Modelli costituzionali

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Transcript della presentazione:

Modelli costituzionali

Costituzione 1791 Sovranità: alla Nazione Re: dei Francesi; soggetto alla legge; sceglie e nomina i ministri; può sottoporre una legge all’approvazione dell’Assemblea Nazionale; può rinviare una legge all’Assemblea Nazionale

Costituzione 1791 Potere legislativo: monocamerale; eletto su base censitaria; non può essere sciolto dal Re; propone e approva le leggi; dichiara lo stato di guerra e ratifica i trattati internazionali Potere esecutivo: risiede esclusivamente nelle mani del Re; i ministri sono scelti e revocati dal Re Potere giudiziario: eletto dal popolo

Costituzione 1793 Sovranità: universalità dei cittadini francesi; forma di Stato repubblicana Potere legislativo: monocamerale; elezione diretta a suffragio universale; ratifica delle leggi da parte della base elettorale

Costituzione 1793 Potere esecutivo: Consiglio esecutivo, nominato dal Corpo legislativo su una lista stabilita dalle Assemblee elettorali; dipendente dal Corpo legislativo Potere giudiziario: giudici eletti da un’Assemblea elettorale, a sua volta eletta a suffragio universale

Costituzione 1814 Sovranità: nel Re Re: detiene il potere esecutivo; dichiara la guerra e stipula i trattati; partecipa al potere legislativo; propone e promulga le leggi; nomina i membri della Camera dei Pari; nomina i giudici; può ricorrere alla legislazione di emergenza; può sciogliere la Camera dei Deputati

Costituzione 1814 Potere legislativo: bicamerale; la Camera dei Pari è nominata dal Re; la Camera dei Deputati è elettiva su base censitaria; discute e approva le leggi sottopostegli dal Re; gli emendamenti devono essere approvati dal Re; può chiedere al Re di proporre una certa legge; la Camera dei Deputati può essere sciolta dal Re

Costituzione 1814 Potere esecutivo: appartiene al Re; i ministri vengono scelti tra i membri della Camera dei Pari o di quella dei Deputati Potere giudiziario: i giudici sono nominati dal Re, ma sono inamovibili

Costituzione 1830 Sovranità: nella Nazione Re: detiene il potere esecutivo; dichiara la guerra e sottoscrive i trattati; partecipa al potere legislativo; può proporre le leggi; può rinviare le leggi alle Camere; può sciogliere la Camera dei Deputati; nomina i membri della Camera dei Pari; nomina i giudici

Costituzione 1830 Potere legislativo: bicamerale; Camera dei Pari nominata dal Re; Camera dei Deputati elettiva su base censitaria; il Re può sciogliere la Camera dei Deputati; le due Camere hanno iniziativa legislativa

Costituzione 1830 Potere esecutivo: detenuto dal Re; il Re sceglie i ministri tra i membri della Camera dei Pari o di quella dei Deputati Potere giudiziario: i giudici sono nominati dal Re; sono inamovibili

Costituzione 1848 Sovranità popolare, forma di Stato repubblicana; regime non esplicitato (non è né parlamentare né presidenziale) Potere legislativo: monocamerale, eletto a suffragio universale; mandato non imperativo; ha iniziativa legislativa; l’Assemblea Nazionale non può essere sciolta da Presidente della Repubblica

Costituzione 1848 Potere esecutivo: detenuto dal Presidente della Repubblica, eletto per quattro anni a suffragio universale e diretto ; dichiara la guerra e sottoscrive trattati, approvati poi dall’Assemblea Nazionale; può rinviare le leggi all’Assemblea; può far presentare proposte di legge dai ministri; nomina e revoca i ministri

Costituzione 1848 Potere giudiziario: il Presidente nomina i giudici di pace, i membri della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, i pubblici ministeri