CONCETTO DI RESIDENZA FISCALE

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Commissione internazionalizzazione Odcec - Lucca Dott
Advertisements

I CINQUE STRUMENTI PER RETTIFICARE IL REDDITO 1 IL NUOVO REDDITOMETRO.
LA TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO DA SOGGETTI RESIDENTI
Il bilancio di esercizio: profili civilistici e tributari 6 dicembre 2006 Avv. Alberto Bianco Università degli Studi di Trento a.a. 2006/2007.
Guida alla Compilazione della Dichiarazione anagrafica e fiscale 2008
Obblighi Antiriciglaggio.
Frontespizio Economia Monetaria Anno Accademico
IL REGIME DI TRASPARENZA PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI
La circolare DFP-UPPA per il piano triennale del personale.
Residenza persone fisiche Art. 2, c. 2, TUIR
Le imposte sui redditi: presupposto e soggetti passivi Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2008/2009 anno accademico 2008/2009 corso di diritto.
1 LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera Professione A.A / 2009 CORSO DI Analisi.
LE NOVITÀ DEL DECRETO INCENTIVI E DELLA MANOVRA CORRETTIVA La struttura della manovra correttiva e le operazioni con i paesi black list Alessandro Cotto.
Corso Breve sul TRUST A cura del Gruppo Trust
LE NOVITA FISCALI IN MATERIA DI TRUST FABIO ZUCCHETTI DOTTORE COMMERCIALISTA 29 Novembre 2007 ORE – ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Circoscrizioni.
1 ConvegnoINCONTRO Lione – Torino 23 marzo 2012 RIFORME MONTI: LE NUOVE TASSE PATRIMONIALI Roberto TAMBURELLI Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent.
STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS
1 Gruppo di lavoro Rapporti Internazionali IMMOBILI IN ITALIA E ALLESTERO: ASPETTI TRIBUTARI INTERNAZIONALI E MONITORAGGIO (QUADRO RW) sede dellOrdine.
Esempi di strutturazione degli investimenti dall'Italia Torino, 6 Ottobre 2011 – Ordine Dottori Commercialisti Torino Dott. Paolo Giacometti.
1 22 ottobre 2009 Diretta MAP In collaborazione con CNDCEC SCUDO FISCALE TER Dott. Massimo Boidi.
D.L. 13/08/2011 – N. 138 Nuova Tassazione Società Cooperative.
Fondazione Emanuele Casale Le operazioni sulle proprie azioni
APETTI ECONOMICO-FINANZIARI della gestione delle imprese di assicurazione Università di Macerata.
Il modello Unico 2007 La fiscalità differita A cura di Roberto Protani.
CASI PARTICOLARI SOC. DI PERSONE
1. 2 CAMERA DI COMMERCIO PESARO E URBINO Elaborazione Servizio Statistica Fonti: ISTAT – Unioncamere – Tagliacarne – Infocamerere – Regione Marche – Comune.
Riforma della previdenza complementare Delega: legge 23 agosto 2004, n Art.1, comma 1, lett.e): adozione di misure finalizzate ad incrementare i.
Seminario Toscana/ Umbria 1 I fondi e la crisi. Seminario Toscana/ Umbria 2 I fondi e la crisi.
UNICO 2004.
Il regime dei dividendi
1 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006: principali implicazioni per la formazione degli operatori 18 Dicembre 2006.
IL VISTO DI CONFORMITA’
Elenco operazioni Iva da in su (c.d. spesometro) Fonti normative - Art. 21 del D.L. 31/5/2010, n. 78 (convertito c.m. dalla legge 30/7/2010, n. 122)
FINANZIARIA 2008 TASSAZIONE SEPARATA IMPRESE IRPEF E ALTRO dott. GINO MANFRIANI Siena, 27 FEBBRAIO 2008.
14 Settembre : Scudo Fiscale Ter La nuova edizione dello Scudo Fiscale: le opportunità per le persone fisiche e gli adempimenti degli intermediari.
Dott. Gian Marco Sgherri
