LE DUE DIRETTIVE HANNO MODIFICATO, SIA LE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CRITERI SULLA TERRITORIALITA CHE I RIMBORSI DESTINATI AI SOGGETTI RESIDENTI NEGLI.

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LE DUE DIRETTIVE HANNO MODIFICATO, SIA LE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CRITERI SULLA TERRITORIALITA CHE I RIMBORSI DESTINATI AI SOGGETTI RESIDENTI NEGLI STATI MEMBRI. TALI DIRETTIVE SONO STATE RECEPITE NEL NOSTRO ORDINAMENTO CON IL D. LGS N. 18/2010. PRECISIAMO CHE, NEL NOSTRO ORDINAMENTO FINO AL DICEMBRE 2009, LA REGOLA GENERALE CHE VIGEVA IN TEMA DÌ TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI AI FINI IVA ERA DETTATA DALLART. 7 DEL DPR 633/72, E PREVEDEVA LAPPLICAZIONE DEL C.D. CRITERIO DEL PAESE PRESTATORE.

OSSIA IL LUOGO IN CUI IL PRESTATORE HA STABILITO LA SEDE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ECONOMICA O DISPONE DÌ UNA STABILE ORGANIZZAZIONE A PARTIRE DALLA QUALE LA PRESTAZIONE DÌ SERVIZI VIENE RESA O, IN MANCANZA DÌ TALE SEDE O DÌ TALE STABILE ORGANIZZAZIONE, IL LUOGO DEL SUO DOMICILIO O DELLA SUA RESIDENZA ABITUALE». ACCANTO ALLA REGOLA GENERALE TESTÈ DESCRITTA, IL SUCCESSIVO COMMA 4 DELLART. 7 INTRODUCE, PER DETERMINATE CATEGORIE DÌ SERVIZI, UNA DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE, DETERMINANDO LA TASSAZIONE DELLOPERAZIONE CON RIFERIMENTO A TRE DISTINTI PARAMETRI:

LUOGO DÌ ESECUZIONE; LUOGO DÌ UTILIZZO; STATUS DEL COMMITTENTE.

COSA CAMBIA

Norme interessate dalle modifiche e nuove disposizioni ART. 6 - ART. 7 ART. 17 ART. 30BIS ART. 38 BIS 1 E 38 BIS 2 ART. 38TER Art. 7 Art. 17 Da collegare perché, in base alle regole di territorialità, vanno individuati i soggetti tenuti agli adempimenti di fatturazione

LART. 7 SERVE A DELINEARE LAMBITO TERRITORIALE OSSIA IN QUALE LUOGO UNA OPERAZIONE DIVENTA RILEVANTE Le norme applicabili dal 2010 sono previste dagli articoli 7 e da 7bis a 7- septies Il nuovo art. 7 conferma le definizioni di territorio dello Stato e di territorio della Comunità Introduce le definizioni di : - soggetto passivo stabilito nel territorio dello stato

IL SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO Soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente, che non ha abbia stabilito il domicilio allestero Una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto domiciliato e residente allestero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute

SI CONSIDERANO SOGGETTI PASSIVI, SOLO IN RELAZIONE ALLAPPLICAZIONE DELLE NORME SULLA TERRITORIALITÀ: SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ DIMPRESA, ARTI O PROFESSIONI; LE PERSONE FISICHE SI CONSIDERANO SOGGETTI PASSIVI SOLO PER I SERVIZI RICEVUTI NELLESERCIZIO DÌ TALI ATTIVITA, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, CONSORZI, ASSOCIAZIONI, ALTRE ORGANIZZAZIONI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA, SOCIETÀ SEMPLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE ATTIVITÀ COMMERCIALI O AGRICOLE, ANCHE QUANDO AGISCONO AL DÌ FUORI DÌ ATTIVITÀ COMMERCIALI O AGRICOLE

ENTI O ASSOCIAZIONI, ALTRE ORGANIZZAZIONI NON SOGGETTI PASSIVI IDENTIFICATI AI FINI IVA,, PER AVER EFFETTUATO ACQUISTI INTGRACOMUNITARI SUPERIORI A ,00.

