PSC e POS. due piani di sicurezza a confronto Il piano di sicurezza e coordinamento ed i piani operativi di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili,

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PSC e POS. due piani di sicurezza a confronto Il piano di sicurezza e coordinamento ed i piani operativi di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, regolati dal D. Lgs. 494/96 e successive modifiche e integrazioni, sono documenti redatti da soggetti diversi ed in tempi diversi, ma di cui è indispensabile assicurare l'integrazione e la complementarità, al fine di realizzare una corretta gestione della sicurezza durante l'intero processo costruttivo.

Il PSC non deve essere o non deve contenere: - non deve essere il documento di valutazione dei rischi dell'azienda; - non deve essere una enunciazione di norme di sicurezza; - non deve contenere il piano di rimozione dell'amianto; - non deve contenere il programma delle demolizioni, - non deve contenere il progetto o il disegno esecutivo del ponteggio; - non è un crono-programma dei lavori. il PSC deve essere o deve contenere: - deve essere un documento comprensibile e di facile consultazione; - deve essere attinente all'opera da realizzare; - deve essere un documento che pianifica la sicurezza per tutta la durata del processo costruttivo; - deve individuare procedure, apprestamenti e attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori; - deve fornire prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche.

Il PSC deve quindi essere innanzitutto un documento esecutivo, da consultare con la necessaria frequenza, sia dal datore di lavoro delle imprese esecutrici e subappaltatrici o dal rispettivi direttori tecnici di cantiere, sia dal coordinatore per l'esecuzione.

che cosa il POS non deve essere o non deve contenere: - non deve essere una ripetizione del PSC, anche se limitato alle lavorazioni di pertinenza della specifica impresa; - non deve essere il documento di valutazione dei rischi aziendali (art. 4 del D. lgs. 626/94); - non deve essere una raccolta generica di schede lavorative; - non deve essere una ripetizione di norme tecniche di prevenzione degli infortuni sul lavoro; - non deve essere una enunciazione teorica di buoni propositi.

Il POS deve invece essere o contenere: - deve essere un documento operativo di immediata comprensione e concreto nel contenuto; - deve fare costante riferimento alle disposizioni dei PSC riguardanti le fasi ed i lavori di pertinenza della ditta; - deve fornire, in maniera dettagliata, le informazioni relative alla organizzazione imprenditoriale sulla sicurezza; - deve fornire, in maniera dettagliata, tutte le notizie di come viene affrontata la sicurezza dei lavoratori durante la conduzione dell'opera (Visite mediche, DPI che saranno consegnati ai lavoratori in relazione alla propria mansione, verifiche sul rischio rumore, ecc.); - deve fornire i dettagli sulle macchine, attrezzature dell'impresa e sulle relative procedure operative; - deve individuare i rischi connessi al processo tecnologico applicato allo specifico cantiere e le relative misure prevenzionistiche; - deve fornire, in maniera dettagliata, la valutazione dei rischi connessi alle varie attività lavorative dei lavoratori.