI COMPENSI SI STAREBBE AMPIAMENTE AL DI SOTTO DEL LIMITE REDDITUALE ANNUO, MA LA PRESTAZIONE NON PUO’ ESSERE DEFINITA OCCASIONALE, DATO CHE SI RIPETE SISTEMATICAMENTE OGNI SETTIMANA Circolare INPS n. 44/2009
LAVORI DI GIARDINAGGIO, art. 70, comma 1, lettera b) LAVORI DI GIARDINAGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE DI EDIFICI, STRADE, PARCHI E MONUMENTI ANCHE NEL CASO IN CUI IL COMMITTENTE SIA UN ENTE LOCALE COMMITTENTI: privati, aziende, enti locali PRESTATORI: tutti senza limitazioni
INSEGNAMENTO PRIVATO SUPPLEMENTARE art. 70, comma 1, lettera c) INSEGNAMENTO PRIVATO SUPPLEMENTARE COMMITTENTI: esclusivamente i privati per le esigenze di istruzione supplementare PRESTATORI: tutti senza limitazioni SI TRATTA DI UN SETTORE CHE, SEMPRE PIU', SEMBRA OCCUPARE L'AREA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI E ACCESSORIE, MA CHE SEMPRE PIU' APPARE CARATTERIZZATO DA FORTE RISCHIO EVASIVO ED ELUSIVO Interpello Ministero del Lavoro n. 40 del 5 novembre 2010
ANCHE IN CASO DI COMMITTENTE PUBBLICO art. 70, comma 1, lettera d) MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI FIERISTICHE O CARITATEVOLI E DI LAVORI DI EMERGENZA O DI SOLIDARIETA‘ ANCHE IN CASO DI COMMITTENTE PUBBLICO COMMITTENTI: privati, aziende e pubbliche amministrazioni PRESTATORI: tutti senza limitazioni I SOGGETTI DI RIFERIMENTO POSSONO ANCHE ESSERE LE ASSOCIAZIONI “NO PROFIT” DEL VOLONTARIATO CHE FANNO RIFERIMENTO ALLA LEGGE 266/1991, CHE PRESCRIVE IN LINEA DI MASSIMA IL RICORSO A PRESTAZIONI GRATUITE
art. 70, comma 1, lettera e) QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO, COMPRESI GLI ENTI LOCALI, IL SABATO E LA DOMENICA E NEI PERIODI DI VACANZA DA PARTE DI GIOVANI CON MENO DI 25 ANNI DI ETA', REGOLARMENTE ISCRITTI AD UN CICLO DI STUDI PRESSO UN ISTITUTO SCOLASTICO DI OGNI ORDINE E GRADO OVVERO IN QUALUNQUE PERIODO DELL’ANNO SE REGOLARMENTE ISCRITTI AD UN CICLO DI STUDI PRESSO L’UNIVERSITA’ COMMITTENTI: privati, aziende, enti locali, scuole e università PRESTATORI: studenti con meno di 25 anni di età
STUDENTI PERIODI DI VACANZA “VACANZE NATALIZIE” - DAL 1°/12 AL 10/01 “VACANZE PASQUALI” - DALLA DOMENICA DELLE PALME AL MARTEDI' SUCCESSIVO AL LUNEDI' DELL'ANGELO “VACANZE ESTIVE” - DAL 1°/06 AL 30/09 Circolare Ministero del Lavoro n. 4 del 3 febbraio 2005
ANCHE IL SABATO E LA DOMENICA, IN TUTTI I PERIODI DELL'ANNO, STUDENTI A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 33/2009, GLI STUDENTI POSSONO EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO ANCHE IL SABATO E LA DOMENICA, IN TUTTI I PERIODI DELL'ANNO, OLTRE CHE NEI PERIODI DI VACANZA E COMPATIBILMENTE CON GLI IMPEGNI SCOLASTICI
STUDENTI LA NORMATIVA VIGENTE SUL LAVORO MINORILE RICHIEDE IL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' AL LAVORO PER I MINORI TRA I 16 E I 18 ANNI INOLTRE, L'ISCRIZIONE PER I MINORENNI PU0' ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO PRESSO LE SEDI INPS PRESENTANDO LA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' CONTROFIRMATA DAL GENITORE O DA CHI NE ESERCITA LA PATRIA POTESTA‘ E IL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ AL LAVORO
