Il diritto di libertà religiosa in Italia

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Transcript della presentazione:

Il diritto di libertà religiosa in Italia

Prima dell’Unità

Libera Chiesa in libero Stato

La presa di Roma (1870)

La Conciliazione - 1929

La Città del Vaticano

Verso la guerra

25 Aprile 1945 La liberazione di Milano

2 Giugno 1946- Nasce la Repubblica

1 Gennaio 1948 Entra in vigore la Costituzione

I principi fondamentali Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articoli 19 e 20 Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività

Il ruolo della Chiesa cattolica

Articolo 7 “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.

Il “nuovo” Concordato - 1984

I principali contenuti del Concordato Piena libertà Chiesa cattolica Tutela edifici di culto Chiesa cattolica Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; Assistenza religiosa Riconoscimento effetti civili matrimonio canonico (celebrazione e giurisdizione ecclesiastica); Otto per mille e agevolazioni tributarie; Riconoscimento enti ecclesiastici Riconoscimento titoli di studio: ad es. teologia Diffusa bilateralità

Art. 8 “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

Principali contenuti delle intese Piena libertà Tutela edifici di culto Insegnamento della religione (attenuato); Assistenza religiosa (attenuata); Riconoscimento effetti civili matrimonio canonico (celebrazione MA NON giurisdizione ecclesiastica); Otto per mille e agevolazioni tributarie; Riconoscimento enti confessionali; Riconoscimento titoli di studio Benefici “a cascata”

Confessioni con intesa Tavola valdese: Legge 449/1984 (e successive modifiche); Assemblee di Dio in Italia (ADI) Legge 517/1988; Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno: Legge 516/1988 (e successive modifiche); Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI) Legge 101/1989 (modificata); Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI): Legge 116/1995; Chiesa Evangelica Luterana in Italia: Legge 520/1995;

Confessioni con intesa firmata … … ma non ancora approvata Chiesa Apostolica in Italia: 4 aprile 2007; Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni : 4 aprile 2007 Congregazione cristiana dei testimoni di Geova: 4 aprile 2007 Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale: 4 aprile 2007; Unione Buddista italiana (UBI) 4 aprile 2007; Unione Induista Italiana4 aprile 2007 I relativi disegni di legge sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2010

E le altre ? Legge 1159/1929 e r. d. attuativo Un sistema piramidale 1° Confessioni che hanno accordi specifici Diritto speciale (concordati, intese, accordi) Accordo di Stato 2° Confessioni che fruiscono di esenzioni fiscali e sussidi / confessioni “riconosciute” 3° Diritto speciale generale (Italia: “leggi su culti ammessi”) Confessioni con limitatissimi rapporti con lo Stato Diritto comune (associazioni ex codice civile) Di fronte a questa situazione gli Stati europei hanno generalmente reagito adottando una politica selettiva: cooperazione più intensa con gruppi più vicini al sentire comune, più lontana con quelli meno. In Belgio solo i ministri di culto delle sei confessioni riconosciute dallo Stato sono pagati con fondi pubblici; in Spagna solo confessioni con intesa possono dedurre donazioni da tasse; in Grecia ortodossi sovvenzionati assai di più di altri. Stessa cosa per insegnamento della religione. Modello piramidale in tutta Europa: alla base gruppi che hanno limitatissimi rapporti con lo Stato; e che normalmente possono godere del solo diritto comune; al secondo livello troviamo gruppi che ricevono supporti dallo Stato nella forma di esenzioni fiscali o sussidi; possono celebrare matrimoni con effetti legali: passaggio da primo a secondo livello richiede accordo di Stato: esso può concedere “registrazione” (Svezia, Spagna) o riconoscimento di personalità giuridica come ente religioso (legge culti ammessi) Il diritto che regolerà tali culti sarà un diritto speciale. Il terzo livello è occupato dalle Chiese che occupano il gradino più alto della piramide e che godono di tutti i vantaggi: concordatarie; Chiese nazionali; Ortodossi in Grecia. Accordi che rispondono a esigenze di tali gruppi: otto per mille; IRC… Ma quali sono i principi che guidano questa cooperazione ? Costituzione europea contiene norme che garantiscono ad associazioni che perseguono fini leciti libertà. Costituzioni nazionali hanno poi norme specifiche per confessioni, sindacati, partiti. Una volta concessa la libertà per tutti lo Stato può graduare la collaborazione secondo le caratteristiche di ciascuna organizzazione. In molti paesi organizzazioni non profit hanno trattamento migliore di altre. La selezione utilizzate nei riguardi di associazioni secolari, non religiose, può essere attuata anche nei confronti delle associazioni religiose ? Per alcuni autori l’incompetenza dello Stato in materia impedisce a questi di entrare nell’organizzazione interna o di interferire con principi dottrinale ma non di valutare gli effetti esterni di una religione che, pur concernendo il rapporto tra norme religiose e fedeli, ha pur sempre effetti sul piano della convivenza sociale. Del resto pur se in Spagna musulmani hanno intesa o se in Italia TdG ne hanno una, è pur vero che al vertice della piramide sono di solito gruppi più in linea con sentire comune. Questa situazione è oggi criticata perché si dice che favorisce soltanto maggiori confessioni: ma è pur vero che queste sono quelle da più tempo presenti e meglio inserite in territorio e i cui precetti hanno generalmente forgiato comunità nel suo insieme. Ogni società fondata su un nucleo di valori che ne costituiscono il cuore e la cui lenta trasformazione si accompagna con la più complessa trasformazione sociale. Occorre distinguere tra di essi quelli che sono centrali e quelli che non lo sono. Importante comunque è che ci sia ampia libertà religiosa generale, per tutti in cui gruppi, al di là di cooperazione possano non solo esistere ma anche esercitare le loro attività Islam e nmr non sempre hanno goduto ciò: v. Germania e Francia e Belgio ma anche Italia.// Assicurare mobilità lungo la piramide. Possibilità di controllare discrezionalità amministrativa (importante soprattutto nei casi di registrazione). 21

Rimedi Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge (art. 8. 1 Cost.) L'intervento dei pubblici poteri volto a rendere in concreto possibili o comunque a facilitare le attività di culto - quali estrinsecazioni della fondamentale e inviolabile libertà religiosa enunciata dall'art. 19 Cost. - deve uniformarsi al principio supremo della laicità dello Stato, il quale implica non già indifferenza dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale (Corte Cost. 195/1993)

La laicità italiana “il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della repubblica. Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale” (Corte Cost. 203/1989).

I contenuti della laicità 1) Salvaguardia della libertà religiosa in un “regime” di pluralismo religioso e culturale (203/1989); 2) obbligo di rispettare l’autonomia confessionale con divieto di intervenire nella vita interna delle confessioni religiose (259/1990); 3) Obbligo di equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni religiose ma con possibilità di stipulare concordati o intese quando le specifiche identità confessionali rendano ragionevole la diversità di trattamento (508/2000); 4) Obbligo di proteggere la coscienza di ciascuna persona, senza riguardo degli specifici contenuti della loro fede o ideologia (440/1995); 5) Obbligo di distinguere materie civili e religiose con divieto di fare uso politico della religione e viceversa (334/1996).

Le sfide della laicità del diritto Laicità del diritto vs. orientamenti antireligiosi Laicità del diritto vs. anticlericalismo Laicità del diritto vs. discriminazioni religiose e culturali = Laicità come difficile arte del bilanciamento nella gestione delle società pluraliste