Nuova disciplina territorialità Iva 2010

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Transcript della presentazione:

Nuova disciplina territorialità Iva 2010 Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com

doppia imposizione internazionale Imposte dirette: lo stesso contribuente è assoggettato in paesi diversi a imposte comparabili, in relazione a un medesimo oggetto e per lo stesso periodo Iva: la stessa transazione internazionale è assoggettata in paesi diversi a imposta sulla cifra d’affari nei confronti dello stesso soggetto passivo o di soggetti passivi diversi Armella & Associati

Strumenti per prevenire la doppia imposizione internazionale dell’Iva principio di territorialità soggette a Iva solo le operazioni effettivamente collegate con il territorio nazionale (non soggette a Iva le operazioni realizzate all’estero, anche se poste in essere da soggetti passivi residenti) principio di tassazione nel paese di destinazione: introdotto dall’accordo gatt 1947 (general agreement on tariffs and trade) costituisce corollario del principio di non discriminazione tra merci importate e merci prodotte internamente Armella & Associati

Definizione di “territorio” ai fini Iva Il territorio ai fini Iva coincide con il territorio politico spazio terrestre compreso nei confini, soprassuolo e sottosuolo per altezza e profondità fino al limite di esercizio possibile della sovranità dello Stato mare territoriale: fascia di mare costiero utilizzabile per gli usi degli abitanti e necessario alla difesa dello Stato di estensione di 12 miglia dalla costa (art. 2, r.d. 30 marzo 1942, n. 327) navi e aerei mercantili, a meno che non si trovino nello spazio aereo e marino soggetto alla sovranità di altro Stato (Min. fin., risol. 28.2.1997, n. 36/E) navi e aerei militari conservano il carattere di territorio dello Stato anche quando sono all’estero Armella & Associati

definizione di territorio (segue) Sono parte del territorio Iva anche i punti franchi, i depositi franchi e gli altri istituti soggetti a vigilanza doganale anche se sono considerate zone extra-territoriali secondo la normativa doganale Sono esclusi dal territorio Iva solo i Comuni di Livigno e di Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano (art. 7, lett. a), d.p.r. n. 633 del 1972) Armella & Associati

principio di territorialità nelle cessioni di beni (nuovo art. 7-bis, d.p.r. 633 del 1972) Sono territorialmente rilevanti in Italia le cessioni aventi ad oggetto: beni immobili beni mobili esistenti nel territorio dello Stato al momento della cessione, soltanto se: nazionali, comunitari o vincolati al regime di temporanea importazione beni mobili, spediti da altro paese Ue, se installati montati o assiemati in Italia dal fornitore o per suo conto Queste regole non si applicano: cessioni di beni nel corso di trasporto intracomunitario di passeggeri cessioni di gas e di energia elettrica Armella & Associati

Cessioni di beni immobili (art. 7-bis) Si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni aventi ad oggetto beni immobili siti nel territorio dello Stato Esempio. cessione da parte di soggetto passivo comunitario di bene immobile sito in Italia Nota bene: sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente incorporato al suolo (art. 812 c.c., primo comma) Sono reputati immobili i molini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (art. 812 c.c, secondo comma). Armella & Associati

TEMPORANEA IMPORTAZIONE: Cessioni di beni mobili esistenti nel territorio dello Stato (art. 7-bis) NAZIONALI: prodotti originari italiani o il cui perfezionamento sia avvenuto in Italia Sono considerati beni originari di uno Stato, oltre i prodotti ivi interamente fabbricati, anche le merci ivi trasformate mediante una fabbricazione composita risultante da un processo di trasformazione avviato in Paesi terzi. Questi ultimi prodotti possono essere considerati originari di uno Stato quando hanno ivi subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato fabbricazione di prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante di fabbricazione (art. 24, c.d.c.) (Min. Fin., risol. 7 settembre 1998, n. 127) Nota bene. I beni nazionali introdotti nei punti franchi non perdono lo status di merce nazionale in quanto l’art. 7 non attribuisce ai punti franchi la condizione di ambiti extraterritoriali (Min. fin., risol. 13 luglio 1995, n. 184/E). COMUNITARI: originari di altro stato Ue o in libera pratica in Ue (art. 79, c.d.c.) TEMPORANEA IMPORTAZIONE: provenienza estera e introdotti in Italia per essere soggetti a lavorazione o trasformazione ed essere riesportati (art. 137, c.d.c.) Armella & Associati

