Introduzione alla Società per azioni SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO Anno accademico 2012-2013 Prof. Mario Campobasso Introduzione alla Società per azioni Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso
DEFINIZIONE La società per azioni è una società di capitali nella quale: a) per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio (art. 2325, 1° comma); b) la partecipazione sociale è rappresentata da azioni (art. 2346, 1° comma). Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso
Totale società di capitali: 1.384.088 Dati unioncamere: 2012 Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso
Rilievo normativo della s.p.a. NORME DEDICATE: ALLA S.P.A.: - C.C.: (ARTT. 2325-2451) -TUF: (ARTT. 119 – 165 septies) ALLA S.A.P.A.: - 10 DISPOSIZIONI (ARTT. 2452 – 2461 C.C.) ALLA S.R.L.: - 34 DISPOSIZIONI (ARTT. 2462 – 2483 C.C.) Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso
- Società quotate - Società non quotate MODELLI DI SOCIETA’ PER AZIONI Legge 216/1974 e d.lgs. 58/1998 - Società quotate - Società non quotate Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso
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- Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio MODELLI DI SOCIETA’ PER AZIONI Dopo la riforma del 2003 - Società quotate - Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio - Società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso
Società per azioni CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO CHE NON FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO QUOTATE Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso
Società che fanno ricorso al mercato Art. 2325-bis: Sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante Art. 111 disp. att.: La misura rilevante di cui all’art. 2325-bis è quella stabilita a norma dell’art. 116 Tuf. Art. 116 Tuf. La consob stabilisce con regolamento i criteri per individuare gli emittenti con strumenti finanziari diffusi Art. 2-bis reg. Consob 11971/1999 Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso
SOCIETÀ CHE FANNO RICORSO AL MERCATO a) non piccole dimensioni (sono escluse quelle che rientrano nei parametri fissati dall’art. 2435-bis per la redazione del bilancio in forma abbreviata); b) diffusione delle azioni tra il pubblico (almeno il 5% del capitale deve essere dispersa tra non meno di 500); c) Volontaria apertura al mercato da parte della società o dei soci di controllo (OPA; collocamento; negoziazione su sistemi multerali di negoziazione con il consenso dell’emittente o del socio di controllo, ecc.); d) Assenza di limiti statutari alla circolazione delle azioni. Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso
Emittenti aventi azioni diffuse: 86 SOCIETÀ EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE (LEGGE 262/2005) art. 2-bis, reg. Consob. 11971/1999: 4° comma- Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento Emittenti aventi azioni diffuse: 86 Emittenti aventi obbligazioni diffuse: 2 Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso