Ministero dellIstruzione, dellUniversità e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per lEmilia – Romagna Direzione generale – Ufficio V – Formazione.

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Ministero dellIstruzione, dellUniversità e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per lEmilia – Romagna Direzione generale – Ufficio V – Formazione ed aggiornamento del personale della scuola Supporto allautonomia didattica GRUPPO DI SUPPORTO REGIONALE – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO LAFFOLLAMENTO DELLE AULE IN RELAZIONE ALLA CAPACITA DI DEFLUSSO DEI PIANI E DELLINTERO EDIFICIO (D.M. 26 agosto 1992) Bologna 19 maggio 2011

Andrea Bighi2 Tutti gli anni si presenta immancabilmente per il Dirigente scolastico, nella fase di costituzione delle classi, il delicato problema di come si possa contemperare sia il rispetto dei parametri adottati dal MIUR per la formazione delle classi, in base al rapporto alunni – classe (che prevede anche alunni per classe) dei parametri adottati dal MIUR per la formazione delle classi, in base al rapporto alunni – classe (che prevede anche alunni per classe) sia il rispetto delle norme di prevenzione incendi per assicurare la sicurezza degli alunni e del personale.

Andrea Bighi3 COSA PREVEDE IL D. Min. Interno 26 Agosto 1992? Il principale punto oggetto di contenzioso è il seguente: 5. Misure per levacuazione in caso di emergenza 5.0 Affollamento Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in: - aule: 26 persone/aula (…) 5.6 Numero delle uscite Il numero delle uscite dai singoli piani delledificio non deve essere inferiore a due, posti in punti contrapposti. (3° comma) Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di m. 1,20 ed aprirsi in senso dellesodo quando il numero massimo di persone presenti nellaula sia superiore a 25 (…).

Andrea Bighi4 In merito al suddetto 3° comma, il Ministero dellInterno ha inteso successivamente precisare quanto di seguito riportato: Lettera circolare 17/05/1996 n. P954/4122 Sott. 32 Ministero dell'interno - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni. Con il decreto legislativo , n. 242, sono state apportate alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nell'art. 16 sono state specificate le misure alle quali devono essere adeguati i luoghi di lavoro esistenti.

Andrea Bighi5 Al riguardo, atteso quanto stabilito dal decreto legislativo , così come modificato dal decreto legislativo , n. 242, relativamente alle uscite dei locali di lavoro, si ritiene opportuno chiarire che, nell'ambito delle strutture scolastiche costruite od utilizzate prima del 27 novembre 1994, i locali destinati ad aule didattiche ed esercitazioni, non dovranno essere adeguati al terzo comma del punto 5.6 dell'allegato al decreto ministeriale , per quanto attiene la larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con i citati decreti legislativi.

Andrea Bighi6 La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità, così come richiamato espressamente dall'art. 16, terzo comma, del decreto legislativo n. 242/1996. I Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco sono pregati di portare a conoscenza di quanto sopra i Provveditorati agli Studi, le Province ed i Comuni, ai fini di chiarire i numerosi quesiti pervenuti sullo specifico argomento. le Province ed i Comuni, ai fini di chiarire i numerosi quesiti pervenuti sullo specifico argomento.

Andrea Bighi7 Alla luce di quanto sopra occorre, pertanto, rilevare per ciascun edificio scolastico di pertinenza la data di costruzione o di utilizzazione e tenere presente quanto disposto dallart. 63, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, che recita: 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nellallegato IV. Detto allegato IV, al punto , dispone, tra laltro: (…) Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, e concernenti la larghezza delle porte (…) Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, e concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.

Andrea Bighi8 Pertanto, le disposizioni riportate nei punti: quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dellesodo; quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di 0,80, che si aprano nel verso dellesodo; di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di 0,80, che si aprano nel verso dellesodo; si riferiscono, nella fattispecie, alle strutture scolastiche costruite o utilizzate DOPO il 27 novembre 1994.

Andrea Bighi9 Ne consegue che i locali destinati ad aule didattiche ed esercitazioni, costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non dovranno essere adeguati al terzo comma del punto 5.6 dellallegato al D.M. 26 agosto 1992, per quanto attiene alla larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con le disposizioni specificate prima nel D.Lgs. 626/94, così come modificato dal D.Lgs , n. 242, e successivamente nel più recente D.Lgs. 81/2008.

Andrea Bighi10 COME ACCERTARE SE, A FRONTE ANCHE DI CLASSI PIUTTOSTO NUMEROSE (CON 29 – 30 ALUNNI), LAFFOLLAMENTO COMPLESSIVO DEI PIANI E DELLINTERO EDIFICIO SCOLASTICO E COMPATIBILE CON LA CAPACITA DI DEFLUSSO DEL SISTEMA DI VIA DI USCITA? Si ipotizzi di effettuare la verifica in un edificio scolastico costituito da un Piano Terra, in cui sono ubicate n. 9 aule e n. 4 Uffici di Segreteria e Presidenza, e da un Piano Primo costituito da 12 aule, con la sotto indicata ipotetica popolazione scolastica: Presidenza, e da un Piano Primo costituito da 12 aule, con la sotto indicata ipotetica popolazione scolastica: Piano Terra, con n. 9 aule. Aula 1: n. 29 alunni; aula 2: n. 30 alunni; aula 3: n. 28 alunni; aula 4: n. 27 alunni; aula 5: n.29 alunni; aula 6: n.26 alunni, ecc. per complessivi alunni n. 251.

