Cooperative sociali Relatore: Dottor Paolo Ceruzzi
Indice: Definizione; Tipologia soci; Consorzi di cooperative; Agevolazioni fiscali IRES; Agevolazioni fiscali IRAP; Vigilanza; Informativa di bilancio; Fonti normative.
Art. 1 Legge 381 dell’ 8/11/1991 Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi (cooperative sociali di tipo A); lo svolgimento di attività diverse (agricole commerciali o di servizi ) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative sociali di tipo B).
Art. 2 Legge 381 dell’ 8/11/1991 SOCI PRESTATORI: coloro che traggono dalla partecipazione alla cooperativa sociale un’utilità economica correlata alla prestazione da loro fornita e si distinguono in: i soci lavoratori ordinari: apportano il loro lavoro ottenendo in cambio una retribuzione; i soci collaboratori retribuiti: sono prestatori d’opera professionale che ricevono, per la loro attività, corrispettivi;
Art. 2 Legge 381 dell’ 8/11/1991 le persone che prestano gratuitamente la loro attività lavorativa e che dichiarano apertamente la loro speranza di ottenere dalla cooperativa un’opportunità di lavoro; le persone che ricevono in cambio della loro attività lavorativa, prestazioni in natura (es. vitto e alloggio); i soci fruitori ( cooperative socio-assistenziali); i soci lavoratori svantaggiati (solo nelle cooperative di tipo “B”).
Art. 2 Legge 381 dell’ 8/11/1991 SOCI VOLONTARI: non sono destinatari del servizio o dell’attività lavorativa della cooperativa. Particolarità: prestano la loro attività lavorativa nella cooperativa gratuitamente; non possono superare la metà del numero complessivo dei soci della cooperativa; hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in base ai parametri stabiliti dalla cooperativa;
Art. 2 Legge 381 dell’ 8/11/1991 SOCI VOLONTARI: non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Circolare Inail 66/2008); vanno iscritti in un’apposita sezione del libro soci.
Art. 4 Legge 381 dell’ 8/11/1991 PERSONE SVANTAGGIATE: Invalidi fisici, psichici e sensoriali; Ex degenti di istituti psichiatrici; Soggetti in trattamento psichiatrico; Tossicodipendenti; Alcolisti; Minori in età lavorativa in situazioni familiari difficili; Condannati ammessi ad alcuni tipi di pene alternative Soggetti indicati con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 4 Legge 381 dell’ 8/11/1991 PERSONE SVANTAGGIATE: Nelle cooperative di tipo B le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori (con esclusione nel calcolo dei soci volontari) ed essere, compatibilmente con il loro stato soggettivo, soci della cooperativa. Fiscalizzazione di oneri sociali e contributi: per i soci lavoratori svantaggiati, con grado di invalidità superiore al 45% la legge prevede la totale fiscalizzazione degli oneri sociali e pone pari a zero le aliquota percentuali contributive da applicare alle retribuzioni corrisposte.
Art. 11 Legge 381 dell’ 8/11/1991 SOCI PERSONE GIURIDICHE: È possibile ammettere nelle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private a condizione che nel loro statuto sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. Non vi sono limiti quantitativi a tali partecipazioni anche se non è ammissibile una cooperativa sociale in cui la totalità dei soci siano persone giuridiche.
Art. 8 Legge 381 dell’ 8/11/1991 CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI È possibile costituire consorzi di cooperative sociali aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali. I consorzi di cooperative sociali costituiti al 100% da cooperative sociali sono ONLUS di DIRITTO ex. D.Lgs. 460/97.
Albo Nazionale Le cooperative sociali con l’iscrizione nell’Albo delle società cooperative ricevono automaticamente la qualifica di ONLUS di cui all’art. 10, comma 8 D.Lgs. N.460 del 4.12.1997. Per usufruire delle agevolazioni fiscali la cooperativa sociale deve essere iscritta nell’ALBO NAZIONALE DEGLI ENTI COOPERATIVI.
Art. 111 - septies Indipendentemente dai requisiti previsti dall’art. 2513 del Codice Civile sono considerate cooperative a mutualità prevalente quelle che rispettano i disposti previsti dalla Legge 381 dell’ 8/11/1991.