Rileva esclusivamente: Per le cessioni di beni, ai fini della sussistenza del requisito della territorialità Non rilevano: il luogo di conclusione o di esecuzione del contratto il luogo di residenza del cedente o del cessionario Rileva esclusivamente: il luogo di esistenza fisica del bene oggetto di cessione (per i soli beni mobili) rileva anche lo status giuridico del bene Esempio Beni italiani inviati in regime di temporanea esportazione per essere esposti in una fiera di un Paese extraUe e successivamente venduti: operazione priva del requisito della territorialità, poiché i beni al momento della cessione si trovano all’estero. Armella & Associati

Ipotesi particolari di cessioni di beni 1. beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto (art. 7-bis, primo comma) Regola generale: per i beni oggetto di spedizione o trasporto-da parte del fornitore o di un terzo-il luogo di cessione coincide, in linea di principio, con quello in cui i beni si trovano al momento iniziale della spedizione o del trasporto (art. 6, primo comma) Eccezione: se i beni devono essere installati o montati dal fornitore o per suo conto, il luogo della cessione è quello dove avviene il montaggio Armella & Associati

Ipotesi particolari di cessioni di beni (segue) 2. cessioni di beni nei confronti di passeggeri di trasporto intracomunitario, con partenza dall’Italia (art. 7-bis, secondo comma) Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza è in Italia Somministrazioni di alimenti e bevande a bordo di navi destinate a attività commerciali o pesca o operazioni salvataggio in mare sono non imponibili (art. 8-bis, lett. d) Per “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità” si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri “luogo di partenza di un trasporto passeggeri”, è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità “luogo di arrivo di un trasporto passeggeri” è l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto Armella & Associati

Ipotesi particolari di cessioni di beni (segue) 3. cessioni di gas e di energia elettrica (art. 7-bis, terzo comma) sono soggette a Iva in Italia: quando il cessionario è soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (art. 40, terzo comma, d.l. 331 del 1993): beni spediti nel territorio dello Stato del cedente o su un suo conto da altro Stato membro acquirente persona fisica privato consumatore beni diversi da mezzi di trasporto e da beni da installare, montare o assicurare Armella & Associati

Principi generali della riforma 2010: Principio di territorialità per le prestazioni di servizi (da art. 7-ter ad art. 7-septies) seconda direttiva Iva n. 67/228: luogo di utilizzazione del servizio sesta direttiva Iva n. 77/388: luogo del prestatore del servizio direttiva n. 2008/8 del 12 febbraio 2008 ha profondamente modificato la territorialità Iva dei servizi: luogo del committente del servizio Principi generali della riforma 2010: servizi Business to consumer (B2C): tassazione nel paese del fornitore se il cliente non è imprenditore, commerciante o professionista (art. 7-ter, primo comma, lett. b) servizi Business to Business (B2B): tassazione nel paese del committente soggetto passivo Iva in Italia con il reverse charge (art. 7-ter, primo comma, lett. a) Di conseguenza: il fornitore deve sempre individuare preventivamente la posizione Iva del committente, sia esso italiano, comunitario o stabilito fuori dalla UE Armella & Associati

Criterio territorialità Regola generale Prestatore Cliente Iva in Italia Criterio territorialità IT Soggetto passivo SI Luogo committente privato Luogo prestatore UE – Extra UE soggetti passivi NO privati Armella & Associati

