Il Presidente della Repubblica Giancarlo Rando - a.a. 2009-2010
Requisiti (art. 84 Cost.) Presidente della Repubblica la cittadinanza italiana l’età il pieno godimento dei diritti civili e politici
Incompatibilità (art. 84, c. 2, Cost.) Presidente della Repubblica Incompatibilità (art. 84, c. 2, Cost.) L’ufficio di presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica
Elezione (art. 83 Cost.) Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune (primo comma) integrato rimane in carica per sette anni (art. 85, 1 c., Cost.) l’elezione ha luogo per scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’assemblea (dopo il terzo scrutinio basta la maggioranza assoluta) (terzo comma)
Giuramento (art. 91 Cost.) Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Supplenza (art. 86 Cost.) Presidente della Repubblica Le funzioni del Presidente della Repubblica in ogni caso che egli non possa adempierle sono esercitate dal Presidente del Senato L’impedimento può essere temporaneo permanente malattia che importi guarigione a breve termine viaggio all’estero sospensione dalla carica comminata dalla Corte cost. in pendenza di giudizio per alto tradimento o attentato alla Costituzione infermità che si protragga in modo irreversibile perdita del godimento dei diritti civili e politici decadenza dalla carica a seguito di sentenza della Corte cost. per alto tradimento o attentato alla Costituzione
Cessazione della carica Presidente della Repubblica Cessazione della carica morte fine del mandato dimissioni impedimento permanente destituzione
Responsabilità Presidente della Repubblica Non è responsabile in generale per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, salvo casi particolari stabiliti dalla Costituzione Art. 89 Cost. Art. 90 Cost.
Gli atti del PdR Presidente della Repubblica Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi Atti sostanzialmente complessi
I poteri del PdR (artt. 87 e 88 Cost.) Presidente della Repubblica I poteri del PdR (artt. 87 e 88 Cost.) come rappresentante dell’unità nazionale come garante della Costituzione nei confronti del: - potere legislativo - potere esecutivo - potere giudiziario - popolo (e corpo elettorale)
Il PdR come rappresentante dell’unità nazionale: Presidente della Repubblica Il PdR come rappresentante dell’unità nazionale: nomina i cinque senatori a vita (art. 59, 2 c., Cost.) rappresenta lo Stato (art. 87, 1 c., Cost.) può concedere la grazia e commutare le pene (art. 87, 11 c., Cost.)
Presidente della Repubblica Il PdR come garante della Costituzione nei confronti del potere legislativo: indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione (art. 87, 3 c., Cost.) può convocare in via straordinaria le Camere (art. 62, 2 c., Cost.) ratifica i trattati internazionali (art. 87, 8 c., Cost.) può sciogliere le Camere (art. 88, 1 c., Cost.) può inviare messaggi (art. 87, 2 c., Cost.) autorizza la presentazione di di disegni di legge governativi (art. 87, 4 c., Cost.) promulga (o rinvia) le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti (art. 87, 5 c., Cost.)
Presidente della Repubblica Il PdR come garante della Costituzione nei confronti del potere esecutivo: nomina il Governo (art. 92, 2 c., Cost.) nomina i funzionari di più alto grado dello Stato (art. 87, 7 c., Cost.) nomina i Sottosegretari di Stato (l. 400/88) dichiara lo stato di guerra, comanda le forze armate presiede il Consiglio Supremo di Difesa (art. 87, 9 c., Cost.) conferisce le onorificenze (art. 87, 12 c., Cost.) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici (art. 87, 8 c., Cost.) scioglie i Consigli regionali, provinciali e comunali (art. 126, 1 c., Cost.)
Presidente della Repubblica Il PdR come garante della Costituzione nei confronti del potere giudiziario: presiede il Consiglio superiore della magistratura (art. 87, 10 c., Cost.) nomina cinque giudici della Corte costituzionale (art. 135 Cost.)
Il PdR come garante della Costituzione nei confronti del popolo: Presidente della Repubblica Il PdR come garante della Costituzione nei confronti del popolo: indice il referendum (art. 87, 6 c., Cost.) indice le elezioni (art. 87, 3 c., Cost.)