Agevolazioni fiscali – IRES (art. 1 c.463 L.311/2004) Cooperativa a mutualità prevalente : detassazione piena degli utili netti annuali se viene destinato a riserva indivisibile ex. Art.12 Legge 904/1977 il differenziale residuo dopo l’accantonamento del 3% ai fondi mutualistici e del 30% a riserva legale ex. Art.2545 quater C.C., fermo restando le eventuali variazioni in aumento relative a costi non deducibili.
Agevolazioni fiscali – IRES (art. 11 D.P.R. 601/73) Cooperativa sociale di produzione lavoro: esenzione da IRES 100% se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci è almeno il 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi (esclusi quelli relativi a materie prime e sussidiarie); esenzione da IRES 50% se l’ammontare delle retribuzioni è tra il 25% e il 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi (esclusi quelli relativi a materie prime e sussidiarie).
Agevolazioni fiscali – IRAP La natura del tributo conferisce ad ogni regione a statuto ordinario o speciale la facoltà di individuare forme di agevolazioni rispetto all’aliquota ordinaria stabilita a livello nazionale. In funzione del tipo di cooperativa sociale e della discrezionalità regionale è possibile inquadrare seguenti situazioni: regioni con esenzione totale; regioni con applicazione di aliquote ridotte; regioni che condizionano le agevolazioni all’iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali.
Agevolazioni fiscali – IRAP Indipendentemente dall’aliquota IRAP applicabile si possono utilizzare tutte le agevolazioni IRAP previste per qualunque altra società (cuneo fiscale, incremento occupazionale …) Se la cooperativa sociale è di tipo B ai sensi dell’art. 17 comma 5 D.Lgs. 15.12.1997 n.446 potrà portare in deduzione dalla base imponibile tutto il costo del lavoro svantaggiato. L’Irap ha la piena deducibilità stanziata in Bilancio ai fini IRES per le cooperative sociali.
Vigilanza cooperative sociali Ispezioni ordinarie annuali (convenzione Ministero/Centrali); specifica “scheda di settore”; controllo denominazione (società cooperativa sociale); controllo oggetto dell’attività “sociale” (tipo a) o b) o misto); verifica previsione statutaria “socio volontario” (Libro Soci/ < 50% / iscrizione assicurativa INAIL/ rimborsi).
Vigilanza cooperative sociali presenza “svantaggiati” nelle coop. soc. tipo b) (verifica % minima); verifica Convenzioni con enti pubblici e privati; iscrizione nell’Albo Nazionale e in quello Regionale ex art. 9/381; presenza di soci persone giuridiche (private o pubbliche); sussistenza requisiti art. 8/381 per Consorzi di coop. Sociali.
Informativa di Bilancio Nota integrativa (art. 2513 C.C.): informativa relativa al tipo di cooperativa, al tipo di scambio mutualistico, ai dati contabili utilizzati per il calcolo e all’ indicazione del rapporto di prevalenza; Relazione sulla gestione ( Art. 2545 C.C. e Art. 2 L. 59/1992): descrizione dell’attività esercitata dalla cooperativa con particolare riferimento agli scambi mutualistici correlati a quanto prescritto nello statuto sociale. Gli amministratori devono indicare i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari.
Informativa di Bilancio Relazione del Collegio sindacale ( Art. 2545 C.C. e Art. 2 L. 59/1992): il collegio sindacale deve indicare l’attività mutualistica della cooperativa dando atto dei controlli e delle verifiche effettuate al fine di accertare la correttezza di quanto esposto dagli amministratori. La relazione dei sindaci deve riferire su quanto indicato dagli amministratori nella Relazione sulla gestione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari.
Informativa di Bilancio Ai sensi dell’art. 2513 C.C. i sindaci devono documentare che venga rispettata le prevalenza di cui all’art 2512 tenendo conto che ai sensi dell’art. 111 septies, la cooperativa sociale è considerata di diritto cooperativa a mutualità prevalente. Ai sensi dell’ art. 2512 sono società a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, di beni o servizi da parte dei soci.
Fonti normative L. 381 del 8.11.1991 D. Lgs. 460 del 4.12.1997 (ONLUS) L. 142/01 (e altre norme su coop. prod. e lavoro) Art. 111-septies Disposizioni per l’attuazione C.C. (coop. sociali a mutualità prevalente “di diritto”) Art. 223- sexiesdecies Disposizioni per l’attuazione C.C. (Istituzione Albo nazionale Cooperative – Sottosezione Coop. a mutualità prevalente)