PER I SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE, IL DOMICILIO COINCIDE CON IL LUOGO IN CUI SI TROVA LA SEDE LEGALE, MENTRE LA RESIDENZA È IL LUOGO IN CUI SI TROVA LA SEDE EFFETTIVA. SEDE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA RISPETTO ALLA NORMATIVA INTERNA, QUELLA COMUNITARIA INDIVIDUA IL LUOGO DÌ STABILIMENTO DEL COMMITTENTE IN FUNZIONE DELLA SEDE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA E DEL LUOGO IN CUI È SITUATA LA STABILE ORGANIZZAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO. IL LUOGO DEL DOMICILIO O DELLA RESIDENZA (ABITUALE) SONO, INVECE, PARAMETRI SECONDARI, CHE ASSUMONO RILEVANZA IN ASSENZA DELLA SEDE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA O DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE.

LA CORTE DÌ GIUSTIZIA, CHIARISCE LA NOZIONE DEL LUOGO IN CUI UN SOGGETTO STABILISCE LA PROPRIA SEDE ECONOMICA, QUEST'ULTIMA È QUELLA IN CUI VENGONO ADOTTATE LE DECISIONI ESSENZIALI RIGUARDANTI LA GESTIONE GENERALE DELL'ATTIVITÀ E OVE SONO SVOLTE LE FUNZIONI DELLA SUA AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

NELLAMBITO DELLA NORMATIVA NAZIONALE I NUOVI PRINCIPI DELLA TERRITORIALITA PER LE PRESTAZIONI DÌ SERVIZIO SONO INDIVIDUATE NELLART. 7 TER DEL DPR 633/72. DUE SONO I CRITERI INDIVIDUATI IN TALE ARTICOLO PER QUALIFICARE LA POSIZIONE GIURIDICA DEL COMMITTENTE

AI SENSI DEL COMMA 1 DELLART. 7 TER, LE PRESTAZIONI DÌ SERVIZI SI CONSIDERANO EFFETTUATE IN ITALIA QUANDO SONO RESA A SOGGETTI PASSIVI IVA, STABILITI NEL TERRITORIO DELLA STATO (LE C.D. OPERAZIONI BUSINESS TO BUSSINESS O B2B ), ( PRIMO CRITERI0).

OPPURE QUANDO SONO RESE A CONSUMATORI FINALI DA SOGGETTI PASSIVI STABILITI NEL TERRITORIO DELLA STATO (le c.d. operazioni busine ss to consumer o b2c). (SECONDO CRITERIO ) VA OSSERVATO, CHE UNO DEI MAGGIORI CAMBIAMENTI CHE SI SONO AVUTI RISPETTO ALLA REGOLA PRECEDENTE RISIEDE NON TANTO NELLE NUOVE MODALITA DÌ INDIVIDUAZIONE DEL PAESE DÌ TASSAZIONE DELLOPERAZIONE, MA NEL FATTO CHE I SERVIZI RESI A SOGGETTI PASSIVI IVA (B2B) NON RESIDENTI NON SONO PIÙ QUALIFICABILI COME OPERAZIONI ATTIVE ( siano esse imponibili o non imponibili), MA COME OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA PER MANCANZA DEL PRESUPPOSTO TERRITORIALE.

VECCHIE REGOLE ART.7 COMMA 3 DEL DPR.N. 633/72. CRITERIO GENERALE SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLOSTATO SE RESE DA SOGGETTI IVI STABILITI. NUOVE REGOLE ART. 7 TER- QUATER DEL DPR 633/72. CRITERIO GENERALE SERVIZI B2B:TASSAZIONE NELLO STATO DÌ STABILIMENTO DEL COMMITTENTE. SERVIZI B2C: TASSAZIONE NELLO STATO DÌ STABILIMENTO DEL PRESTATORE

LE PRESTAZIONI DÌ SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE, SPORTIVE, SCIENTIFICHE, EDUCATIVE, RICREATIVE E SIMILI, IVI COMPRESE FIERE ED ESPOSIZIONI, LE PRESTAZIONI DI SERVIZI DEGLI ORGANIZZATORI DI DETTE ATTIVITÀ, NONCHÉ LE PRESTAZIONI DI SERVIZI ACCESSORI ALLE PRECEDENTI SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO QUANDO LE MEDESIME ATTIVITÀ SONO IVI MATERIALMENTE SVOLTE.

LA DISPOSIZIONE DEL PERIODO PRECEDENTE SI APPLICA ANCHE ALLE PRESTAZIONI DÌ SERVIZI PER LACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI, ARTISTICHE, SPORTIVE, SCIENTIFICHE, EDUCATIVE, RICREATIVE E SIMILI, NONCHÉ ALLE PRESTAZIONI ACCESSORIE.

