D.Lgs n.81/2008 “TESTO UNICO” SULLA SALUTE

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D.Lgs n.81/2008 “TESTO UNICO” SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: PROBLEMATICHE E PRIME IPOTESI APPLICATIVE Iniziativa promossa dagli SPISAL ULSS 20, 21, 22 in collaborazione con: Apindustria Verona, Casartigiani Verona, CGIL, CISL, UIL, CNA Verona, Confindustria Verona, INAIL, Confartigianato, Confesercenti, Direzione Provinciale del Lavoro, Collegio Costruttori Edili Verona, A.P.I.M.A. Verona, C.I.A., Confagricoltura, Coldiretti Attrezzature e fattori di rischio Venerdì 4 luglio 2008 Sala Convegni Centro Servizi Banca Popolare di Verona Mario Gobbi - Spisal Ulss 20 Verona http://prevenzione.ulss20.verona.it/spisal.html www.safetynet.it

Lina Pietropaolo e Lorenzo Bellomi INAIL Hanno partecipato: Lina Pietropaolo e Lorenzo Bellomi INAIL Cristina Fiorini - SPISAL ULSS 20 Alberto Brocco e Giuliano Franchini - SPISAL ULSS 21 Angelica Gazzani e Mauro Viani - Apindustria Luigino Torneri Casartigiani Giovanni Claudio Zuffo, Maurizio Tiano, Antonio Belviso e Alessandro Pagani – CGIL, CISL e UIL Vittorio Bergamini CNA Gianvittorio Cantutti e Rita Perini Confindustria Pierpaolo Mileto Confartigianato Arianna Ambrosi Confesercenti Graziano Zaninello, Antonio Piacenza e Stefano Bocchio – CPT 2

Attrezzature di lavoro D P I Impianti e apparecchiature elettriche Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Fattori di rischio Movimentazione manuale dei carichi Attrezzature munite di videoterminali Agenti fisici Agenti fisici - Rumore Agenti fisici - Vibrazioni Agenti fisici – Campi elettromagnetici Agenti fisici – Radiazioni ottiche artificiali Sostanze pericolose – Agenti chimici Agenti cancerogeni e mutageni Amianto Agenti biologici e Atmosfere esplosive 3

Attrezzature di lavoro (Titolo III capo I) Devono essere (art. 70 commi 1, 2 e 3): conformi alle normative comunitarie Conformi ai requisiti generali di cui all’allegato V (ex DPR 547/55 e D.Lgs. 626/94) In ogni caso le attrezzature devono essere “idonee”, “adeguate” o “adattate” 4

Attrezzature di lavoro (Titolo III capo I) Gli obblighi di cui sopra si estendono anche a (art. 21 comma 1): -componenti dell’impresa famigliare, lavoratori autonomi che compiono opere o servizi, piccoli imprenditori, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo 5

Attrezzature di lavoro (Titolo III capo I) Si delinea un sistema di gestione delle attrezzature che riguarda installazione, utilizzo e manutenzione sia ordinaria che straordinaria comprese le verifiche periodiche (art. 71 comma 4) Al datore di lavoro è demandato l’obbligo del controllo iniziale, dopo l’installazione e prima della messa in esercizio, dopo ogni montaggio e dei controlli periodici, che devono essere effettuati da persona competente (art. 71 comma 8). Viene stabilita l’adozione di appositi registri dei controlli effettuati, a disposizione degli organi di vigilanza (art. 71 comma 9) 6

Attrezzature di lavoro (Titolo III capo I) Per le attrezzature elencate nell’allegato VII è prevista la comunicazione dell’installazione con richiesta di Ia verifica all’ISPESL e per conoscenza all’ARPAV (art. 71 comma 11) mentre le successive potranno essere fatte anche da privati abilitati (art. 71 comma 12) DM per stabilire modalità di effettuazione delle verifiche Per alcune attrezzature di cui all’allegato VII vi è un raddoppio della periodicità dei controlli che passano da annuali a biennali e in un caso a triennali, a seconda che si tratti di apparecchiature con meno o più di 10 anni, di tipo fisso o mobile/trasferibile, nei comparti delle costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo o in altri comparti. 7