Regola generale (segue) Prestatore Cliente Iva in Italia Criterio territorialità UE – Extra UE soggetti passivi IT soggetto passivo SI Luogo committente privato NO Luogo prestatore soggetti passivi o privati Luogo prestatore o committente Armella & Associati

Definizioni Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato: Soggetto passivo domiciliato nel territorio o ivi residente che non abbia stabilito domicilio all’estero ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato o residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essere rese o ricevute. Domicilio persone fisiche: sede principale affari e interessi (art. 43 codice civile) enti e persone giuridiche: sede legale Residenza persone fisiche: dimora abituale (art. 43 codice civile) enti e persone giuridiche: sede effettiva Armella & Associati

Si considerano soggetti passivi, solo in relazione all’applicazione delle norme sulla territorialità: soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi solo per i servizi ricevuti nell’esercizio di tali attività enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, altre organizzazioni senza personalità giuridica, società semplici che abbiano per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole, anche quando agiscono al di fuori di attività commerciali o agricole enti, associazioni, altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini Iva Armella & Associati

Servizi particolari (art. 7-quater) Servizi relativi a beni immobili prestazioni trasporto passeggeri ristorazione e catering locazione a breve termine mezzi di trasporto Armella & Associati

Servizi relativi a immobili (art. 7-quater, lett. a) Prestatore Cliente Iva in Italia Criterio territorialità IT-UE-Extra UE soggetti passivi o privati SI Immobile in Italia NO Immobile in altro Paese UE o Extra UE Sono compresi: perizie, prestazioni agenzia, alloggio in alberghi, campi vacanza, campeggio, concessione diritti utilizzazione immobili, preparazione e coordinamento lavori immobiliari Regole invariate rispetto al 2009 Più precisa definizione servizi relativi a beni immobili Armella & Associati

Trasporto persone (art. 7-quater, lett. b) Prestatore Cliente Iva in Italia Criterio territorialità IT-UE-Extra UE soggetti passivi soggetti passivi o privati SI Per la tratta italiana NO Per la tratta fuori dal territorio italiano Regole invariate rispetto al 2009: si applicano sia al trasporto intracomunitario che al trasporto internazionale Tassati interamente i trasporti che si svolgono nel territorio dello Stato Per i trasporti intracomunitari e internazionali è rilevante in Italia (ma non imponibile, art. 9, n. 1) la sola parte effettuata nel territorio italiano, mentre è esclusa dal campo di applicazione Iva la parte eseguita all’estero Nel caso di trasporto di andata e ritorno le due tratte sono considerate autonomamente come distinti trasporti Armella & Associati

Trasporto internazionale di persone (art. 9, 1° comma, nn. 1, 4) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte all’estero in dipendenza di un unico contratto configurano operazioni non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1° comma, n. 1, d.p.r. 633 del 1972) la non imponibilità attiene alla sola parte del trasporto eseguita nel territorio nazionale, essendo comunque estranea al campo di applicazione dell’Iva la parte eseguita all’estero, ai sensi dell’art. 7-quater, lett. b) i servizi di spedizioni relativi ai trasporti internazionali di persone configurano operazioni non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1° comma, n. 4, d.p.r. 633 del 1972) Armella & Associati

trasporto internazionale di persone (continua) Trasporti marittimi Al fine di evitare complessi calcoli delle distanze, il Ministero delle Finanze ha determinato forfetariamente, nella misura del 5% di ogni singolo intero trasporto, la tratta che si considera effettuata nel mare territoriale crociere circolari Anche le crociere circolari che iniziano da un porto nazionale e attraversano il mare territoriale estero terminando, eventualmente dopo aver fatto scalo in uno o più porti esteri, nel medesimo porto nazionale di partenza, si considerano come trasporti internazionali Armella & Associati

Trasporti aerei Le prestazioni di trasporto aereo internazionale (tanto di persone comunitarie e non, quanto di beni se effettuati parte in territorio italiano, parte in territorio extracomunitario) eseguite nello spazio aereo nazionale, possono essere mediamente calcolate in base ad una percentuale forfetaria, stabilita nella misura del 38% dell’intero tragitto del singolo luogo internazionale (Min. fin., risol. 23 aprile 1997, n. 89) Armella & Associati