UNO DEI PRIMARI PROBLEMI DEI SOGGETTI PASSIVI E RELATIVO ALLA LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE, IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE SOGGETTI PASSIVI RESIDENTI ALLESTERO OPERINO NEL TERRITORIO NAZIONALE

VIENE IN RIELIEVO LA NOZIONE DÌ STABILE ORGANIZZAZIONE CHE VALE A CONSENTIRE LIDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO NEL TERRITORO DELLO STATO. LA STABILE ORGANIZZAZIONE NON CONFIGURA UN SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO BENSI UNARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DÌ UN SOGGETTO NON RESIDENTE

LA FUNZIONE PRINCIPALE DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE È STATA DA SEMPRE QUELLA DÌ COLLEGAMENTO TERRITORIALE DELLE OPERAZIONI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DÌ APPLICAZIONE DELLIVA E SOPRATTUTTO, DELLE PRESTAZIONI DÌ SERVIZI.

LISTITUTO DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE INFLUISCE COMUNQUE ANCHE SULLE MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI IL SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE ADEMPIE AI PROPRI OBBLIGHI STRUMENTALI E DÌ PAGAMENTO DELLIVA PER LE OPERAZIONI ATTIVE EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO.

ART Per le prestazioni effettuate nel Territorio dello Stato, da soggetti NON residenti, a soggetti passivi stabiliti nello Stato, nonché ad Enti identificati con P.IVA ART COMMA Lobbligo di eseguire gli adempimenti ricade sul CESSIONARIO/COMMI TTENTE mediante autofattura (reverse- charge)

Per le prestazioni effettuate nel Territorio dello Stato, da soggetti NON residenti e senza Stabile Organizzazione (S.O.) a soggetti non passivi ART COMMA Lobbligo di eseguire gli adempimenti ricade sul SOGGETTO NON RESIDENTE, che si identifica direttamente nello Stato o tramite un rappresentante fiscale La nomina del rappresentante va comunicata allaltro contraente prima delloperazione.

Per le operazioni effettuate nel Territorio dello Stato, da Stabili Organizzazioni di Soggetti NON residenti Lobbligo di eseguire gli adempimenti ricade sulla STABILE ORGANIZZAZIONE NB: per le operazioni rese direttamente dalla casa madre: il cessionario/committente IT ha lobbligo di emettere autofattura

CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI ATTIVE UNA PRIMA DISTINZIONE VIENE OPERATA FRA LE PRESTAZIONI DÌ SERVIZI RESE ALLINTERNO DEL TERRITOIO DELLA COMUNITA E QUELLE RESE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI STABILITI AL DÌ FUORI DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA EUROPEA.

SE SI TRATTA LE PRESTAZIONI DÌ SERVIZI BISOGNA DISTINGUERE TRA: PRESTAZIONI EFFETTUATE TRA CONSUMATORI FINALI (B2C ) E QUELLE EFFETUATE NEI CONFRONTI DÌ SOGGETTI PASSIVI DIMPOSTA (B2B )

SE SI TRATTA DÌ B2C, IN BASE AI CRITERI DELLA TERRITORALITA,LOPERAZIONE SCONTA LIMPOSTA IN ITALIA E SI FATTURERA SECONDO LE MODALITAORDINARIE. RATTA DÌ (B2B) SE INVECE SI TRATTA DÌ (B2B), LOPERAZIONE NON E RILEVANTE AI FINI IVA E SE RESA NEI CONFRONTI DÌ UN SOGGETTO COMUNITARIO, SARA ASSOGGETTATA AD IMPOSTA NELLO STATO MEMBRO DÌ STABILIMENTO DEL COMMITTENTE, MEDIANTE LAPPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE O INVERSIONE CONTABILE.

PER ALCUNI SETTORI MERCEOLOGICI E PREVISTO UNALTERAZIONE DELLORDINARIO MECCANISMO DÌ APPLICAZIONE DELLIMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ATTRAVERSO UNINVERSIONE DEGLI OBBLIGHI CONTABILI (REVERSE CHARGE) IN COSA CONSISTE IL REVERSE CHARGE?

AI SENSI DELLART COMMA IL DESTINATARIO DELLA CESSIONE DEI BENI O DELLA PRESTAZIONE DÌ SERVIZI E OBBLIGATO ALLASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI STRUMENTALI IN LUOGO DEL CEDENTE O DEL PRESTATORE.