ATTIVITA’ AGRICOLE SVOLTE A FAVORE art. 70, comma 1, lettera f) ATTIVITA' AGRICOLE DI CARATTERE STAGIONALE EFFETTUATE DA PENSIONATI, CASALINGHE E STUDENTI COMMITTENTI: datori di lavoro agricoli per le attività stagionali PRESTATORI: studenti, pensionati e casalinghe e da percettori di prestazioni a sostegno del reddito integrative del salario e da personale part time (in base all’Interpello n. 16/2010) ATTIVITA’ AGRICOLE SVOLTE A FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 6, DEL D.P.R. N. 633/1972 COMMITTENTI: datori di lavoro agricoli con volume d’affari annuo fino a 7.000 € PRESTATORI: tutti senza limitazioni Circolari INPS n. 81 e 94/2008
ATTIVITA’ AGRICOLA AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI UN'ATTIVITA' AGRICOLA STAGIONALE SI PUO' FARE RIFERIMENTO ALL'ELENCO DEL DPR N. 1525/63 IL CARATTERE STAGIONALE DELLE ATTIVITA' E' RIFERIBILE ANCHE: ALLE COLTIVAZIONI IN SERRA, ALLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE E ALLE ATTIVITA' SVOLTE NELLE AZIENDE FLOROVIVAISTICHE I SOGGETTI INDIVIDUATI DALL'ART. 34, COMMA 6, DEL DPR 633/1972 SONO AGRICOLTORI PER I QUALI, CAUSA IL BASSO VOLUME DI AFFARI, E' PREVISTA LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELL'IVA: SONO COLORO CHE HANNO UN VOLUME DI AFFARI ANNUO CHE NON SUPERA € 7.000. LA DIMENSIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE VIENE ACCERTATA TRAMITE AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL FATTURATO DELL'ANNO PRECEDENTE
LA DEFINIZIONE DI PENSIONATO DEVE INTENDERSI IN MODO ESTENSIVO: PENSIONATI LA DEFINIZIONE DI PENSIONATO DEVE INTENDERSI IN MODO ESTENSIVO: OLTRE A CHI PERCEPISCE LA PENSIONE DI ANZIANITA' O DI VECCHIAIA POSSONO BENEFICIARE DEL LAVORO ACCESSORIO ANCHE COLORO CHE PERCEPISCONO UNA DELLE SEGUENTI PRESTAZIONI: PENSIONE DI REVERSIBILITA', PURCHE' NON SI SVOLGA ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA AUTONOMA O DIPENDENTE, ASSEGNO SOCIALE, ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' E PENSIONE AGLI INVALIDI CIVILI
PER QUANTO RIGUARDA L’UTILIZZO CASALINGHE PER QUANTO RIGUARDA L’UTILIZZO DELLA “CASALINGA” PER IL LAVORO ACCESSORIO IN AGRICOLTURA, IL SOGGETTO (CASALINGA) NON DEVE AVERE PRESTATO LAVORO SUBORDINATO IN AGRICOLTURA NELL’ANNO IN CORSO E IN QUELLO PRECEDENTE Circolare INPS n. 88/2010
art. 70, comma 1, lettera g) ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DELL’IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL’ART. 230 BIS DEL C.C. COMMITTENTI: imprese individuali, operanti in qualsiasi settore produttivo, alle quali collaborano con continuità il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado PRESTATORI: tutti senza limitazioni per le attività REGIME PREVIDENZIALE: contribuzione con aliquota al 33% al FPLD esclusivamente con procedura TELEMATICA Circolare INPS n. 104/2008 e 76/2009