Criterio territorialità Ristorazione e catering (stanziali e in viaggi non intracomunitari – art. 7-quater, lett. c) Prestatore Cliente Iva in Italia Criterio territorialità IT-UE-Extra UE soggetti passivi soggetti passivi o privati SI Esecuzione in Italia NO Esecuzione fuori dal territorio italiano regola della materiale esecuzione del servizio se eseguiti solo in Italia, sono interamente tassati in Italia se trasporto internazionale (con punto di partenza o arrivo al di fuori della Comunità) regola dell’esecuzione: sono tassati in Italia servizi effettuati durante la permanenza del mezzo di trasporto nel territorio dello Stato, corrispondente anche acque territoriali e spazio aereo nazionale In caso di servizi tassabili ai fini Iva in Italia, occorre verificare se ricorrono le condizioni di non imponibilità per somministrazione di alimenti e bevande a bordo (art. 8-bis, lett. d) non assume rilievo il luogo in cui i pasti e i servizi sono preparati Armella & Associati

Criterio territorialità Ristorazione e catering (in viaggi intracomunitari – art. 7-quater, lett. d) Prestatore Cliente Iva in Italia Criterio territorialità IT-UE-Extra UE soggetti passivi soggetti passivi o privati SI Luogo partenza trasporto Italia NO Luogo partenza trasporto fuori Italia Se il luogo di partenza è in Italia, l’operazione è tassabile, salvo la verifica delle condizioni di non imponibilità previste dall’art. 8 bis, lett. d) per somministrazione di alimenti e bevande a bordo La tratta intracomunitaria può essere parte di un più generale trasporto internazionale: in questo caso, si considera “luogo di partenza” il primo scalo all’interno della Comunità; se il primo scalo è in Italia, il servizio è tassabile in Italia Non assume rilievo né il luogo in cui il prestatore è stabilito, né la qualità del cliente (privato o soggetto passivo Iva) Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno à considerato trasporto distinto Armella & Associati

Servizi di noleggio a breve termine mezzi di trasporto Sono mezzi di trasporto: veicoli terrestri, compresi anche i mezzi per il trasporto di persone portatrici di handicap; imbarcazioni a motore o senza, tra cui i panfili a vela d’alto mare, utilizzati dai locatari per sport velico; aeromobili, carrelli elevatori. Non sono mezzi di trasporto: container Per breve termine si intende l’uso o il possesso ininterrotto del mezzo per una durata non superiore a 30 giorni, per le imbarcazioni 90 Non ci sono differenze se il committente è soggetto passivo Iva o privato Criteri di collegamento: messa a disposizione e utilizzo del mezzo Non rilevano: luogo per cui sono stabiliti il committente o il prestatore Armella & Associati

Criteri territorialità Servizi di locazione/noleggio a breve termine di mezzi di trasporto (art. 7-quater, lett. e) Prestatore Cliente Iva Criteri territorialità IT-UE-EXTRA UE soggetti passivi IT – UE – Extra UE soggetti passivi o privati SI Messa disposizione in Italia e utilizzo nella UE Messa a disposizione fuori dalla UE e utilizzo in Italia NO Messa a disposizione UE Messa a disposizione in Italia e utilizzo fuori UE Messa a disposizione fuori dalla UE e utilizzo fuori dall’Italia Armella & Associati

Noleggio a lungo termine mezzi di trasporto Regola generale: tassazione in Italia se rese a soggetti passivi italiani, fuori campo Iva se rese a soggetti passivi non residenti; non più operante il criterio di utilizzo e non sono più operative, per rapporti B2B, le istruzioni di prassi sul leasing nautico Se il committente è privato consumatore sono tassabili in Italia: - se il prestatore è stabilito in Italia e il mezzo di trasporto è utilizzato in territorio comunitario - se il prestatore è extracomunitario e il mezzo di trasporto è utilizzato in Italia Per i rapporti B2B rimangono valide le regole 2009 e anche le indicazioni di prassi amministrative Armella & Associati