QUESTO ISTITUTO SI APPLICA "ALLE PRESTAZIONI DÌ SERVIZI, COMPRESA LA PRESTAZIONE DÌ MANODOPERA, RESE NEL SETTORE EDILE DA SOGGETTI SUBAPPALTATORI NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ DÌ COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DÌ IMMOBILI OVVERO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE PRINCIPALE O DÌ UN ALTRO SUBAPPALTATORE".

PER EFFETTO DÌ QUESTA NORMA IL CEDENTE EMETTE FATTURA SENZA ADDEBITARE L'IMPOSTA MENTRE IL DESTINATARIO DELLA CESSIONE DÌ BENI DEVE INTEGRARE LA FATTURA RICEVUTA CON L'INDICAZIONE DELL'ALIQUOTA PROPRIA DELLA OPERAZIONE MESSA IN ESSERE DAL CEDENTE, DELLA RELATIVA IMPOSTA. INOLTRE IL DESTINATARIO FINALE DEVE REGISTRARE IL DOCUMENTO SIA NEL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE, CHE NEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI. IN QUESTO MODO RENDE NEUTRALE L'EFFETTO DELLA IMPOSTA.

L'INVERSIONE CONTABILE È UNO STRUMENTO UTILE PER L'ERARIO E TALE MECCANISMO PREVEDE CHE IL CEDENTE/PRESTATORE RICEVA DAL CLIENTE L'IMPORTO DEL BENE CEDUTO O DELLA PRESTAZIONE ESEGUITA, CON LA CONSEGUENZA CHE NON SI DETERMINA IN CAPO AD ESSO L'OBBLIGO DÌ VERSARE L'IVA DELLA OPERAZIONE ESEGUITA.

UN SOGGETTO IVA CHE ACQUISTI BENI O SERVIZI DA UN NON RESIDENTE IN ITALIA, A FAR DATA DALLINIZIO DEL NUOVO ANNO, SARÀ COSTRETTO AD OPERARE MEDIANTE REVERSE CHARGE, ANCHE LADDOVE IL FORNITORE NON RESIDENTE SIA IDENTIFICATO O DOTATO DÌ RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA.

LA NUOVA FORMULAZIONE NORMATIVA DELLART.17, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 633/1972, AMPLIA NOTEVOLMENTE LE FATTISPECIE DÌ APPLICAZIONE DELLINVERSIONE CONTABILE (CON EMISSIONE DÌ AUTOFATTURA) PER LE OPERAZIONI TERRITORIALMENTE RILEVANTI IN ITALIA, EFFETTUATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI (ANCHE SE IDENTIFICATI NEL TERRITORIO DELLO STATO).ART.17

IN PARTICOLARE, LART. 17, COMMA 2, OBBLIGA IL CESSIONARIO, O COMMITTENTE, RESIDENTE IN ITALIA, AD ASSOGGETTARE AD IMPOSTA LE SEGUENTI OPERAZIONI, RESE DA SOGGETTI NON RESIDENTI: CESSIONI DÌ BENI; PRESTAZIONI DÌ SERVIZI.

COSA SUCCEDE ALLE IMPRESE O AI PROFESSIONISTI ITALIANI CHE CORRENTEMENTE SI TROVANO AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DÌ SERVIZI NEI CONFRONTI DÌ CLIENTI SITUATI AL DÌ FUORI DEI CONFINI NAZIONALI? PRELIMINARMENTE OCCORRE FARE UNA DISTINZIONE CIRCA LA NATURA DEL CLIENTE CUI SI RIVOLGONO LE PRESTAZIONI CITATE : VANNO DISTINTI A SECONDA CHE ESSI SIANO PRIVATI CONSUMATORI O SOGGETTI PASSIVI IVA.

NEL CASO IN CUI I CLIENTI SIANO PRIVATI CONSUMATORI NEL LORO PAESE DÌ RESIDENZA, LE PRESTAZIONI SARANNO IMPONIBILI IVA IN ITALIA; VICEVERSA, QUALORA GLI STESSI SIANO SOGGETTI PASSIVI AI FINI IVA NEI PROPRI PAESI, LIMPOSTA DÌ RIFERIMENTO DOVRÀ ESSERE IVI ASSOLTA.