Andrea Bighi11 Sintesi delle presenze: Piano Terra: Destinazione duso NumeroPresenze AULE9251 UFFICI SEGRETERIA – PRESIDENZA48 ADDETTI AI SERVIZI E DOCENTI -15 Tot. 274

Andrea Bighi12 Piano Primo, con n. 12 aule. Aula 10: n. 28 alunni; aula 8: n. 29 alunni; aula 9: n. 29 alunni; aula 10: n. 27 alunni; aula 11: n.28 alunni; aula 12: n.27 alunni; ecc. per complessivi alunni n Sintesi delle presenze: Piano Primo:

Andrea Bighi13 Destinazione duso NumeroPresenze AULE12348 ADDETTI AI SERVIZI E DOCENTI -18 TOT. 366

Andrea Bighi14 TOTALE PRESENZE NELLEDIFICIO: N. 640 Per ciascun piano occorre rilevare il numero di uscite DAL PIANO disponibili e la loro larghezza. Al Piano Primo sono presenti due scale, in punti contrapposti, e una scala esterna posta a metà circa del corridoio, per complessive tre uscite dal Piano. Si misura la larghezza di ciascuna uscita dal Piano, e il corrispondente numero di moduli disponibili, tenendo presente che 1 modulo è pari a 0,60 m e che la capacità di deflusso in ciascun Piano deve essere non superiore a 60 (punto 5.1, D.M ); ciò significa che in un Piano, attraverso una uscita larga 1,20 m ( = 2 moduli) NON possono passare più di 120 persone.

Andrea Bighi15 Nel caso preso in esame la larghezza delle uscite dal Piano Primo presenta i seguenti valori, da cui si determinano i relativi moduli: 1^ uscita scala interna: larghezza m. 1,80 = 3 moduli 2^ uscita scala interna: larghezza m. 1,20 = 2 moduli 3^ uscita scala esterna: larghezza m. 1,20 = 2 moduli TOTALE MODULI PIANO PRIMO: N. 7

Andrea Bighi16 Al Piano Terra sono presenti tre uscite, con le sotto indicate larghezze e moduli: 1^ uscita P.T.: larghezza m. 2,4 = 4 moduli 2^ uscita P.T.: larghezza m. 1,8 = 3 moduli 3^ uscita P.T.: larghezza m. 1,8 = 3 moduli TOTALE MODULI PIANO TERRA: N. 10

Andrea Bighi17 Per accertare se il numero complessivo di persone presenti in ciascun Piano, e nellintero edificio, è compatibile con la CAPACITÀ DI DEFLUSSO del SISTEMA DI VIE DI USCITE occorre effettuare un semplice calcolo con la formula : Capacità di deflusso = N° presenti ( affollamento) N° moduli N° moduli La compatibilità delle vie di uscita risulta assicurata solamente se dal suddetto rapporto emerge un valore inferiore a 60 ( 60 rappresenta, come già detto, il numero massimo di persone che possono defluire attraverso una uscita di modulo 1). il numero massimo di persone che possono defluire attraverso una uscita di modulo 1).

Andrea Bighi18 1. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA O MENO DELLA COMPATIBILITA DELLA CAPACITA DI DEFLUSSO DEL PIANO PRIMO CON LE VIE DI USCITA PRESENTI Presenze al Piano Primo:n. 366 Moduli di uscita al Piano Primo:n. 7 Capacità di deflusso : = 366 = 52, 2 < 60 al Piano Primo 7 Come si rileva, la capacità di deflusso riscontrabile nel Piano Primo non risulta superiore al valore massimo consentito (60), per cui si può affermare che laffollamento di piano risulta compatibile con le uscite di sicurezza presenti.

Andrea Bighi19 2. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA O MENO DELLA COMPATIBILITA DELLA CAPACITA DI DEFLUSSO DEL PIANO TERRA CON LE VIE DI USCITA PRESENTI In questo caso occorre tener presente che al Piano Terra confluiscono le persone che non escono dalla scala esterna, per cui la loro presenza si sovrappone allaffollamento dello stesso Piano Terra. In termini numerici, poiché le persone che escono attraverso la scala esterna sono 120 (2 moduli x 60), il numero di persone che defluiscono attraverso le uscite del Piano Terra ammonta a: n. 640 (persone presenti nellintero edificio) = 520 persone che defluiscono dal P.T.

Andrea Bighi20 Persone che defluiscono attraverso il P.T : 520 Moduli di uscita al Piano Terra: 10 Capacità di deflusso al P.T: 520 = 52,0 < Anche al Piano Terra si riscontra, quindi, la compatibilità del numero dei presenti con la capacità di deflusso del sistema delle vie di uscita.