Attrezzature di lavoro (Titolo III capo I) Per il noleggio e la concessione in uso il concedente deve attestare la conformità ai requisiti di sicurezza e conservare una dichiarazione del datore di lavoro utilizzatore con l’indicazione dei lavoratori incaricati e che gli stessi sono stati formati all’uso dell’attrezzatura (art. 72) 8

D P I (Titolo III capo II) Si richiama l’art. 21 comma 1. Anche per i DPI si delinea un sistema di gestione riguardante consegna, utilizzo e manutenzione (art. 77 comma 4) Per i criteri di individuazione ed utilizzo dei DPI resta valido il DM 2 maggio 2001 9

Impianti e apparecchiature elettriche (Titolo III capo III) Obbligo della valutazione del rischio elettrico (art. 80 comma 2) Resta valido quanto stabilito dal DPR 462/01 (art. 86 comma 1) riguardo alla denuncia di installazione di: -dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, -dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, -impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione 10

Impianti e apparecchiature elettriche (Titolo III capo III) Uscirà DM sulle modalità e criteri di effettuazione delle verifiche (art. 86 comma 1) In ogni caso l’esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’organo di vigilanza (art. 86 comma 3) Nell’allegato IX sono indicate le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e impianti elettrici che per intensità < 1 kV passa da 5 a 3 mt. 11

Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Titolo V capo I) Il ricorso alla segnaletica di sicurezza è obbligatorio quando permangono rischi che non possono essere evitati o eliminati con misure di sicurezza, organizzative o altre (art. 163 comma 1) Obbligo di adeguata formazione soprattutto quando implica l’uso di gesti o di parole (art. 164 comma 1 lett. b) 12

Fattori di rischio La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi ….. quelli collegati allo stress lavoro-correlato* ….. nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi (art. 28 comma 1). * si veda l’Accordo interconfederale del 9 giugno 2008 per il recepimento dell’accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato concluso l’8 ottobre 2004 13

Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI capo I) Attività di MMC che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico (delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari), in particolare quelle dorso-lombari (art. 167) Nell’ambito della valutazione dei rischi l’allegato XXXIII fa riferimento alla norma ISO 11228 (parti 1*-2-3): -sollevamento -trasporto, traino e spinta -movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza *La norma UNI-EN 1005-2 indica come massa di riferimento 25 Kg. per i lavoratori e 15 Kg. per le lavoratrici (protezione del 90% della popolazione) 14

Attrezzature munite di videoterminali (Titolo VII capo II) Vengono inseriti i computer portatili tra le attrezzature munite di videoterminali i quali, se usati per tempi prolungati devono essere dotati di (allegato XXXIV): -mouse, -tastiera staccata, -supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo I lavoratori possono richiedere al medico competente una visita medica di controllo, oltre che per i rischi per la vista e per gli occhi, anche per i rischi per l’apparato muscolo-scheletrico (art. 176 comma 5) 15

Agenti fisici (Titolo VIII capo I) Vengono definiti i rischi fisici che devono essere oggetto di valutazione con cadenza almeno quadriennale (art. 180 comma 1) : -rumore, ultrasuoni e infrasuoni -vibrazioni meccaniche -campi elettromagnetici -le radiazioni ottiche di origine artificiale -il microclima -le atmosfere iperbariche Le misure di prevenzione e protezione devono essere adottate tenendo conto delle norme di buona tecnica ed alle buone prassi (art. 181 comma 1). 16

Agenti fisici (Titolo VIII capo I) Nell’ambito della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione devono essere adottate tenendo conto delle norme di buona tecnica ed alle buone prassi (art. 181 comma 1). Inoltre si può includere una giustificazione del datore di lavoro circa la non necessità di procedere ad una valutazione più dettagliata (art. 181 comma 3). Nella cartella sanitaria il medico competente deve riportare i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro tramite l’SPP (art. 186). 17

Agenti fisici - Rumore (Titolo VIII capo II) Nei casi di notevole fluttuazione dei livelli di esposizione possono essere attribuiti valori superiori al valore d’azione superiore 85 dB(A) e 137 dB(C) segnalando sul DVR il riferimento all’art. 191 e garantendo comunque le misure di prevenzione, DPI, formazione/informazione, sorveglianza sanitaria (art. 191). L’obbligo di elaborare ed applicare un programma di misure di prevenzione e protezione, tranne la sorveglianza sanitaria, scatta al superamento del valore inferiore di azione [80 dB(A) o 135 dB(C)] (art. 192 comma 2) e non al valore superiore come previsto dal D.Lgs. 626/94. 18