IMPRESA FAMILIARE LE IMPRESE FAMILIARI DI CUI ALL’ART. 230BIS DEL C.C. NEL CAMPO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ SPECIFICHE (lett. G) art. 70) POSSONO UTILIZZARE I BUONI LAVORO: CON IL REGIME CONTRIBUTIVO E ASSICURATIVO ORDINARIO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ RESE DA SOGGETTI (ANCHE FAMILIARI) CHE NON FACCIANO PARTE DEL NUCLEO COSTITUTIVO DELL’IMPRESA CON IL REGIME CONTRIBUTIVO E ASSICURATIVO AGEVOLATO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ RESE DA PRESTATORI TRASVERSALI (STUDENTI, PENSIONATI, PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL REDDITO, PERSONALE IN PART-TIME) LE IMPRESE FAMILIARI CHE FACCIANO SVOLGERE LE PRESTAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 70, LETT. B) – GIARDINAGGIO -, D) – MANIFESTAZIONI - E H) – PORTA A PORTA - OPERANO APPLICANDO IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO PREVISTO PER LA GENERALITÀ DEI BUONI
DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA art. 70, comma 1, lettera h) CONSEGNA PORTA A PORTA E VENDITA AMBULANTE DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA COMMITTENTI: privati e aziende per le attività di vendita, distribuzione e promozione (anche mediante volantinaggio) di stampa quotidiana e periodica PRESTATORI: tutti senza limitazioni Interpello Ministero del Lavoro n. 17 del 5 marzo 2009
art. 70, comma 1, lettera h-bis) QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO, COMPRESI GLI ENTI LOCALI, DA PARTE DI PENSIONATI COMMITTENTI: privati, aziende ed enti locali per qualsiasi tipologia di attività in qualsiasi settore produttivo PRESTATORI: percettori di trattamenti pensionistici Interpello Ministero del Lavoro n. 44 del 11 novembre 2011
art. 70, comma 1, lettera h-ter) NEI MANEGGI E NELLE SCUDERIE ATTIVITA’ SVOLTE NEI MANEGGI E NELLE SCUDERIE COMMITTENTI: privati e aziende per le attività legate alla conduzione di maneggi e scuderie PRESTATORI: tutti senza limitazioni
LAVORATORI A TEMPO PARZIALE PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO SI INTENDONO ANCHE LE ATTIVITA’ LAVORATIVE DI NATURA OCCASIONALE RESE NELL’AMBITO DI QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO DA PARTE DI PRESTATORI DI LAVORO, TITOLARI DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE COMMITTENTI: privati e aziende in qualsiasi settore produttivo CON ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE I BUONI LAVORO PRESSO IL DATORE DI LAVORO TITOLARE DEL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE PRESTATORI: tutti senza limitazioni
art. 70, comma 1 bis PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SALARIO O DI SOSTEGNO AL REDDITO (PER GLI ANNI 2009-2010-2011) COMMITTENTI: privati e aziende ed enti locali per qualsiasi tipologia di attività in qualsiasi settore produttivo (con esclusione del datore di lavoro che ha sospeso o licenziato il prestatore) PRESTATORI: percettori di prestazioni quali la cassa integrazione, la mobilità, la disoccupazione ordinaria e la disoccupazione speciale per l'edilizia IN QUESTO CASO il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 euro per anno solare (4.000 euro lordi).
