Bioetica: Disciplina che studia i problemi etici individuali e sociali connessi con l’applicazione delle più recenti scoperte biologiche e mediche estensione.

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Bioetica: Disciplina che studia i problemi etici individuali e sociali connessi con l’applicazione delle più recenti scoperte biologiche e mediche estensione dell’esistenza umana definizione di uomo (embrione, anencefalo…) limiti di ammissibilità all’aborto tecnologie riproduttive ingegneria genetica gestione delle risorse scarse (trapianti, scelta nella offerta di servizi sanitari)

Disposizioni giuridiche in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti

Il percorso evolutivo La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (art.32Cost.) Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (art.32 Cost. secondo comma) Istituzione del Ssn con finalità di tutela della salute attraverso la struttura pubblica (L.833/1978)

Atti di disposizione del proprio corpo art.5 c.c. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (es.donazione ghiandole sessuali, omicidio del consenziente) o all’ordine pubblico o al buon costume

Consenso dell’avente diritto art.50 c.p. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne Ammesso: trapianto di rene interruzione di gravidanza rettificazione del sesso Escluso: omicidio del consenziente altre tipologie di trapianto

Reato: cause di giustificazione o cause di antigiuridicità Consenso dell’avente diritto art.50 c.p. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere art.51 c.p. Difesa legittima 52 c.p. caso fortuito o forza maggiore art.45 c.p. costringimento fisico 46 c.p.

Disciplina antecedente la legge 1 aprile 1999, n.91 ammessi solo riscontri autoptici (Reg.P.M. 1942) Trapianti con l’uso di parti di cadavere n.235/1957: solo bulbo e cornea, previa autorizzazione del donante trascorse 24 ore dal decesso In seguito lecito l’uso di: ossa, muscoli, tendini, vasi sanguigni

Trapianto di rene da vivente legge 26 giugno 1967,n.458 Trapianto terapeutico ammesso ex art.50 c.p. seppur in deroga all’art.5 c.c.perché cagiona una invalidità permanente

Legge n.644/1975 Prelievo da cadavere Ammesso il prelievo di tutte le parti del corpo ad esclusione di: encefalo ghiandole della sfera genitale e della procreazione

Legge n.644/1975 Prelievo da cadavere Consentito qualora l’estinto: non abbia disposto contrariamente in vita, in maniera non equivoca e per iscritto opposizione del coniuge non separato ‘’ figli maggiorenni ‘’ genitori Consenso escluso se prevista autopsia

Principi seguiti dal legislatore: Norme nel rispetto della pietà dei defunti assunto secondo il quale il cadavere è oggetto di un diritto di proprietà del soggetto stesso o dei suoi familiari quindi sempre richiesta l’autorizzazione di questi ultimi Tuttavia parte della dottrina nega: non è applicabile art.5 c.c. alla donazione da cadavere perché non c’è esatta coincidenza fra disposizione del proprio corpo e disposizione del proprio cadavere

Il consenso negli altri Paesi USA: generalmente richiesto al momento del rilascio della patente 16 anni G.B.:donor card rilasciata ad ogni cittadino E.U. e USA coinvolgimento dei familiari Spagna: L. n.30/1979 consenso presunto-modificata 1980 Real decreto ‘l’opposizione può essere manifestata con ogni mezzo senza alcuna formalità’ =Francia Belgio: consenso presunto e iscrizione al registro, ma non più applicata

Il consenso negli altri Paesi Austria: esistenza di una L.donazione del proprio corpo per studi istipatologici- non necessita di consenso I° posto per donazioni Ungheria: senza consenso, ma minori risultati Paesi scandinavi: consenso presunto, L. poi modificata Germania e Danimarca: : consenso espresso dai familiari

Leggi anteriori Problema: duplice modalità di accertamento della morte Il criterio cardiaco il criterio cerebrale DIFFERENTE GESTIONE DEL PAZIENTE DONATORE E NON-DONATORE

definizione Cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo per la durata di 6 ore

‘Cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo’ Legge n.578/1993 Norme per l’accertamento e la certificazione di morte Decreto n.582/1994 Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte Unica definizione ‘Cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo’

Trapianto di rene da vivente (L. n. 458/1967) e parte di fegato (L. n Art.5 c.c. atti di disposizione del proprio corpo in equilibrio fra la salvaguardia della integrità funzionale della persona finalità solidaristiche della donazione

Consenso nella donazione da vivente Tutela di interessi contrapposti: interesse del ricevente che necessita di trapianto tutela del donatore che non trae benefici, ma anzi subisce una menomazione permanente Ammessa fra consanguinei in mancanza di congiunti estranei (rischio di commercializzazione o di pressione psicologica)

Gratuità dell’atto Indispensabilità del consenso previa: Verifica del magistrato attraverso un collegio medico che attesti: la capacità di agire del donatore consenso libero e spontaneo consenso informato limiti della terapia e conseguenze

Legge 1 aprile 1999, n.91 Introduzione del ‘silenzio-assenso informato’ o ‘silenzio assenso presunto’ istituzione di una struttura nazionale di coordinamento per i trapianti differenziazione dei medici che procedono al prelievo da quelli che provvedono al trapianto anonimato- riservatezza nominativi donante/ricevente (debiti di riconoscenza nella logica di scambio e non di solidarietà) il consenso del ricevente richiesto ex art.5 c.c., ma anche a fini terapeutici)

Ruolo della famiglia Prima della legge 91/99 era consentita l’opposizione al prelievo da parte dei congiunti minore un genitore contrario oggi maggiore tutela della opinione di ognuno espressa in vita finalità della legge incrementare le donazioni

Esclusi dalla donazione Incapaci di agire minori affidati o ricoverati presso istituti pubblici o privati mancanza del libero consenso evitare situazioni di abuso

Divieto La legge vieta il commercio di organi che devono essere ceduti solo a titolo gratuito, con il conseguente divieto di esportare verso stati che ne consentano il commercio (art.19 L.) nullità del contratto per illiceità della causa e dell’oggetto se commerciati organi non ammessi alla donazione

Attualmente in attesa dell’istituzione del sistema informativo dei trapianti Applicata l.644/1975 donazione salvo che il soggetto non abbia ‘esplicitamente negato il consenso’ dichiarato dai parenti opposizione scritta dei soggetti legittimati opposizione non accettata se presente una documentazione contraria del donante PARENTI GARANTI DELLA VOLONTA’ DEL DONANTE

Consenso al trapianto da cadavere Manifestazione di volontà richiesta ai cittadini attraverso la compilazione della tessera ad hoc da consegnare alla usl tessera sanitaria magnetica sistema informativo sanitario nazionale in caso di mancata manifestazione del consenso si considera implicito l’assenso è sempre ammesso modificare la propria opinione notificando alla usl la nuova volontà

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