Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013 DIRITTO TRIBUTARIO L’accertamento: poteri degli Uffici finanziari e metodi di determinazione dell’imponibile Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
L’accertamento (DPR n. 600/1973) ha lo scopo di: determinare quanto dovuto dal contribuente a titolo d’imposta e controllare se il contribuente ha adempiuto ai propri obblighi dichiarativi potestà accertativa avviso d’accertamento Atto dell’Amministrazione finanziaria ad effetti determinativi a contenuto variabile a seconda la disciplina dei vari tipi di imposte Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
art. 32 - Poteri degli uffici 1) eseguire accessi, ispezioni e verifiche 2) invitare i contribuenti a: (i) comparire di persona per fornire: - dati rilevanti ai fini dell’accertamento, anche - notizie riferite ad operazioni bancarie (ii) esibire o trasmettere atti e documenti: - di natura contabile (bilanci, rendiconti, registri…); - rilevanti ai fini dell’accertamento 3) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie specifiche rilevanti ai fini dell’accertamento Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
art. 32 - Poteri degli uffici (continua) 4) richiedere alle P.A., alle società di assicurazione e agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie relative a: specifico contribuente; categorie di contribuenti 5) richiedere copie o estratti di atti e documenti depositati presso pubblici registri 6) richiedere al contribuente accertato una dichiarazione contenente: natura dei rapporti intrattenuti con istituti numero finanziari e di credito italiani o esteri - estremi identificativi Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
art. 32 - Poteri degli uffici (continua) 7) richiedere ad istituti finanziari e di credito copia dei conti del contribuente, compresi i rapporti connessi e le garanzie prestate a terzi, previa autorizzazione: per l’Agenzia delle Entrate Direttore DRE; per la G.d.F Comandante Regionale G.d.F. 8) richiedere ai soggetti obbligati alle scritture contabili: dati relativi ad attività svolte, in certo periodo, notizie a favore di altri soggetti, nominativamente documenti indicati 9) invitare qualsiasi soggetto a esibire/produrre atti e documenti relativi a specifici rapporti intrattenuti con il contribuente accertato e fornire i relativi chiarimenti Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
art. 32 - Poteri degli uffici (continua) 10) richiedere agli amm.tori di condominio dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale Ogni richiesta o invito prevista dall’art. 32 deve essere ritualmente notificata al contribuente Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
art. 32 – Limiti ai poteri degli uffici I poteri di cui all’art. 32 devono essere esercitati nel rispetto di: art. 12, Statuto del contribuente (legge n. 212/2000): modalità di svolgimento; dir. di informazione e assistenza di un professionista luogo di esame dei documenti amm.vi e contabili redazione del pv delle op. di verifica limite temporale alla permanenza dei verificatori Garante del contribuente spatium deliberandi di 60 gg per osservazioni e richieste art. 6 Statuto del contribuente - al contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti o notizie già in possesso dell’A.F. o di altre P.A. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
art. 32 – Limiti ai poteri degli uffici (continua) Cause di inutilizzabilità: art. 32, co. 4: dati, notizie e documenti non trasmessi all’Ufficio in seguito a specifica richiesta non sono utilizzabili a favore del contribuente in sede amm.va e contenziosa L’Ufficio deve informare di ciò il contribuente contestualmente alla richiesta Nel processo, l’inutilizzabilità non opera se il soggetto deposita contestualmente al ricorso quanto non ha potuto produrre a suo tempo per causa non imputabile (art. 32, co. 5) Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
art. 32 – Poteri degli uffici: indagini bancarie Risultati acquisiti nel corso di indagini bancarie (art. 32, co. 1, n. 2) SE IL CONTRIBUENTE che ne ha già tenuto conto in dichiarazione; oppure che non rilevano a tal fine (es. redditi esenti) dimostra non dimostra non possono essere posti a base della rettifica sono posti a base della rettifica Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
art. 33 – Accessi, ispezioni e verifiche I funzionari dell’Agenzia delle Entrate possono, previa autorizzazione: (1° comma): disporre l’accesso presso i locali di P.A., società di assicurazione e intermediari finanziari per: ottenere le informazioni richieste ai sensi dell’art. 32, co. 2, n. 7; ovvero per verificarne la completezza o l’esattezza (2° comma): la GdF coopera con l’Ufficio per l’acquisizione dei dati utili all’accertamento. Inoltre, previa autorizzazione del giudice, anche in deroga alle relative disposizioni del c.p.p., può utilizzare e trasmettere all’Agenzia dati, documenti e notizie acquisiti, anche indirettamente, nell’esercizio dei poteri di p.g. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
art. 37 – Controllo delle dichiarazioni L’Agenzia delle Entrate procede, sulla base di criteri selettivi fissati dal Ministero delle Finanze: al controllo e alla rettifica, con le modalità previste dagli artt. 38, 39, 40 del DPR n. 600/73, delle dichiarazioni presentate dai contribuenti all’accertamento d’ufficio nei confronti di coloro che hanno omesso di presentare la dichiarazione (art. 41) Il controllo e la rettifica può riguardare i redditi di: art. 38 Persone fisiche art. 39 P.f. determinati in base a scritture contabili art. 40 Persone giuridiche Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
art. 37-bis: Disposizioni antielusive Gli atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro: (a) privi di valide ragioni economiche; (b) diretti ad aggirare divieti od obblighi posti dalle norme tributarie (c) volti a ottenere indebite riduzioni o rimborsi d’imposta sono inopponibili all’A.F. I vantaggi fiscali sono disconosciuti previa richiesta di chiarimenti al contribuente da fornirsi entro 60 gg co. 4 a pena di nullità co. 5 con avviso di acc.to specificamente motivato in relazione alle giustificazioni addotte dal contribuente La norma può essere disapplicata tramite interpello disapplicativo (co. 8), dimostrando che nella specie non possono verificarsi effetti elusivi Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
Le tipologie di accertamento in rettifica: unicità e globalità dell’atto parziale (art. 41-bis) integrativo (art. 43, co. 3); d’ufficio (art. 41) Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
art. 38 – Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. Ufficio competente Agenzia delle Entrate Oggetto della rettifica Dichiarazioni presentate da p.f. La rettifica comporta la (ri)determinazione, da parte dell’Ufficio, dell’imponibile complessivo dichiarato dal contribuente. La ricostruzione dell’imponibile può avvenire attraverso due differenti modalità: Metodo cd “analitico” (art. 38, co. 1-2) Metodo cd. “sintetico” e “redditometro” (art. 38, co. 4, nella formulazione anteriore al D.L. n. 78/2010) Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013 Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. Metodo analitico Metodo analitico La determinazione dell’imponibile avviene tramite sommatoria dei redditi analiticamente riferibili a ciascuna categoria reddituale, in base all’art. 1, co. 2 Tuir. Presupposti (art. 38, co. 1) reddito complessivo dichiarato inferiore a quello effettivo non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni o le detrazioni indicate in dichiarazione L’accertamento basato sul metodo analitico (art. 38, co. 2): presuppone la conoscenza da parte dell’Ufficio delle singole fonti di reddito occultato o erroneamente indicato in dichiarazione dal contribuente, così da poter integrare in modo specifico, “mirato”, la dichiarazione; applicabile alle ipotesi di “rettifica della dichiarazione” (art. 38) e di “accertamento ufficioso” (art. 41) Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
Metodo analitico (continua) Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. Metodo analitico (continua) L’Ufficio deve, come regola generale, procedere all’accertamento con il metodo analitico. L’art. 38, co. 2, prevede infatti che “la rettifica deve essere fatta con unico atto (…) ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie dell’art. 6…” del Tuir. Quando l’Ufficio procede ad accertamento con il metodo analitico, l’incompletezza, falsità e inesattezza dei dati può essere desunta (art. 38, co. 3): dalla dichiarazione stessa o dal confronto con precedenti dichiarazioni da dati e notizie comunque raccolte dall’Ufficio, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) (presunzioni cd qualificate) Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013 Le presunzioni Cosa sono le presunzioni? Le presunzioni sono “…le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato” (art. 2727 c.c.) Sono le “conseguenze che la legge trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto”. Dispensano dal provare i fatti di causa. a) Presunzioni legali: assolute (o iuris et de iure) NO prova contraria relative (o iuris tantum) SI prova contraria Sono le “conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto” e sono ammissibili solo se gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) b) Presunzioni semplici Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
