Enti non commerciali destinatari di agevolazioni

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Transcript della presentazione:

Enti non commerciali destinatari di agevolazioni Volontariato e disabilità: Ideali, solidarietà, sostegno, opportunità legali e fiscali Enti non commerciali destinatari di agevolazioni ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI IVREA, PINEROLO E TORINO Torino, 24 febbraio 2010 A cura di: Lorenzo Ferreri Andrea Gippone Riccardo Petrignani componenti del gruppo di Studio Enti No Profit

Enti non commerciali destinatari di agevolazioni Trattandosi di un argomento vasto e complesso i Relatori si concentreranno sui seguenti Enti Non Commerciali ed alla disamina di un case study: Enti non commerciali destinatari di agevolazioni A cura del Dottor Lorenzo Ferreri O.N.L.U.S. ai sensi del D.Lgs. 460/97 A cura del Dottor Andrea Gippone Analisi di un caso pratico A cura del Dottor Riccardo Petrignani

Premessa Il Codice Civile individua tre figure giuridiche qualificabili come enti no profit: Associazioni Fondazioni Comitati

Panoramica del mondo no profit FONDAZIONI: Fondazioni ordinarie Fondazioni enti lirici (D.lgs. n. 367 del 1996) Fondazioni bancarie ( L. n. 218 del 1990 “legge Amato”) Fondazioni assistenziali (L. n. 6972 del 1890) Fondazioni di istruzione agraria (L. n. 770 del 1913) Fondazioni scolastiche (R.D.M. n. 1297 del 1928) Fondazioni universitarie (R.D. n. 1592 del 1933; art. 59 co. 3 Legge n. 388 del 2000 e D.P.R. 254 del 2001) Fondazioni culturali (D.lgs. n. 368 del 1998)

Panoramica del mondo no profit ASSOCIAZIONI: Associazioni generiche  riconosciute o non riconosciute - Vi sono inoltre le associazioni strutturalmente qualificate per beneficiare delle agevolazioni fiscali:

Panoramica del mondo no profit Associazioni sportive dilettantistiche (L. n. 398/1991) Pro loco (L. 398/1991) Associazioni di promozione sociale (L. n. 383/2000) Organizzazioni di volontariato (L. n. 266/1991) Organizzazioni di volontariato di protezione civile (L. n. 225/1992) Istituzioni culturali (L. n. 534/1996) Associazioni di consumatori (L. n. 281/1998) Associazioni e circoli di cultura cinematografica (L. n. 1213/1965 e D.Lgs. n. 28/2004)

Panoramica del mondo no profit Altre figure: ONLUS (D.Lgs. n. 460/1997) Impresa sociale (D.Lgs. n. 155/2006) Società di mutuo soccorso (art. 11 della L. n. 3818/1886) Organizzazioni non governative riconosciute dal Ministero degli Esteri (L. n. 49 del 1987) Ipab - istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – vecchio e nuovo ordinamento (L. n. 6972 del 1890 e D.Lgs. n. 207/2001) Cooperative sociali (L. 381/1991)

Interessano in questa sede: Fondazioni universitarie (R.D. n. 1592/1933; art. 59 co. 3 della L. 388/2000; D.P.R. n. 254/2001) Enti di ricerca pubblici o vigilati dal Miur (L. n. 137/2002; D.Lgs. n. 128/2003)) Associazioni di promozione sociale (L. n. 383/2001) ONLUS: Organizzazioni di volontariato (L. n. 266/1991) Cooperative sociali (L. n. 381/1991)

Tipologie di agevolazioni per il donante: DEDUZIONI: Presuppone l’esistenza di un reddito Da’ diritto a un eventuale credito d’imposta DETRAZIONI: Detrazione d’imposta dall’imposta lorda

Tipologie di agevolazioni per il donante: Deduzioni PIU’ DAI MENO VERSI (L. 80/2005): Possono donare: persone fisiche, giuridiche e enti non commerciali Possono ricevere: ONLUS, Associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, e paesaggistico (art. 14 comma 1)

Come può avvenire la donazione? Denaro Prestito di personale Prodotti alimentari e farmaci Altri beni, non di lusso, non commercializzabili

LE MODALITA’ DI VERSAMENTO A VOLTE SONO REGOLAMENTATE: Tramite banca o ufficio postale o altre modalità tassative (previsti dall'art. 23 del D.L. 241/97 e della L. 400/1988 art. 15 comma 1 lettera i-bis e i-ter).