Tabella riepilogativa delle prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui al D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276 Ambito/settore di attività Categorie di prestatori * Committenti Regime Contributivo Lavori domestici (art. 70, comma 1, lett. a) Tutti Privati (Famiglie) Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95 Lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti (art. 70, comma 1, lett. b) Privati Aziende Enti locali Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95 Tutti Insegnamento privato supplementare (art. 70, comma 1, lett. c) Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95 Tutti Privati Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o solidarietà (art. 70. comma 1, lett. d) Privati Aziende Committenti pubblici** Tutti Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95 * il limite economico è di 5.000 € netti nell’anno per prestatore per singolo committente, corrispondenti a 6.660 € lordi per committente ** le P.A. possono ricorrere ai voucher solo per tali tipologie di attività,ivi compresi gli Enti locali segue…
Datori di lavoro agricoli Ambito/settore di attività Categorie di prestatori Committenti Regime Contributivo - giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, nei periodi di vacanza (1) e il sabato e domenica ; studenti universitari regolarmente iscritti in tutti i periodi dell’anno, anche per impiego in scuole e università (art. 70, comma 1 lett. e); - pensionati (art. 70, comma 1 lett. h bis); - soggetti percettori misure di sostegno al reddito (anno 2010 e 2011) (art. 70, comma 1 bis) (2); - lavoratori in part time (anno 2010 e 2011). Qualunque tipologia in tutti i settori produttivi Privati Aziende Enti locali Scuole Università Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95 Giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado; Pensionati; Casalinghe; soggetti percettori misure di sostegno al reddito (anno 2010 e 2011) (art. 70, comma 1 bis) (2); - lavoratori in part time (anno 2010 e 2011) Attività agricole di carattere stagionale – es. vendemmia, raccolta delle olive, etc. (art. 70, comma 1, lett. f) Datori di lavoro agricoli Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95 Datori di lavoro agricoli di cui all’art. 34, comma 6 D.P.R. 633/72 (produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro) Attività agricole di qualunque tipo (art. 70, comma 1, lett. f) Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95 Tutti [1] Vacanze natalizie : periodo intercorrente dal 1° dicembre al 10 gennaio; vacanze pasquali dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo; vacanze estive dal 1° giugno al 30 settembre (Circ. Inps n. 104 del 1 dicembre 2008). (2) In caso di percettori di misure di sostegno al reddito, il limite economico è di 3.000 € complessivi per anno solare, corrispondenti a 4.000 € lordi segue … …
(limite di 10.000 € per anno fiscale)* Ambito/settore di attività Categorie di prestatori Committenti Regime Contributivo - Regime contributivo ed assicurativo ordinario - Regime contributivo ed assicurativo agevolato per studenti con meno di 25 anni, pensionati , percettori di misure di sostegno al reddito, personale in part time, per i quali è prevista l’iscrizione a gestione separata Prestazioni rese nell’ambito di tutti i settori produttivi per attività specifiche (art. 70, comma 1, lett. g) Imprese familiari (art. 230 – bis c.c.) (limite di 10.000 € per anno fiscale)* Tutti Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (art. 70, comma 1, lett. h) Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95 Privati Aziende Tutti Attività svolte nei maneggi e nelle scuderie (art 70, comma 1, lett. h ter) Privati Aziende Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95 Tutti * il limite economico corrisponde ad un importo lordo di 13.330 €
