Il modello Unico 2007 Le auto aziendali A cura di Roberto Protani
2 Tutti i costi sostenuti relativamente ai mezzi di trasporto indicati nell'art. 164, lett. a) e b) del Tuir sono deducibili al 100% se i veicoli sono: utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa; adibiti a uso pubblico. Nessuna novità Auto a deducibilità integrale IL QUADRO
3 Auto a deducibilità limitata La deducibilità parziale dei costi (ammortamenti, carburanti e lubrificanti, pedaggi, bollo, assicurazioni, manutenzione, riparazione, noleggio, leasing, ecc.) riguardava i seguenti veicoli: autovetture e autocaravan di cui all'art. 54, lett. a) e m) del codice della Strada; ciclomotori e motocicli, … Disciplina previgente IL QUADRO
4 non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Le percentuali di deducibilità erano le seguenti: 50% per le imprese e gli esercenti arti e professioni; 80% per gli agenti e i rappresentanti di commercio. IL QUADRO Disciplina previgente
5 ACQUISTO ,99 per autovetture e autocaravan ( ,85 per agenti e rappresentanti); 4.131,66 per motocicli; 2.065,83 per ciclomotori. NOLEGGIO 3.615,20 per autovetture e autocaravan; 774,69 per motocicli; 413,17 per ciclomotori. I LIMITI DI DEDUCIBILITÀ Disciplina previgente
6 Imprese Nessuna deduzione per gli ammortamenti e i costi di impiego Eccezione per l'autovettura concessa in uso promiscuo al dipendente NOVITÀ
7 Artisti e professionisti Deduzione per gli ammortamenti e i costi di impiego Scendono al 25% Confermato il limite di ,99 NOVITÀ
8 Agenti e rappresentanti di commercio Deduzione per gli ammortamenti e i costi di impiego Confermati nella misura dell'80% Confermato il limite di ,85 NOVITÀ No ammortamenti anticipati
9 80% ,27 Agenti e rappresentanti 25% 4.519,0050% 9.038,00Professionista 0% 050% 9.038,00Impresa Disciplina attuale Deducibilità Tetto massimo Disciplina precedente Deducibilità Tetto massimo I VEICOLI DI CUI ALLA LETT. B
10 In via generale, gli autocarri, non rientrando nelle categorie disciplinate dall'art. 164 Tuir, non hanno limiti fiscali di deducibilità. Pertanto, i costi relativi sono deducibili al 100%, ma solo per le imprese; per i professionisti sono al 100% indeducibili per carenza del requisito di inerenza. (Cfr. sul punto la Ris. 23 luglio 2002, n. 244/E) GLI AUTOCARRI
11 Con provvedimento del 6 dicembre 2006, in attuazione dell'art. 35, comma 11, del D.L. 223/2006, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha individuato i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, non si possono considerare quali beni strumentali. I FALSI AUTOCARRI
12 I FALSI AUTOCARRI Sono considerati autovetture: ai fini delle imposte sui redditi (art. 164 Tuir); ai fini IVA (art. 19-bis1, comma 1, lett. c).
13 Indeducibili (imposte sui redditi) se: Immatricolati N1 (ovvero, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate) Carrozzeria F0 (effe zero) Con 4 o più posti Rapporto di potenza superiore a 180 kW a tonnellata (di portata effettiva) Pt (kW) I = > o = a 180 Mc – T(t) I FALSI AUTOCARRI
14 I FALSI AUTOCARRI Esempio
15 I FALSI AUTOCARRI Esempio
16 L'art. 19bis 1, comma 1, lett. c) e d), del D.P.R. 633/1972 prevedeva la totale indetraibilità dell'IVA relativa al costo di acquisto, ai canoni di leasing e di noleggio e alle altre spese relativi ai veicoli non adibiti ad uso pubblico e non strumentale per l'attività propria dell'impresa. La totale indetraibilità è stata sostituita da una parziale indetraibilità pari al: 90% nel periodo dal 1/1/2001 al 31/12/2005; 85% nel periodo dal 1/1/2006 al 13/9/2006. IVA E AUTO
17 La sentenza della Corte di giustizia UE del 14 settembre 2006: ha dichiarato illegittimo il regime di indetraibilità dell'IVA per le auto aziendali; ha reso ammissibili le domande di rimborso dell'IVA non detratta relativa agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre Con il D.L. 15 settembre 2006, n. 258 sono state stabilite le modalità di attuazione della sentenza. IVA E AUTO
18 Il D.L. 15 settembre 2006, n. 258 dispone che per gli acquisti effettuati a partire dal 14 settembre 2006 e fino all'autorizzazione della Commissione Europea delle nuove percentuali forfetarie di indetraibilità, la detrazione è ammessa secondo le regole ordinarie dell'IVA e in particolare secondo il criterio di inerenza. IVA E AUTO