1 Intermediazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1.
delle rendite finanziarie
Personale con contratto a tempo indeterminato
Torino, 12 giugno 2012 Centro Congressi Torino Incontra Robert Frandolič, Fimago d.o.o.
Comune di Ponte San Nicolò 1 Rendiconto Comune di Ponte San Nicolò 2 NOTE Nessun nuovo mutuo; Nessun nuovo mutuo; Bilancio e quindi Avanzo influenzato.
1 NOVITA PER I PROFESSIONISTI Modifiche allart. 19 del D.P.R. n. 600/1973, riguardante le scritture contabili degli esercenti arti e professioni Legge.
Riduzione aliquota IRES e IRAP
II PROVA traccia Il candidato, dopo aver inquadrato l'accertamento da "redditometro" all'interno della categoria degli accertamenti sintetici, illustri.
IRPEF E’ L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
A decorrere dal periodo dimposta 1998, è stata istituita laddizionale regionale allIRPEF. Tale imposta non è deducibile ai fini di alcuna altra imposta,
ACCERTAMENTO ANALITICO
La Bilancia dei Pagamenti (BDP) Cap 3
ATTENZIONE: SANZIONI DEL QUADRO RW
Principio di cassa e bonifici bancari
AMMORTAMENTI IMMOBILI Immobili acquistati o costruiti fino al 14 giugno 1990 Sono deducibili le quote di ammortamento Immobili acquistati o costruiti dal.
I caratteri generali dell’Irpef
SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO a cura di FRANCESCO MARIA FIGLINI
Misure volte a ridurre il cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti ed assimilati; Erogazione di un bonus irpef mensile BONUS IRPEF ART.1 D.L. 66/2014.
Trasparenza fiscale e consolidato Articoli 115/116 e 117/142del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (come modificato dal D.lgs. n. 344 del 2003)
Relazione di Emilio Abruzzese Società tra professionisti ex art. 10, 3° comma, Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disciplina Tributaria.
1 Le Circolari Ministeriali di riferimento 1. La Circolare n. 48/E del La Circolare n. 3/E del La Circolare n. 61/E del
La tassazione delle successioni e delle donazioni internazionali
Introduzione Vicenza, 19 Marzo Presentazione: il mod 730 e i suoi vantaggi Il 730 è un modello di dichiarazione semplificato che presenta numerosi.
VOLUNTARY: chi la deve fare?
L’obbligo di monitoraggio in dichiarazione RW sussiste se: sono stati effettuati trasferimenti (non al seguito) da o verso l’estero di denaro, certificati.
L’appeal fiscale dei fondi pensione alla luce delle recenti modifiche tributarie Milano, 21 aprile 2015 Roma, 22 aprile
Economia politica per il quinto anno
Avv. Fabrizio Vedana Vice Direttore Generale I TER OPERATIVO : A DEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D ’ IMPOSTA E RUOLO DELLA SOCIETÀ FIDUCIARIA.
La tassazione dei dividendi tra normativa interna, convenzionale e diritto UE 1.
1 Monaco, 23 ottobre 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE : aspetti operativi del provvedimento di proroga dei termini di adesione La regolarizzazione dei trust e.
Fiscalità 2015: Operazioni con soggetti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato Dr Alberto Perani Milano, 24 febbraio 2015 In collaborazione con.
Ufficio Studi Settore Cultura Formazione. Ufficio Studi Settore Cultura Formazione Fonti normative: DL 223 del 04/07/06 convertito dalla L 248 del 04/08/06.
Milano, 17 luglio VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri N.B.: l'impostazione del materiale è stata.
Transcript della presentazione:

CONCETTO DI RESIDENZA FISCALE STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS Convegno ORDINE 114 giugno 2011 TASSAZIONE PERSONE FISICHE Parte I : CONCETTO DI RESIDENZA FISCALE DI UNA PERSONA FISICA Roberto TAMBURELLI Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of

Fonti normative: Disposizioni interne: principalmente Art. 2 commi 2 e 2-bis del TUIR Convenzioni contro le doppie imposizioni: Art. 4 MOD OCSE

- Diverso concetto fra residenza fiscale e civilistica Art. 2 del TUIR: - Diverso concetto fra residenza fiscale e civilistica Comma 2. : E’ residente colui che per la maggior parte del periodo d’imposta ha in Italia: - Iscrizione all’ anagrafe - Domicilio - Residenza - Anche una sola condizione è sufficiente x attrarre la residenza in Italia

Iscrizione all’anagrafe: criterio formale - I cittadini italiani che emigrano all’estero devono iscriversi all’ AIRE Procedura iscrizione all’ AIRE: a) Inoltro pratica al consolato/ ambasciata estera b) Autodichiarazione all’ anagrafe del comune di residenza Procedura al consolato Effetto ex-tunc

* Centro degli interessi: Domicilio: * Centro degli interessi: - Sociali - Familiari - Economici * Circolare 304/E del 1997 * Per la determinazione della sussistenza della condizione i tre elementi vanno valutati nell’insieme e NON è sufficiente che se ne verifichi UNO SOLO !

Interessi sociali: Iscrizione a Club, abbonamenti a teatri, palestre, partecipazione ad eventi ecc. ecc. Frequentazione abituale di amici L’amministrazione finanziaria può anche condurre indagini di PG ( appostamenti, pedinamenti ecc.).

* Interessi familiari: Residenza del coniuge Luogo in cui vive la famiglia Scuole dei figli Sentenza che ha giudicato residente dirigente che lavorava all’estero con famiglia lasciata in Italia.

Interessi economici: Riferimento soprattutto ad occupazioni attive: Cda, lavoro dipendente, lavoro professionale; Non rilevano beni patrimoniali

* Art. 2 TUIR comma 2-bis: Inversione dell’onere della prova per coloro che migrano in paesi NON-White list ( ad oggi black-list) Casi più frequenti : - Svizzera - Montecarlo - Dubai - Hong-Kong - Singapore

- Convenzioni: Art. 4 MOD OCSE Criterio generale: residenza individuata in base alla normativa domestica In caso di doppia residenza: Tie-break rules 1° Permanent home available to him; 2° Personal and economic relations closer (centre of vital interests) 3° He has an abitual abode 4° He is a National 5° Mutual agreement between the two states

Quindi in concreto: 1° - Verificare se si è di fronte a caso di doppia residenza: - di norma se entrambi gli stati rilasciano un certificato di residenza fiscale; 2° - Se sì allora applico le Tie-brek rules se è in vigore una Convenzione; - Ricordo che le convenzioni prevalgono sulla normativa domestica.

Un caso frequente: I resident but not domiciled in UK Sono tassati in UK SOLO sui redditi di fonte britannica e sulle somme “remitted” dall’estero: è il caso di top-managers, sportivi, artisti, persone agiate. Di norma UK non rilascia per loro certificato di residenza fiscale; Quindi in caso di doppia residenza dubbia applicabilità della Convenzione infatti l’ Art. 4 OCSE stabilisce che: “ Il termine residente comunque non comprende una persona che è tassabile in uno Stato solamente per i redditi ivi derivati o per i capitali che vi detiene” QUINDI: i soggetti devono fare attenzione a non mantenere in Italia anche solo uno dei requisiti: domicilio, residenza, anagrafe. (si pensi a casi illustri: Valentino Rossi, ecc.)

TASSAZIONE PERSONE FISICHE Convegno TASSAZIONE PERSONE FISICHE Parte I I : IL QUADRO RW Roberto TAMBURELLI

STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS Introduzione all’ RW FONTE NORMATIVA Gli Art. 2 e 4 del D.L. 167/1990 obbligano alcuni soggetti residenti a fornire le seguenti informazioni: Trasferimenti da, verso e sull’estero di denaro, titoli e certificati in serie o di massa; La consistenza degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria detenute a fine periodo; Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of

STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS SOGGETTI INTERESSATI I soggetti interessati sono, se fiscalmente residenti in Italia: Persone fisiche (anche imprenditori individuali) Società semplici e soggetti equiparati; Enti non commerciali. Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of

STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS Tale obbligo si concretizza con la compilazione del quadro RW di UNICO. L’ Amministrazione considera il quadro RW come modello di dichiarazione con propria vita autonoma e quindi per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione o che presentano il modello 730 l’ RW va presentato in modo autonomo, nei normali termini per l’invio di UNICO, compilando solo il quadro RW ed il frontespizio. Il quadro RW non è soggetto a quadratura contabile. Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of

STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS Il Quadro RW è composto da tre sezioni in ciascuna delle quali vanno indicati: trasferimenti da e verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso non residenti; la consistenza degli investimenti esteri e delle attività detenuti all’estero alla fine di ciascun periodo d’imposta; i flussi dei trasferimenti da, verso ed estero su estero attinenti alle attività di cui alla sezione II; Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of

STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS Il modello RW è venuto alla ribalta in occasione dell’ operazione di scudo I a seguito dell’ inasprimento delle sanzioni introdotto dal legislatore; In occasione dello scudo ter e quater si è poi avuto un ulteriore inasprimento delle sanzioni per la mancata o incompleta compilazione del quadro RW raddoppiandole (D.L. 78/09). A fine anno il Dl 30 dicembre 2009 ( comma 3 Art. 1) ha ulteriormente introdotto la previsione che i termini di accertamento per la violazione del Quadro RW si raddoppiano se le attività sono detenute in paradisi fiscali. In aggiunta le somme detenute all’estero in paradisi fiscali in violazione degli obblighi valutari si presumono essere guadagni “in nero”: incremento delle sanzioni. Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of

STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS La sezione I dell’ RW Vanno indicate le operazioni correnti, da intendersi come i trasferimenti: dall’estero verso l’Italia e dall’ Italia verso l’ estero; di denaro, certificati di massa o titoli effettuati attraverso non residenti e senza il tramite di intermediari residenti. Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of

STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS Non vanno indicati: le menzionate operazioni se sono attinenti a investimenti esteri o a attività estere di natura finanziaria (quelle da indicarsi nella sezione II) in quanto vanno indicati nella sezione III. I trasferimenti in forma diretta tramite trasporto al seguito (sono già oggetto di CVS) - Art. 2 D.L. 167/90 I trasferimenti estero su estero Gli assegni se tratti su banca italiana o versati su banca italiana non dovrebbero essere oggetto di segnalazione in quanto già oggetto di separata CVS da parte dell’intermediario nazionale che li lavora. Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of

STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS SANZIONI PER L’OMESSA COMPILAZIONE fino al 2008 dal 5 al 25% delle somme non indicate più confisca di valori equivalenti; con DL 78/09 dal 10 al 50% più confisca di valori equivalenti la confisca non è mai stata applicata in caso di accertamento se si aderisce non viene conteggiata la ripetitività della violazione e la confisca, quale sanzione accessoria, non viene inflitta. Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of

SEZIONE II : NOVITA’ RECENTI: Investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria NOVITA’ RECENTI: - Navi o imbarcazioni da diporto e altri beni iscritti in pubblici registri - Immobili in Italia posseduti tramite soggetto estero interposto - USUFRUTTO – NUDA PROPRIETA’: entrambi devono compilarlo - Va indicato il COSTO STORICO delle attività, in mancanza: - costo fiscalmente riconosciuto - donazioni: prezzo acquisto donante o costo costruzione - valori indicati in successione - titoli esenti: valore normale - se costo acquisto NON documentabile: perizia

- Il costo è al lordo di eventuali mutui o debiti vari; - Cointestazione di attività: * Se entrambi hanno la piena disponibilità dichiarano l’intero valore * Se è definibile una quota di possesso: ciascuno dichiara solo la sua quota di spettanza; - Deve compilarlo anche chi ha semplice delega di firma e per l’intera consistenza ( se ha anche delega di prelievo); - TRUST : il settlor o i beneficiari devono compilare l’ RW se il TRUST è un semplice schermo formale ( criteri circ. 43/E)

