LOCAZIONE ARTT. 1571- 1614 C.C. Art. 1571 c.c. Nozione << La locazione è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo >>
tipologie Si distinguono i tipi di locazione in base all’uso del bene: uso ABITATIVO o uso COMMERCIALE
ASPETTI COMUNI Obblighi del locatore v. art. 1575 c.c. 1. consegna 2. in buono stato 3. garanzia di pacifico godimento Obblighi del conduttore v. art. 1587 c.c. 1. prendere in consegna 2. servirsene x uso stabilito 3. corresponsione del corrispettivo 4. restituzione alla fine del rapporto
Regime vincolistico Storicamente la contrattazione è sempre stata soggetta (prima del 42) a limiti diversamente evidenziati con proroghe della durata del contratto o con blocco dei canoni, quali misure a tutela del conduttore. Interventi del legislatore importanti: 1978 (legge sull’equo canone) , 1992, 1998
L. 392/78 EQUO CANONE Ratio: tutela dell’interesse del conduttore Si manifesta attraverso norme cogenti che si sostituiscono automaticamente alle contrattazioni difformi. Inserzione automatica ex art. 1339 e 1419 comma 2
Locazioni uso abitativo DURATA: 4 anni CANONE: equo DETERMINATO cioè in relazione alle caratteristiche obiettive dell’immobile (anno di costruzione- stato di conservazione-ubicazione…) con limitazioni nella pattuizione dell’adeguamento (non superiore al 75% ISTAT)
LOCAZIONI uso non abitativo (commerciale / produttivo) DURATA: 6 anni + 6 (rinnovo automatico alla prima scadenza salvo casi ex art. 27) Se attività esercitata aveva contatti con il pubblico: INDENNITA’ DI AVVIAMENTO (art. 34) DIRITTO DI PRELAZIONE: in caso di vendita o successiva locazione CANONE : libero
l. 359/92 E ACCORDI IN DEROGA Abrogazione norme cogenti sull’equo canone per locazione di immobili di nuova costruzione Assistenza delle associazioni di categoria per derogare alle norme cogenti sul canone (accordi in deroga)
L. 431/98 Sostituisce l. del 1992: Introduce 2 modelli: 1) ordinario o libero 2) convenzionato o alternativo. 1. ORDINARIO: canone libero; durata legale 4+4 2. CONVENZIONATO: canone e condizioni contrattuali adeguate a modelli definiti in sede locale dalle associazioni di categoria; durata 3+2; agevolazioni fiscali per locatore FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM C. COST. n. 333/2001 incostituzionalità della norma che limita la difesa del diritto del locatore in caso di mancata registrazione del contratto.