OBBLIGHI E FORMALITA’ IN CAPO AL BENEFICIARIO Redazione rendiconti Tenuta scritture contabili

FONDAZIONI UNIVERSITARIE PERSONA FISICA Deduzione integrale (art. 10, co. 1,lett. l-quater),Tuir) IMPRESA - Deduzione integrale (art. 1, co. 353 L. 266/2005)

UNIVERSITA’ PERSONA FISICA Deduzione integrale (art. 10, co. 1,lett. l-quater),Tuir) IMPRESA - Deduzione integrale (art. 1, co. 353 L. 266/2005)

ENTI DI RICERCA PERSONA FISICA Deduzione integrale (art. 10, co. 1,lett. l-quater),Tuir) IMPRESA - Deduzione integrale (art. 1, co. 353 L. 266/2005)

- Deduzione 2% dal reddito d’impresa (art. 100, co. 2, lett. a), Tuir) PERSONE GIURIDICHE CON FINALITA’ ESCLUSIVE DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA E RICERCA SCIENTIFICA IMPRESA - Deduzione 2% dal reddito d’impresa (art. 100, co. 2, lett. a), Tuir)

FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE CON SCOPO STATUTARIO LO SVOLGIMENTO O LA PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA IMPRESA Deduzione integrale (art. 1, comma 353 L. 266/2005)

FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI RICERCA SCIENTIFICA NEL SETTORE DELLA SANITA’ AUTORIZZATA DAL MINISTERO DELLA SALUTE IMPRESA Deduzione integrale (art. 100, comma 2, lett. o), Tuir)

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PERSONA FISICA Detrazione del 19% per importo non superiore a 2.065,82 euro (art. 15, co. 1, lett. i-quater), - Deduzione 10% del reddito nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14 L. 80/2005) IMPRESA Deduzione 2% del reddito nella misura massima di 1.549 euro (art. 100, co 2 lett. l), Tuir) - Deduzione 10% del reddito nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14 L. 80/2005)

(ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO) (COOPERATIVE SOCIALI) ONLUS (ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO) (COOPERATIVE SOCIALI) PERSONA FISICA Detrazione del 19% per importo non superiore a 2.065,83 euro (art. 15, co. 1, lett. i-bis), - Deduzione 10% del reddito nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14 L. 80/2005)

(ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO) (COOPERATIVE SOCIALI) ONLUS (ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO) (COOPERATIVE SOCIALI) IMPRESA Deduzione non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito (art. 100, co. 2 lett. h), Tuir) Deduzione nel limite del 5 per mille delle spese di lavoro dipendente, del personale assunto a tempo indeterminato (art. 100, co. 2, lett. i),Tuir) Deduzione 10% del reddito con un limite massimo di 70.000 annui (art. 14 Legge 80/2005) Cessione gratuita alimentari e farmaci e altri beni non commerciabili (art. 13, comma 2 e 3, D.lgs. 460/1997)

IL TERMINE ONLUS E’ STATO INTRODOTTO DAL D. LGS IL TERMINE ONLUS E’ STATO INTRODOTTO DAL D.LGS. 460/1997 E QUALIFICA DETERMINATI ENTI QUALI ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE LE ONLUS DEVONO POSSEDERE CONTEMPORANEAMENTE I SEGUENTI REQUISITI: REQUISITI SOGGETTIVI REQUISITI OGGETTIVI REQUISITI STATUTARI CIRCA I REQUISITI SOGGETTIVI, LA NORMA INDIVIDUA QUATTRO TIPOLOGIE DI ENTI: ENTI CHE POSSONO DIVENTARE ONLUS; ENTI CONSIDERATI ONLUS DI DIRITTO; ONLUS PARZIALI; ENTI IN OGNI CASO ESCLUSI

1. ENTI CHE POSSONO DIVENTARE ONLUS: LE ASSOCIAZIONI; I COMITATI; LE FONDAZIONI; LE SOCIETA’ COOPERATIVE; ALTRI ENTI DI CARATTERE PRIVATO 2. ENTI CONSIDERATI ONLUS DI DIRITTO: ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO; ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE; COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALLA L.381/91; CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI

3. ENTI CONSIDERATI ONLUS PARZIALI: GLI ENTI ECCLESIASTICI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE CON LE QUALI LO STATO HA STIPULATO PATTI, ACCORDI O INTESE; LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE REGOLARMENTE ISCRITTE AL REGISTRO O CON IL RICONOSCIMENTO DAL MINISTERO 4. ENTI CHE NON POSSONO ESSERE ONLUS: GLI ENTI PUBBLICI; LE SOCIETA’ COMMERCIALI; PARTITI E MOVIMENTI POLITICI; LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI; LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

IL REQUISITO OGGETTIVO E’ RISPETTATO QUANDO L’ENTE PERSEGUE UN FINE DI SOLIDARIETA’ SOCIALE. IN PARTICOLARE DEVE OPERARE ESPRESSAMENTE IN UNO DEI SETTORI INDICATI DALLA NORMA I SETTORI DI ATTIVITA’ SI SUDDIVIDONO IN DUE RAGGRUPPAMENTI: ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ PRESUNTA; ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ CONDIZIONATA. RIENTRANO FRA LE ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ PRESUNTA: ASSISTENZA SOCIALE SOCIO SANITARIA; BENEFICENZA; TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO; PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE

RIENTRANO FRA LE ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ CONDIZIONATA: ASSISTENZA SANITARIA; ISTRUZIONE; FORMAZIONE; SPORT DILETTANTISTICO; PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE; TUTELA DEI DIRITTI CIVILI AFFINCHE’ UNA ONLUS CHE OPERA IN UN SETTORE A SOLIDARIETA’ CONDIZIONATA MANTENGA IL PROPRIO STATUS, E’ NECESSARIO CHE INDIRIZZI LA PROPRIA ATTIVITA’ NEI CONFRONTI DI SOGGETTI BISOGNOSI, COSI’ COME INDICATO DALLA CIRCOLARE 168/E DEL 1998 EMANATA DAL MINISTERO

I REQUISITI STATUTARI VENGONO RISPETTATI PREVEDENDO NELLO STATUTO: PERSEGUIMENTO DI FINALITA’ DI SOLIDARIETA’ SOCIALE; IL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA’ DIVERSE AD ECCEZIONE DI QUELLE CONNESSE; IL DIVIETO DI DISTRIBUZIONE, ANCHE INDIRETTA, DI UTILI; OBBLIGO DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO; OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO; OBBLIGO DI RISPETTO DEL PRINCIPIO DI DEMOCRATICITA’ DELLA STRUTTURA; IMPIEGO DI UTILI O AVANZI SOLO PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI.

PER ATTIVITA’ CONNESSE A QUELLE ISTITUZIONALI SI INTENDONO: QUELLE ANALOGHE, SVOLTE NEI SETTORI A SOLIDARIETA’ CONDIZIONATA, NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON SVANTAGGIATI; LE ATTIVITA’ ACCESSORIE PER NATURA, IN QUANTO INTEGRATIVE DELLE STESSE. LO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA’ SONO AMMESSE A CONDIZIONE CHE: NON SIANO PREVALENTI RISPETTO A QUELLE ISTITUZIONALI; I RELATIVI PROVENTI NON SUPERINO IL 66% DELLE SPESE COMPLESSIVE DELL’ORGANIZZAZIONE.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI RISERVATE ALLE ONLUS SONO LE SEGUENTI: NON RILEVANZA FISCALE DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI; ATTIVITA’ CONNESSE COMUNQUE DECOMMERCIALIZZATE; SUI CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI NON SI APPLICA LA RITENUTA DEL 4%; IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA SU ATTI TRASLATIVI DI BENI IMMOBILI. ALLE ONLUS CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E CONNESSA (E PERTANTO DECOMMERCIALIZZATA) RIMANE COMUNQUE LA SOGGETTIVITA’ IRAP PER CIO’ CHE CONCERNE LE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A DIPENDENTI E COLLABORATORI (CALCOLATA CON IL CSD. METODO RETRIBURTIVO)

LE ONLUS CHE HANNO FATTO RICHIESTA E RICEVUTO IL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE, SONO TENUTE A TENERE SEPARATA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO RICEVUTO E DEL SUO IMPIEGO.

Come agire? Analisi di un caso pratico Una organizzazione di volontariato, regolarmente iscritta nel Registro del Volontariato Piemonte, opera da quindici anni in un piccolo Comune della Provincia di Torino, occupandosi di persone diversamente abili per le quali organizza iniziative di assistenza anche psicologica nei confronti delle famiglie. Dopo tanti anni di operatività sul territorio alcuni aderenti capiscono che l’OdV non è lo strumento giuridico più adatto a garantire la continuità dell’assistenza a favore dei beneficiari e loro stessi intendono promuovere una iniziativa che possa garantire un’azione che prosegua oltre la loro vita terrena. L’iniziativa è la realizzazione di un Centro polivalente per il recupero fisico di persone diversamente abili Come agire?