Agenti fisici - Rumore (Titolo VIII capo II) Il datore di lavoro esige l’utilizzo dei DPI a partire dal livello superiore di azione (art. 193 comma 1 lett. b) I DPI sono considerati idonei se attenuano in misura tale da mantenere un livello di rumorosità inferiore ai livelli inferiori di azione, cioè <80 dB(A) e 135 dB(C) (art. 193 comma 2). Le misurazioni fatte ai sensi del D.Lgs. 195/06 sono tuttora valide e vanno solo integrate con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08* *anche per le vibrazioni 19

Agenti fisici - Vibrazioni (Titolo VIII capo III) limite di esposizione al corpo intero per le 8 ore da 1,15 m/s2 a 1,0 m/s2. Per i periodi brevi* il valore limite è fissato a 20 m/s2 per il sistema mano-braccio e a 1,5 m/s2 per il corpo intero (art. 201 comma 1). *vedi TLV per breve termine per agenti chimici (15’) Tener conto di condizioni di lavoro particolari come (art. 202 comma 5 lett. h):  - le basse temperature,  - il bagnato,  - l’elevata umidità,  - il sovraccarico biomeccanico degli arti sup. e del rachide. 20

Agenti fisici – Campi elettromagnetici (Titolo VIII capo IV) Entrata in vigore nel 2012 (art. 306 comma 3) ed entro luglio 2008 emanazione di Linee guida delle Regioni. Apparecchiature che possono presentare un rischio significativo per la salute: -sistemi per saldatura dielettrica, -trattamenti termici ad induzione elettromagnetica, -saldatrici ed incollatrici, sistemi a radiofrequenza per l’innesco dei plasmi, presse a dispersione dielettrica per l’incollaggio dei legni e delle plastiche, sistemi a radiofrequenza per l’indurimento delle colle, altri sistemi a dispersione dielettrica per l’essiccazione o la vulcanizzazione di tessuti, carta, legni, 21

Agenti fisici – Radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII capo V) Entrata in vigore nel 2010 (art. 306 comma 3). Attività interessate: -   saldature ad arco o elettrodo -   processi di indurimento resine -   processi di stampa industriale -   forni di fusione metalli -   lavorazioni del vetro alle temperature di fusione -   sorgenti laser in ambito sanitario Nell’allegato XXXVII sono fissati i valori limite per - radiazioni ottiche non coerenti (IR e UV) - radiazioni laser.  22

Sostanze pericolose – Agenti chimici (Titolo IX capo I) Necessità di effettuare la valutazione dei rischi e di definire il livello di esposizione anche per le attività di pulizia (art. 223 comma 2). Definizione di rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza (art. 224 comma 2) Ove necessario rivalutare, con il contributo sostanziale del medico competente, il livello di rischio con indagini ambientali e/o con monitoraggio biologico. Nell’art. 232 comma 4, ultima riga si ripresenta il termine “moderato” ma a nostro avviso è da intendersi come refuso. 23

Agenti cancerogeni e mutageni (Titolo IX capo II) Anche in caso di autocertificazione il documento deve essere integrato con i dati relativi a (art. 236 comma 4): - le attività lavorative che comportano la presenza di cancerogeni o mutageni; - i quantitativi di cancerogeni o mutageni; - il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti; - l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; - le misure preventive e protettive applicate e il tipo di DPI; - le indagini svolte per la possibile sostituzione dei cancerogeni o mutageni e i sostituti utilizzati; 24

Amianto (Titolo IX capo III) I lavoratori devono sempre utilizzare i DPI delle vie respiratorie con fattore di protezione che garantisca in ogni caso che la concentrazione di amianto nell’aria filtrata sia inferiore a 1/10 del valore limite (0,1 ff/cc). (art. 251) Iscritti (temporaneamente) nel registro degli esposti ad amianto quando viene accertata un’esposizione superiore a 1/10 del valore limite, nonostante le misure di contenimento e ‘uso di idonei DPI e qualora vi sia stata un’esposizione non prevedibile (art. 260) 25

Non si segnalano novità Agenti biologici (Titolo X capo I) Atmosfere esplosive (Titolo XI Capo I) Non si segnalano novità 26