BUONO LAVORO DA € 10 Gestione Separata IL VALORE È COSÌ DISTRIBUITO: 7,50 EURO (75%) È IL COMPENSO NETTO DEL PRESTATORE 1,30 EURO (13%) È LA QUOTA PREVIDENZIALE NELLA GESTIONE SEPARATA 0,70 EURO (7%) È LA QUOTA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. 0,50 EURO (5%) È LA QUOTA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO
VALORE DEL BUONO F.P.L.D. (TELEMATICO) IMPRESA FAMILIARE IL VALORE (10 euro) È COSÌ DISTRIBUITO: 5,80 EURO (58%) È IL COMPENSO NETTO AL PRESTATORE 3,30 EURO (33%) È LA QUOTA PREVIDENZIALE NEL F.P.L.D. 0,40 EURO (4%) È LA QUOTA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. 0,50 EURO (5%) È LA QUOTA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO
LIMITI ECONOMICI PER IL LAVORATORE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA DI NATURA OCCASIONALE ACCESSORIA NON DEVE DARE LUOGO A COMPENSI SUPERIORI A 5.000 EURO NELL’ANNO DA PARTE DI CIASCUN SINGOLO COMMITTENTE Di conseguenza, il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro, corrispondenti a 4.995 euro netti per prestatore
LIMITI ECONOMICI CASSINTEGRATI, LAVORATORI IN MOBILITÀ, TITOLARI DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA E DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE PER L'EDILIZIA IN QUESTO CASO il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 euro per anno solare (4.000 euro lordi) LIMITE INDIVIDUALE PER PRESTATORE PER EVENTUALI COMPENSI SUPERIORI A 3.000 EURO, IL PRESTATORE HA L'OBBLIGO DI PRESENTARE PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALLA SEDE INPS NEL CASO DI PIÙ CONTRATTI DI LAVORO ACCESSORIO STIPULATI NEL CORSO DELL'ANNO E RETRIBUITI SINGOLARMENTE PER MENO DI 3.000 EURO PER ANNO SOLARE, LA COMUNICAZIONE ANDRÀ RESA PRIMA CHE IL COMPENSO DETERMINI IL SUPERAMENTO DEL PREDETTO LIMITE DEI 3.000 EURO SE SOMMATO AGLI ALTRI REDDITI PER LAVORO ACCESSORIO Circolare INPS n. 130/2010
LIMITI ECONOMICI IMPRESA FAMILIARE QUALORA I BUONI LAVORO SONO ACQUISTATI DALL’IMPRESA FAMILIARE, IN ENTRAMBI I CASI SIA CON REGIME PREVIDENZIALE AGEVOLATO ALLA GESTIONE SEPARATA SIA CON REGIME PREVIDENZIALE ORDINARIO AL F.P.L.D., IL LIMITE DI ACQUISTO E’ PARI A 10.000 EURO NETTI PER ANNO FISCALE, CORRISPONDENTI A 13.330 EURO LORDI (LIMITE PER L’IMPRESA FAMILIARE)
VANTAGGI PER IL DATORE DI LAVORO Il datore di lavoro può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL, per eventuali incidenti sul lavoro, senza dover stipulare alcun tipo di contratto. PER IL LAVORATORE Il lavoratore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. E’, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici.
MAGGIORAZIONE SOCIALE ASSEGNO SOCIALE e MAGGIORAZIONE SOCIALE IL COMPENSO DA LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO, PUR ESSENDO FISCALMENTE ESENTE, DEVE ESSERE CONSIDERATO ESCLUSIVAMENTE PER LE PRESTAZIONI PER LE QUALI ASSUMONO RILEVANZA ANCHE I REDDITI ESENTI (ASSEGNO SOCIALE E MAGGIORAZIONE SOCIALE) (msg. INPS n. 008636/2010)
ASSEGNI FAMILIARI L'ART. 2, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 153/88 ISTITUTIVA DELL‘ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE STABILISCE CHE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE CONCORRONO ANCHE I REDDITI ESENTI DA IMPOSTA, E QUELLI SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D' IMPOSTA O A IMPOSTA SOSTITUTIVA, SE SUPERIORI A EURO 1.032,91 TENUTO CONTO CHE I COMPENSI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO RISULTANO, AI SENSI DELL'ART. 72, COMMA 2, D.LGS. 276/2003, ESENTI DA IMPOSIZIONI FISCALI, GLI STESSI DOVRANNO ESSERE SPECIFICATAMENTE INDICATI NELLA DOMANDA DI A.N.F. AL PARI DI QUANTO PREVISTO, PER LE ALTRE FATTISPECIE DI REDDITI ESENTI DA IMPOSTA, DALLA DISCIPLINA VIGENTE DELL'A.N.F. Circolare INPS n. 12/1990 e n. 136/2011
