PROGETTO:VERONA AZIENDE SICURE 2006 Verona, 19 giugno 2006 Sicurezza negli appalti di servizi Giancarlo Biancardi vicesegretario generale della Provincia di Verona
PROGETTO:VERONA AZIENDE SICURE 2006 Verona, 19 giugno 2006 Sicurezza negli appalti di servizi Principali differenze tra appalti pubblici di lavori e di servizi -fase di esecuzione del contratto (violazioni obblighi in tema di sicurezza) -valutazione delle offerte economiche presentate (verifica dellanomalia)
PROGETTO:VERONA AZIENDE SICURE 2006 Verona, 19 giugno 2006 Sicurezza negli appalti di servizi Differenza in fase di esecuzione del contratto negli appalti di lavori, rilevanza negoziale degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori (piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza, parti integranti contratto dappalto (art. 31, c. 2, legge n. 109/1994 e art. 12, c. 2, d.lgs. n. 494/1996) negli appalti di servizi, la tutela della sicurezza non entra nel rapporto contrattuale e lappaltatore è vincolato da norme imperative in quanto datore di lavoro (d.lgs. n. 626/1994)
PROGETTO:VERONA AZIENDE SICURE 2006 Verona, 19 giugno 2006 Sicurezza negli appalti di servizi Conseguenze nel caso di violazione delle norme di tutela della salute dei lavoratori: nel caso dei contratti pubblici di lavori, la violazione può comportare responsabilità penali ed amministrative, ma anche risoluzione del contratto dappalto (art. 31, c. 2, legge n. 109/1994 e art. 5, c. 1 lett. e, d.lgs. n. 494/1996) nel caso dei contratti pubblici di servizi, la risoluzione del contratto non è prevista; tuttavia, per il principio di autonomia contrattuale ex art c.c., le parti del contratto dappalto possono prevedere anche la risoluzione del contratto in relazione alla violazione delle norme in questione
PROGETTO:VERONA AZIENDE SICURE 2006 Verona, 19 giugno 2006 Sicurezza negli appalti di servizi Differenza nella valutazione delle offerte economiche presentate (verifica anomalia) sempre, verifica che le offerte siano adeguate e sufficienti rispetto al costo del lavoro (tabelle ministeriali o contratti collettivi di lavoro di categoria); non ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili (art. 1, c. 1, legge n. 327/2000; art. 21, c. 1-bis, legge n. 109/1994 e art. 25, c. 2, d.lgs. n. 157/1995) negli appalti di servizi, enti aggiudicatari tenuti a considerare i costi della sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto allentità ed alle caratteristiche dei servizi da appaltare (art. 1, c. 3, legge n. 327/2000)
PROGETTO:VERONA AZIENDE SICURE 2006 Verona, 19 giugno 2006 Sicurezza negli appalti di servizi Il nuovo codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) Principi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro: - alla tutela della salute può essere subordinato il principio di economicità (art. 2, c. 2) - alle Regioni competenze legislative concorrenti anche in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di appalti pubblici (art. 4, c. 2) - le stazioni appaltanti possono istituire lo sportello degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture con il compito, tra laltro, di fornire informazioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro (art. 9, c. 1 lett. a) - nella verifica anomalia, giustificazioni anche circa rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e, per i servizi, la stazione appaltante deve tener conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nellofferta e risultare congrui rispetto allentità ed alle caratteristiche del servizio (art. 87 c. 2 lett. e e c. 4)
PROGETTO:VERONA AZIENDE SICURE 2006 Verona, 19 giugno 2006 Sicurezza negli appalti di servizi Laffidamento del servizio di pulizia degli uffici della Provincia di Verona Aggiudicazione con il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, prevedendo punteggio per: -sistema aziendale di gestione della sicurezza -indicazione delle specifiche figure professionali ad essa preposte e delle modalità di collegamento -svolgimento di formazione apposita e diversificata, ulteriore a quella minima obbligatoria
PROGETTO:VERONA AZIENDE SICURE 2006 Verona, 19 giugno 2006 Sicurezza negli appalti di servizi (segue) Laffidamento del servizio di pulizia degli uffici della Provincia di Verona Nel capitolato speciale dappalto, con riferimento alla tutela della salute dei lavoratori, previsto: elenco dei lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, costantemente aggiornato segnalazione tempestiva di ogni cessazione o sostituzione dei lavoratori addetti per ciascun lavoratore divisa con tesserino identificativo (anche tramite foto) obbligo di intervento immediato di personale preposto a fronte segnalazione di presunte irregolarità nel rispetto delle norme di sicurezza.