Metodo sintetico (ante D.L. n. 78/2010) Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. Metodo sintetico (ante D.L. n. 78/2010) In questo caso la determinazione dell’imponibile avviene prescindendo dall’individuazione della specifica fonte produttiva e ricostruendo direttamente il reddito complessivo netto (art. 38, co. 4, +) in base alla valenza “induttiva di elementi e circostanze di fatto certi” (di solito una capacità di spesa) Metodo sintetico Presupposti (ante riforma) reddito complessivo dichiarato si discosta da quello effettivo: - per almeno un quarto - per due o più periodi d’imposta Quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti dell’Ufficio disposti ai sensi dell’art. 32, co. 1, nn. 2 (comparizione personale), 3 (esibizione atti e documenti), 4 (invito di questionari) Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
Metodo sintetico (continua) Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. Metodo sintetico (continua) L’accertamento basato sul metodo sintetico ex art. 38, co. 4 (nella formulazione anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 78/2010): si basava sul presupposto che il sostenimento di un spesa costituisse, fino a prova contraria, sintomo dell’esistenza di un reddito che aveva consentito il sostenimento di tale spesa. questo indipendentemente dal fatto che quella spesa fosse determinata dalla disponibilità di beni da parte del contribuente (uso di autoveicoli, imbarcazioni, etc..) ovvero fosse destinata ad incrementare in maniera durevole il suo patrimonio (acquisto di terreni, case, titoli di Stato, etc..) Il contribuente era comunque ammesso a provare (art. 38, co. 6) che il maggior reddito accertato fosse costituito, in tutto o in parte, da: redditi esenti (o assoggettati a ritenuta alla fonte); smobilizzi patrimoniali Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
Metodo sintetico (continua) Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. Metodo sintetico (continua) Come si notava in precedenza, la determinazione sintetica dell’imponibile avviene sostanzialmente sulla base di una capacità di spesa, che può essere distinta in capacità di spesa per utilizzo o mantenimento di beni (es. auto, case, etc) ed una capacità di spesa per incrementi patrimoniali. La rettifica sintetica poteva dunque essere basata: sul contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto certi espressivi di una capacità di spesa per utilizzo o mantenimento di beni cd redditometro fatti-indice di capacità di spesa spese per incrementi patrimoniali Come nel metodo analitico, la prova degli elementi fondanti la rettifica poteva basarsi su presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013 Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. Il “nuovo” art. 38, D.P.R. n. 600/73 I commi da 4 a 8 dell’art. 38, D.P.R. n. 600/73, così come sin qui illustrati, sono stati significativamente modificati dall’art. 22 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. A seguito di tale novella legislativa, il “nuovo” testo dell’art. 38 risulta del seguente tenore: Comma 4 – “L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
Il “nuovo” art. 38, D.P.R. n. 600/73 (segue) Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. Il “nuovo” art. 38, D.P.R. n. 600/73 (segue) Comma 5 – “La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma”. Comma 6 – “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
Il “nuovo” art. 38, D.P.R. n. 600/73 (segue) Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. Il “nuovo” art. 38, D.P.R. n. 600/73 (segue) Comma 7 – “L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 218/1997”. Comma 8 – “Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall‘art. 10 del Tuir; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge”. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
Il “nuovo” art. 38, D.P.R. n. 600/73 (segue) Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. Il “nuovo” art. 38, D.P.R. n. 600/73 (segue) Il novellato art. 38, commi da 4 a 8, D.P.R. n. 600/73: prevede l’obbligatorietà del contraddittorio intraprocedimentale (preventivo) con il contribuente e obbliga altresì l’Ufficio ad iniziare, successivamente, la procedura di accertamento con adesione; prevede la determinazione sintetica del reddito in base a spese sostenute nel corso del periodo d’imposta (anche spese per incrementi patrimoniali, che non si ritengono quindi più effettuate - come in precedenza previsto - nell’anno di sostenimento e nei quattro precedenti, ma solo nell’anno di effettivo sostenimento) non prevede più l’applicazione del metodo sintetico nelle ipotesi in precedenza disciplinate dal comma 5 del medesimo art. 38 (i.e. mancata o incompleta risposta agli inviti dell’Ufficio ex art. 32, n. 2), 3) e 4), D.P.R. n. 600/73); si applica ad accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data del 31 maggio 2010 (entrata in vigore del D.L. n. 78/2010) e, quindi, a partire dal periodo d’imposta 2009 Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013 art. 39 – Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. basato sulle scritture contabili Ufficio competente Agenzia delle Entrate Dichiarazioni presentate da p.f. per redditi: d’impresa (anche imprese minori) di lavoro autonomo Oggetto della rettifica La rettifica dell’imponibile esposto in dichiarazione può avvenire attraverso differenti modalità: a) Metodo analitico-contabile b) Metodo induttivo (o extracontabile o, ancora, sintetico) Esiste poi un terzo metodo definito analitico-induttivo (o misto) Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
