Adempimenti in materia di lavoro

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Transcript della presentazione:

Adempimenti in materia di lavoro Gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, possono essere direttamente effettuati dal Datore di Lavoro oppure da: Consulenti del Lavoro; Avvocati, procuratori legali, Dottori Commercialisti, Ragionieri e periti commerciali

La comunicazione di assunzione Prima di adibire il personale ad attività lavorativa, per evitare sanzioni da parte degli Organi di controllo, con l’assistenza del Professionista per gli adempimenti in materia di lavoro, il Datore di Lavoro, deve: inoltrare telematicamente la Comunicazione di assunzione – modello Unilav.

Il modello Unilav Deve contenere: dati anagrafici del datore di lavoro; dati anagrafici del lavoratore; data di inizio del rapporto di lavoro; tipologia contrattuale applicata: contratto a tempo determinato o indeterminato, tempo pieno o part time, qualifica e mansioni del lavoratore, retribuzione, qualifica, CCNL applicato.

Sanzioni per il mancato invio del mod. Unilav preventivo Il mancato inoltro della comunicazione preventiva di assunzione comporta l’applicazione della c.d.maxisanzione per lavoro irregolare ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 4, comma 1 della L. 4 novembre 2010 n. 183, che prevede “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”.

Tipi di contratto Lavoro subordinato Lavoro di varia natura (il lavoratore è inserito nell’azienda ed è diretto dal datore di lavoro) lavoratore ordinario apprendista lavoratore pubblico lavoratore minore lavoratore agricolo lavoratore extracomunitario lavoratore notturno e di attività a rischio lavoratore occasionale Lavoro di varia natura associato in partecipazione socio lavoratore di cooperativa tirocinante di formazione e orientamento borsa di studio, stagista, altro lavoro gratuito Lavoro parasubordinato (il lavoratore è sostanzialmente autonomo ed agisce sotto le direttive di un committente) collaboratore a progetto collaboratore coordinato e continuativo collaboratore occasionale (mini co.co.co) Lavoro autonomo (il lavoratore è completamente autonomo e quindi senza alcun vincolo di subordinazione) lavoratore occasionale con più di 5.000 euro di compensi l’anno lavoratore occasionale con meno di € 5.000 lavoratore professionale e contratto d’opera

Visite mediche Sono visite da sostenere dal lavoratore prima dell’assunzione ed hanno lo scopo di stabilire la sua idoneità al servizio da svolgere. Sono previste da alcuni contratti in relazione al rischio ed alla tipologia del lavoro. Il medico preposto a tali visite è quello del servizio pubblico o, in certi casi, il medico competente.

Contratto di lavoro Con la stipula del contratto di lavoro si instaura formalmente il rapporto di lavoro. Gli elementi essenziali del contratto (come p.es. il CCNL applicabile) sono comunicati con la “dichiarazione di assunzione” ex art. 4 bis comma 2 del d.lgs 181/2000 al dipendente, che firma per ricevuta.

Gli elementi della dichiarazione di assunzione L’obbligo di consegnare la dichiarazione di assunzione può essere sostituito dalla consegna del modello Unilav sottoscritto per ricevuta dal lavoratore. La dichiarazione di assunzione deve contenere i seguenti elementi a norma dell’art. 1 del decreto legislativo n. 152 del 1997: l'identita' delle parti; il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore e' occupato in luoghi diversi, nonche' la sede o il domicilio del datore di lavoro; la data di inizio del rapporto di lavoro; la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; la durata del periodo di prova se previsto; l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento; la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalita' di determinazione e di fruizione delle ferie; l'orario di lavoro; l) i termini del preavviso in caso di recesso. L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) ed l) del comma 1, puo' essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore

Sanzioni in caso di mancata consegna della dichiarazione di assunzione La violazione degli obblighi di cui al citato articolo 4-bis, ai sensi dell'art. 19, c. 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

Il patto di prova Nel contratto è possibile inserire la previsione di un patto di prova durante il quale il datore di lavoro ed il lavoratore hanno la possibilità di verificare la reciproca convenienza alla conclusione del contratto definitivo. Lo scopo del datore sarà quello di valutare le attitudini e le competenze necessarie per l’espletamento delle mansioni assegnate al prestatore, mentre il lavoratore analizzerà le condizioni, i contenuti della prestazione e l’interesse allo svolgimento dell’obbligazione lavorativa.

Il Libro Unico del Lavoro ed il prospetto di paga Normalmente la retribuzione viene corrisposta su base mensile. Per determinare il compenso spettante al lavoratore, il Professionista deve elaborare il Libro Unico del Lavoro, che riporta i dati relativi alla prestazione lavorativa effettuata dal prestatore.

Il Libro Unico contiene: le ore o i giorni lavorati e retribuiti (ad es. ferie, permessi retribuiti, festività); la retribuzione lorda spettante secondo il CCNL o l’eventuale accordo migliorativo per il prestatore raggiunto dalle parti; le trattenute Inps, Irpef, i tributi regionali dovuti; eventuali prestazioni Inps (ad es. Assegni per il Nucleo Familiare); l’importo netto di busta.

Contestualmente alla corresponsione della retribuzione, il datore di lavoro consegna al prestatore il prospetto di paga, obbligo che può essere assolto consegnando copia del Libro Unico recante gli elementi di cui sopra, o un separato prospetto di paga.

Obblighi contributivi ed assicurativi Sulla base dei dati retributivi contenuti nel Libro Unico del Lavoro del mese di riferimento si calcolano i contributi dovuti all’Inps per i lavoratori occupati alle proprie dipendenze. Il rapporto contributivo nasce con l’assunzione del lavoratore subordinato, il versamento dei contributi è obbligatorio ed il mancato versamento comporta l’applicazione delle sanzioni civili da parte dell’Istituto con il recupero attraverso l’emissione di cartelle esattoriali gestite da Equitalia. N.B. Una parte dei contributi (generalmente il 9,19% della retribuzione imponibile previdenziale) è dovuta dai dipendenti e viene detratta dalla retribuzione mensile. Il mancato versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti c.d. quote a carico dei lavoratori integra gli estremi del reato di cui all’art. 2 della legge n.l 638/83.

Obblighi contributivi ed assicurativi_segue I contributi vengono autoliquidati dal datore di lavoro mediante la denuncia mensile – modello Uniemens – che va inoltrata entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Il pagamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Qualora il datore di lavoro, in qualità di sostituto abbia anticipato al lavoratore delle prestazioni/indennità a carico dell’Inps (ad. Es. Assegni per il nucleo familiare, indennità di malattia, di maternità), con il modello Uniemens deve conteggiarli in detrazione dal debito complessivo dei contributi dovuti. N.B. Qualora il datore di lavoro non eroghi le prestazioni previdenziali summenzionate pur avendole conteggiate in detrazione nelle denunce mensili dei contributi dovuti, incorre nell’ipotesi del reato di cui all’art. 640 comma 2 c.p. (truffa ai danni dello Stato)

Obblighi contributivi ed assicurativi_segue Oltre ai contributi il datore di lavoro versa all’Inail i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. I premi si calcolano in base all’attività svolta dal datore di lavoro e dal prestatore di lavoro. L’autoliquidazione dei premi Inail avviene una volta l’anno sulla base delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori. Il versamento del premio può essere effettuato in unica soluzione o in quattro rate trimestrali.