VISIONE: l’ideale a cui tende l’iniziativa Premesso che non tutte le azioni di volontariato e di beneficienza sono sostenibili dal punto di vista economico, occorre quindi elaborare un piano di fattibilità dell’iniziativa che si vuole promuovere e conseguentemente scegliere la veste giuridica dell’ente no profit. Ciò significa INDIVIDUARE i punti di forza e di debolezza dell’iniziativa che si vuole porre in essere, consentendo in modo distaccato ed obiettivo l’effettiva validità del progetto e di ottimizzare l’uso delle risorse. Gli elementi chiave sono: VISIONE: l’ideale a cui tende l’iniziativa MISSIONE: i reali fini dell’iniziativa OBIETTIVI: come farlo STRATEGIA: con quali mezzi

Elementi alla base dell’iniziativa Le prime domande da porsi VISIONE: l’ideale a cui tende l’iniziativa È condivisa da tutti i partecipanti? Vi sono iniziative simili e più forti sul territorio? Risponde ai reali bisogni dei destinatari? E’ troppo generica o indeterminata? MISSIONE: i reali fini dell’iniziativa E’ la scelta migliore? Ci sono altre esigenze ugualmente o maggiormente importanti che ricevono minore attenzione? Ci sono le capacità e le risorse per soddisfarla? OBIETTIVI: come farlo? Ci sono strade alternative per soddisfare l’iniziativa proposta? E’ un obiettivo troppo ambizioso? In quanto tempo potrà essere raggiunto? STRATEGIA: attraverso quali mezzi E’ la migliore possibile? Cosa fanno gli altri operatori presenti?

Piano di fattibilità dell’iniziativa Il piano in sintesi Che cosa offrire Identificare le esigenze degli utenti potenziali Definire i servizi da offrire Definire le caratteristiche tecniche dei servizi da offrire Valutare la struttura organizzativa necessaria Identificare gli elementi distintivi rispetto a servizi già presenti A chi e dove Identificare i possibili utenti Definire l’area su cui operare Valutare il mercato complessivo Valutare il mercato già occupato da altri players. Come organizzarsi Definire le competenze necessarie Definire le strutture Definire gli spazi necessari Definire le attrezzature necessarie Con quali fondi Erogazioni liberali Raccolta fondi Cinque per mille

Dopo l’analisi del piano di fattibilità i soggetti interessati all’iniziativa hanno verificato che sul territorio non esisteva una struttura simile alla loro iniziativa e coinvolgendo in un tavolo di lavoro sia il Comune che l’A.S.L. di competenza nonché la popolazione attraverso indagini a campione, sono arrivati a: Ottenere dal Comune un terreno in diritto d’uso di superficie per costruire il Centro Ottenere un parere scritto dall’A.S.L. al fine di stipulare una convenzione per i servizi offerti una volta realizzata la struttura I soggetti interessati all’iniziativa quindi hanno scelto di essere soci Fondatori di una Fondazione, che operando a favore di disabili è stata costituita sotto forma di O.N.L.U.S. conferendo la liquidità necessaria al riconoscimento della personalità giuridica da parte della Regione Piemonte.

A seguito del riconoscimento della personalità giuridica e quindi della piena operatività dell’ente, la Fondazione ha ottenuto: dal Comune il permesso a costruire il Centro sul terreno sopra citato da una banca operante nel terzo settore una pre-delibera per accensione di mutuo ipotecario dal territorio l’intervento della popolazione che ha elargito erogazioni liberali e sostenuto le raccolte fondi la Fondazione essendo ONLUS è entrata negli elenchi degli enti ai quali riconoscere il cinque per mille

da enti non commerciali EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS Detrazione del 19% in dichiarazione Privati o da enti non commerciali Fino a 2.065, 82 euro Effettuati da: Imprese (vedi tabella successiva)

Natura dell’erogazione Benefici fiscali Limiti Erogazione liberale in denaro Deduzione dal reddito d’impresa 10% reddito di impresa e comunque fino a 70.000=euro Prestito del personale ad Onlus Deduzione del costo del lavoro Fino al 5 per mille del costo totale dei dipendenti