Metodo analitico-contabile Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. in base alle scritture contabili Metodo analitico-contabile Metodo analitico-contabile La rettifica è basata sulle scritture contabili, le cui risultanze possono essere smentite solo in base a prove dirette L’accertamento basato sul metodo analitico-contabile (art. 39, co. 1) è applicabile in solo in quattro ipotesi: divergenza tra elementi riportati in dichiarazione e quelli emergenti dal bilancio inesatta applicazione delle disposizioni che regolano la determinazione del reddito d’impresa (es. deduzione di spese non inerenti) Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
Metodo analitico-contabile (continua) Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. in base alle scritture contabili Metodo analitico-contabile (continua) laddove l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione risulti in modo certo e diretto da: - verbali e questionari; - atti, documenti e registri esibiti dal contribuente - dichiarazioni di altri soggetti; - verbali relativi ad ispezioni eseguite su altri soggetti; - altri atti e documenti in possesso dell’Ufficio laddove l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione risulti dall’ispezione delle scritture contabili o dalla verifica della rispondenza di queste ai documenti relativi all’impresa. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
Metodo analitico-induttivo Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. in base alle scritture contabili Metodo analitico-induttivo In quest’ultimo caso (art. 39, co. 1, lett. d) - e solo in quest’ultimo -l’esistenza di attività non dichiarate e l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche in base a presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti Nel caso sub lett. d), dunque, la rettifica può essere basata anche su prove presuntive metodo analitico-induttivo La rettifica complessiva avviene sulla base delle scritture contabili, ma i singoli elementi attivi e passivi possono essere ricostruiti induttivamente, laddove risulti provati in altro modo Metodo analitico-induttivo Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
Metodo analitico-induttivo (continua) Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. in base alle scritture contabili Metodo analitico-induttivo (continua) L’art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993 (conv. in legge n. 427/1993) ha esteso il campo di applicazione del metodo analitico-induttivo, prevedendo che questi accertamenti possano essere fondati anche su “gravi incongruenze” tra: ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore. In questo caso, però, la rettifica non riguarda singole componenti reddituali, bensì il reddito complessivo dichiarato dal contribuente Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
Metodo induttivo (extracontabile) Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. in base alle scritture contabili Metodo induttivo (extracontabile) Il reddito viene determinato globalmente in via indiziaria, prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili Metodo induttivo L’accertamento basato sul metodo induttivo è applicabile in solo nei casi tassativamente previsti dalla legge (art. 39, co. 2), e precisamente quando: lett. a): reddito d’impresa non è stato indicato in dichiarazione lett. c): dal verbale d’ispezione risultino omesse, sottratte ad ispezione o mancanti per causa di forza maggiore le scritture contabili lett. d): le omissioni o le false o inesatte indicazioni ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili siano così gravi, numerose e ripetute da ritenere complessivamente inattendibili le scritture contabili per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