Andrea Bighi21 3. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA O MENO DELLA COMPATIBILITA DELLA CAPACITA DI DEFLUSSO DELLINTERO EDIFICIO CON IL SISTEMA DI VIE DI USCITA PRESENTI. Persone presenti nellintero edificio: 640 N° totale Moduli (10 al P.T. e 2 alla scala esterna ): 12 Capacità di deflusso intero edificio: 640 = 53,3 < = 53,3 < Pertanto, nel caso in esame il numero totale delle uscite dalledificio risulta ampiamente sufficiente in quanto al Pianto Terra ci sono ( ) = 10 Pertanto, nel caso in esame il numero totale delle uscite dalledificio risulta ampiamente sufficiente in quanto al Pianto Terra ci sono ( ) = 10 moduli, sufficienti per 600 persone; cè anche una scala esterna pari a 120 cm (= 2 moduli), sufficiente per far defluire 120 persone. moduli, sufficienti per 600 persone; cè anche una scala esterna pari a 120 cm (= 2 moduli), sufficiente per far defluire 120 persone.

Andrea Bighi22 Dal complesso delle uscite dellintero edificio possono pertanto defluire 720 persone, mentre le presenze riscontrate sono pari a 640. Pertanto, se risulta complessivamente rispettata la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, ovvero dei piani e dellintero edificio, è possibile istituire alcune classi anche con 29 – 30 alunni,, in quanto non sono pregiudicate le condizioni generali di sicurezza Pertanto, se risulta complessivamente rispettata la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, ovvero dei piani e dellintero edificio, è possibile istituire alcune classi anche con 29 – 30 alunni,, in quanto non sono pregiudicate le condizioni generali di sicurezza.

Andrea Bighi23 E opportuno tenere però presente che, ai sensi di quanto disposto dal punto 5.0 del D.M. 26 Agosto 1992, E opportuno tenere però presente che, ai sensi di quanto disposto dal punto 5.0 del D.M. 26 Agosto 1992, quando la definizione delle classi non corrisponde a quanto previsto negli atti progettuali, depositati presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Dirigente scolastico è tenuto ad indicare, relativamente a ciascuna aula interessata, il numero di persone in apposita Dichiarazione.

Andrea Bighi24 ISTITUTO SCOLASTICO …… _ I _ sottoscritt _ …………………………., Dirigente scolastico/titolare dellattività nellIstituto ……………., tenuto conto che la definizione della classe ospitata nellaula n. …. non corrisponde a quanto previsto negli atti progettuali depositati presso il Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.M. 26 agosto 1992, punto 5.0, _ I _ sottoscritt _ …………………………., Dirigente scolastico/titolare dellattività nellIstituto ……………., tenuto conto che la definizione della classe ospitata nellaula n. …. non corrisponde a quanto previsto negli atti progettuali depositati presso il Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.M. 26 agosto 1992, punto 5.0,DICHIARA sotto la personale responsabilità, che nella stessa aula n. … sono effettivamente presenti, nellanno scolastico ……./………, N° ……. persone. Data …………… Il Dirigente scolastico ………………………….

Andrea Bighi25 Per quanto concerne, quindi, laffollamento delle aule occorre tener presente che il massimo affollamento ipotizzabile in 26 persone/aula non viene posto come divieto assoluto di formare classi più numerose, come confermato dalla Sentenza TAR Veneto – Sezione III, del 13 Novembre 2008, n. 375/09, bensì come parametro di calcolo del massimo affollamento ipotizzabile sui piani

Andrea Bighi26 e complessivamente delledificio ai fini della conformazione delle vie di esodo per la messa in sicurezza degli studenti e dei lavoratori. Sulla base dello stesso principio il Consiglio di Stato, con Sentenza n depositata il 28 ottobre 2010, ha rigettato lappello alla predetta decisione del TAR Veneto.

Andrea Bighi27 Si riporta, altresì, un passaggio del contenuto di una recente Nota del Ministero dellInterno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che recita: (…) A fronte di tale condizione cautelativa, un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, (…) A fronte di tale condizione cautelativa, un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibili con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali della sicurezza. (Prot. n. P 480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008 del Ministero dellInterno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile – Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - Area prevenzione incendi).

Andrea Bighi28 Sentenza del TAR LAZIO Sez. III –Bis – Sent , n. 552 Si rammenta, infine, la Sentenza del TAR LAZIO Sez. III –Bis – Sent , n. 552, con la quale viene ordinato al MIUR di emanare, di concerto col MEF, entro 120 giorni il PIANO GENERALE DI RIQUALIFICAZIONE DELLEDILIZIA SCOLASTICA, previsto dal secondo comma dellart. 3 del DPR n. 81/2009. Avverso la predetta sentenza del TAR lAmministrazione ha successivamente proposto appello al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n del 16 Marzo 2011, ha accolto la richiesta di sospensiva della decisione dal TAR del Lazio.

Andrea Bighi29 La discussione di merito è stata rinviata dallalto Consesso alludienza del prossimo 24 Maggio Si rimane, pertanto, in attesa di quanto definitivamente deciderà il Consiglio di Stato medesimo.

Andrea Bighi30 GRAZIEDELLATTENZIONE