CASO DEGLI AMMINISTRATORI: - Sentenza 17051 e 17052 del 21 luglio 2010 Cassazione - Sentenza 9320 del 11 giugno 2003 - Pareri discordi sulla stampa specializzata - Entrambe le sentenze mantengono fissi alcuni paletti: - necessità dell’erario di monitorare i trasferimenti quali manifestazioni di capacità contributiva; - non occultamento degli investimenti e delle attività finanziarie all’erario. - E’ evidente che tali rischi non ci sono se un manager ha la firma sui conti correnti di una società che tiene regolari scritture contabili o che sia estera e quindi non abbia obblighi fiscali in Italia. - Telefisco 2011: ha chiarito che NON devono compilare l’ RW gli amministratori di società residenti che hanno conti all’estero relativamente ai conti su cui hanno poteri di firma.

CONTI CORRENTI ESTERI: - La Circ. 45/E ha stabilito che non vanno indicati se i loro frutti sono riscossi tramite un intermediario residente. - In concreto si deve dare apposita disposizione alla banca estera di bonificare qualsiasi rendita su di un c/c italiano intestato allo stesso contribuente entro il mese della percezione.

- Vanno indicati se : STOCK-OPTION - al termine del periodo d’imposta il prezzo di esercizio è inferiore al valore corrente del sottostante Se sono acquistati a titolo oneroso Se sono cedibili - NON vanno indicati nel “vesting period”

- SEZIONE III - Trasferimenti da e verso l’estero ed estero su estero - Totale movimenti deve superare 10.000 € : somma entrate ed uscite.- - Ribadito che va compilata solo in relazione a movimentazioni che interessano attività di cui alla sezione II; - Eccezione: l’anno del disinvestimento. - Va compilato anche per i trasferimenti avvenuti tramite intermediario residente;

- NO: pagamenti in Italia per acquisti esteri; - NO: incassi/pagamenti dall’estero a seguito cessione/acquisto beni in Italia ( Sentenza CTR Lombardia 22 marzo 2010) - Trasferimenti a famigliari esteri: NO a meno che il trasferente non abbia firma su c/c estero o disponibilità delle somme; - Acconti su acquisto attività estere: - o li considero correlati al bene - o come crediti ( allora RW ) - DIVIDENDI : non vanno indicati. - IMMOBILI: No affitti e spese condominiali NO rate dei mutui

- ITALIANI che lavorano all’estero ESONERO per : - persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo stato Italiano … e per organizzazioni internazionali cui aderisce l’ Italia – Esenzione piena. - soggetti residenti che prestano attività in zone di frontiera e paesi limitrofi. Esonero si stende a TUTTE le attività ed i beni che si trovano nel paese straniero. - Il requisito deve sussistere al 31 dicembre ( continuità) - Negli altri casi RW SE il soggetto rimane FISCALMENTE RESIDENTE in ITALIA.-

- Prestare attenzione al momento del rientro ad iniziare a compilare RW per eventuali attività lasciate nel paese estero; - Il primo anno si compilerà subito SOLO la sezione II con le giacenze, il rimpatrio del soggetto non crea obblighi di sezione III.

- STRANIERI che lavorano in Italia L’acquisto dello status di residente fiscale in Italia fa scattare l’obbligo dell’ RW. ATTENZIONE ad indicare: - Conti correnti esteri intestati, su cui c’è delega di firma, cointestati; - Immobili; - Quote di società; - Polizze assicurative - Crediti di varia natura - Opere d’arte - Imbarcazioni con bandiera straniera - Gioielli - Attività cointestate

- ATTENZIONE anche a: - CFC: se si hanno partecipazioni in società black-list o a fiscalità ridotta ( Comma 8-bis Art. 167 TUIR) - TRUST in paesi black list ( comma 3 Art. 73 TUIR): presunzione residenza in Italia se settlor o beneficiari sono qui residenti - Dividendi o utili di capitale da paesi black list - Eventuali problemi di residenza fiscale in Italia (in base al criterio dell’ effective place of management) di società che si amministrano e che sono residenti all’estero.