Criterio territorialità Servizi di locazione/noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto (regola generale: art. 7-ter) Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità IT soggetti passivi SI Committente (regola generale) UE – Extra UE NO Committente (regola generale) IT – UE – Extra UE privati Utilizzo nel territorio UE Utilizzo fuori del territorio UE Armella & Associati

Noleggio a lungo termine mezzi di trasporto (segue) Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità UE IT soggetti passivi SI Committente (regola generale) UE – Extra UE NO Committente (regola generale) IT – UE – Extra UE privati Armella & Associati

Noleggio a lungo termine mezzi di trasporto Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità Extra UE IT soggetti passivi SI Committente (regola generale) UE – Extra UE NO Committente (regola generale) IT – UE – Extra UE privati Utilizzo in Italia Utilizzo fuori dal territorio italiano Armella & Associati

Criterio territorialità Manifestazioni, fiere, attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e ricreative Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità IT-UE-EXTRA UE soggetti passivi soggetti passivi o privati SI Esecuzione in Italia NO Esecuzione fuori territorio italiano Disciplina applicabile anche all’accesso a tali manifestazioni, all’organizzazione di tali servizi e alle attività connesse I prestatori non stabiliti in Italia sono tenuti ad adempiere gli obblighi Iva mediante identificazione diretta o nomina rappresentante fiscale, se l’attività è eseguita in Italia a favore di soggetti privati o di soggetti passivi non identificati in Italia Armella & Associati

Trasporto intracomunitario di beni Luogo di partenza (da cui inizia effettivamente trasporto) e luogo di arrivo (di effettiva conclusione trasporto) sono situati in due Stati membri diversi, anche se sono attraversati acque e spazi aerei extracomunitari o internazionali Nei trasporti B2B si applica nuova regola: tassazione nel Paese del committente, a prescindere dal luogo in cui il trasporto è eseguito: rilevante in Italia anche se eseguito all’estero. Novità rispetto al 2009: sono nel campo di applicazione Iva in Italia se resi a committente soggetto passivo italiano; se resi a committente soggetto passivo UE o extraUE sono fuori campo applicazione Iva e non concorrono alla formazione del plafond Abrogazione art. 41, comma 4, d.l. 331/93. Soppressione regime di non imponibilità previsto al 31 dicembre 2009 per trasporto intracomunitario di beni a favore soggetti stabiliti in altri Stati membri: conseguenze sulla formazione del plafond Iva Armella & Associati

Trasporto intracomunitario di beni Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità IT Soggetto passivo soggetto passivo SI Committente (regola generale) UE-Extra UE NO IT-UE-EXTRA UE privati In partenza dall’Italia In partenza da altro Stato UE Armella & Associati

Trasporto intracomunitario di beni (segue) Prestatore Committente Iva Criterio territorialità UE-EXTRA UE soggetti passivi IT soggetto passivo SI1 Committente (regola generale) UE-Extra UE NO IT-UE-EXTRA UE privati SI In partenza dall’Italia In partenza da altro Stato UE Armella & Associati

Trasporto intracomunitario di beni (segue) B2C: Sono territorialmente rilevanti in Italia per l’intero percorso se il luogo di partenza è situato in Italia B2C: Se il luogo di partenza è situato in altro Stato UE, sono fuori dal campo di applicazione Iva Armella & Associati