PENSIONE DI INABILITA’ SI PRECISA LA NON COMPATIBILITA’ CON LE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO DI CHI PERCEPISCE PENSIONE DI INABILITA’ POICHE’, QUEST’ULTIMA E’ UNA PRESTAZIONE ECONOMICA IN FAVORE DI LAVORATORI PER I QUALI E’ ACCERTATA L’ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA’ DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA’ LAVORATIVA
LE ATTIVITA' DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO NON DANNO TITOLO A PRESTAZIONI DI: MALATTIA MATERNITA‘ DISOCCUPAZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
LE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO, VERSAMENTI VOLONTARI LE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO, NON ESSENDO RICONDUCIBILI A CONTRATTI DI LAVORO IN QUANTO SVOLTE IN MODO SALTUARIO, SONO COMPATIBILI SIA CON I VERSAMENTI VOLONTARI CHE CON I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI IN ALTRE GESTIONI
STUDENTI EXTRACOMUNITARI IL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO, TITOLARE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO E FORMAZIONE, PUO’ EFFETTUARE NON PIÙ DI 20 ORE SETTIMANALI DI LAVORO, ANCHE CUMULABILI PER 52 SETTIMANE, FINO AD UN MASSIMO DI 1040 ORE ANNUALI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE SUPERIORI È NECESSARIO CONVERTIRE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO Circolare del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2009
LAVORO SVOLTO ALL’ESTERO NEL TERRITORIO NAZIONALE IL RICORSO AL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO DI CUI AL D.LGS. 276/03 E SUCCESSIVE MODIFICHE SI RIFERISCE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE, SVOLTE NEL TERRITORIO NAZIONALE NEL CASO IN CUI TALI ATTIVITÀ SIANO SVOLTE ALL'ESTERO, SARANNO SOTTOPOSTE ALLA NORMATIVA VIGENTE NEL PAESE IN CUI VENGONO SVOLTE
STESSO DATORE DI LAVORO NEL CASO DI STESSO DATORE DI LAVORO, NON È CONSENTITO IL RICORSO AL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO PER IL PROPRIO PERSONALE LICENZIATO O SOSPESO E PERCETTORE DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO CIÒ IN QUANTO LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO E INTEGRATIVE DEL SALARIO SONO CONCESSE A FRONTE DI OGGETTIVE SITUAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE O CRISI AZIENDALI, LA CUI RISOLUZIONE - ANCHE TEMPORANEA - DOVREBBE COMPORTARE LA RIASSUNZIONE DEL PERSONALE SOSPESO E NON L'IMPIEGO DEGLI STESSI LAVORATORI TRAMITE BUONI LAVORO
STESSO DATORE DI LAVORO L'INTENTO DELLA NORMA - PERALTRO SPERIMENTALE - È INFATTI QUELLO DI CONSENTIRE AI LAVORATORI SOSPESI O LICENZIATI DI INTEGRARE IL REDDITO PRESSO ALTRE AZIENDE QUESTA PRECLUSIONE È CONFERMATA ANCHE, PER ESTENSIONE, DA QUANTO PRESCRITTO DALLA LEGGE N. 191/2009 A PROPOSITO DEI LAVORATORI PART-TIME, DI CUI È PREVISTO L'IMPIEGO CON ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I BUONI LAVORO PRESSO IL DATORE DI LAVORO TITOLARE DEL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
LA PROCEDURA TELEMATICA SITO www.inps.it ACQUISTO DEI BUONI LAVORI (VOUCHER) L'ACQUISTO DEI BUONI LAVORO PUÒ AVVENIRE MEDIANTE: LA PROCEDURA TELEMATICA SITO www.inps.it LA PROCEDURA CARTACEA (SEDI INPS) DISTRIBUZIONE VOUCHER TABACCAI DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI DAL 1/12/2011 PRESSO GLI UFFICI POSTALI
DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI IL SERVIZIO DI VENDITA E RISCOSSIONE È ATTIVO: DA LUGLIO 2011 PRESSO GLI SPORTELLI DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO DAL 31 OTTOBRE 2011 PRESSO GLI SPORTELLI DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA I BUONI LAVORO EMESSI DALLE BANCHE ADERENTI SONO PAGABILI E RIMBORSABILI ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL MEDESIMO CIRCUITO BANCARIO
ACQUISTO VOUCHER IL COMMITTENTE ACQUISTA I VOUCHER PRESENTANDO PRESSO LO SPORTELLO BANCARIO IL PROPRIO CODICE FISCALE (TESSERA SANITARIA O TESSERINO DEL CODICE FISCALE) I COMMITTENTI PERSONE GIURIDICHE CHE INTENDONO ACQUISTARE I VOUCHER TRAMITE DELEGATI DEVONO PRESENTARE UNA RICHIESTA ALLA SEDE INPS COMPETENTE (COMPILANDO IL MODULO SC53) CHE PROCEDERÀ ALL’ACQUISIZIONE DELLA DELEGA E ALLA REGISTRAZIONE DELL’ABBINAMENTO TRA IL DELEGATO E IL DELEGANTE A SEGUITO DI CIÒ IL DELEGATO POTRÀ ACQUISTARE I VOUCHER PER CONTO DEL DELEGANTE PRESSO GLI SPORTELLI BANCARI COMPILANDO IL MODULO “SC53” È POSSIBILE ANCHE CHIEDERE UNA DELEGA DA PARTE DI UN COMMITTENTE PERSONA FISICA (TITOLARE, AD ESEMPIO, DI UNA IMPRESA INDIVIDUALE) PER UNA PERSONA FISICA SC53_Delega_lav_occ.pdf
ACQUISTO VOUCHER BANCHE POPOLARI PER L'ACQUISTO DEI VOUCHER È DOVUTA UNA COMMISSIONE DI 1 EURO DA VERSARE ALLO SPORTELLO BANCARIO I BUONI LAVORO SONO DISPONIBILI CON IL VALORE DI 10 EURO O IN FORMATO “MULTIPLO“ FINO AD UN VALORE DI 500 EURO E' POSSIBILE ACQUISTARE IN UNA SOLA OPERAZIONE FINO A 5.000 EURO DI BUONI LAVORO
DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI PRIMA DELL'INIZIO DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO IL COMMITTENTE, OVVERO IL DELEGATO, DEVE COMUNICARE ALL’INPS: • IL PROPRIO CODICE FISCALE (RIPORTATO SUL VOUCHER BUONO LAVORO) • LA TIPOLOGIA DI COMMITTENTE • LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ • I DATI DEL PRESTATORE (NOME, COGNOME, CODICE FISCALE) • IL LUOGO DI LAVORO • LA DATA D'INIZIO E FINE DELLA PRESTAZIONE
DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI
DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI TALE COMUNICAZIONE VALE AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO PRESTAZIONE ALL'I.N.A.I.L. LA COMUNICAZIONE DI INIZIO PRESTAZIONE A FINI ASSICURATIVI ALL’I.N.A.I.L. O ALL’I.N.P.S. COSTITUISCE LA CONDIZIONE PER UN UTILIZZO CORRETTO DEL SISTEMA DEI BUONI LAVORO, CHE - DATA LA SUA NATURA - NON RICHIEDE LA STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO, A TUTELA DEL PRESTATORE LA MANCATA COMUNICAZIONE ALL’I.N.P.S./I.N.A.I.L. PREVEDE L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CIVILI E DELLA “MAXISANZIONE”, DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, LETT. A), DELLA LEGGE N. 183/2010 “COLLEGATO LAVORO”, COME INDICATO NELLA CIRC. DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 38/2010 E NELLA CIRC. INPS N. 157/2010
DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI CON RIFERIMENTO ALLA DURATA DELLA PRESTAZIONE, DEVONO ESSERE INDICATI I GIORNI DI EFFETTIVA PRESTAZIONE E NON L'ARCO TEMPORALE IN CUI LE PRESTAZIONI SI COLLOCANO IN PARTICOLARE IL COMMITTENTE DEVE EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE DI INIZIO PRESTAZIONE ALL’INPS, TENENDO PRESENTE CHE: • LE PRESTAZIONI SVOLTE DALLO STESSO PRESTATORE, VANNO INSERITE SENZA SOVRAPPOSIZIONE DI PERIODI • LE PRESTAZIONI DEVONO ESSERE COMUNICATE IN ORDINE CRONOLOGICO, SULLA BASE DELLA DATA DI FINE PRESTAZIONE SIA NEL CASO FACCIANO RIFERIMENTO AD UN UNICO PRESTATORE, SIA NEL CASO IN CUI I PRESTATORI COINVOLTI SIANO PIÙ D’UNO
DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI I COMMITTENTI ED I PRESTATORI PER TUTTE LE COMUNICAZIONI CON L'INPS POSSONO: • TELEFONARE AL CONTACT CENTER INPS AL NUMERO 803164 • COLLEGARSI AL SITO www.inps.it ALLA SEZIONE COME FARE PER: UTILIZZARE I BUONI LAVORO • RECARSI PRESSO LE SEDI DELL’INPS
DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI ORARI INPS DI SONDRIO: Lunedì – martedì – giovedì - venerdì dalle 9.00 alle 12.30 Mercoledì orario continuato dalle 9.00 alle 15.00 Indirizzo e-mail: soggettocontribuente.sondrio@inps.it lavorooccasionale.lombardia@inps.it
DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI QUALORA IL COMMITTENTE UTILIZZI IL CANALE INTERNET, COLLEGANDOSI AL SITO www.inps.it, PER ACCEDERE AL SERVIZIO DEVE INDICARE QUALE CODICE ACCESSO IL PROPRIO CODICE FISCALE E COME PASSWORD IL CODICE DI CONTROLLO INDICATO SULLA MATRICE DEI BUONI LAVORO ACQUISTATI QUALORA SIA IL PRESTATORE AD UTILIZZARE IL CANALE INTERNET COLLEGANDOSI AL SITO www.inps.it, PER ACCEDERE DEVE INDICARE QUALE CODICE ACCESSO IL PROPRIO CODICE FISCALE E COME PASSWORD IL NUMERO DI UNO DEI BUONI LAVORO RICEVUTI DAL COMMITTENTE A FINE ATTIVITÀ
COMMITTENTE
PRESTATORE
DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI IL COMMITTENTE PUÒ COMUNICARE ALL'INPS ANCHE EVENTUALI ANNULLAMENTI O VARIAZIONI DELLA PRESTAZIONE RELATIVAMENTE AI PRESTATORI, AL PERIODO DI INIZIO O FINE PRESTAZIONE O AL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LE RETTIFICHE POSSONO ESSERE COMUNICATE COME SEGUE: LA MODIFICA/ANNULLAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATA PRIMA DEL GIORNO COMUNICATO QUALE INIZIO PRESTAZIONE, TRAMITE SITO INPS, TRAMITE CONTACT CENTER O PRESSO UNA SEDE INPS LA MODIFICA/ANNULLAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATA IL GIORNO IN CUI AVREBBE DOVUTO INIZIARE LA PRESTAZIONE TRAMITE CONTACT CENTER O PRESSO UNA SEDE INPS LA MODIFICA/ANNULLAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATA UN GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI AVREBBE DOVUTO INIZIARE LA PRESTAZIONE ESCLUSIVAMENTE PRESSO UNA SEDE INPS
DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI I CONTATTI CON L'INPS CONSENTONO ANCHE DI VERIFICARE: • LA REGISTRAZIONE DEI PROPRI DATI DA PARTE SIA DEL COMMITTENTE SIA DEL PRESTATORE • IL NUMERO DI BUONI LAVORO A DISPOSIZIONE (SE COMMITTENTE) OPPURE DA INCASSARE (SE PRESTATORE) • LE PRESTAZIONI IN CORSO SIA COME COMMITTENTE CHE COME PRESTATORE
DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI I BUONI LAVORO SONO RISCUOTIBILI PRESSO GLI SPORTELLI DELLE BANCHE ABILITATE DOPO 24 ORE DAL TERMINE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE E' POSSIBILE RISCUOTERE I BUONI LAVORO ENTRO UN ANNO DAL GIORNO DELL'EMISSIONE IL PRESTATORE PER RISCUOTERE DEVE PRESENTARSI CON IL PROPRIO CODICE FISCALE (TESSERA SANITARIA O TESSERINO DEL CODICE FISCALE) ED UN DOCUMENTO VALIDO DI RICONOSCIMENTO
DISTRIBUZIONE VOUCHER BANCHE POPOLARI RIMBORSO BUONI LAVORO IL COMMITTENTE PUÒ CHIEDERE IL RIMBORSO DEI BUONI LAVORO ACQUISTATI PRESSO GLI SPORTELLI BANCARI E NON UTILIZZATI PRESSO TUTTE LE BANCHE ABILITATE FURTO O SMARRIMENTO DEI BUONI LAVORO IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO DEI BUONI LAVORO, È NECESSARIO CHE IL COMMITTENTE O IL PRESTATORE EFFETTUINO DENUNCIA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI LA DENUNCIA DEVE ESSERE PRESENTATA PRESSO LE SEDI INPS CHE PROVVEDONO A STAMPARE “DUPLICATI” DEI BUONI LAVORO RISCUOTIBILI PRESSO GLI SPORTELLI DELLE BANCHE ABILITATE
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PRESTATORE