ASPETTI FISCALI E DOGANALI DELLA NAUTICA DA DIPORTO

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ASPETTI FISCALI E DOGANALI DELLA NAUTICA DA DIPORTO CONFINDUSTRIA GENOVA 20 maggio 2008

LOCAZIONE, NOLEGGIO E LEASING NAUTICO LEASING FRANCESE. COME RIDURRE L’IVA SOLO IN FRANCIA. UN’OPZIONE TRASCURATA DA TUTTI. L’ITALIA SEGUE L’ESEMPIO FRANCESE. MODIFICA DELL’ART. 7, LETT. f), DPR 633.

CONSEGUENZE DELLA MODIFICA LEGISLATIVA LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI SOGGETTI AD IVA: PRIMA: IVA SU 100% IMPORTO CANONI; DOPO: IVA SOLO SU CANONI RELATIVI A PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLA UE (ENTRO LE ACQUE TERRITORIALI UE). DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI DI FORFETIZZAZIONE CON CIRCOLARE.

PRIMA CIRCOLARE SU FORFAIT CIRC. 2/8/2001, N. 76 E: IN SEDE DI CONTROLLO, SE NON ESISTONO PROVE CERTE CIRCA L’UTILIZZAZIONE DELL’UNITA’ DA DIPORTO, SI PUO’ RICORRERE AL FORFAIT. IL FORFAIT E’ STATO DETERMINATO ALLO SCOPO DI RENDERE AGEVOLE L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA.

SECONDA CIRCOLARE SU FORFAIT CIRC. 7/6/2002, N. 49 E: IL CONTRIBUENTE VALUTERA’ LA PERMANENZA FUORI DELLE ACQUE TERRITORIALI COMUNITARIE IN BASE AI CONTRATTI STIPULATI. QUALORA TALE VALUTAZIONE RISULTI DIFFICOLTOSA, IL CONTRIBUENTE POTRA’ DETERMINARE IL TEMPO DI UTILIZZO FUORI UE ATTENENDOSI ALLE PERCENTUALI A FORFAIT.

NUOVA PRASSI NEI CONTROLLI DETERMINAZIONE ANALITICA DEL PERIODO DI PERMANENZA FUORI DALLE ACQUE TERRITORIALI UE. POSTO D’ORMEGGIO COME DATO ESSENZIALE PER LA PRESUNZIONE DI PERMANENZA. RICHIESTA DI COSTITUTI D’ARRIVO IN PORTI EXTRA UE. INTERROGATORIO CAPITANO.

CONSEGUENZE DELLA NUOVA PRASSI TUTTE LE UNITA’ DA DIPORTO ACQUISTATE CON IL LEASING NAUTICO IN ITALIA SONO A RISCHIO D’ACCERTAMENTO. GRANDE RITORNO DEL LEASING FRANCESE CON FORFAIT FISSO DEL 50%. SI TEME LA FINE DEL LEASING NAUTICO ITALIANO

REGIME IVA DEI CANONI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO L’AGENZIA DELLE ENTRATE RITIENE CHE LA NON IMPONIBILITA’ IVA NON SI APPLICHI SUI CANONI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO A PRIVATI. IN QUESTI CASI SI APPLICA L’IVA 20 % SULLA BASE IMPONIBILE RIDOTTA IN BASE ALLE PERCENTUALI A FORFAIT, SEMPRE CHE NE ESISTANO LE CONDIZIONI.

ESONERO ACCISE PER BUNKERAGGIO NOTA AG. DOGANE 8/2/2001, N.7206: SPETTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PETROLIFERI ALLE UNITA’ DA DIPORTO AD USO COMMERCIALE SE DATE A NOLEGGIO; NON SPETTA SE LE STESSE UNITA’ SONO DATE IN LOCAZIONE. DISTINZIONE BASATA SU CHI HA LA DISPONIBILITA’ DELL’UNITA’

NON IMPONIBILITA’ IVA PER BUNKERAGGIO CIRC. AG. ENTRATE 22/03/2022, N.94 E: SPETTA, ANALOGAMENTE ALLE ACCISE, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PETROLIFERI ALLE UNITA’ DA DIPORTO AD USO COMMERCIALE SE DATE A NOLEGGIO E NON ANCHE SE DATE IN LOCAZIONE. SI RICHIEDONO GLI STESSI REQUISITI NECESSARI PER ESONERO ACCISE.

REQUISITI PER NON IMPONIBILITA’ IVA PER NAVI E IMBARCAZIONI OCCORRE CHE L’USO COMMERCIALE SIA ISCRITTO NEI REGISTRI MARITTIMI E CHE ESSO RISULTI DALLA LICENZA DI NAVIGAZIONE; PER I NATANTI OCCORRE L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E L’ AUTORIZZAZIONE DELL’ AUTORITA’ PER L’USO COMMERCIALE

REGIME DEL BUNKERAGGIO IN FRANCIA UGUALE A QUELLO ITALIANO, CON UN REQUISITO IN PIU’ (EQUIPAGGIO PERMANENTE) CHE ESCLUDE DI FATTO I NATANTI. NESSUNA DIFFERENZA TRA NOLEGGIO E LOCAZIONE. E’ COMUNQUE NECESSARIO CHE CHI ACQUISTA SIA UN ARMATORE

IVA SU ACQUISTO UNITA’ AD USO COMMERCIALE PREVISTA NON IMPONIBILITA’ IVA PER ACQUISTO DI UNITA’ DA DIPORTO DESTINATE SIA AD ATTIVITA’ DI NOLEGGIO CHE AD ATTIVITA’ DI LOCAZIONE. LA NON IMPONIBILITA’ E’ SUBORDINATA ALL’IMMATRICOLAZIONE NEI REGISTRI MARITTIMI PER USO COMMERCIALE. IN MANCANZA (ES. ANTICIPI) IVA 20%, SALVO VARIAZIONE IN DIMINUZIONE.

REGIME IVA SU ACQUISTI IN FRANCIA L’ACQUISTO DI UNITA’ DA DIPORTO AD USO COMMERCIALE SONO NON IMPONIBILI ALLE STESSE CONDIZIONI PREVISTE PER LA NON IMPONIBILITA’ DEI CANONI DI LEASING, LOCAZIONE, E NOLEGGIO DELLE STESSE. NON ESISTONO ECCEZIONI PER PAGAMENTI ANTICIPATI.

AMMISSIONE TEMPORANEA DI UNITA’ EXTRA UE L’ACQUISTO DI UN’ UNITA’ DA DIPORTO CON PAGAMENTO DI IVA IN ITALIA E SUCCESSIVA IMMATRICOLAZIONE IN PAESI EXTRA UE, E’ CONSIDERATA COME ESPORTAZIONE. IL RIENTRO IN ACQUE TERRITORIALI UE DA’ PERTANTO LUOGO AD UNA AMMISSIONE TEMPORANEA CON I LIMITI TEMPORALI PREVISTI (18 MESI). RISCHIO REATO DI CONTRABBANDO.

REGIME DELLE UNITA’ IVA ASSOLTA IN PAESI UE IN ALTRI PAESI DELLA UE, ES. FRANCIA, QUANDO PER L’ACQUISTO DI UN UNITA’ DA DIPORTO L’IVA E’ STATA ASSOLTA IN UN PAESE DELLA UE, QUESTA UNITA’ VIENE CONSIDERATA IN LIBERA CIRCOLAZIONE NELLA UE. POSSIBILITA’ DI “FRANCESIZZARE” LE UNITA’ DA DIPORTO EXTRA UE SENZA CAMBIAMENTO DI BANDIERA CON PAGAMENTO IVA FRANCESE.