1 ConvegnoINCONTRO Lione – Torino 23 marzo 2012 RIFORME MONTI: LE NUOVE TASSE PATRIMONIALI Roberto TAMBURELLI Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS
Fonti normative: D.L. 201/2011 D.L. 201/2011 D.L. 16/2012 D.L. 16/2012
Temi: - Imposta sulle attività finanziarie estere; - Imposta sui C/C italiani - Imposta sugli immobili esteri; - Tassa sulle auto di lusso; - Tassa sugli aeromobili; - Tassa sulle imbarcazioni;
Imposta sulle attività finanziarie estere - Soggetti interessati : persone fisiche residenti - Base imponibile. * valore di mercato al 31 dicembre di ciascun anno delle attività * imposta dovuta in proporzione alla quota ed al periodo di possesso * attività finanziarie in senso lato: titoli, partecipazioni, finanziamenti soci, crediti * aliquota: 1/oo 2011 e ,5/oo 2013 in… 1,5/oo 2013 in… - D.L. 16/2012 ha equiparato C/C detenuti nella UE/SEE ai C/C ITA
Imposta sulle attività finanziarie estere CRITICITA : CRITICITA : -Discriminazione attività interne/estere: -quote di partecipazione, - finanziamenti ecc. - Base imponibile non coordinata con dati RW : - TAFE : valore di mercato - RW: costo storico - Violazione principi UE : libera circolazione capitali, persone, cose e servizi.
Imposta sui C/C italiani - Imposta di bollo su comunicazioni alla clientela: : 1/oo ( min. 34,20 - max : ) : 1,5/oo ( min. 34,20 – max : no limit) - Esenzioni: partecipazioni in società non detenute da intermediari
Imposta sugli immobili esteri ( IVIE ) *Soggetti passivi: SOLO persone fisiche *Base imponibile: - paesi terzi : prezzo di acquisto o valore normale; - paesi UE e SEE : valore utilizzato nel paese - paesi UE e SEE : valore utilizzato nel paese estero per wealth tax o transfer tax estero per wealth tax o transfer tax ( Es. FRANCIA : valeur venale ) *NON dovuta per importi inferiori a 200 *NON dovuta per importi inferiori a 200 *Credito dimposta per wealth tax estere.
Imposta sugli immobili esteri ( IVIE ) *Soggetti che lavorano all estero per lo Stato, sue articolazioni politiche o amministrative, presso organizzazioni internazionali cui aderisce l Italia : aliquota ridotta allo 0,4 % aliquota ridotta allo 0,4 %
Imposta sugli immobili esteri ( IVIE ) CRITICITA : - Comunque contraria a principi UE : aliquota IMU ed esenzioni IMU diverse da aliquota IVIE. - FRANCIA : la TAX FONCIERE è creditabile? - Art. 2 contempla solamente ISF - Discriminazione fra beni in UE e SEE e beni in altri stati: spesso costo storico ben più basso di valore di mercato. Violato Art.53 Costituzione. - Viola principio libera circolazione dei capitali: valido anche verso paesi terzi paesi terzi
Imposta sugli immobili esteri ( IVIE ) ESEMPIO: - COLF rumena ha abitazione in Romania del valore di con mutuo di ( rata c/a 500 /mese) con mutuo di ( rata c/a 500 /mese) paga IVIE1.140,00 - Persona agiata possiede villa alle Bahamas comprata negli anni 70 a USD che oggi vale HP USD paga IVIE c/a1.078,00
ULTERIORI PROBLEMI SU IMMOBILI ESTERI - ATTENZIONE a CFC su società immobiliari estere: l ADE sostiene lapplicabilità della MIN TAX societaria anche a loro. Coinvolte società immobiliari black list Ci ricadono anche le SCI monegasche??
Tassa sulle auto di lusso * Addizionale erariale su auto con potenza: maggiore 225 KW per il 2011 ( Dl 98/2011) maggiore 185 KW dal 2012 ( Dl 201/2011) * Importo: 10 per ogni KW in eccesso ( di 225 ) per il per ogni KW in eccesso ( di 185 ) dal per ogni KW in eccesso ( di 185 ) dal 2012 * Pagamento: contestuale a quello del bollo ordinario
Tassa sugli aeromobili - Soggetti i velivoli con peso massimo al decollo superiore a Kg - Aliquota a scaglioni va da 1,50 /Kg fino a 7,55 /Kg per i veivoli con peso > Kg.- - Elicotteri: imposta doppia di quella degli aerei - Soggetti aeromobili immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale
Tassa sulle imbarcazioni - Versione iniziale prevedeva tassa di STAZIONAMENTO - Versione Dl 24 gennaio 2012 : è stata mutata in tassa di proprietà - Soggette imbarcazioni registrate in Italia con lunghezza > 10,00 mt - Importo: da 800 a secondo la lunghezza - Riduzione 50% per imbarcazioni a vela - NON si applica il primo anno della immatricolazione
Tassa sulle imbarcazioni CRITICITA: - Non è più modulata in funzione delletà dellimbarcazione - La lunghezza non è un parametro equo - La prima versione ( tassa stazionamento ) ha messo in fuga armatori stranieri e molti nazionali dai nostri porti che oramai, presi accordi allestero, non tornano più con grande danno alla nostra industria nautica ben maggiore del gettito dellimposta
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SEZIONE II :
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