Trasporto non intracomunitario di beni (interno ed extra comunitario) Regola generale B2B: luogo del committente, a prescindere dal luogo di esecuzione del trasporto o dal luogo in cui il prestatore è stabilito I trasporti relativi a beni che abbiano ricevuto una destinazione doganale di esportazione, transito o importazione temporanea sono non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1° comma, n. 2, d.p.r. 633 del 1972) I trasporti relativi a beni in importazione definitiva, i cui corrispettivi del trasporto siano stati assoggettati ad Iva a norma dell’art. 69, 1° comma, d.p.r. n. 633 del 1972 al momento dell’importazione, sono non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1° comma, n. 2, d.p.r. 633 del 1972) I servizi di spedizione relativi ai trasporti internazionali di cose, nonché i servizi relativi alle operazioni doganali, configurano operazioni non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1° comma, d.p.r. 633 del 1972) Trasporti B2C: rilevanti in Italia per la sola tratta percorsa in Italia ma non imponibili (art. 9, n. 2) Armella & Associati

Trasporto non intracomunitario di beni (interno ed extra comunitario) Prestatore Committente Iva Criterio territorialità IT soggetto passivo SI1 Committente (regola generale) UE-Extra UE soggetti passivi NO IT-UE-EXTRA UE privati SI Distanza percorsa in Italia Distanza percorsa all’estero Armella & Associati

Criterio territorialità Trasporto non intracomunitario di beni (interno ed extra comunitario) (segue) Prestatore Committente Iva Criterio territorialità UE-EXTRA UE soggetti passivi IT soggetto passivo SI Committente (regola generale) UE-Extra UE NO IT-UE-EXTRA UE privati Distanza percorsa in Italia Distanza percorsa all’estero Armella & Associati

Attività accessorie al trasporto intracomunitario di beni Attività di carico, scarico e trasbordo di merci, rese in occasione di un autonomo trasporto di beni Operazioni B2B: a prescindere dal luogo di esecuzione e dal luogo in cui è stabilito il prestatore, sono rilevanti in Italia se il committente è soggetto passivo Iva in Italia; non sono rilevanti in Italia le prestazioni rese a favore di soggetti passivi stabiliti all’estero, anche se effettuate in Italia Abolito il regime di non imponibilità Iva per servizi accessori effettuati nei confronti di soggetti appartenenti ad altri Stati membri: conseguenze per la formazione del plafond Iva Armella & Associati

Attività accessorie al trasporto intracomunitario di beni Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità IT soggetto passivo SI Committente (regola generale) UE-Extra UE NO IT-UE-EXTRA UE privati Se eseguite in Italia Se eseguite in altro Stato UE o Extra UE di transito Armella & Associati

Attività accessorie al trasporto intracomunitario di beni (segue) Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità UE-Extra UE soggetti passivi IT soggetto passivo SI Committente (regola generale) NO IT-UE-EXTRA UE privati Se eseguite in Italia Se eseguite in altro Stato UE o Extra UE di transito Armella & Associati

Attività accessorie ai trasporti non intracomunitari di beni Anche se astrattamente tassabili in Italia, sono soggetti al regime di non imponibilità: - i servizi di carico, scarico, manutenzione, relativi a beni allo stato estero, ossia beni in esportazione, transito, importazione temporanea, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1° comma, n. 5) - i servizi di carico, scarico, manutenzione, relativi a beni in importazione definitiva, se i corrispettivi di tali servizi sono già stati (o saranno) assoggettati a imposta all’atto dell’importazione, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1° comma, n. 5) - i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine, che riflettono direttamente il funzionamento o la manutenzione degli impianti ovvero il movimento dei beni o dei mezzi di trasporto, nonché quelli degli agenti marittimi raccomandatari, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1° comma, n. 6) Armella & Associati

Attività accessorie ai trasporti non intracomunitari di beni Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità IT soggetto passivo SI Committente (regola generale) UE-Extra UE NO IT-UE-EXTRA UE privati Se eseguite in Italia Se eseguite in altro Stato UE o Extra UE di transito Armella & Associati

Attività accessorie ai trasporti non intracomunitari di beni (segue) Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità UE-Extra UE Soggetti passivi IT soggetto passivo SI Committente (regola generale) NO IT-UE-EXTRA UE privati Se eseguite in Italia Se eseguite in altro Stato UE o Extra UE di transito Armella & Associati