Metodo induttivo (continua) Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. in base alle scritture contabili Metodo induttivo (continua) lett. d-bis): il contribuente non ha dato seguito agli inviti dell’Ufficio a esibire/trasmettere documenti o a restituire i questionari lett. d-ter): mancata/infedele presentazione dei modelli per la comunica- zione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore Ricorrendo uno o più dei predetti presupposti l’Ufficio può procedere alla rideterminazione del reddito del contribuente… prescindendo, in tutto o in parte, dalle risultanze di bilancio e delle scritture contabili; utilizzando presunzioni semplici non qualificate, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; utilizzare dati e notizie comunque raccolti Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
art. 40 – Rettifica delle dichiarazioni delle p.g. Ufficio competente Agenzia delle Entrate Dichiarazioni presentate da: soggetti passivi Ires società di persone Oggetto della rettifica Soggetti Ires, s.n.c., s.a.s. ed equiparate: Si applica l’art. 39, tenendo presenti le disposizioni del Tuir sui redditi fondiari Condizioni base S.s., società o associazioni equiparate: Si applica l’art. 38 Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
art. 40 – Rettifica delle dichiarazioni delle p.g. (continua) Modalità di rettifica Soggetti Ires Per tali soggetti la rettifica si esegue con: - un unico atto ai fini Ires e Irap riferimento unitario al reddito complessivo imponibile tenendo però distinti i redditi fondiari Società e associazioni ex art. 5 Tuir Per tali soggetti la rettifica si esegue con un unico atto: ai fini Irap dovuta dalle società stesse e ai fini Irpef/Irpeg dovute dai singoli soci o associati Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
art. 41 – Accertamento d’Ufficio Ufficio competente Agenzia delle Entrate Dichiarazioni dei redditi: omesse (non presentate) nulle Oggetto della rettifica Determinazione sintetica del reddito complessivo del soggetto La rettifica può essere basata su dati e notizie comunque raccolte, con facoltà di: avvalersi di presunzioni semplici non qualificate prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze della dichiarazione (se presentata) o delle scritture contabili (anche se regolarmente tenute) Modalità di rettifica I redditi fondiari sono comunque determinati su base catastale Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
art. 41-bis – Accertamento parziale Ufficio competente Agenzia delle Entrate Oggetto della rettifica Qualsiasi dichiarazione dei redditi L’accertamento parziale costituisce una deroga al principio di unicità e globalità dell’accertamento perchè non preclude l’ulteriore azione impositiva. Consente all’Ufficio di procedere all’accertamento di singoli elementi della fattispecie tributaria, laddove sia venuto a conoscenza di dati o notizie che ne consentano una autonoma determinazione. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
art. 41-bis – Accertamento parziale (continua) Segnalazioni effettuate da: Dir. Centrale accertamento DRE o Agenzie fiscali G.d.F. P.A. ed altri enti pubblici Presupposti della rettifica Dati in possesso dell’Anagrafe Tributaria Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice: accertamento di un reddito non dichiarato accertamento di un maggior reddito parzialmente dichiarato disconoscimento di deduzioni, esenzioni o agevolazioni in tutto o in parte non spettanti Effetti della rettifica Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
art. 42 – Avviso di accertamento Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dall’Ufficio o da un delegato autorizzato, sono portati a conoscenza del contribuente tramite notifica Comunicazione al contribuente (art. 42, co. 1) Indicazione: - dell’imponibile accertato - delle aliquote applicate e delle imposte liquidate Motivazione relativa a: - presupposti di fatto e ragioni giuridiche - singoli redditi delle varie categorie reddituali - circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici 3) Allegazione dei documenti richiamati o riproduzione del loro contenuto essenziale Elementi dell’avviso di accertamento (art. 42, co. 2) Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
art. 42 – Avviso di accertamento - termini Non reca: a) la sottoscrizione; b) l’indicazione e la motivazione; e se c) ad esso non sono allegati i documenti richiamati nella parte motiva dell’atto L’avviso è nullo se… (art. 42, co. 3) Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro… Dichiarazioni regolarmente presentate: 31 dicembre del quarto anno successivo Termini per l’accertamento 2) Dichiarazioni omesse o nulle: 31 dicembre del quinto anno successivo (art. 43) Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013
art. 42 – Avviso di accertamento – termini (segue) Tuttavia, in caso di violazioni di norme tributarie che comportano l’obbligo di denuncia penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, i termini di accertamento previsti dai primi due commi dell’art. 43 sono raddoppiati “…relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione” (art. 43, co. 3, D.P.R. n. 600/73) Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013