Intermediazioni Sono tassabili in Italia le intermediazioni rese a soggetti passivi d’imposta italiani, anche se le operazioni a cui si riferiscono non sono tassabili in Italia Sono non imponibili le intermediazioni relative a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti internazionali non imponibili, nonché le intermediazioni relative a operazioni effettuate fuori dal territorio comunitario (art. 9, primo comma, n. 7) Intermediazioni B2C sono assoggettate allo stesso regime Iva delle operazioni cui si riferiscono; se riferite a trasporti passeggeri che interessano più Stati (comunitari ed extracomunitari) la rilevanza territoriale del servizio dovrà essere distinta in base alle tratte di trasporto effettuate in ciascuno Stato, con la conseguenza che gli operatori del settore dovrebbero identificarsi nei vari Stati Armella & Associati

Intermediazioni (segue) Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità IT soggetto passivo SI Committente (regola generale) UE-Extra UE NO IT-UE-EXTRA UE privati Operazione principale tassabile in Italia Operazione principale tassabile all’estero (UE o Extra) Armella & Associati

Intermediazioni (segue) Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità UE-Extra UE soggetti passivi IT soggetto passivo SI Committente (regola generale) NO IT-UE-EXTRA UE privati Rapporto sottostante nel territorio italiano Rapporto sottostante in altro Stato UE o Extra UE Armella & Associati

Criterio territorialità Servizi pubblicitari, finanziari, degli intermediari, cessioni diritti d’autore Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità IT soggetto passivo SI Committente (regola generale) privato Prestatore (regola generale) UE-Extra UE soggetti passivi NO UE Prestatore (regola generale Extra UE Privato Armella & Associati

Criterio territorialità Servizi pubblicitari, finanziari, degli intermediari, cessioni diritti d’autore (segue) Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità UE-Extra UE soggetti passivi IT soggetto passivo SI Committente (regola generale) privato NO Prestatore (regola generale) UE Prestatore (regola generale Extra UE Privato Committente Armella & Associati

Ingegneri, uffici studio, avvocati, periti contabili Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità IT soggetto passivo SI Committente (regola generale) privato Prestatore (regola generale) UE-Extra UE soggetti passivi NO UE Prestatore (regola generale Extra UE Committente Armella & Associati

Ingegneri, uffici studio, avvocati, periti contabili (segue) Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità UE-Extra UE soggetti passivi IT soggetto passivo SI Committente (regola generale) privato NO Prestatore (regola generale) UE Prestatore (regola generale Extra UE Residenza del committente Armella & Associati

Lavori su beni mobili e perizie Dal 2010, nei rapporti B2B, le lavorazioni rientrano nel campo di applicazione dell’Iva solo se il committente è soggetto passivo Iva italiano; se è un soggetto estero (es. armatore greco) il servizio sarà fuori campo applicazione dell’Iva italiana, con conseguente inapplicabilità regime di non imponibilità Iva italiano Il regime delle lavorazioni subisce profonde modifiche: fino al 2009 erano rilevanti i servizi materialmente eseguiti in Italia, con l’importante conseguenza che i relativi corrispettivi concorrevano alla formazione del plafond Iva Infatti, anche se i casi di non imponibilità previsti degli artt. 8-bis e 9 non sono stati modificati, se l’operazione è fuori dal campo di applicazione dell’Iva non concorre alla formazione del plafond Conseguentemente le imprese di riparazione navale, pur effettuando operazioni attive, escluse non imponibili, potranno fruire del plafond sugli acquisti in misura molto ridotta a partire del 2011, con anticipazione finanziaria dell’Iva e attivazione dei meccanismi di rimborso Armella & Associati

Lavori su beni mobili e perizie Prestatore Cliente IVA Criterio territorialità 2009 IT–UE–Extra UE soggetti passivi IT-UE-Extra UE soggetti passivi o privati SI Esecuzione in Italia NO Esecuzione all’estero 2010 IT soggetto passivo Committente (regola generale) UE-Extra UE privati Esecuzione nel territorio italiano Armella & Associati